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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
A LIAN
A
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 29 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1160/2024
Promossa da
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avvocato Parte 1 (c.f.
DAVIDE SCIONTI, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Ventimiglia, 117
-ricorrente-
contro
"in persona del legale rappresentante pro tempore CP 1 (c.f. P.IVA 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/2/2024, il ricorrente deduceva di aver lavorato come operaio a tempo determinato dal 1991 e di essere stato iscritto con continuità negli elenchi anagrafici nominativi annuali. Rilevava che, con riferimento alle giornate lavorate nel 2011, 1'CP_1 gli avesse liquidato l'indennità di disoccupazione agricola corrispondente a 156 giornate e che, a distanza di diversi anni,
a seguito di procedimento interno di riesame del 13/9/2013, l'ente previdenziale avesse rigettato la domanda di Parte 2 per il medesimo anno, sulla base della seguente motivazione: "Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi";
aggiungeva che con il medesimo provvedimento l' CP_1 gli avesse chiesto la restituzione della somma di euro 6.708,64, assumendo che fosse stata da lui indebitamente percepita. Rilevava che, pertanto,
l'ente avesse proceduto alla cancellazione delle giornate riportate nell'elenco nominativo annuale ed avesse cominciato ad eseguire delle trattenute di un quinto sulle liquidazioni della disoccupazione agricola eseguite successivamente, ritenendole legittime in quanto aventi finalità compensative.
Indicava dunque le trattenute eseguite negli anni 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, riferite alle giornate lavorate negli anni precedenti, ed evidenziava che, con la pubblicazione dell'elenco di variazione del I trimestre 2019, l'CP_1 avesse reinserito le giornate effettivamente lavorate nell'anno
2011, per complessivi 156 giorni. Lamentava che, ciò nonostante, l' CP_2 non avesse proceduto alla cancellazione dell'indebito né avesse restituito le somme trattenute a titolo di compensazione;
rilevava di avere pertanto presentato in data 10/10/2023 ricorso al Comitato Provinciale dell' CP_1,
senza tuttavia avere avuto alcun riscontro.
In diritto eccepiva l'illegittimità dell'indebito osservando che, con il riconoscimento delle giornate lavorative nell'anno 2011, lo stesso dovesse ritenersi in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, con la conseguenza che anche le trattenute operate dall' CP_1 dovessero ritenersi illegittime e andassero restituite. Osservava che, in genere, ai sensi dell'art. 12 del R.D. del 1940 n. 1949, l'CP 1 provvedesse periodicamente alla redazione degli elenchi anagrafici nominativi degli agricoli sulla scorta delle dichiarazioni fornite dalle aziende operanti nel settore, e che liquidasse l'indennità di disoccupazione agricola sulla base delle giornate riconosciute e inserite negli elenchi medesimi. Rilevava che, in caso di reinserimento negli elenchi nominativi di variazione di giornate lavorative in precedenza cancellate o non riconosciute, anche il debito previdenziale conseguente alla precedente cancellazione dovesse essere cancellato. Insisteva, pertanto, nella cancellazione del debito e nella restituzione delle somme indebitamente trattenute, da ritenersi illegittime alla luce del dedotto reinserimento delle giornate lavorative nel numero di 156 per l'anno 2011, e ciò previa riliquidazione della disoccupazione agricola con riferimento al periodo in cui le giornate lavorative fossero state annullate e cancellate.
Chiedeva in definitiva che, stante il riconoscimento di 156 giornate per l'anno 2011, fosse dichiarato il proprio diritto al trattamento di disoccupazione agricola e agli assegni per il nucleo familiare per il suddetto anno;
chiedeva altresì che fosse ordinato all' CP_1 di cancellare l'indebito previdenziale pari ad euro 6.708,64 nonché di restituire le trattenute eseguite sulla disoccupazione agricola negli anni
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei relativi importi riliquidati o ancora da riliquidare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo. Chiedeva, in ogni caso, che fosse ordinata all' CP 1 la cancellazione dell'indebito previdenziale pari ad euro 6.708,64 e che fosse disposta la restituzione delle somme indebitamente trattenute per compensare il suddetto indebito, pari all'importo di euro 3.677,88, poi rivelatosi illegittimo, con ulteriore condanna al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria,
chiedeva che fosse emesso ordine di esibizione di documenti e che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare l'ammontare del beneficio previdenziale dovuto.
Fissata l'udienza di discussione, l'CP_1 sebbene evocato in giudizio non curava la costituzione.
Il ricorrente depositava note di trattazione relative all'udienza del 30/5/2024, con le quali evidenziava la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto, chiedendo la declaratoria di contumacia dell'ente. Nel merito, insisteva nell'accoglimento del ricorso e, segnatamente, nella restituzione delle trattenute operate dall' CP_1, come da prospetti riepilogativi dell'ente versati in atti e relativi agli
“indebiti recuperati” con riferimento ad ogni anno;
puntualizzava al riguardo che le trattenute fossero ancora in corso.
Con ordinanza del 31/5/2024, ritenuta regolare la notificazione del ricorso a parte resistente, veniva dichiarata la contumacia della stessa. Da ultimo, con ordinanza dell'8/2/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 29 settembre 2025, disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Il ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Ai fini della decisione giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP 1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali,
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre,
nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio,
tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui l' CP_2 sia convenuto in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, grava sull'attore, che quell'accertamento abbia chiesto, l'onere di dimostrare gli elementi costituitivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione medesima.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno composto il contrasto giurisprudenziale sorto al riguardo, statuendo che: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è
condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche" (Cass. S.U. 26/10/2000 n. 1133, richiamata da Cass. n. 14994/2005).
Ne consegue che, chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, con provvedimento del 13/11/2013, l'CP_1 ha informato il ricorrente che, nel periodo “dal 01/01/2012 al 31/12/2012" fossero stati pagati euro 6.708,64 in più
sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR, anno 2011, per i seguenti motivi: "Sono
stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero della avvenuta cancellazione dagli stessi".
Ciò posto, il ricorrente ha allegato e documentato che, in un secondo tempo, sempre con riferimento all'anno 2011, l'CP_1 lo avesse reiscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli. Risulta infatti versato in atti il "primo elenco nominativo trimestrale relativo al 2019 degli Operai agricoli a tempo determinato, dei Compartecipanti Familiari, Piccoli Coloni e Piccoli Coltivatori diretti”, dal quale si evince che con riguardo al ricorrente, nell'anno in esame, sono state considerate 156 giornate di lavoro.
Lo stesso periodo contributivo risulta inoltre dall""estratto conto previdenziale" prodotto dal ricorrente, dal quale emerge che, nel periodo dal "01/01/2011 al 31/12/2011", detto ultimo fosse stato
"agricolo giornaliero", maturando contributi utili ai fini pensionistici per 156 giorni.
Orbene, l'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli presuppone che l'CP_1,
contrariamente a quanto disposto in un primo momento, abbia ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione stessa. Detta ultima, alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte,
svolge una funzione di agevolazione probatoria, che nella specie assume un particolare rilievo considerato che l'CP_1, rimanendo contumace, non abbia disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali. Ed infatti, il riconoscimento da parte dell' CP_1 del diritto in capo al ricorrente, quale lavoratore agricolo subordinato a tempo determinato, alla reiscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946, presuppone di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Pertanto, tenuto conto che detta iscrizione risulta documentata, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali dedotte in giudizio, e ciò in considerazione della circostanza che l'istituto previdenziale convenuto non abbia richiamato elementi di fatto che avrebbero potuto far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, quali ad esempio i diversi esiti di un accertamento ispettivo.
Sulla base dell'iscrizione del ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (quale meccanismo di agevolazione probatoria non contraddetto da elementi di segno contrario), deve ritenersi l'illegittimità dell'indebito fatto valere dall' CP_1. Ed infatti, con il riconoscimento delle giornate lavorative, il ricorrente ha riacquistato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola calcolata sulla base delle suddette giornate riconosciute e inserite negli elenchi nominativi. Ne consegue che l'indebito dev'essere dichiarato illegittimo e che debba essere annullato.
Ne consegue, altresì, l'illegittimità delle trattenute operate dall' CP_1 sulle liquidazioni della disoccupazione agricola eseguite negli anni successivi al 2011 a titolo di compensazione del suddetto indebito.
Vanno dunque restituite le somme trattenute a titolo di recupero dell'indebito risultanti dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, di provenienza dello stesso ente previdenziale, relativa alle domande di disoccupazione agricola inerenti agli anni 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 e
2022. Nella parte di detta documentazione riguardante i prospetti sono indicati gli "indebiti recuperati” e, comunque, vanno restituite tutte le somme trattenute a titolo di recupero del suddetto indebito da ritenersi illegittimo.
quo, aiIn definitiva, in assenza di altri elementi di segno contrario riferibili al rapporto di lavoro de fini della decisione assumono rilievo gli elementi probatori offerti dal ricorrente e, segnatamente, la reiscrizione dello stesso negli elenchi dei lavoratori agricoli. La suddetta reiscrizione presuppone, come detto, che l'ente abbia ritenuto sussistente nella specie il rapporto di lavoro in agricoltura subordinato necessario per l'iscrizione stessa e ai fini previdenziali invocati, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 quale parte soccombente.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Sulla scorta del riconoscimento in favore del ricorrente di 156 giornate lavorative per l'anno 2011,
dichiara il diritto dello stesso all'indennità di disoccupazione agricola e agli assegni per il nucleo familiare corrispondenti alle suddette giornate;
Conseguentemente, dichiara l'illegittimità dell'indebito previdenziale fatto valere dall' CP_1, pari ad euro 6.708,64, ed ordina all'ente l'annullamento dello stesso;
Condanna altresì l'ente, previa riliquidazione della disoccupazione agricola già versata a partire dal
2013 fino ad oggi, alla restituzione di tutte le somme trattenute a titolo di recupero del suddetto indebito, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria;
Condanna ancora l'CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA
come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 29 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
A
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 29 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1160/2024
Promossa da
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avvocato Parte 1 (c.f.
DAVIDE SCIONTI, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Ventimiglia, 117
-ricorrente-
contro
"in persona del legale rappresentante pro tempore CP 1 (c.f. P.IVA 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/2/2024, il ricorrente deduceva di aver lavorato come operaio a tempo determinato dal 1991 e di essere stato iscritto con continuità negli elenchi anagrafici nominativi annuali. Rilevava che, con riferimento alle giornate lavorate nel 2011, 1'CP_1 gli avesse liquidato l'indennità di disoccupazione agricola corrispondente a 156 giornate e che, a distanza di diversi anni,
a seguito di procedimento interno di riesame del 13/9/2013, l'ente previdenziale avesse rigettato la domanda di Parte 2 per il medesimo anno, sulla base della seguente motivazione: "Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi";
aggiungeva che con il medesimo provvedimento l' CP_1 gli avesse chiesto la restituzione della somma di euro 6.708,64, assumendo che fosse stata da lui indebitamente percepita. Rilevava che, pertanto,
l'ente avesse proceduto alla cancellazione delle giornate riportate nell'elenco nominativo annuale ed avesse cominciato ad eseguire delle trattenute di un quinto sulle liquidazioni della disoccupazione agricola eseguite successivamente, ritenendole legittime in quanto aventi finalità compensative.
Indicava dunque le trattenute eseguite negli anni 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, riferite alle giornate lavorate negli anni precedenti, ed evidenziava che, con la pubblicazione dell'elenco di variazione del I trimestre 2019, l'CP_1 avesse reinserito le giornate effettivamente lavorate nell'anno
2011, per complessivi 156 giorni. Lamentava che, ciò nonostante, l' CP_2 non avesse proceduto alla cancellazione dell'indebito né avesse restituito le somme trattenute a titolo di compensazione;
rilevava di avere pertanto presentato in data 10/10/2023 ricorso al Comitato Provinciale dell' CP_1,
senza tuttavia avere avuto alcun riscontro.
In diritto eccepiva l'illegittimità dell'indebito osservando che, con il riconoscimento delle giornate lavorative nell'anno 2011, lo stesso dovesse ritenersi in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, con la conseguenza che anche le trattenute operate dall' CP_1 dovessero ritenersi illegittime e andassero restituite. Osservava che, in genere, ai sensi dell'art. 12 del R.D. del 1940 n. 1949, l'CP 1 provvedesse periodicamente alla redazione degli elenchi anagrafici nominativi degli agricoli sulla scorta delle dichiarazioni fornite dalle aziende operanti nel settore, e che liquidasse l'indennità di disoccupazione agricola sulla base delle giornate riconosciute e inserite negli elenchi medesimi. Rilevava che, in caso di reinserimento negli elenchi nominativi di variazione di giornate lavorative in precedenza cancellate o non riconosciute, anche il debito previdenziale conseguente alla precedente cancellazione dovesse essere cancellato. Insisteva, pertanto, nella cancellazione del debito e nella restituzione delle somme indebitamente trattenute, da ritenersi illegittime alla luce del dedotto reinserimento delle giornate lavorative nel numero di 156 per l'anno 2011, e ciò previa riliquidazione della disoccupazione agricola con riferimento al periodo in cui le giornate lavorative fossero state annullate e cancellate.
Chiedeva in definitiva che, stante il riconoscimento di 156 giornate per l'anno 2011, fosse dichiarato il proprio diritto al trattamento di disoccupazione agricola e agli assegni per il nucleo familiare per il suddetto anno;
chiedeva altresì che fosse ordinato all' CP_1 di cancellare l'indebito previdenziale pari ad euro 6.708,64 nonché di restituire le trattenute eseguite sulla disoccupazione agricola negli anni
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei relativi importi riliquidati o ancora da riliquidare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo. Chiedeva, in ogni caso, che fosse ordinata all' CP 1 la cancellazione dell'indebito previdenziale pari ad euro 6.708,64 e che fosse disposta la restituzione delle somme indebitamente trattenute per compensare il suddetto indebito, pari all'importo di euro 3.677,88, poi rivelatosi illegittimo, con ulteriore condanna al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria,
chiedeva che fosse emesso ordine di esibizione di documenti e che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare l'ammontare del beneficio previdenziale dovuto.
Fissata l'udienza di discussione, l'CP_1 sebbene evocato in giudizio non curava la costituzione.
Il ricorrente depositava note di trattazione relative all'udienza del 30/5/2024, con le quali evidenziava la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto, chiedendo la declaratoria di contumacia dell'ente. Nel merito, insisteva nell'accoglimento del ricorso e, segnatamente, nella restituzione delle trattenute operate dall' CP_1, come da prospetti riepilogativi dell'ente versati in atti e relativi agli
“indebiti recuperati” con riferimento ad ogni anno;
puntualizzava al riguardo che le trattenute fossero ancora in corso.
Con ordinanza del 31/5/2024, ritenuta regolare la notificazione del ricorso a parte resistente, veniva dichiarata la contumacia della stessa. Da ultimo, con ordinanza dell'8/2/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 29 settembre 2025, disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Il ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Ai fini della decisione giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP 1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali,
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre,
nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio,
tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui l' CP_2 sia convenuto in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, grava sull'attore, che quell'accertamento abbia chiesto, l'onere di dimostrare gli elementi costituitivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione medesima.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno composto il contrasto giurisprudenziale sorto al riguardo, statuendo che: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è
condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche" (Cass. S.U. 26/10/2000 n. 1133, richiamata da Cass. n. 14994/2005).
Ne consegue che, chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, con provvedimento del 13/11/2013, l'CP_1 ha informato il ricorrente che, nel periodo “dal 01/01/2012 al 31/12/2012" fossero stati pagati euro 6.708,64 in più
sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR, anno 2011, per i seguenti motivi: "Sono
stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero della avvenuta cancellazione dagli stessi".
Ciò posto, il ricorrente ha allegato e documentato che, in un secondo tempo, sempre con riferimento all'anno 2011, l'CP_1 lo avesse reiscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli. Risulta infatti versato in atti il "primo elenco nominativo trimestrale relativo al 2019 degli Operai agricoli a tempo determinato, dei Compartecipanti Familiari, Piccoli Coloni e Piccoli Coltivatori diretti”, dal quale si evince che con riguardo al ricorrente, nell'anno in esame, sono state considerate 156 giornate di lavoro.
Lo stesso periodo contributivo risulta inoltre dall""estratto conto previdenziale" prodotto dal ricorrente, dal quale emerge che, nel periodo dal "01/01/2011 al 31/12/2011", detto ultimo fosse stato
"agricolo giornaliero", maturando contributi utili ai fini pensionistici per 156 giorni.
Orbene, l'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli presuppone che l'CP_1,
contrariamente a quanto disposto in un primo momento, abbia ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione stessa. Detta ultima, alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte,
svolge una funzione di agevolazione probatoria, che nella specie assume un particolare rilievo considerato che l'CP_1, rimanendo contumace, non abbia disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali. Ed infatti, il riconoscimento da parte dell' CP_1 del diritto in capo al ricorrente, quale lavoratore agricolo subordinato a tempo determinato, alla reiscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946, presuppone di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Pertanto, tenuto conto che detta iscrizione risulta documentata, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali dedotte in giudizio, e ciò in considerazione della circostanza che l'istituto previdenziale convenuto non abbia richiamato elementi di fatto che avrebbero potuto far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, quali ad esempio i diversi esiti di un accertamento ispettivo.
Sulla base dell'iscrizione del ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (quale meccanismo di agevolazione probatoria non contraddetto da elementi di segno contrario), deve ritenersi l'illegittimità dell'indebito fatto valere dall' CP_1. Ed infatti, con il riconoscimento delle giornate lavorative, il ricorrente ha riacquistato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola calcolata sulla base delle suddette giornate riconosciute e inserite negli elenchi nominativi. Ne consegue che l'indebito dev'essere dichiarato illegittimo e che debba essere annullato.
Ne consegue, altresì, l'illegittimità delle trattenute operate dall' CP_1 sulle liquidazioni della disoccupazione agricola eseguite negli anni successivi al 2011 a titolo di compensazione del suddetto indebito.
Vanno dunque restituite le somme trattenute a titolo di recupero dell'indebito risultanti dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, di provenienza dello stesso ente previdenziale, relativa alle domande di disoccupazione agricola inerenti agli anni 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 e
2022. Nella parte di detta documentazione riguardante i prospetti sono indicati gli "indebiti recuperati” e, comunque, vanno restituite tutte le somme trattenute a titolo di recupero del suddetto indebito da ritenersi illegittimo.
quo, aiIn definitiva, in assenza di altri elementi di segno contrario riferibili al rapporto di lavoro de fini della decisione assumono rilievo gli elementi probatori offerti dal ricorrente e, segnatamente, la reiscrizione dello stesso negli elenchi dei lavoratori agricoli. La suddetta reiscrizione presuppone, come detto, che l'ente abbia ritenuto sussistente nella specie il rapporto di lavoro in agricoltura subordinato necessario per l'iscrizione stessa e ai fini previdenziali invocati, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 quale parte soccombente.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Sulla scorta del riconoscimento in favore del ricorrente di 156 giornate lavorative per l'anno 2011,
dichiara il diritto dello stesso all'indennità di disoccupazione agricola e agli assegni per il nucleo familiare corrispondenti alle suddette giornate;
Conseguentemente, dichiara l'illegittimità dell'indebito previdenziale fatto valere dall' CP_1, pari ad euro 6.708,64, ed ordina all'ente l'annullamento dello stesso;
Condanna altresì l'ente, previa riliquidazione della disoccupazione agricola già versata a partire dal
2013 fino ad oggi, alla restituzione di tutte le somme trattenute a titolo di recupero del suddetto indebito, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria;
Condanna ancora l'CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA
come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 29 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio