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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/05/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1087/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 28.5.2024 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa pendente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Cerro, presso il cui studio in
Pietravairano (CE) alla via V. Castrillo n. 16 è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Latessa e con questi elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore risultante da REGINDE:
Email_1
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 28.5.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
nell'atto introduttivo del giudizio, esponeva di essere risultata aggiudicataria, a Parte_1 seguito di bando pubblico, dell'immobile di proprietà del Comune di censito alle CP_1 particelle n. 748, 1472 e 1475 e di averlo, quindi, ricevuto in comodato d'uso, con l'obbligo di ristrutturarlo ed adibirlo ai fini turistici – ricettivi. Avendo destinato l'immobile ad albergo in data 21.10.2005 presentava domanda di autorizzazione per la struttura Organizzazione_1 ricettiva alberghiera e, in data 4.1.2006, richiedeva il rilascio dell'autorizzazione sanitaria in via permanente, per l'esercizio dell'attività alberghiera. Org Ottenuta la certificazione di idoneità igienico-sanitaria dall' prodromica all'autorizzazione sopra detta, la società attrice invitava l'Ente convenuto al rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'espletamento delle attività già richieste. Tuttavia, in data 14.6.2006, il Sindaco del
Comune di rilasciava autorizzazione (a tempo determinato) per l'esercizio CP_1 dell'attività di affittacamere e per l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande per i soli dimoranti nella struttura.
Solo in data 28.2.2008, la società otteneva l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B e, quindi, anche a soggetti terzi non dimoranti nella struttura.
Pertanto, la EN lamentando l'inerzia nel provvedere, chiedeva “Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la piena ed esclusiva responsabilità del CP_1
in persona del Sindaco p.t. per i danni subiti dalla in persona del
[...] Parte_1
l.r. p.t., e, per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell'attrice in persona del l.r. p.t., quantificabili nella somma complessiva di € Parte_1
491.892,00 di cui € 358.400,00 per mancato guadagno da fatturato, € 110.392,0210 per danni indiretti da perdita avviamento commerciale ed € 23.100,00 per danni indiretti da perdita di remunerazione del capitale investito, il tutto oltre a rivalutazione ed interessi come per legge, o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia o equa liquidare anche
a seguito di CTU Tecnica;
- Vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso forfetario del 15% IVA E CPA con attribuzione al difensore antistatario.”.
Si costituiva il eccependo il difetto di giurisdizione in favore del Controparte_1
Giudice amministrativo e, comunque, chiedendo il rigetto della domanda.
Ritenuto non manifestamente infondato il difetto di giurisdizione, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sollevata da parte convenuta, sia fondata e, pertanto, meriti accoglimento.
Come è noto, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo opera il principio del petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
“causa petendi” ovvero della intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Si consideri, inoltre, che l'art. 133 lett. a) n.1 c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo. Nel caso di specie, invero, dalla lettura complessiva degli atti emerge come la domanda di parte attrice miri a stigmatizzare (come si legge a pag. 3 dell'atto di citazione) “l'inerzia patologica della pubblica amministrazione che non ha provveduto né proceduto entro i termini prestabiliti dalla legge al rilascio dell'autorizzazione utile ai fine del concreto esercizio commerciale, rendendosi responsabile dell'omesso e/o tardivo esercizio del potere amministrativo”, così violando l'art. 2 della legge 241/90 (asserisce l'attrice che “l'ente comunale convenuto non ha rispettato i termini di cui alla legge 241/90, rilasciando l'autorizzazione a distanza di ben oltre
2 anni (nella specie autorizzazione richiesta nell'anno 2006 ed emessa solo nell'anno 2008)”).
Orbene, nella vicenda oggetto di causa non pare ravvisarsi quella violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'Amministrazione, tale da integrare la lesione dell'affidamento ingenerato nel privato in ordine all'esito favorevole del procedimento e da giustificare, conseguentemente, la giurisdizione del giudice ordinario (secondo quanto chiarito da Cass. civ., Sez. Un., n.
8236/2020).
A ben vedere, l'eventuale affidamento leso nel caso di specie vive nel rapporto amministrativo e presuppone l'esercizio di un potere pubblicistico. Come chiarito da Cass. civ. Sez. Un.,
3099/2022, la tutela di detto affidamento è assicurata in via preventiva dal rispetto delle garanzie procedimentali normativamente previste, tra cui l'osservanza del termine di conclusione del procedimento: il legittimo affidamento leso è quello alla ragionevole durata del procedimento e alla regolarità dell'azione amministrativa, con specifico riguardo al rispetto del termine di conclusione di esso.
Ne discende la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo, sub specie di giurisdizione esclusiva ex art. 133 lett. a) n. 1 c.p.a.
È appena il caso di chiarire che non diverse conclusioni discendono laddove si intenda fare leva sui danni causati dall'autorizzazione originariamente concessa in maniera difforme rispetto alla richiesta, posto che l'eventuale illegittimità del provvedimento comunque ricadeva nell'ambito della giurisdizione amministrativa, trattandosi di esercizio di un potere pubblicistico e non di una condotta materiale violativa “dell'affidamento ingenerato dall'amministrazione comunale in un determinato esito, favorevole alla società attrice, del procedimento” (come affermato da parte attrice).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale a decidere la presente controversia, individuando nel Tribunale Amministrativo Regionale il giudice munito di giurisdizione avanti al quale la causa andrà riassunta. Per il principio della soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte attrice, in ragione del tenore delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta
(non essendosi sostanzialmente svolta istruttoria e decisoria, essendo consistita quest'ultima in una reiterazione degli scritti introduttivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale a decidere la presente controversia ed indica, quale Giudice munito di giurisdizione, il Tribunale
Amministrativo Regionale;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_1
CP_ favore del di delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1 CP_1
2.941,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Isernia, il 30.5.2024
Il Giudice
dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1087/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 28.5.2024 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa pendente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Cerro, presso il cui studio in
Pietravairano (CE) alla via V. Castrillo n. 16 è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Latessa e con questi elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore risultante da REGINDE:
Email_1
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 28.5.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
nell'atto introduttivo del giudizio, esponeva di essere risultata aggiudicataria, a Parte_1 seguito di bando pubblico, dell'immobile di proprietà del Comune di censito alle CP_1 particelle n. 748, 1472 e 1475 e di averlo, quindi, ricevuto in comodato d'uso, con l'obbligo di ristrutturarlo ed adibirlo ai fini turistici – ricettivi. Avendo destinato l'immobile ad albergo in data 21.10.2005 presentava domanda di autorizzazione per la struttura Organizzazione_1 ricettiva alberghiera e, in data 4.1.2006, richiedeva il rilascio dell'autorizzazione sanitaria in via permanente, per l'esercizio dell'attività alberghiera. Org Ottenuta la certificazione di idoneità igienico-sanitaria dall' prodromica all'autorizzazione sopra detta, la società attrice invitava l'Ente convenuto al rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'espletamento delle attività già richieste. Tuttavia, in data 14.6.2006, il Sindaco del
Comune di rilasciava autorizzazione (a tempo determinato) per l'esercizio CP_1 dell'attività di affittacamere e per l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande per i soli dimoranti nella struttura.
Solo in data 28.2.2008, la società otteneva l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B e, quindi, anche a soggetti terzi non dimoranti nella struttura.
Pertanto, la EN lamentando l'inerzia nel provvedere, chiedeva “Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la piena ed esclusiva responsabilità del CP_1
in persona del Sindaco p.t. per i danni subiti dalla in persona del
[...] Parte_1
l.r. p.t., e, per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell'attrice in persona del l.r. p.t., quantificabili nella somma complessiva di € Parte_1
491.892,00 di cui € 358.400,00 per mancato guadagno da fatturato, € 110.392,0210 per danni indiretti da perdita avviamento commerciale ed € 23.100,00 per danni indiretti da perdita di remunerazione del capitale investito, il tutto oltre a rivalutazione ed interessi come per legge, o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia o equa liquidare anche
a seguito di CTU Tecnica;
- Vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso forfetario del 15% IVA E CPA con attribuzione al difensore antistatario.”.
Si costituiva il eccependo il difetto di giurisdizione in favore del Controparte_1
Giudice amministrativo e, comunque, chiedendo il rigetto della domanda.
Ritenuto non manifestamente infondato il difetto di giurisdizione, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sollevata da parte convenuta, sia fondata e, pertanto, meriti accoglimento.
Come è noto, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo opera il principio del petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
“causa petendi” ovvero della intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Si consideri, inoltre, che l'art. 133 lett. a) n.1 c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo. Nel caso di specie, invero, dalla lettura complessiva degli atti emerge come la domanda di parte attrice miri a stigmatizzare (come si legge a pag. 3 dell'atto di citazione) “l'inerzia patologica della pubblica amministrazione che non ha provveduto né proceduto entro i termini prestabiliti dalla legge al rilascio dell'autorizzazione utile ai fine del concreto esercizio commerciale, rendendosi responsabile dell'omesso e/o tardivo esercizio del potere amministrativo”, così violando l'art. 2 della legge 241/90 (asserisce l'attrice che “l'ente comunale convenuto non ha rispettato i termini di cui alla legge 241/90, rilasciando l'autorizzazione a distanza di ben oltre
2 anni (nella specie autorizzazione richiesta nell'anno 2006 ed emessa solo nell'anno 2008)”).
Orbene, nella vicenda oggetto di causa non pare ravvisarsi quella violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'Amministrazione, tale da integrare la lesione dell'affidamento ingenerato nel privato in ordine all'esito favorevole del procedimento e da giustificare, conseguentemente, la giurisdizione del giudice ordinario (secondo quanto chiarito da Cass. civ., Sez. Un., n.
8236/2020).
A ben vedere, l'eventuale affidamento leso nel caso di specie vive nel rapporto amministrativo e presuppone l'esercizio di un potere pubblicistico. Come chiarito da Cass. civ. Sez. Un.,
3099/2022, la tutela di detto affidamento è assicurata in via preventiva dal rispetto delle garanzie procedimentali normativamente previste, tra cui l'osservanza del termine di conclusione del procedimento: il legittimo affidamento leso è quello alla ragionevole durata del procedimento e alla regolarità dell'azione amministrativa, con specifico riguardo al rispetto del termine di conclusione di esso.
Ne discende la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo, sub specie di giurisdizione esclusiva ex art. 133 lett. a) n. 1 c.p.a.
È appena il caso di chiarire che non diverse conclusioni discendono laddove si intenda fare leva sui danni causati dall'autorizzazione originariamente concessa in maniera difforme rispetto alla richiesta, posto che l'eventuale illegittimità del provvedimento comunque ricadeva nell'ambito della giurisdizione amministrativa, trattandosi di esercizio di un potere pubblicistico e non di una condotta materiale violativa “dell'affidamento ingenerato dall'amministrazione comunale in un determinato esito, favorevole alla società attrice, del procedimento” (come affermato da parte attrice).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale a decidere la presente controversia, individuando nel Tribunale Amministrativo Regionale il giudice munito di giurisdizione avanti al quale la causa andrà riassunta. Per il principio della soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte attrice, in ragione del tenore delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta
(non essendosi sostanzialmente svolta istruttoria e decisoria, essendo consistita quest'ultima in una reiterazione degli scritti introduttivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale a decidere la presente controversia ed indica, quale Giudice munito di giurisdizione, il Tribunale
Amministrativo Regionale;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_1
CP_ favore del di delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1 CP_1
2.941,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Isernia, il 30.5.2024
Il Giudice
dott. Marco Ponsiglione