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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1597/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e C.F._1 difesa dall' Avv. Colomba Santarpia presso il cui studio elegge domicilio in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Stabia n. 163, giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) ed ivi residente a[...], C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Rosaria Longobardi presso il cui studio elegge domicilio in Castellammare di Stabia al Viale Europa Palazzo SIGI, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI con note scritte le parti si sono riportate al ricorso chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2025, e Parte_1
hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, alle condizioni da Essi concordate.
A fondamento della domanda, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia il giorno 13.05.2019, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione non erano nati figli.
La casa coniugale veniva fissata in Gragnano, alla Via Vittorio Veneto n. 184 in un appartamento di proprietà della madre della IG.ra . Parte_1 Dalla documentazione depositata in atti, risulta altresì che, in data 17.07.2020, in regime di separazione dei beni, i coniugi acquistavano un immobile sito in Vieste (FG) alla Via Santa Croce n. 59, piano terra (identificato al catasto fabbricati al foglio 13, p.lla 35, sub. 3)
Il venir meno dell'affectio coniugalis e la sopravvenuta incompatibilità rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da determinare la separazione dei coniugi.
Con note di trattazione per l'udienza cartolare del 21-10-2025, i ricorrenti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio
Dato atto che le parti hanno ritualmente depositato note di trattazione scritta, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare.
Inviati, in data 05.09.2025, gli atti al P.M. per il relativo parere, non espresso nei termini di legge.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale si osserva che, in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nulla osta alla omologazione degli stessi, in quanto non contrastanti con norme imperative.
Quanto alle spese di lite, stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla va disposto.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Parte_2
Castellammare di Stabia il 08.07.1983, alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n. 184, ove gli stessi vivevano, resta nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1
3. Il IG. Vicedomini vivrà, come già attualmente vive, a Castellammare di Stabia alla Piazza Giovanni XXIII n.
5. Il mobilio, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'appartamento coniugale, vengono lasciati in uso alla IG.ra Notomista ad eccezione dei beni di carattere strettamente personale di proprietà del IG. Vicedomini che verranno dallo stesso prelevati e portati via entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, se non già prelevati precedentemente. Lo stesso Vicedomini si impegna a consegnare, sempre nel suddetto termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, le chiavi dell'appartamento e i dispositivi di apertura dei cancelli condominiali. In assenza di tale consegna, la IG.ra Notomista è autorizzata a sostituire le serrature e i dispositivi elettronici di apertura addebitandone i costi al Vicedomini;
4. La IG.ra Notomista si impegna a cedere al IG. la propria quota Parte_2 di ½ della proprietà dell'immobile sito in Vieste alla Via Santa Croce n. 59 ed identificato al catasto fabbricati al foglio 13, p.lla 35, sub. 3, acquistata in costanza di matrimonio ed in regime di separazione dei beni. Tale cessione avverrà dietro pagamento da parte del IG. Vicedomini della somma di € 30.000,00 (trentamila/00) che verrà consegnata al momento del rogito di trasferimento della quota che avverrà entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi qui richiesta;
5. Nelle more del trasferimento della quota di proprietà dalla IG.ra Parte_1 al IG. Vicedomini, la casa sarà usata dai comproprietari in maniera turnaria, alternandosi l'uso di 15 giorni in 15 giorni a partire dal prossimo mese di agosto, con primo turno in favore della Notomista e così fino alla definitiva cessione al Vicedomini come innanzi stabilito;
6. Il IG. Vicedomini, dopo la stipula notarile del suindicato immobile, provvederà anche alla voltura di tutte le utenze a servizio di detto immobile attualmente intestate alla IG.ra Notomista e il cui pagamento, fino al rogito di trasferimento, sarà a carico di entrambi i comproprietari al 50% ciascuno;
7. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla contribuzione al mantenimento;
8. Le parti dichiarano, altresì, che tra le stesse non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro e che mediante la predetta cessione si ritengono comunque definitivamente soddisfatte e compensate tutte le reciproche ragioni di credito e debito;
9. Le parti dichiarano, infine, che il predetto trasferimento costituisce condizione funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale della famiglia e delle conseguenti controversie patrimoniali insorte tra i suddetti coniugi e viene effettuato, pertanto, nell'ottica di una definizione globale dell'assetto patrimoniale e familiare in funzione solutoria compensativa.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 40, parte II, serie A, anno 2019);
C) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 02-12-2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1597/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e C.F._1 difesa dall' Avv. Colomba Santarpia presso il cui studio elegge domicilio in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Stabia n. 163, giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) ed ivi residente a[...], C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Rosaria Longobardi presso il cui studio elegge domicilio in Castellammare di Stabia al Viale Europa Palazzo SIGI, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI con note scritte le parti si sono riportate al ricorso chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2025, e Parte_1
hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, alle condizioni da Essi concordate.
A fondamento della domanda, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia il giorno 13.05.2019, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione non erano nati figli.
La casa coniugale veniva fissata in Gragnano, alla Via Vittorio Veneto n. 184 in un appartamento di proprietà della madre della IG.ra . Parte_1 Dalla documentazione depositata in atti, risulta altresì che, in data 17.07.2020, in regime di separazione dei beni, i coniugi acquistavano un immobile sito in Vieste (FG) alla Via Santa Croce n. 59, piano terra (identificato al catasto fabbricati al foglio 13, p.lla 35, sub. 3)
Il venir meno dell'affectio coniugalis e la sopravvenuta incompatibilità rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da determinare la separazione dei coniugi.
Con note di trattazione per l'udienza cartolare del 21-10-2025, i ricorrenti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio
Dato atto che le parti hanno ritualmente depositato note di trattazione scritta, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare.
Inviati, in data 05.09.2025, gli atti al P.M. per il relativo parere, non espresso nei termini di legge.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale si osserva che, in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nulla osta alla omologazione degli stessi, in quanto non contrastanti con norme imperative.
Quanto alle spese di lite, stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla va disposto.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Parte_2
Castellammare di Stabia il 08.07.1983, alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n. 184, ove gli stessi vivevano, resta nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1
3. Il IG. Vicedomini vivrà, come già attualmente vive, a Castellammare di Stabia alla Piazza Giovanni XXIII n.
5. Il mobilio, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'appartamento coniugale, vengono lasciati in uso alla IG.ra Notomista ad eccezione dei beni di carattere strettamente personale di proprietà del IG. Vicedomini che verranno dallo stesso prelevati e portati via entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, se non già prelevati precedentemente. Lo stesso Vicedomini si impegna a consegnare, sempre nel suddetto termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, le chiavi dell'appartamento e i dispositivi di apertura dei cancelli condominiali. In assenza di tale consegna, la IG.ra Notomista è autorizzata a sostituire le serrature e i dispositivi elettronici di apertura addebitandone i costi al Vicedomini;
4. La IG.ra Notomista si impegna a cedere al IG. la propria quota Parte_2 di ½ della proprietà dell'immobile sito in Vieste alla Via Santa Croce n. 59 ed identificato al catasto fabbricati al foglio 13, p.lla 35, sub. 3, acquistata in costanza di matrimonio ed in regime di separazione dei beni. Tale cessione avverrà dietro pagamento da parte del IG. Vicedomini della somma di € 30.000,00 (trentamila/00) che verrà consegnata al momento del rogito di trasferimento della quota che avverrà entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi qui richiesta;
5. Nelle more del trasferimento della quota di proprietà dalla IG.ra Parte_1 al IG. Vicedomini, la casa sarà usata dai comproprietari in maniera turnaria, alternandosi l'uso di 15 giorni in 15 giorni a partire dal prossimo mese di agosto, con primo turno in favore della Notomista e così fino alla definitiva cessione al Vicedomini come innanzi stabilito;
6. Il IG. Vicedomini, dopo la stipula notarile del suindicato immobile, provvederà anche alla voltura di tutte le utenze a servizio di detto immobile attualmente intestate alla IG.ra Notomista e il cui pagamento, fino al rogito di trasferimento, sarà a carico di entrambi i comproprietari al 50% ciascuno;
7. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla contribuzione al mantenimento;
8. Le parti dichiarano, altresì, che tra le stesse non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro e che mediante la predetta cessione si ritengono comunque definitivamente soddisfatte e compensate tutte le reciproche ragioni di credito e debito;
9. Le parti dichiarano, infine, che il predetto trasferimento costituisce condizione funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale della famiglia e delle conseguenti controversie patrimoniali insorte tra i suddetti coniugi e viene effettuato, pertanto, nell'ottica di una definizione globale dell'assetto patrimoniale e familiare in funzione solutoria compensativa.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 40, parte II, serie A, anno 2019);
C) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 02-12-2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano