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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 993/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 993 R.G. dell'anno
2022 tra
( , con l'avv. CARDIELLO Parte_1 C.F._1
ENRICO MARIA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SPINELLI ROCCO
(C.F. ) e C.F._3 Controparte_2
), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE APPELLATA avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt.
22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti. N. R.G. 2 / 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza appellata, “con atto di citazione, ritualmente notificato il Sig. proponeva opposizione Parte_1 dinanzi a quest'Ufficio avverso ordinanza-ingiunzione prot.
n.0000005263, del 15.06.21, notificata dalla Controparte_1
con la quale era richiesto il pagamento della somma
[...] di € 854,70, per mancato pagamento fatture idriche periodo
18.07.2015/23.03.2019, relative all'immobile di sua proprietà sito in Sala Consilina. A sostegno della opposizione deduceva che la convenuta aveva nel mese di maggio 2019, cessato la fornitura idrica alla sua abitazione, causa morosità, senza alcun preavviso e ciò in violazione alla carta dei Servizi Che tale illegittima CP_1 interruzione della fornitura idrica, aveva comportato disagio alla sua vita quotidiana, anche perché invalido civile (100%), pertanto spiegava domanda riconvenzionale per i danni subiti, quantificati in
€ 4.000,00. Chiedeva pertanto in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel merito, accertata la violazione contrattuale, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti come quantificati e al ripristino della fornitura.
Istauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta deducendo l'infondatezza della domanda. In particolare sosteneva che, contrariamente a quanto sostenuto in citazione dall'opponente, aveva ritualmente e formalmente comunicato all'opponente prima della cessazione della fornitura idrica, intimazione di pagamento, costituzione in mora e preavviso di N. R.G. 3 / 7
distacco della fornitura, in ossequio a quanto previsto dalla richiamata Carta dei Servizi Concludeva pertanto per il CP_1 rigetto della domanda. Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta e precisate le conclusioni la causa era trattenuta a sentenza all'udienza detta”.
Il Giudice di Pace di Sala Consilina, evidenziato che
“L'opponente lamenta la mancata notifica del preavviso di distacco della fornitura idrica da parte della convenuta. Tale doglianza è infondata alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta.
Ebbene, agli atti è stato prodotto intimazione di pagamento, costituzione in mora e preavviso di distacco della fornitura, notificato all'opponente per compiuta giacenza in data 23.11.2017, circa due anni prima della interruzione della fornitura idrica, avvenuta ai sensi dell'art, 24 del servizio idrico Integrato. Giova ricordare che la raccomandata non recapitata resta in giacenza presso le Poste per trenta giorni. Ciò significa che il destinatario, dal momento in cui riceve l'avviso di giacenza, ha trenta giorni di tempo per potersi recare all'Ufficio Postale e, munito di documento d' identità, ritirare la sua raccomandata. Dopo trenta giorni di giacenza presso l'Ufficio Postale la raccomandata si ritiene compiutamente notificata ed è restituita al mittente. Ciò significa che, per il mittente, la notifica della raccomandata si perfeziona per compiuta giacenza dopo trenta giorni. Ai fini legali, per il mittente la compiuta giacenza vuol dire che la raccomandata è stata validamente notificata e che il suo contenuto si presume conosciuto al destinatario. In pratica, la compiuta giacenza impedisce al destinatario che non voglia ritirare ia raccomandata (o che sia negligente nel farlo) di paralizzare il tentativo di notifica del N. R.G. 4 / 7
mittente. Ritenuta pertanto legittima l'interruzione per morosità del servizio idrico da parte della convenuta e poiché il rapporto contrattuale non è stato contestato dalle parti, le fatture (non contestate), richiamate nell'ordinanza ingiunzione, ben possono costituire elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare (Cass.Civ.III sez.n.23499/04)”, con sentenza n.422/2022 rigettava la domanda attorea.
Avverso tale sentenza, proponeva appello e Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale Controparte_1
Ordinario di Lagonegro;
a fondamento dell'appello con unico motivo sosteneva (pag 4) la “ VIOLAZIONE DEGLI Art. 112 e 277 , co.1
C.P.C. “Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” – “ Pronuncia sul merito “ - dal momento che in sentenza il Giudice di Pace nulla ha spiegato in merito al tacito rigetto dell'azione riconvenzionale agita dall'odierno appellante”, in particolare chiariva che “ad esempio, l'indicata violazione della delibera ARERA , trattandosi di una dato normativo”.
Per tutte queste ragioni, così concludeva: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale in funzione di giudice di secondo grado , res melius perpensa , annullare la sentenza del Giudice di Pace di
Sala Consilina e, conseguenzialmente , accogliere la domanda riconvenzionale agita affermando l'illegittimità dell'azione della società appellata anche in ordine alla notifica dell' Ingiunzione di pagamento opposto per le violazioni di legge addotte con ogni conseguenza e vittoria di spese, diritti ed onorari dei gradi di giudizio”.
L'appellata si costituiva il 8/11/22 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 e 350 c.p.c. del 91//122; N. R.G. 5 / 7
lamentando l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. ed in ogni caso l'infondatezza nel merito.
Per tutte queste ragioni, l'appellato Controparte_1
così concludeva: “1) rigettare l'appello proposto
[...] dichiarandolo inammissibile ed infondato;
2) condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (attesa anche le temerarietà dell'appello proposto), oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/2014 ed oltre ancora IVA e CAP come per legge.”.
Espletati gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 17/12/24, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente giova osservare che non è stato oggetto di impugnazione il rigetto della domanda principale, dovendosi ritenere incontestato e passato in giudicato, il relativo capo e relativa motivazione della sentenza per cui “L'opponente lamenta la mancata notifica del preavviso di distacco della fornitura idrica da parte della convenuta. Tale doglianza è infondata alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta” e “Ritenuta pertanto legittima l'interruzione per morosità del servizio idrico da parte N. R.G. 6 / 7
della convenuta e poiché il rapporto contrattuale non è stato contestato dalle parti, le fatture (non contestate), richiamate nell'ordinanza ingiunzione, ben possono costituire elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare
(Cass. Civ., sez. III, n.23499/04)”.
Come noto, ogni capo della sentenza deve essere impugnato autonomamente, pena il passaggio in giudicato, non impedito dalla impugnazione di altro capo.
Occorre quindi solo integrare, esplicitandone la motivazione, la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui, ritenendola tacitamente assorbita, ha implicitamente rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore, odierno appellante, per cui lo stesso chiedeva il danno patito.
Nello specifico, lo stesso chiedeva in citazione i danni perché “la violazione in parola determina danno contrattuali (di tipo c.d. esistenziale) quantificati” in euro 4000,00 per i quali “in Parte_1 via riconvenzionale chiede l'integrale risarcimento” (pag. 2).
Dunque la motivazione va integrata nel senso che dal riconoscimento della legittimità del comportamento dell'appellata, anche sotto il profilo della delibera ARERA, accertamento passato in giudicato, deriva logicamente il rigetto della domanda riconvenzionale che tale illegittimità presupponeva.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale N. R.G. 7 / 7
della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), gli appellanti devono essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
2) condanna altresì l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che liquida in € 2.500 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
3) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante - di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Riccardo Sabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 993 R.G. dell'anno
2022 tra
( , con l'avv. CARDIELLO Parte_1 C.F._1
ENRICO MARIA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SPINELLI ROCCO
(C.F. ) e C.F._3 Controparte_2
), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE APPELLATA avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt.
22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti. N. R.G. 2 / 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza appellata, “con atto di citazione, ritualmente notificato il Sig. proponeva opposizione Parte_1 dinanzi a quest'Ufficio avverso ordinanza-ingiunzione prot.
n.0000005263, del 15.06.21, notificata dalla Controparte_1
con la quale era richiesto il pagamento della somma
[...] di € 854,70, per mancato pagamento fatture idriche periodo
18.07.2015/23.03.2019, relative all'immobile di sua proprietà sito in Sala Consilina. A sostegno della opposizione deduceva che la convenuta aveva nel mese di maggio 2019, cessato la fornitura idrica alla sua abitazione, causa morosità, senza alcun preavviso e ciò in violazione alla carta dei Servizi Che tale illegittima CP_1 interruzione della fornitura idrica, aveva comportato disagio alla sua vita quotidiana, anche perché invalido civile (100%), pertanto spiegava domanda riconvenzionale per i danni subiti, quantificati in
€ 4.000,00. Chiedeva pertanto in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel merito, accertata la violazione contrattuale, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti come quantificati e al ripristino della fornitura.
Istauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta deducendo l'infondatezza della domanda. In particolare sosteneva che, contrariamente a quanto sostenuto in citazione dall'opponente, aveva ritualmente e formalmente comunicato all'opponente prima della cessazione della fornitura idrica, intimazione di pagamento, costituzione in mora e preavviso di N. R.G. 3 / 7
distacco della fornitura, in ossequio a quanto previsto dalla richiamata Carta dei Servizi Concludeva pertanto per il CP_1 rigetto della domanda. Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta e precisate le conclusioni la causa era trattenuta a sentenza all'udienza detta”.
Il Giudice di Pace di Sala Consilina, evidenziato che
“L'opponente lamenta la mancata notifica del preavviso di distacco della fornitura idrica da parte della convenuta. Tale doglianza è infondata alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta.
Ebbene, agli atti è stato prodotto intimazione di pagamento, costituzione in mora e preavviso di distacco della fornitura, notificato all'opponente per compiuta giacenza in data 23.11.2017, circa due anni prima della interruzione della fornitura idrica, avvenuta ai sensi dell'art, 24 del servizio idrico Integrato. Giova ricordare che la raccomandata non recapitata resta in giacenza presso le Poste per trenta giorni. Ciò significa che il destinatario, dal momento in cui riceve l'avviso di giacenza, ha trenta giorni di tempo per potersi recare all'Ufficio Postale e, munito di documento d' identità, ritirare la sua raccomandata. Dopo trenta giorni di giacenza presso l'Ufficio Postale la raccomandata si ritiene compiutamente notificata ed è restituita al mittente. Ciò significa che, per il mittente, la notifica della raccomandata si perfeziona per compiuta giacenza dopo trenta giorni. Ai fini legali, per il mittente la compiuta giacenza vuol dire che la raccomandata è stata validamente notificata e che il suo contenuto si presume conosciuto al destinatario. In pratica, la compiuta giacenza impedisce al destinatario che non voglia ritirare ia raccomandata (o che sia negligente nel farlo) di paralizzare il tentativo di notifica del N. R.G. 4 / 7
mittente. Ritenuta pertanto legittima l'interruzione per morosità del servizio idrico da parte della convenuta e poiché il rapporto contrattuale non è stato contestato dalle parti, le fatture (non contestate), richiamate nell'ordinanza ingiunzione, ben possono costituire elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare (Cass.Civ.III sez.n.23499/04)”, con sentenza n.422/2022 rigettava la domanda attorea.
Avverso tale sentenza, proponeva appello e Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale Controparte_1
Ordinario di Lagonegro;
a fondamento dell'appello con unico motivo sosteneva (pag 4) la “ VIOLAZIONE DEGLI Art. 112 e 277 , co.1
C.P.C. “Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” – “ Pronuncia sul merito “ - dal momento che in sentenza il Giudice di Pace nulla ha spiegato in merito al tacito rigetto dell'azione riconvenzionale agita dall'odierno appellante”, in particolare chiariva che “ad esempio, l'indicata violazione della delibera ARERA , trattandosi di una dato normativo”.
Per tutte queste ragioni, così concludeva: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale in funzione di giudice di secondo grado , res melius perpensa , annullare la sentenza del Giudice di Pace di
Sala Consilina e, conseguenzialmente , accogliere la domanda riconvenzionale agita affermando l'illegittimità dell'azione della società appellata anche in ordine alla notifica dell' Ingiunzione di pagamento opposto per le violazioni di legge addotte con ogni conseguenza e vittoria di spese, diritti ed onorari dei gradi di giudizio”.
L'appellata si costituiva il 8/11/22 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 e 350 c.p.c. del 91//122; N. R.G. 5 / 7
lamentando l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. ed in ogni caso l'infondatezza nel merito.
Per tutte queste ragioni, l'appellato Controparte_1
così concludeva: “1) rigettare l'appello proposto
[...] dichiarandolo inammissibile ed infondato;
2) condannare parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (attesa anche le temerarietà dell'appello proposto), oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/2014 ed oltre ancora IVA e CAP come per legge.”.
Espletati gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 17/12/24, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente giova osservare che non è stato oggetto di impugnazione il rigetto della domanda principale, dovendosi ritenere incontestato e passato in giudicato, il relativo capo e relativa motivazione della sentenza per cui “L'opponente lamenta la mancata notifica del preavviso di distacco della fornitura idrica da parte della convenuta. Tale doglianza è infondata alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta” e “Ritenuta pertanto legittima l'interruzione per morosità del servizio idrico da parte N. R.G. 6 / 7
della convenuta e poiché il rapporto contrattuale non è stato contestato dalle parti, le fatture (non contestate), richiamate nell'ordinanza ingiunzione, ben possono costituire elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare
(Cass. Civ., sez. III, n.23499/04)”.
Come noto, ogni capo della sentenza deve essere impugnato autonomamente, pena il passaggio in giudicato, non impedito dalla impugnazione di altro capo.
Occorre quindi solo integrare, esplicitandone la motivazione, la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui, ritenendola tacitamente assorbita, ha implicitamente rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore, odierno appellante, per cui lo stesso chiedeva il danno patito.
Nello specifico, lo stesso chiedeva in citazione i danni perché “la violazione in parola determina danno contrattuali (di tipo c.d. esistenziale) quantificati” in euro 4000,00 per i quali “in Parte_1 via riconvenzionale chiede l'integrale risarcimento” (pag. 2).
Dunque la motivazione va integrata nel senso che dal riconoscimento della legittimità del comportamento dell'appellata, anche sotto il profilo della delibera ARERA, accertamento passato in giudicato, deriva logicamente il rigetto della domanda riconvenzionale che tale illegittimità presupponeva.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale N. R.G. 7 / 7
della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), gli appellanti devono essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
2) condanna altresì l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che liquida in € 2.500 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
3) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante - di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Riccardo Sabato