CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Roberto Sivilla Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 629/2019 R.G.A.C.
tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca;
appellante
e
(già in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Tavani;
appellata
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione, notificato in data 3/12/2015, la società agiva Parte_2
per la ripetizione di indebito in riferimento al conto corrente ordinario n. 632275,41
(già nn. 10586.58 MPS, n. 10586.37 e n. 10586 N Controparte_3 CP_4
) in essere dal 16/6/2002 presso l'Agenzia di Matera della convenuta
[...] Pt_1
deducendo plurime illegittimità contrattuali (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
tassi di interesse debitori ultra legali mai legalmente pattuiti;
violazione dei tassi soglia di cui alla legge n. 108/96; nullità ed inammissibilità della commissione di massimo scoperto;
mancata determinazione delle valute;
nullità di spese addebitate in assenza di convenzione).
A tale scopo, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, l'odierna appellante per sentirla condannare al pagamento della somma pari ad euro €
32.910,37, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali meglio specificate in atti.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto chiedendo il rigetto della domanda perché infondata eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla società attrice.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza contabile e decisa con la sentenza oggetto del presente gravame con cui il Tribunale di Matera ha condannato la banca appellante al pagamento di euro 22.699,13 a titolo di ripetizione di somme illegittimamente riscosse nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In sintesi, il Tribunale di Matera ha anzitutto rigettato l'eccezione di prescrizione risalendo la chiusura del conto corrente al 2013 ed essendo stato intrapreso il giudizio nel 2015 e puntualizzando come i pagamenti relativi ad un conto affidato hanno effetto ripristinatorio. Nel merito, ha ritenuto che, con specifico riguardo all'accertamento del superamento del tasso soglia, la commissione di massimo scoperto dovesse essere valutata a far data dal gennaio del 2010 così accedendo alla relativa ipotesi di calcolo operata dal consulente e condannando la banca, previo accertamento del superamento del tasso soglia nei trimestri meglio specificati nella relazione tecnico contabile, alla ripetizione della somma predetta.
2 Avverso detta pronuncia ha interposto gravame la soccombente. In sintesi, Pt_1
la banca censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo. Anzitutto, con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione rigettata dal giudice di prime cure,
l'appellante ha dedotto che “(…) non essendo stato acquisito agli atti un estratto conto con saldo finale pari a zero ha errato il Tribunale nel ritenere quale punto di partenza della motivazione l'avvenuta estinzione ( alias chiusura ) del conto in data
31/10/2013 (…) Il CTU prima ed il Tribunale dopo avrebbero dovuto invece valutare che , essendo intervenuta la notifica della citazione in data 7/12/2015 ed essendo questo l'atto interruttivo della prescrizione decennale, avrebbero dovuto distinguere il decennio
7/12/2005 – 7/12/2015, in cui la pretesa restitutoria da parte del correntista non è prescritta, dal periodo che ha preceduto tale decennio, che va dall'apertura del conto ( risalente al 19/6/2002 ) sino al 6/12/2005 , periodo nel quale la pretesa restitutoria di rimesse con funzione solutoria deve invece ritenersi prescritta”.
Stante il potenziale carattere assorbente va anzitutto esaminato il motivo di gravame relativo all'eccezione di prescrizione.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta l'istituto di credito convenuto, come detto, eccepiva la prescrizione decennale della pretesa creditoria, eccezione rigettata dal Tribunale sul rilievo per cui il conto corrente per cui è causa è stato chiuso nel 2013 e che i pagamenti relativi ad un conto affidato hanno effetto ripristinatorio.
Quanto all'epoca di chiusura del conto la stessa appellante ha dedotto che “In data
29/10/2013 (cfr. doc.n. 8 del fascicolo di parte convenuta), la società correntista chiedeva la chiusura del conto che presentava all'epoca un saldo finale di € 1.800,65 ( valuta
31/10/2013)” (cfr. p. 4 dell'atto di appello).
Ai fini della disamina dell'eccezione di prescrizione è utile ripercorrere il quadro di riferimento così come evolutosi sul piano normativo ed interpretativo nel corso degli ultimi due anni.
Come noto, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010 la Cassazione, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione di importi indebitamente versati alla banca, distingueva tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie. In particolare, per le prime (eseguite cioè in costanza di affidamento e nei
3 limiti del fido concesso) il dies a quo del termine decennale di prescrizione veniva individuato dalla chiusura del rapporto, per le seconde (eseguite in assenza di affidamento o oltre fido), da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo.
Ciò posto, il Tribunale, premessa la natura ripristinatoria delle rimesse ha ritenuto che il termine decennale di prescrizione iniziasse a decorrere dalla chiusura del rapporto. Il contratto di conto corrente infatti è un contratto di durata avente carattere unitario e dunque la definitiva stabilizzazione dei crediti e debiti delle parti interviene con la chiusura del conto.
Con il gravame l'appellante intende contrastare il rigetto dell'eccezione di prescrizione assumendo che “(…) dal periodo che ha preceduto tale decennio, che va dall'apertura del conto (risalente al 19/6/2002) sino al 6/12/2005 , periodo nel quale la pretesa restitutoria di rimesse con funzione solutoria deve invece ritenersi prescritta” così rivendicando la natura solutoria delle rimesse comprese nel periodo dal 19.6.2002 al 6.12.2005.
Cionondimeno, pur nella consapevolezza per cui spetta al correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse, soccorrono nel caso di specie le risultanze della consulenza tecnica secondo cui “(…) Dall'analisi effettuata non sono state riscontrate rimesse solutorie nel periodo antecedente il decennio dall'ultima operazione rinvenuta sull'estratto conto. Pertanto non è stato necessario effettuare ulteriori riconteggi” (cfr p. 9 della consulenza tecnica. Sul riparto dell'onere della prova, cfr. Cass. n. 26897/2024 secondo cui “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”).
Le ragioni che precedono inducono pertanto al rigetto del motivo di gravame in oggetto.
Occorre perciò transitare alla disamina del secondo motivo di gravame.
4 Con riguardo alla verifica del superamento del tasso soglia ed al computo della commissione di massimo scoperto, l'appellante ha dedotto che “(…) in riferimento al metodo a),invece, avrebbe dovuto applicare le distinte formule (nei periodi di rispettiva vigenza delle Istruzioni Banca d'Italia ante e post 2009) includendo la CMS soltanto a partire dal 01.01.2010, così evitando l'erroneo calcolo degli oneri su base annua sino a tutto il 31/12/2009 (essendo previsto soltanto a partire dal 01/01/2010 secondo esplicita previsione della L. 2/2009 richiamata dal quesito peritale)”.
In sintesi, l'appellante, pur non censurando la ratio decidendi del primo giudice che, quanto alla rilevanza della commissione di massimo scoperto, ha tenuto conto della stessa solo a decorrere dal primo trimestre 2010 (cfr. p. 9 della sentenza impugnata), ha dedotto come sia erroneo il calcolo operato dal CTU e fatto proprio dal giudice in quanto eseguito erroneamente “(…) su base annua sino a tutto il 31/12/2009 (essendo previsto soltanto a partire dal 01/01/2010 secondo esplicita previsione della L. 2/2009 richiamata dal quesito peritale)”.
Sul punto, si osserva quanto segue.
In disparte le ragioni della decisione sul punto non attinte da motivi di censura se non per le modalità di calcolo, non si ravvisa la lamentata erroneità del calcolo da parte del CTU. Come si evince dalla lettura dell'elaborato peritale, difatti, la somma oggetto di condanna è stata determinata nell'ambito dell'ipotesi di calcolo secondo cui il CTU ha espressamente dichiarato di avere tenuto conto di tale onere solo a far data dal gennaio del 2010 (cfr. p. 9 della CTU “(…) con la prima metodologia di calcolo del TEG sono stati valutati i tassi applicati così come disciplinata dalle istruzioni della
Banca d'Italia nel 2009, includendo però la commissione di massimo scoperto tra gli interessi solo a decorrere dal primo trimestre 2010”, cfr. anche p. 17 della CTU).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
5
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe trascritto, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Roberto Sivilla Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 629/2019 R.G.A.C.
tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca;
appellante
e
(già in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Tavani;
appellata
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione, notificato in data 3/12/2015, la società agiva Parte_2
per la ripetizione di indebito in riferimento al conto corrente ordinario n. 632275,41
(già nn. 10586.58 MPS, n. 10586.37 e n. 10586 N Controparte_3 CP_4
) in essere dal 16/6/2002 presso l'Agenzia di Matera della convenuta
[...] Pt_1
deducendo plurime illegittimità contrattuali (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
tassi di interesse debitori ultra legali mai legalmente pattuiti;
violazione dei tassi soglia di cui alla legge n. 108/96; nullità ed inammissibilità della commissione di massimo scoperto;
mancata determinazione delle valute;
nullità di spese addebitate in assenza di convenzione).
A tale scopo, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, l'odierna appellante per sentirla condannare al pagamento della somma pari ad euro €
32.910,37, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali meglio specificate in atti.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto chiedendo il rigetto della domanda perché infondata eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla società attrice.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza contabile e decisa con la sentenza oggetto del presente gravame con cui il Tribunale di Matera ha condannato la banca appellante al pagamento di euro 22.699,13 a titolo di ripetizione di somme illegittimamente riscosse nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In sintesi, il Tribunale di Matera ha anzitutto rigettato l'eccezione di prescrizione risalendo la chiusura del conto corrente al 2013 ed essendo stato intrapreso il giudizio nel 2015 e puntualizzando come i pagamenti relativi ad un conto affidato hanno effetto ripristinatorio. Nel merito, ha ritenuto che, con specifico riguardo all'accertamento del superamento del tasso soglia, la commissione di massimo scoperto dovesse essere valutata a far data dal gennaio del 2010 così accedendo alla relativa ipotesi di calcolo operata dal consulente e condannando la banca, previo accertamento del superamento del tasso soglia nei trimestri meglio specificati nella relazione tecnico contabile, alla ripetizione della somma predetta.
2 Avverso detta pronuncia ha interposto gravame la soccombente. In sintesi, Pt_1
la banca censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo. Anzitutto, con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione rigettata dal giudice di prime cure,
l'appellante ha dedotto che “(…) non essendo stato acquisito agli atti un estratto conto con saldo finale pari a zero ha errato il Tribunale nel ritenere quale punto di partenza della motivazione l'avvenuta estinzione ( alias chiusura ) del conto in data
31/10/2013 (…) Il CTU prima ed il Tribunale dopo avrebbero dovuto invece valutare che , essendo intervenuta la notifica della citazione in data 7/12/2015 ed essendo questo l'atto interruttivo della prescrizione decennale, avrebbero dovuto distinguere il decennio
7/12/2005 – 7/12/2015, in cui la pretesa restitutoria da parte del correntista non è prescritta, dal periodo che ha preceduto tale decennio, che va dall'apertura del conto ( risalente al 19/6/2002 ) sino al 6/12/2005 , periodo nel quale la pretesa restitutoria di rimesse con funzione solutoria deve invece ritenersi prescritta”.
Stante il potenziale carattere assorbente va anzitutto esaminato il motivo di gravame relativo all'eccezione di prescrizione.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta l'istituto di credito convenuto, come detto, eccepiva la prescrizione decennale della pretesa creditoria, eccezione rigettata dal Tribunale sul rilievo per cui il conto corrente per cui è causa è stato chiuso nel 2013 e che i pagamenti relativi ad un conto affidato hanno effetto ripristinatorio.
Quanto all'epoca di chiusura del conto la stessa appellante ha dedotto che “In data
29/10/2013 (cfr. doc.n. 8 del fascicolo di parte convenuta), la società correntista chiedeva la chiusura del conto che presentava all'epoca un saldo finale di € 1.800,65 ( valuta
31/10/2013)” (cfr. p. 4 dell'atto di appello).
Ai fini della disamina dell'eccezione di prescrizione è utile ripercorrere il quadro di riferimento così come evolutosi sul piano normativo ed interpretativo nel corso degli ultimi due anni.
Come noto, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010 la Cassazione, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione di importi indebitamente versati alla banca, distingueva tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie. In particolare, per le prime (eseguite cioè in costanza di affidamento e nei
3 limiti del fido concesso) il dies a quo del termine decennale di prescrizione veniva individuato dalla chiusura del rapporto, per le seconde (eseguite in assenza di affidamento o oltre fido), da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo.
Ciò posto, il Tribunale, premessa la natura ripristinatoria delle rimesse ha ritenuto che il termine decennale di prescrizione iniziasse a decorrere dalla chiusura del rapporto. Il contratto di conto corrente infatti è un contratto di durata avente carattere unitario e dunque la definitiva stabilizzazione dei crediti e debiti delle parti interviene con la chiusura del conto.
Con il gravame l'appellante intende contrastare il rigetto dell'eccezione di prescrizione assumendo che “(…) dal periodo che ha preceduto tale decennio, che va dall'apertura del conto (risalente al 19/6/2002) sino al 6/12/2005 , periodo nel quale la pretesa restitutoria di rimesse con funzione solutoria deve invece ritenersi prescritta” così rivendicando la natura solutoria delle rimesse comprese nel periodo dal 19.6.2002 al 6.12.2005.
Cionondimeno, pur nella consapevolezza per cui spetta al correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse, soccorrono nel caso di specie le risultanze della consulenza tecnica secondo cui “(…) Dall'analisi effettuata non sono state riscontrate rimesse solutorie nel periodo antecedente il decennio dall'ultima operazione rinvenuta sull'estratto conto. Pertanto non è stato necessario effettuare ulteriori riconteggi” (cfr p. 9 della consulenza tecnica. Sul riparto dell'onere della prova, cfr. Cass. n. 26897/2024 secondo cui “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”).
Le ragioni che precedono inducono pertanto al rigetto del motivo di gravame in oggetto.
Occorre perciò transitare alla disamina del secondo motivo di gravame.
4 Con riguardo alla verifica del superamento del tasso soglia ed al computo della commissione di massimo scoperto, l'appellante ha dedotto che “(…) in riferimento al metodo a),invece, avrebbe dovuto applicare le distinte formule (nei periodi di rispettiva vigenza delle Istruzioni Banca d'Italia ante e post 2009) includendo la CMS soltanto a partire dal 01.01.2010, così evitando l'erroneo calcolo degli oneri su base annua sino a tutto il 31/12/2009 (essendo previsto soltanto a partire dal 01/01/2010 secondo esplicita previsione della L. 2/2009 richiamata dal quesito peritale)”.
In sintesi, l'appellante, pur non censurando la ratio decidendi del primo giudice che, quanto alla rilevanza della commissione di massimo scoperto, ha tenuto conto della stessa solo a decorrere dal primo trimestre 2010 (cfr. p. 9 della sentenza impugnata), ha dedotto come sia erroneo il calcolo operato dal CTU e fatto proprio dal giudice in quanto eseguito erroneamente “(…) su base annua sino a tutto il 31/12/2009 (essendo previsto soltanto a partire dal 01/01/2010 secondo esplicita previsione della L. 2/2009 richiamata dal quesito peritale)”.
Sul punto, si osserva quanto segue.
In disparte le ragioni della decisione sul punto non attinte da motivi di censura se non per le modalità di calcolo, non si ravvisa la lamentata erroneità del calcolo da parte del CTU. Come si evince dalla lettura dell'elaborato peritale, difatti, la somma oggetto di condanna è stata determinata nell'ambito dell'ipotesi di calcolo secondo cui il CTU ha espressamente dichiarato di avere tenuto conto di tale onere solo a far data dal gennaio del 2010 (cfr. p. 9 della CTU “(…) con la prima metodologia di calcolo del TEG sono stati valutati i tassi applicati così come disciplinata dalle istruzioni della
Banca d'Italia nel 2009, includendo però la commissione di massimo scoperto tra gli interessi solo a decorrere dal primo trimestre 2010”, cfr. anche p. 17 della CTU).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
5
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe trascritto, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
6