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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 737/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 737/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento Matrimonio)”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Zaffagnini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), V.le Vincenzo Randi 36, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Controparte_1 C.F._2
Catalano e Francesca Silvestroni presso il cui studio -e domicilio digitale- di quest'ultima è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), Via M. Missirini 6 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre cui va assegnata la casa familiare con utenze a suo carico e intestazione delle stesse alla medesima a far data dal 1.10.25; spese condominiali al 50% a far data dal 1.10.2025; diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal sabato mat tina fino alla domenica sera, due giorni infrasettimanali con pernotto (preferibilmente il martedì e giovedì) quando il padre non ha la minore il fine settimana ed un giorno infrasettimanale con pernotto (preferibilmente il mercoldi) quando il padre ha la minore il fine settimana, tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
obbligo per il padre di versare a titolo di contributo nel mantenimento della figlia assegno di mantenimento mensile di € 250,00 oltre al 70% delle spese straordinarie per la stessa necessarie in base al Protocollo vigente presso questo Tribunale;
assegno unico per i figli interamente alla madre;
obbligo per il ricorrente di versare alla resistente assegno di mantenimento di € 150,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT;
spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/4/2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio con la predetta, Controparte_1 celebrato a Ravenna (RA), il 28/11/2020, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2020, al n. 212 p.1 con addebito della separazione alla moglie ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque la figlia , il 16/12/2022. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/6/2025 si è costituita Controparte_1 che, contestate le allegazioni dell'attore, non si è opposta alle domande sullo status proposte dall'attore, ma ha chiesto addebitarsi la separazione al marito e disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate da . Parte_1
Intervenuto il PM in causa, all'udienza del 16/7/2025 il giudice relatore delegato ha formulato alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, a cui le parti hanno aderito, con conseguente adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti come da proposta conciliativa e rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva innanzitutto che la domanda di separazione personale tra le parti deve ritenersi fondata e va accolta. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Deve pertanto essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Quanto alla domanda congiunta delle parti relativa alle statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo, adesiva alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, essa non si appalesa in contrasto con gl'interessi tutelati, patrimoniali e non patrimoniali, della figlia minore, né con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi le condizioni accessorie della separazione concordate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato.
Quanto, poi, alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 737/2025 R.G., così provvede:
A] pronuncia la separazione personale tra e avendo i coniugi Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Ravenna (RA), il 28/11/2020, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020, al n. 212 p.1;
B] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna
(RA) ai fini dell'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
C] omologa la domanda congiunta delle parti, adesiva alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, sopra riportata in corsivo;
D] provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 25/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 737/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento Matrimonio)”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Zaffagnini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), V.le Vincenzo Randi 36, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Controparte_1 C.F._2
Catalano e Francesca Silvestroni presso il cui studio -e domicilio digitale- di quest'ultima è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), Via M. Missirini 6 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre cui va assegnata la casa familiare con utenze a suo carico e intestazione delle stesse alla medesima a far data dal 1.10.25; spese condominiali al 50% a far data dal 1.10.2025; diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal sabato mat tina fino alla domenica sera, due giorni infrasettimanali con pernotto (preferibilmente il martedì e giovedì) quando il padre non ha la minore il fine settimana ed un giorno infrasettimanale con pernotto (preferibilmente il mercoldi) quando il padre ha la minore il fine settimana, tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
obbligo per il padre di versare a titolo di contributo nel mantenimento della figlia assegno di mantenimento mensile di € 250,00 oltre al 70% delle spese straordinarie per la stessa necessarie in base al Protocollo vigente presso questo Tribunale;
assegno unico per i figli interamente alla madre;
obbligo per il ricorrente di versare alla resistente assegno di mantenimento di € 150,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT;
spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/4/2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio con la predetta, Controparte_1 celebrato a Ravenna (RA), il 28/11/2020, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2020, al n. 212 p.1 con addebito della separazione alla moglie ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque la figlia , il 16/12/2022. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/6/2025 si è costituita Controparte_1 che, contestate le allegazioni dell'attore, non si è opposta alle domande sullo status proposte dall'attore, ma ha chiesto addebitarsi la separazione al marito e disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate da . Parte_1
Intervenuto il PM in causa, all'udienza del 16/7/2025 il giudice relatore delegato ha formulato alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, a cui le parti hanno aderito, con conseguente adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti come da proposta conciliativa e rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva innanzitutto che la domanda di separazione personale tra le parti deve ritenersi fondata e va accolta. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Deve pertanto essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Quanto alla domanda congiunta delle parti relativa alle statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo, adesiva alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, essa non si appalesa in contrasto con gl'interessi tutelati, patrimoniali e non patrimoniali, della figlia minore, né con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi le condizioni accessorie della separazione concordate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato.
Quanto, poi, alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 737/2025 R.G., così provvede:
A] pronuncia la separazione personale tra e avendo i coniugi Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Ravenna (RA), il 28/11/2020, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020, al n. 212 p.1;
B] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna
(RA) ai fini dell'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
C] omologa la domanda congiunta delle parti, adesiva alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato, sopra riportata in corsivo;
D] provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 25/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè