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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4143/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 4143/2024 VG promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Funari - Parte_2 C.F._2 giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Montegiorgio in Piazza Matteotti n.7;
*** dalla cui relazione more uxorio in data 6/12/2016 è nata la figlia Persona_1
(C.F. ) - intervenuta nel presente giudizio in persona del
[...] C.F._3 tutore AVV. , nominato con decreto del 26/11/2019 dal Giudice Parte_3
Tutelare presso il Tribunale di Fermo ed autorizzato a costituirsi in giudizio con decreto del
14/01/2024;
pagina 1 di 3 ***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2024 hanno dato atto che: a) dalla loro relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, è nata la figlia in data 6/12/2016; b) con Persona_1 provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni delle Marche in data 1/10/2019 nell'ambito del giudizio R.G.N. 129/2019 V.G. entrambi i genitori sono stati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale e con il medesimo provvedimento è stato confermato l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Porto SAIO (già disposto con precedente decreto del 12/2/2019) con collocamento presso i nonni materni e nomina del tutore (avvenuta con decreto emesso dal Tribunale di Fermo in data 26/11/2019 nella procedura R.G.N. 1377/2019
V.G.); c) le questioni attinenti all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la minore sono disciplinate dai provvedimenti emessi dal Tribunale per i
Minorenni, mentre non risultano regolamentati i rapporti economici relativi al mantenimento della minore.
Integrato il contraddittorio nei confronti del tutore della minore, costituitosi in data 15/1/2025, all'udienza del 16/1/2025 le parti (personalmente presenti) hanno congiuntamente chiesto di regolamentare nell'interesse della minore i rapporti tra i genitori alle condizioni di cui al seguente accordo (modificato in udienza rispetto all'accordo iniziale sulla base dei rilievi svolti dal tutore della minore):
“1) il sig. verserà in favore della figlia minore su un conto corrente intestato a Parte_1 [...] gestito dal tutore nella persona dell' avv. la somma di euro 250,00; Persona_1 Parte_3
2) la signora verserà in favore della figlia minore su un conto corrente intestato a Parte_2 [...] gestito dal tutore nella persona dell' avv. la somma di euro 250,00; Persona_1 Parte_3
3) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 230/2022, l'assegno unico nell'interesse della figlia spetterà al collocatario al quale i genitori qualora e se dovessero percepirlo direttamente, si impegnano a riversarlo;
pagina 2 di 3 4) Le spese straordinarie graveranno sui genitori nella misura del 50% ciascuno e vengono individuate secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Ufficio del quali i ricorrenti dichiarano di aver preso lettura e dunque di essere pienamente a conoscenza, e che pertanto sono da considerarsi parte integrante del presente accordo. Tali spese straordinarie, concordate preventivamente e documentate, verranno rimborsate mensilmente al genitore o al collocatario che le ha anticipate entro 20 giorni previa esibizione delle ricevute attestanti il relativo costo;
5) il signor si obbliga a versare entro il 30/1/2025 al tutore l'importo di euro 1.800 Parte_1 relativo al mantenimento ancora dovuto per il triennio 2020-2023”.
Alla predetta udienza del 16/1/2025 il tutore ha dato atto di “nulla oppo[rre] al recepimento” del sopra riportato accordo.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 4143/2024 VG promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Funari - Parte_2 C.F._2 giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Montegiorgio in Piazza Matteotti n.7;
*** dalla cui relazione more uxorio in data 6/12/2016 è nata la figlia Persona_1
(C.F. ) - intervenuta nel presente giudizio in persona del
[...] C.F._3 tutore AVV. , nominato con decreto del 26/11/2019 dal Giudice Parte_3
Tutelare presso il Tribunale di Fermo ed autorizzato a costituirsi in giudizio con decreto del
14/01/2024;
pagina 1 di 3 ***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2024 hanno dato atto che: a) dalla loro relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, è nata la figlia in data 6/12/2016; b) con Persona_1 provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni delle Marche in data 1/10/2019 nell'ambito del giudizio R.G.N. 129/2019 V.G. entrambi i genitori sono stati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale e con il medesimo provvedimento è stato confermato l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Porto SAIO (già disposto con precedente decreto del 12/2/2019) con collocamento presso i nonni materni e nomina del tutore (avvenuta con decreto emesso dal Tribunale di Fermo in data 26/11/2019 nella procedura R.G.N. 1377/2019
V.G.); c) le questioni attinenti all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la minore sono disciplinate dai provvedimenti emessi dal Tribunale per i
Minorenni, mentre non risultano regolamentati i rapporti economici relativi al mantenimento della minore.
Integrato il contraddittorio nei confronti del tutore della minore, costituitosi in data 15/1/2025, all'udienza del 16/1/2025 le parti (personalmente presenti) hanno congiuntamente chiesto di regolamentare nell'interesse della minore i rapporti tra i genitori alle condizioni di cui al seguente accordo (modificato in udienza rispetto all'accordo iniziale sulla base dei rilievi svolti dal tutore della minore):
“1) il sig. verserà in favore della figlia minore su un conto corrente intestato a Parte_1 [...] gestito dal tutore nella persona dell' avv. la somma di euro 250,00; Persona_1 Parte_3
2) la signora verserà in favore della figlia minore su un conto corrente intestato a Parte_2 [...] gestito dal tutore nella persona dell' avv. la somma di euro 250,00; Persona_1 Parte_3
3) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 230/2022, l'assegno unico nell'interesse della figlia spetterà al collocatario al quale i genitori qualora e se dovessero percepirlo direttamente, si impegnano a riversarlo;
pagina 2 di 3 4) Le spese straordinarie graveranno sui genitori nella misura del 50% ciascuno e vengono individuate secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Ufficio del quali i ricorrenti dichiarano di aver preso lettura e dunque di essere pienamente a conoscenza, e che pertanto sono da considerarsi parte integrante del presente accordo. Tali spese straordinarie, concordate preventivamente e documentate, verranno rimborsate mensilmente al genitore o al collocatario che le ha anticipate entro 20 giorni previa esibizione delle ricevute attestanti il relativo costo;
5) il signor si obbliga a versare entro il 30/1/2025 al tutore l'importo di euro 1.800 Parte_1 relativo al mantenimento ancora dovuto per il triennio 2020-2023”.
Alla predetta udienza del 16/1/2025 il tutore ha dato atto di “nulla oppo[rre] al recepimento” del sopra riportato accordo.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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