TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/09/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO DECISORIO
Nella causa civile iscritta al n. 2039/22 del registro generale degli affari contenziosi avente ad oggetto:
“opposizione allo stato passivo”, e vertente
TRA
in persona del legale rappr.nte pt, rappresentata e difesa dall'avv. Wolfgang Parte_1
Burchia, dom.ta come in atti;
OPPONENTE
E
dei soci Controparte_1 illimitatamente responsabili, in persona del curatore avv. rappr.ta e difesa CP_2 dall'avv. Francesca Buono, dom.ta come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.5.2025;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava il decreto del GD dr. , depositato in data 21.4.2022, nella Per_1 procedura fallimentare n. 29/2018, e comunicato in data 22.4.2022, con il quale, nell'approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo, veniva rigettata la domanda di ammissione della opponente in quanto ultra tradiva.
Deduceva di agire per il recupero di un credito fondiario nei confronti di altro soggetto, CP_3
a cui favore l'odierna fallita aveva prestato garanzia ipotecaria;
pertanto chiedeva ammettersi in via privilegiata il proprio credito quale creditore iscritto nei confronti della fallita quale terzo datore di ipoteca fino a concorrenza della somma di € 41.697,80, somma assegnata alla opponente nell'ambito del piano di riparto redatto all'interno della procedura esecutiva n. 47172015 pendente c/o il Tribunale di Padova.
Contestava la motivazione della non ammissione sulla base della giurisprudenza di legittimità che riconosce che il creditore titolare di un diritto di garanzia sui beni della fallita, quale terzo datore di ipoteca, non andrebbe sottoposto alle verifiche ed alla disciplina della insinuazione al passivo.
Si costituiva la curatela che contestava i motivi di ricorso producendo la recente sentenza della
Suprema Corte di contrario orientamento (cass. sent. N. 2657/2019).
Il ricorso è infondato e viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida.
Nel caso di specie la domanda veniva rigettata in quanto ritenuta ultratardiva, ovvero compresa tra quelle che, ai sensi dell'art. 101 L. fall, vengono depositate oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività (termine posto a pena di decadenza) e che sono ammissibili solo nella ipotesi di sussistenza della prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile.
Lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo in data 22.1.2019.
In data 16.3.2022, oltre il termine di 12 mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, la opponente presentava domanda di ammissione per l'intero credito fondiario vantato nei confronti della , debitore garantito dalla società fallita, di € 888.294,24. CP_3
La domanda non veniva ammessa attesa la ultratardività non riconoscendosi la non imputabilità del ritardo atteso che il GE della proc. immobiliare n. 471/2015 Trob. Padova aveva preso atto dell'intervenuto fallimento e quindi la banca opponente, creditore pignorante nella detta procedura, ne era necessariamente a conoscenza. Nel provvedimento di non ammissione si richiamava la sentenza n. 2657/2019 della suprema Corte che statuiva circa la necessità per il creditore che agisce nei confronti del fallito quale terzo datore di ipoteca di rispettare tutte le regole della insinuazione al passivo.
Sulla questione esposta stante il contrasto tra diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità
è stata disposta la rimessione alle Sezioni unite civili.
Con la sentenza n. 8557/23 le SS. UU. Cassazione hanno statuito che:
▪ “I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, nè soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento”;
▪ “I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati”;
▪ "Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l. fall.”;
▪ “Il reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito” ;
▪ “Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione
è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa”.
Nel caso di specie l'opponente impugna il decreto di esclusione della domanda di ammissione;
pertanto l'opposizione va rigettata atteso che l'opponente non deve insinuarsi al passivo, ma semplicemente chiedere di partecipare al riparto fallimentare e, in caso, di diniego totale o parziale, proporre reclamo ai sensi dell'art. 110 comma 3 L. fall.
Va altresì aggiunto che la presente opposizione è affetta anche da un profilo di inammissibilità atteso che la domanda di insinuazione al passivo ha ad oggetto l'intero credito verso il terzo debitore di oltre
€ 800.000,00 mentre la spiegata opposizione non ha ad oggetto la domanda di cui sopra bensì
l'intervento che l'opponente ha svolto nella procedura fallimentare per partecipare al ricavato della vendita sulla base della somma riconosciuta nella procedura esecutiva immobiliare e sul cui eventuale rigetto andava proposto reclamo.
Restano compensate le spese per la particolare complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. Raffaele Califano