Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, a scioglimento della riserva assunta in data 11.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 1 co. 57 L. 92/2023, la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 62/2023 R.G., avente ad oggetto “Opposizione L.
92/2012 cd. Legge Fornero” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Biondi ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona COroparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. COroparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Pierluigi Rizzo e Laura Testa ed elettivamente domiciliata presso la sede della società in Atripalda (AV), alla via
Appia, n. 43 (indirizzi pec indicati: Email_2
; Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 1 comma 51 e ss. Legge n. 92/2012 depositato in data 5.01.2023, la parte opponente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, chiedendo di revocare l'ordinanza n.
1
è stato riunito il giudizio R.G. 1305/2022) emessa ex art. 1, comma 49, Legge n.
92/2012 dal Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro e, per l'effetto: “1)
Dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e l'invalidità del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 15/10/2021, ricevuta dal ricorrente in data 27/10/2021 a mezzo lettera raccomandata 1 n. 052659379294; 2) Di conseguenza condannare la in persona del legale COroparte_1 rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata alla retribuzione;
globale di fatto, pari ad
€ 1.567,30, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
3) In via subordinata, condannare la in persona del legale CP_1 COroparte_1 rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 1.567,30, dalla data del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
4) In via ulteriormente gradata, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 1.567,30;”; con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
In punto di fatto, l'opponente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
, dal 22.09.2006 al 31.10.2012 e di essere stato trasferito COroparte_3 alle dipendenze della società resistente dal 1.11.2012 al 27.10.2021.
Precisava di non aver mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare durante la carriera lavorativa ed evidenziava che negli ultimi anni i controlli della datrice di lavoro erano divenuti più stringenti a causa della sua affiliazione sindacale e delle azioni giudiziarie proposte per il recupero delle spettanze retributive non corrisposte.
Riferiva di essere stato adibito, a far data dal mese di giugno 2021, al servizio vigilanza esterna antirapina dell'Istituto bancario Banca Popolare di Milano S.p.A., filiale di
Montesarchio (BN), dal lunedì al venerdì.
2 Rappresentava, dunque, di aver svolto il proprio servizio presso suddetta filiale in data
7.09.2021, dalle ore 08.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00, precisando che l'apertura pomeridiana era stata annullata come misura preventiva dell'emergenza
Covid 19.
In particolare, allegava che nel pomeriggio la filiale riceveva solo su appuntamento ed esclusivamente per l'espletamento di attività di consulenza dalle 14.30 alle 15.30.
Riportava, dunque, di aver provveduto alle attività di bonifica e di aver riposto il giubbotto antiproiettile all'interno della filiale prima di fruire della pausa pranzo, evidenziando che, dalle 14.30 alle 15.30, disabilitati i varchi automatici, l'ingresso era consentito soltanto all'utenza prenotata per la consulenza con ingresso autorizzato direttamente dal personale della banca che provvedeva all'apertura della bussola d'ingresso dall'interno e che, dopo la chiusura al pubblico, i varchi di accesso rimanevano chiusi per tutta la giornata.
Riferiva, infine, di aver omesso di ritirare il giubbotto antiproiettile al rientro della pausa pranzo in ragione della chiusura degli sportelli dalle ore 13,20 e di aver tanto rappresentato all'addetto al controllo qualità giunto in loco dopo le ore 15,30.
Il lavoratore esponeva, inoltre, di essere stato adibito al servizio di vigilanza antirapina esterna presso la stessa filiale della Banca Popolare di Milano S.p.A. sita in
Montesarchio (BN) in data 22.09.2021, dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, precisando che anche in quella occasione era stata disposta la chiusura pomeridiana al pubblico.
Evidenziava di aver regolarmente svolto il proprio servizio indossando il giubbotto antiproiettile, riferendo di essersi allontanato dall'ingresso della banca solo al fine di fruire dei servizi igienici posti all'interno della stessa e di avere all'uopo svestito il giubbotto antiproiettile.
Riportava di essere sprovvisto di ricetrasmittente funzionante e di telefono cellulare utilizzabile e di essere stato avvistato dall'addetto al controllo qualità.
Riferiva che ad altro lavoratore cui era stato contestato l'abbandono dal servizio e il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile veniva inflitta la sanzione conservativa della sospensione dal servizio.
Esponeva, dunque, di aver ricevuto contestazione disciplinare in data 7.10.2021, riscontrata con pec del 7.10.2021 e di avere successivamente ricevuto comunicazione di licenziamento per giusta causa in data 27.10.2021.
3 Censurava la ordinanza gravata, ritenendola ingiusta e illegittima per non avere il
Giudice della fase sommaria consentito alle parti di assumere i mezzi istruttori articolati e richiesti e per avere erroneamente valutato gli elementi probatori offerti dalle parti.
Ritenendo l'illegittimità del licenziamento comminato, il lavoratore richiamava il capitolato servizi di vigilanza in relazione alla previsione secondo cui la Guardia giurata può allontanarsi brevemente con l'autorizzazione del personale della filiale, evidenziando di soffrire di colite ulcerosa e deducendo la insussistenza di rischi in relazione al servizio effettuato.
Affermava, infine, l'insussistenza dei fatti contestati, nonché la sproporzione della sanzione disciplinare applicata, ritenendo la condotta più correttamente sussumibile nell'art. 101 lett. B) o C) del C.C.N.L. di riferimento.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 1, commi 50-57, legge n. 92/2012 l'udienza di discussione.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del
7.04.2023 si costituiva in giudizio la società instando per il COroparte_1 rigetto del ricorso.
Eccepiva la violazione delle disposizioni di servizio relative all'utilizzo del giubbotto antiproiettile ed al piantonamento fisso all'esterno dei locali della banca, evidenziandone la gravità quanto alla esposizione a pericolo di morte del lavoratore.
COestava che la filiale fosse chiusa al pubblico e che il lavoratore si fosse tolto il giubbotto per far fronte ad esigenze fisiologiche (vedasi pagina 19 della memoria difensiva).
Deduceva, dunque, la legittimità del licenziamento comminato in ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo, della violazione dell'art. 102 del C.C.N.L. di riferimento e della definitiva lesione del vincolo fiduciario, nonché della intervenuta reiterazione della condotta contestata.
Ammessa ed espletata la prova orale e acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza di discussione, disposta -su congiunta richiesta delle parti- ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 1 co. 57 L. 92/2012.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con contestuale conferma dell'ordinanza impugnata.
4 4. Il licenziamento disciplinare impugnato prende le mosse da due distinte contestazioni disciplinari aventi ad oggetto le condotte addebitate al lavoratore in data
7.09.2021 e in data 22.09.2021.
Nella prima contestazione, relativa al giorno 7.9.2021, si legge quanto segue:
Nella successiva contestazione, relativa al giorno 22.9.2021, si legge quanto segue:
5 Alle suddette contestazioni ha fatto seguito la replica del lavoratore del 7.10.2021, ove veniva precisato che “Il Lavoratore si recava all'interno dell'istituto bancario solo dopo la chiusura al pubblico e dopo aver serrato e allarmato le porte d'ingresso. Solo COr una volta all'interno del sito, provvedeva a slacciare il per poter fruire dei servizi igienici”.
Di poi, la datrice di lavoro ha comminato il licenziamento per giusta causa con comunicazione del 15.10.2021 che di seguito si riporta.
6 Orbene, quanto alla prima contestazione, essa ha ad oggetto la violazione dell'obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile nelle ore di servizio.
Con la successiva nota del 1/0/2021, oltre alla violazione relativa all'obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile, è stata contestata al lavoratore la ulteriore condotta di abbandono del posto di lavoro.
5. Preliminarmente, devono ritenersi incontestati i fatti materiali posti a fondamento degli addebiti.
In particolare, quanto alla infrazione commessa il 7.9.2021, l'opponente ha ammesso di non aver indossato al ritorno dalla pausa pranzo il giubbotto antiproiettile, ponendo l'accento sul fatto che, essendo la filiale chiusa al pubblico, la banca non fosse esposta al pericolo di rapina;
quanto all'infrazione commessa il giorno 22.09.2021, ha dedotto
7 a giustificazione che “si recava all'interno dell'istituto bancario solo dopo la chiusura al pubblico e dopo aver serrato e allarmato le porte di ingresso” e che “solo una volta all'interno del sito, provvedeva a slacciare il GAP per poter fruire dei servizi igienici”, soggiungendo di non essere riuscito a mettersi in contatto con la Centrale Operativa in quanto non era in possesso di un apparato radio ricetrasmittente funzionante, stante anche l'inutilizzabilità del telefono cellulare personale frattanto completamente scaricatosi.
6. Giova a questo punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la nozione di insussistenza del fatto contestato comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma tutte le ipotesi in cui il fatto, pur materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare rispetto al profilo oggettivo o soggettivo dell'imputabilità al dipendente (si veda, tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 27 luglio 2023, n. 22881).
Posta, dunque, la sussistenza materiale dei fatti contestati va, dunque, indagato il rilievo disciplinare delle condotte in relazione al profilo oggettivo e soggettivo dell'imputabilità al dipendente.
Le eccezioni dell'opponente sono, infatti, relative alla sproporzione della sanzione quanto alla condotta del 7.09.2021 e alla non sussumibilità nella fattispecie di abbandono del posto di lavoro, quanto all'addebito del 22.09.2021.
In punto di onere probatorio, giova ricordare che «In tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. La giusta causa di licenziamento deve essere accertata con certezza e oggettività, evitando interpretazioni estensive o lesive dei diritti del dipendente. La tutela reintegratoria è prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o di proporzionalità qualificata della sanzione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata» (v. Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17032).
Va osservato, ancora, che, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come
8 ripercorso in Cass. n. 5095/2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (cfr. Cass. nn. 2168/2013, 6848/2010, 14586/2009).
Orbene, tralasciando l'aspetto della sussistenza materiale dei fatti addebitati che, come detto, risulta incontestato, deve osservarsi che parte datoriale ha dedotto la estrema gravità della condotta di mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile, contestata sia per il servizio del 7.09.2021, sia per quello del 22.09.2021, precisando che l'utilizzo dello stesso costituisce misura di sicurezza essenziale a salvaguardare la vita della guardia particolare giurata e ritenendo, in ragione della consapevole esposizione del lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni, al rischio di morte, irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario, tanto da giustificare la recisione definitiva del rapporto lavorativo.
Inoltre, la parte resistente ha qualificato la condotta del 22.09.2021 in termini di abbandono del posto di lavoro, ritenendola rientrante nella disciplina di cui all'art. 102 lett. D) del C.C.N.L. di riferimento, il quale prevede che: “il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- abuso di autorità; - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio;
- l'ubriacarsi in servizio;
- l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
- l'abbandono del posto;
- l'insubordinazione verso i superiori;
- l'assunzione diretta di servizi di vigilanza”.
9 7. Ciò posto, devono ora esaminarsi le risultanze dell'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il teste , escusso il 12.7.2024 ha dichiarato: ADR “Lavoro allo Testimone_1 sportello della sita in Piazza Carmine Pagnozzi, COroparte_5 precedentemente forse si chiamava Piazza Vittorio Emanuele o Piazza Croce, da circa quattro anni e mezzo. ADR Non conosco ADR So che la Banca ha un Parte_1 servizio di vigilanza, affidato alla , che si svolge mediante COroparte_1 piantonamento fisso di una guardia giurata all'esterno della porta a bussola di ingresso della banca. ADR Il servizio di guardia giurata non viene svolto all'interno ma solo all'esterno. ADR Ricordo che nel mese di settembre 2021, l'orario di apertura al pubblico era, se non ricordo male, dalle 08.20 fino alle 13:20, poi c'era un intervallo di un'ora e poi nel pomeriggio la banca era aperta al pubblico ma solo per consulenza su prenotazione, dato che eravamo ancora in periodo covid. ADR se non ricordo male nel pomeriggio per le dette operazioni di consulenza la banca restava aperta per circa un'ora, ossia dalle 14:30 e fino alle 15:30. ADR Non ricordo se nel settembre del 2021 le modalità di accesso all'interno della filiale della banca fossero ad accesso libero o ad accesso previa identificazione del cliente che aveva la prenotazione, né se le modalità di accesso fossero le medesime sia la mattina sia il pomeriggio. ADR
Ricordo che nel periodo covid sia durante la mattina con apertura di sportello e sia durante il pomeriggio, i clienti che volevano entrare nella filiale dovevano bussare e noi dovevamo aprire per farli entrare. ADR Non ricordo se nel 2021 svolgevamo attività di sportello. Anzi ricordo che nel 2021 facevamo attività di sportello ma solo la mattina. A questo punto viene mostrato al teste il documento sub 5 in produzione di parte ricorrente e il teste dichiara: “il documento mostratomi riguarda la filiale di
Montesarchio dove lavoro ma non sono in grado di collocarlo temporalmente”. ADR
Da quanto so le guardie giurate fruiscono dei servizi igienici all'interno della Banca se autorizzate dal direttore e durante gli orari di chiusura. ADR Quando la guardia entra per usufruire dei servizi igienici, previa autorizzazione da parte del Direttore,
o il direttore o un qualsiasi dipendente aziona il comando presente sulla consolle per la chiusura delle porte, onde impedire l'accesso di terzi all'interno della filiale. ADR questo meccanismo viene di regola replicato anche in chiusura pomeridiana sia in tempo di covid sia all'attualità. ADR Non ricordo se il giorno 22 settembre del 2021 ero in servizio. Posso dire che nel settembre del 2021 quando ero in servizio ho lavorato dalle ore 8:20 alle 13:20 e dalle 14:30 alle 16:45. Di pomeriggio non mi
10 occupavo di attività di sportello ma di attività interne alla filiale, ad esempio caricare i bancomat mentre non mi sono mai occupato di consulenza. ADR Null'altro posso riferire.
Il teste escusso il 12.7.2024, ha dichiarato: “ADR Sono Testimone_2 dipendente di con mansioni di addetto al controllo qualità. Mi COroparte_1 occupo di effettuare sopralluoghi ispettivi sui luoghi di lavoro per verificare se vengono attuate le procedure prescritte dal committente. ADR Conosco Pt_1
per ragioni lavorative. ADR Ricordo che nell'anno 2021, forse luglio, ma non
[...] ricordo con precisione, forse nel pomeriggio, arrivai per eseguire ispezione presso la di Montesarchio. Ricordo che quando arrivai davanti alla Banca e CP_5 posteggiai, non vidi la guardia giurata, cioè davanti all'ingresso ma Parte_1 vidi che stava nell'atrio prima della bussola e lui stava a destra e non poteva vedermi e mi accorsi che non indossava il giubbino antiproiettile, cosiddetto GAP. Lui rispose COr che il stava all'interno della banca, al che lo invitai ad andare a riprenderlo e ad indossarlo e ad espletare il servizio. ADR Su questo episodio feci una relazione di servizio per segnalare l'accaduto perché quando arrivai alla banca io non vedevo e non vedeva me. ADR Ricordo anche un altro Parte_1 Parte_1 episodio analogo, sempre con riferimento a . Sempre nel 2021 ma non Parte_1 ricordo il mese, mi recai nella filiale di Montesarchio nel primo pomeriggio e affacciandomi dal vetro esterno guardai all'interno della Banca e vidi il Pt_1 seduto all'interno della filiale sulla sedia. Gli feci segno con le mani e lui mi vide e gli feci segno di uscire fuori e poi gli dissi che lui doveva espletare il servizio all'esterno della filiale e non all'interno. ADR Anche in questa occasione il non Pt_1 indossava il GAP nemmeno quando uscì all'esterno della filiale e quindi io gli dissi che COr doveva indossarlo e lui allora andò all'interno a recuperare il e poi lo indossò.
ADR Ricordo che in queste due occasioni la Banca era aperta al pubblico nel senso che i clienti potevano entrare su prenotazione e che all'interno vi erano i dipendenti della filiale. ADR preciso che quando i clienti entrano su prenotazione, di regola la guardia giurata presente all'esterno segnala la presenza del cliente al dipendente che si trova all'interno della filiale e quest'ultimo apre la bussola. ADR Ricordo che in queste due occasioni che ho riferito ero insieme con e Testimone_3 [...]
. Preciso che era presente quando trovai il Per_1 Persona_1 Pt_1 all'interno della filiale mentre il era presente quando trovai il Tes_3 Pt_1 all'interno di quella che io chiamo rientranza, ossia l'atrio prima del bussolotto. ADR
11 Il bussolotto è dotato di campanello e citofono. Quando alla banca si accede su prenotazione arriva un cicalino sulla postazione della banca e a destra del bussolotto c'è un citofono, dal quale colui che vuole entrare si fa riconoscere e poi il dipendente all'interno della filiale apre. ADR Di solito se una guardia giurata ha esigenze di allontanarsi dal piantonamento cui è tenuto, deve avvisare la centrale operativa affinché nelle more dell'allontanamento, venga sostituito dalla pattuglia all'uopo predisposta sul territorio. ADR Preciso che la guardia giurata deve effettuare piantonamento esterno secondo le seguenti modalità: o stando all'interno del gabbiotto, ove esistente, o all'esterno dell'edificio se non esistente il gabbiotto. ADR
Non ricordo che nelle due occasioni di cui ho riferito avesse provato Parte_1
a far funzionare la ricetrasmittente per avvisare la pattuglia del suo allontanamento dall'esterno della filiale. ADR Non so dire se fosse in quella occasione Parte_1 dotato di ricetrasmittente funzionante. ADR Ricordo che nelle dette occasioni di cui ho riferito in precedenza, il non mi ha mai riferito che la ricetrasmittente di Pt_1 cui era dotato fosse non funzionante. ADR non so dire se nelle due occasioni che ho riferito fosse dotato o meno di telefono cellulare personale. ADR Parte_1
Quando la guardia giurata svolge servizio esterno è tenuta ad indossare il GAP.
Quando fa servizio interno non è tenuto ad indossare il Gap perché si trova protetto COr da un vetro e tiene il all'interno del gabbiotto ove egli stesso si trova. Preciso che nella filiale di Montesarchio il servizio di guardia giurata è sempre e soltanto esterno.
ADR Nella filiale di Montesarchio non vi è un gabbiotto interno ADR Null'altro posso riferire”.
Il teste escusso il 12.7.2024, ha dichiarato: “Conosco Testimone_4 Pt_1
in quanto siamo colleghi. Io sono dipendente di Poliziotto notturno dal 2006.
[...] ho contenziosi con per questioni legate alla paga per le quali ho COroparte_1 attivato l'Ispettorato. ADR saltuariamente effettuo anche servizio di guardia giurata a Montesarchio e vi ho lavorato anche nel 2021. ADR Ricordo che nel CP_5
2021 la filiale apriva alle 8 per noi che facevano il controllo interno. poi apertura al pubblico dalle 8,20 alle 13,20 e poi pausa e poi apertura ma solo per consulenza dalle
14:30 alle 15:30. ADR Il Servizio di guardia giurata è svolto all'esterno della filiale
Montesarchio, ma in orario di pausa ossia dalle 14,30 alle 15,30 posiamo il giubbino all'interno e andiamo a pranzare fuori. All'esito della pausa pranzo recuperiamo il giubbino e continuiamo il servizio esterno fino all'orario di chiusura al pubblico ossia fino alle 15:30. Anzi preciso che la pausa è dalle 13:30 alle 14:30. Di solito alle 15:30
12 entro, previa autorizzazione da parte del Direttore, per utilizzare i servizi igienici e poi torno fuori ad espletare il servizio esterno. ADR Preciso che il 22 settembre del
2021 mi trovavo ad e ho subito un controllo alla da CP_6 CP_7 Tes_2
e , all'esito del quale, a distanza di dieci giorni ho ricevuto una
[...] Persona_2 contestazione per abbandono del posto di servizio, perché mi trovavo all'interno della filiale e il datore mi ha irrogato una sanzione di sei giorni di sospensione, impugnata davanti al Tribunale di Benevento, che ha rigettato la mia domanda. Preciso anche che nell'occasione e mi fecero firmare un foglio in bianco dove era Tes_2 Per_1 riportato il mio nome e quello di e dove era scritto “ok” e mi dissero Parte_1 che era per il controllo qualità. ADR Se noi guardie giurate abbiamo necessità di espletare bisogni fisiologici, dobbiamo avvisare il Direttore della Filiale, il quale ci fa entrare e chiude la filiale, anche se noi cerchiamo di evitare per non arrecare disagio ed è per questo che di regola aspettiamo l'ora di pausa. ADR il disagio cui ho fatto riferimento deriva dal fatto che il Direttore deve chiudere la filiale affinchè non possano entrare terzi. ADR Di regola dovremmo avvisare in simili ipotesi anche la centrale che dovrebbe inviare qualcuno. Preciso che dovremmo avvisarla, ma che non lo facciamo perché a Montesarchio la ricetrasmittente non era funzionante e ad nemmeno c'è la ricetrasmittente. ADR Tanto so perché quando ho prestato CP_6 servizio a Montesarchio la ricetrasmittente da me provata non funzionava. ADR Non ricordo in quali giorni del 2021 ho prestato servizio a Montesarchio, non ricordo né in quali anni né in quali mesi ho prestato servizio alla filiale di Montesarchio. Posso dire che ieri ho prestato servizio presso detta filiale e che la ricetrasmittente COr funzionava, in quanto consegnata a me presso la di Benevento circa sei mesi addietro. Presumo quindi che analoga consegna sia stata fatta a Montesarchio in tempi coevi. ADR Preciso che se la ricetrasmittente non funziona, non utilizziamo il cellulare perché temiamo sanzioni da parte del datore di lavoro per utilizzo del cellulare in orario di servizio. ADR Non credo che il datore non fosse a conoscenza del malfunzionamento della ricetrasmittente. Presumo che ne fosse a conoscenza perché ne ha acquistate di nuove. ADR io non ho mai segnalato che la ricetrasmittente non funzionasse e non so se abbia fatto una qualche segnalazione sul Parte_1 punto. ADR Nella filiale di Montesarchio come anche nelle altre filiali bancarie, il servizio espletato dalla guardia giurata è solo esterno. A questo punto viene mostrato al teste il documento 5 di parte ricorrente e il teste dichiara: trattasi di avviso affisso in banca nel 2021. Voglio precisare al riguardo che in periodo covid e quindi anche
13 nel 2021, dopo le 15:30 si faceva solo il servizio consulenza e non anche il servizio cassa, nel senso che il denaro era chiuso nelle cassaforti sin dalle 13:20, orario questo di chiusura al pubblico. ADR di regola presso la filiale di Montesarchio la ricetrasmittente in dotazione delle guardie giurate era collocata in un locale/ripostiglio, ma noi guardie giurate non la portavamo con noi all'esterno perché sapevamo che non funzionava, né tantomeno la portavamo presso le nostre abitazioni private una volta concluso il lavoro. ADR Null'altro posso riferire”.
Il teste , escusso il 12.7.2024, ha dichiarato: “ADR Conosco Testimone_3 perché siamo ex colleghi. Abbiamo lavorato entrambi per la Parte_1
della quale sono attualmente dipendente e svolgo mansioni COroparte_1 di guardia giurata. Preciso che io mi occupo di centrale operativa e non svolgo servizio piantonamento. ADR Ricordo che il 7 settembre 2021, io e il caposervizio CO ci siamo recati presso la di Montesarchio e siamo arrivati Testimone_2 davanti alla Banca verso le 15.00 e davanti alla banca non c'era la guardia giurata.
Siamo quindi scesi dall'auto e abbiamo visto che che faceva servizio Parte_1 in quella giornata era nell'atrio prima dell'ingresso della bussola, ma nascosto sul lato destro. ADR Il caposervizio gli contestò che non stava davanti alla Banca e non aveva il giubbino antiproiettile. Io non entrai nel merito perché non sono preposto a questi controlli. mi ero limitato ad accompagnare il caposervizio. ADR Ricordo che nella filiale di Montesarchio il servizio di guardia giurata è esterno. ADR Nulla posso CO riferire sugli orari di apertura della filiale di Montesarchio. ADR quando la guardia giurata che svolge servizio esterno ha necessità di espletare bisogni fisiologici deve avvisare la centrale operativa, che provvede ad inviare una pattuglia.
ADR la Centrale operativa viene avvisata via radio oppure tramite telefono cellulare personale o telefono della Banca. ADR Di regola le guardie giurate sono dotate di ricetrasmittente, non personale. ADR Non so se nel 2021 la ricetrasmittente presente nella filiale di Montesarchio fosse funzionante o meno. ADR Nel 2021 allorquando accompagnai lo al controllo qualità la filiale era aperta, ma non so se era Tes_2 aperta al pubblico perché era periodo covid e non ricordo le disposizioni della Banca sul punto, in quanto non svolgo servizio di piantonamento ma sto in centrale. ADR
Di regola le guardie giurate comunicano alla centrale operativa il malfunzionamento della ricetrasmittente per farla sostituire. ADR Il responsabile del controllo qualità presso la Poliziotto notturno è ADR Il controllo qualità si occupa Testimone_2 anche della verifica del funzionamento delle dotazioni organiche in generale e quindi
14 anche della ricetrasmittente. ADR No so dire se le ricetrasmittenti della filiale di
Montesarchio sono state sostituite ADR Null'altro posso riferire”.
Il teste , escusso il 18.10.2024, ha riferito: “ADR Lavoro alle Testimone_5 dipendenze di dal 2001 come Guardia particolare giurata. COroparte_1
Voglio precisare che in passato, ma non ricordo esattamente quando, ho promosso un contenzioso giudiziale contro per rivendicare differenze COroparte_1 retributive a me spettanti, conclusosi con esito a me favorevole ADR conosco Pt_1 perché siamo stati colleghi alle dipendenze di fino a due
[...] COroparte_1 anni addietro quando è stato licenziato. ADR ho prestato servizio come guardia CO giurata anche presso la di Montesarchio sita in Piazza Croce, dal 2016 al 2021.
ADR Ricordo che noi guardie giurate ci alternavamo nel servizio, che veniva espletato in base a turni distribuiti tra noi guardie giurate. Ricordo che nel periodo del COVID, ossia dal 2019 fino alla fine del 2021, la Banca restava aperta dalle 8:30 fino alle 13:30 al pubblico e poi dalle 14:30 fino alle 15:30 era aperta solo per appuntamento per consulenza. ADR Ricordo che il cliente che aveva appuntamento citofonava e il Cassiere che vedeva il cliente da un monitor, lo riconosceva e lo faceva entrare, aprendo la porta con i comandi interni. ADR La bussola di entrata, nell'orario dalle 14:30 e fino alle 15:30, non consentiva l'accesso se non previa identificazione e azionamento dei comandi di apertura dall'interno della Banca. ADR preciso che invece la mattina, quando c'era il servizio sportello dalle ore 8:30 alle
13:30, il cliente poteva entrare liberamente tramite la bussola di entrata e non occorreva che il cassiere o altro personale all'interno della Banca azionasse l'apertura della bussola di entrata. A questo punto viene mostrato al teste il documento sub 5 in produzione di parte ricorrente e il teste riconosce sulla prima facciata e sulla seconda facciata gli orari di apertura della COroparte_5
CO Piazza Croce e precisa quanto segue: preciso che gli orari di apertura della di
Montesarchio sono sempre stati quelli riportati sulla duplice facciata del documento mostratomi e ciò fino al 2021, poi dopo il 2021 non so perché io non sono più andato CO a lavorare presso la . ADR Nel 2021, la guardia giurata prestava servizio all'esterno della Banca, in caso di esigenze fisiologiche io citofonavo al cassiere che mi apriva la porta, io entravo e lui chiudeva la porta. Per porta intendo la bussola di entrata, la cui apertura automatica veniva momentaneamente disabilitata per consentirmi di andare in bagno. ADR Ricordo che quando prestavamo servizio CO presso la di Montesarchio la ricetrasmittente fornitaci dal datore non
15 funzionava. Io non segnalai la circostanza al datore di lavoro, in quanto, da voci di corridoio, altri colleghi, dei quali non conosco il nome, lo avevano già fatto. ADR Non ricordo se il 7 settembre 2021 o il 22 settembre 2021 ho prestato servizio presso la CO
di Montesarchio, né se mi sono recato in quella Banca in quei giorni. ADR Per quanto riguarda le ricetrasmittenti era il caposervizio che si Testimone_2 occupava della verifica del funzionamento della suddetta strumentazione, quale capo del servizio controllo qualità. ADR ricordo che quando la guardia giurata aveva esigenze fisiologiche avvisava solo il personale della Banca in quanto la ricetrasmittente non funzionava. ADR Non so dire se avesse un Parte_1 telefono cellulare con sé nel mese di settembre 2021. Posso dire che la dotazione non comprendeva un cellulare aziendale. ADR Non è a mia conoscenza se Parte_1 dopo il licenziamento abbia lavorato o stia lavorando alle dipendenze di altri o in autonomia.
Il teste , escusso il 18.10.2024 ha dichiarato: “ADR Ho lavorato per Persona_1 poliziotto dal 2002 al 2004 come addetto al servizio fiduciario di portierato CP_1
e dal 2004 al gennaio 2024 come guardia particolare giurata. Ho lavorato presso la filiale di Montesarchio ma non ricordo in quale periodo. ADR non ricordo se nel 2021 ho prestato servizio presso la di Montesarchio. ADR conosco CP_5 Pt_1
in quanto siamo stati colleghi di lavoro. ADR Ricordo che una volta, ma non
[...] so collocare temporalmente la circostanza perché è trascorso troppo tempo, accompagnai il caposervizio a fare il controllo a Montesarchio Testimone_2
CO alla . Ricordo che io ero addetto ai controlli a Benevento in esito agli allarmi che potevano scattare dai nostri clienti oppure ai controlli programmati per verificare se era tutto regolare. Ricordo che un giorno fui chiamato per andare a prendere
[...]
, il quale una volta salito nell'auto di servizio, mi disse di recarmi a Tes_2
Montesarchio. Lì giunti, mi fece fermare a Piazza Croce, davanti alla BMP, dove avevamo, in orario apertura Banca e fino alle 17, una unità fissa, tranne sabato e domenica. Era il primo pomeriggio forse le 15:30 ma non ricordo con precisione. Quel giorno era di turno ADR Io e lo , scesi dall'auto, ci siamo Parte_1 Tes_2 recati presso la bussola di entrata e abbiamo notato dal vetro che il era Pt_1 all'interno della Banca. ADR mi pare che aveva il giubbotto antiproiettile, ma non sono certo, non ricordo con esattezza perché è trascorso troppo tempo. Allora il caposervizio lo chiamò fuori e il si giustificò dicendo che era all'interno Pt_1 perché la Banca era chiusa al pubblico. ADR il lavoro di guardia giurata prevedeva
16 un'ispezione la mattina e poi quando la Banca apre alla clientela non potevamo accedere all'interno della Banca per una questione di sicurezza, perché all'interno non si può escludere che possa esserci un malvivente e che possa sottrarci l'arma, con evidente pericolo per la sicurezza. Quindi ci è fatto divieto di entrare nella Banca in orario di apertura perché siamo armati. ADR Ribadisco che il divieto di entrare in
Banca per noi guardie giurate era nell'orario di apertura al pubblico dalle 8:20 alle
13:30 circa la mattina, e di pomeriggio dalle 14:30 e fino alle 17:00 perché c'è un'ora di pausa pranzo dalle 13:30 e fino alle 14:30 circa. ADR Preciso che la pausa era per i dipendenti della filiale della Banca ma non per noi guardie giurate, che non fruivamo di pausa pranzo ma dovevamo stare all'esterno della filiale in piantonamento e mangiavamo un panino in piedi o seduti davanti all'ingresso o in macchina, ma comunque davanti all'ingresso della Banca. ADR in caso di esigenze fisiologiche chiamavamo a volte la pattuglia che ci dava il cambio oppure ci recavamo nell'ora di pausa pranzo -in cui la Banca era chiusa al pubblico e in sicurezza- all'interno della Banca, tramite apertura da parte del personale all'interno e ciò perché all'interno c'erano solo i dipendenti e non anche i clienti. In quest'ultimo caso dovevamo avvisare la Centrale operativa con la ricetrasmittente o con il nostro cellulare personale. ADR Non ricordo se nella pausa pranzo le casseforti fossero allarmate oppure no anche perché io non mi recavo tutti i giorni in filiale a
Montesarchio non essendo il titolare della postazione e quindi non so dire se le casseforti di quella filiale fossero o meno allarmate in pausa pranzo. ADR Non ricordo se la ricetrasmittente in dotazione a Montesarchio fosse funzionante. ADR
Ricordo che nel periodo Covid nel pomeriggio la era chiusa al pubblico e i Pt_2 clienti della Banca entravano nella filiale di Montesarchio sia su appuntamento sia senza. Ad esempio se un cliente era di passaggio e voleva entrare, poteva farlo a discrezione del Direttore. A questo punto viene mostrato al teste il documento su duplice facciata sub 5 di produzione ricorrente e il teste riconosce che trattasi degli orari di apertura della filiale di Montesarchio, ma non sa dire di quale periodo. ADR
Nel periodo Covid nel pomeriggio, se non ricordo male anche nel 2021, lo sportello era chiuso al pubblico. Prima del Covid lo sportello era certamente aperto al pubblico anche nel pomeriggio e fino a una certa ora. Dopo il Covid, la Banca cambiò gli orari con sportello aperto il pomeriggio, forse dalle 14:30 alle 15:30, per poi chiuderlo definitivamente il pomeriggio facendo solo consulenza nel pomeriggio. non posso essere più preciso perché non ero il titolare della postazione. ADR Non mi ricordo nel
17 2021 fino a quando lo sportello era aperto. Questo perché come ho detto la CP_5
di Montesarchio cambiò l'orario di apertura dello sportello, ma non ricordo
[...] quando: prima del cambio lo sportello era aperto anche un'ora il pomeriggio;
invece dopo il cambio lo sportello era aperto solo di mattina. ADR Quando lo sportello è chiuso la Banca, da un certo punto di vista, può ritenersi in sicurezza nel senso che ci sono solo i dipendenti all'interno della filiale e non persone diverse da quelle impiegate nella struttura;
da un altro punto di vista, la Banca si può ritenere in sicurezza solo quando non ci sono i clienti nella filiale. Anzi intendo rettificare che la
Banca può ritenersi in sicurezza solo dopo le 17:00, allorquando la filiale è chiusa e le casseforti allarmate. ADR quando lo sportello è chiuso le persone non possono accedere liberamente alla Banca perché la filiale è chiusa e la bussola è disabilitata e occorre che dall'interno il personale attivi i comandi di apertura. Preciso che questa situazione era quella che si è verificata in occasione del controllo al ADR La Pt_1
Banca si può ritenere in sicurezza solo alle 17:00 allorquando gli impiegati allarmano i mezzi forti ossia le casseforti o mezzi blindati, escono fuori e chiudono la filiale. In questo momento si può ritenere che la filiale è in sicurezza. ADR allorquando lo sportello è chiuso, le casseforti non sono allarmate, ma voglio precisare che fino a quando ci sono clienti all'interno della Banca, i dipendenti non movimentano denaro, in quanto quest'attività viene eseguita solo quando non ci sono appuntamenti pomeridiani o comunque quando non ci sono clienti o persone esterne alla compagine dei dipendenti della filiale della Banca. ADR quando c'è ricevimento clienti, il servizio della guardia giurata a Montesarchio è comunque esterno. Questo perché a seconda della Banca la guardia giurata presta servizio esterno o interno. È interno quando vi
è una guardiola ossia una stanza blindata con comandi, in cui la guardia giurata si trova e interagisce senza avere contatti diretti col pubblico. È esterno quando questa guardiola non c'è e a Montesarchio non c'è. ADR la guardia giurata ha dotazioni e deve riferire se nel caso una di queste dotazioni non funzioni. ADR non so dire se nella società vi siano addetti alla verifica del funzionamento delle COroparte_1 dotazioni. ADR Non so dire se il giorno del controllo avesse o meno Parte_1 un cellulare. ADR a seconda della postazione alcune guardie hanno un telefono aziendale, ma non ricordo se a Montesarchio nella dotazione fosse compreso oppure no un telefono aziendale da parte del capitolato. ADR Null'altro posso riferire.
8. Orbene, calando i su espressi principi nel caso concreto e tenuto conto anche delle risultanze della prova testimoniale espletata è, in primo luogo, necessario valutare la
18 proporzionalità della sanzione irrogata in relazione alle condotte di omesso utilizzo del giubbotto antiproiettile.
Sul punto va, anzitutto, rilevato che ai all'art.
6.1. del regolamento aziendale è previsto quanto segue:
La norma in parola stabilisce chiaramente che la guardia giurata impiegata nel servizio esterno alle banche debba “costantemente” e, quindi, continuamente, indossare il giubbotto antiproiettile.
Ne deriva che prive di rilievo risultano le giustificazioni addotte in merito dall'opponente, il quale ha asserito di non aver indossato il giubbotto antiproiettile nel turno pomeridiano del 7.9.2021 “per pura dimenticanza” (pagina 20 del ricorso introduttivo), evidenziando altresì che quel pomeriggio la filiale non era aperta al pubblico per i servizi del personale di sportello.
Riguardo a quest'ultimo profilo, l'esame testimoniale ha fatto emergere che nel periodo in contestazione la filiale della , in orario pomeridiano, era COroparte_5 aperta in maniera contingentata, secondo le disposizioni allora previste per il contenimento dell'epidemia Covid-19.
In particolare, è stato chiarito dai testi escussi, in maniera sostanzialmente univoca, che, in orario mattutino, la Banca era normalmente aperta al pubblico e, poi, in orario pomeridiano, la stessa rimaneva aperta soltanto per appuntamenti di consulenza, terminati i quali alle 15:30, venivano svolte dai dipendenti attività interne alla filiale
(caricamento dei bancomat e movimentazione del denaro) fino alle ore 17:00, allorquando la Filiale veniva chiusa, messa in sicurezza e allarmata (cfr. in particolare le dichiarazioni rese dai testi e ). Tes_1 Per_1
Orbene, deve ritenersi che l'apertura in forma contingentata della filiale presidiata dall'opponente non poteva costituire idonea causa di esclusione del rischio di azioni criminali del sito e, pertanto, detta circostanza non poteva escludere l'obbligo del
19 lavoratore di indossare le adeguate protezioni, id est il giubbotto antiproiettile messo in dotazione dalla datrice di lavoro.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla condotta di omesso utilizzo del giubbotto antiproiettile nel turno pomeridiano del 22.9.2021, essendo rimasta indimostrata, all'esito della istruttoria svolta, la circostanza, recisamente contestata da parte opposta, che il lavoratore l'avrebbe tolto nel lasso temporale necessario per fruire dei servizi igienici all'interno della filiale.
Da tanto deriva l'infondatezza delle deduzioni sul punto offerte dall'opponente, essendo prive di rilievo le giustificazioni dallo stesso addotte a motivo della propria negligenza.
Ritiene il giudicante che la sanzione comminata risulti, invero, proporzionata, non cogliendo nel segno le difese del lavoratore secondo cui le condotte contestate sarebbero sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 101 lett. B) del C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, per la quale è stabilita la sanzione conservativa della multa, ovvero nella fattispecie di cui alla lett. C), che prevede la sospensione del lavoratore da uno a sei giorni.
Sul punto, basti osservare che la medesima condotta di mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile durante il servizio di vigilanza esterna costituisce oggetto di addebito anche della contestazione relativa al 22.09.2021.
In tale ottica può, quindi, affermarsi che la gravità della sanzione irrogata al lavoratore trovi la propria giustificazione nelle caratteristiche del comportamento da questi tenuto, anche con riferimento alle sue pregresse mancanze, osservandosi, peraltro, che risulta pacifico la filiale BMP di Montesarchio sia stata qualche anno addietro oggetto di una rapina con presa in ostaggio della guardia particolare giurata ivi addetta che si trovava, contrariamente alle disposizioni di servizio, all'interno della filiale stessa.
9. Quanto al contestato abbandono del posto di lavoro, si osserva quanto segue.
Il sig. ha allegato di essersi allontanato dalla propria postazione di vigilanza Pt_1 per esigenze fisiologiche, adducendo problematiche di tipo sanitario e allegando relativa certificazione medica, soggiungendo di non aver potuto avvertire la Centrale operativa perché privo di ricetrasmittente o di telefono cellulare funzionanti (v. Pag. 8 del ricorso in cui l'opponente ha dedotto che: “29) Intorno alle ore 15.00, tuttavia, colto da impellenti esigenze fisiologiche, l'opponente – che soffre da anni di colite ulcerosa, come si evince dalla documentazione medica allegata a corredo del presente atto – ha richiesto di entrare nella filiale per fruire dei servizi igienici. 30) Dopo aver
20 ottenuto il permesso all'ingresso e dopo che i varchi automatici sono stati nuovamente richiusi, ha svestito il giubbotto antiproiettile, che rende impossibile l'espletamento delle esigenze fisiologiche, e si è recato al bagno. 31) Nell'occasione, non disponendo di apparato radio ricetrasmittente funzionante, l'opponente non ha potuto nemmeno contattare la Centrale operativa. 32)Anche il personale telefono cellulare era inutilizzabile perché il dispositivo si era completamente scaricato nel corso della giornata”).
Ebbene, è lo stesso lavoratore a richiamare il capitolato di appalto del servizio nel punto in cui prevede che la Guardia Giurata possa allontanarsi temporaneamente dalla propria postazione solo previa autorizzazione del personale della filiale e solo per impellenti e brevi necessità.
Giova, allora, riportare le disposizioni del capitolato di appalto relative alla sospensione temporanea del servizio in esame.
Nella specie, in riferimento al servizio di piantonamento diurno antirapina, da svolgersi per l'intero arco della giornata lavorativa del personale dello sportello, è stabilito che “La on deve allontanarsi dal servizio se non per impellenti e brevi Pt_3 necessità. In tal caso deve preventivamente informare il responsabile dello sportello o persona dallo stesso designata. Ancor più in dettaglio, in caso di assenza temporanea, è previsto poi che “nel caso in cui la G.P.G. abbia la necessità di assentarsi per motivi personali (uso del W.C., breve pausa caffè, ecc.) deve informare e concordare con gli operatori del Banco BPM in turno il momento più opportuno per assentarsi”.
Ciò posto, nel caso di specie, è rimasta indimostrata la circostanza, dedotta dal lavoratore a motivo dell'assenza dalla propria postazione lavorativa, secondo cui, al momento della ispezione, egli si trovava all'interno della filiale soltanto al fine di usufruire dei servizi igienici, non essendo all'uopo sufficiente la certificazione medica prodotta, che attesta la riacutizzazione della patologia da cui egli è affetto in periodo successivo agli episodi per cui è causa (vedasi il certificato medico del 17.11.2021 a firma del dott. in produzione di parte opponente). Persona_3
Al contrario, risulta dimostrato dalle risultanze dell'istruttoria espletata, che il Sig.
al momento dell'ispezione da parte dell'addetto al controllo qualità, non è Pt_1 stato sorpreso in procinto di recarsi ai servizi igienici o di ritorno dagli stessi, bensì seduto su una sedia, all'interno della filiale, senza indosso il giubbotto antiproiettile
(vedasi sul punto la testimonianza resa da , delle cui dichiarazioni Testimone_2
21 non vi è motivo di dubitare, nonché le convergenti dichiarazioni rese sul punto dal teste
). Persona_1
Diviene irrilevante quindi accertare se il lavoratore abbia omesso di avvisare chi di dovere perché non dotato di ricetrasmittente o di telefono cellulare funzionante.
Peraltro, sul punto, vale osservare che, come previsto dal regolamento aziendale, è onere del lavoratore stesso verificare, prima dell'inizio del servizio, di essere in possesso di tutte le dotazioni necessarie all'espletamento della prestazione lavorativa.
Pertanto, sarebbe stato in ogni caso onere del lavoratore avvisare la Centrale Operativa della mancanza di idonei dispositivi utili alle comunicazioni interne. Dispositivi la cui mancanza non può dirsi occasionale, poiché gli stessi, da quanto emerso dalla prova testimoniale espletata, risultavano invero assenti da tempo risalente.
Se da un lato quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (vedasi le dichiarazioni rese dai testi , e ) Testimone_5 Persona_1 Testimone_4 evidenzia la ipotetica responsabilità della datrice di lavoro nel non aver dotato i propri dipendenti di ricetrasmittenti funzionanti, dall'altro denota un aggravio di responsabilità da parte del lavoratore, il quale neppure ha documentato di aver mai compulsato la parte datoriale in tal senso.
Deve allora rilevarsi che, con particolare riferimento al servizio di vigilanza fissa antirapina esterno, l'art. 2 lett. D) del Capitolato d'appalto prevede: “D. Vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla
22 prevenzione dei reati contro il patrimonio. In particolare, la vigilanza antirapina può essere effettuata con le seguenti modalità: 1) piantonamento fisso: prestazione svolta da una G.P.G., all'esterno dei locali banca, sulla pubblica via ovvero all'interno del locale guardianìa (ove esistente ed allestito a norma di Legge) per l'intero arco della giornata lavorativa del personale dello sportello
Banco BPM. Tale servizio viene svolto – in via continuativa e nell'arco dell'intero anno solare – per un numero limitato di dipendenze”.
Inoltre, ai sensi dell'art.
6.1. del Regolamento di Servizio prevede un espresso divieto di svolgere l'attività all'interno di “ripari” o “di fronte all'obbiettivo da vigilare”.
In dettaglio, la disposizione in parola prevede che:
Risulta, dunque, acclarato che, nella fattispecie in esame, il dipendente non si trovasse all'esterno della filiale al momento dell'ispezione guidata dal responsabile Tes_2
e che, anzi, si trovasse seduto all'interno della Banca, sprovvisto del giubbotto antiproiettile, in chiara violazione di quanto stabilito dalla normativa di settore su riportata.
In merito alla dedotta oggettiva inesistenza di rischio per la propria e altrui incolumità in ragione della condotta addebitata, per essere la filiale del Banco BPM chiusa al pubblico con i varchi di accesso chiusi, vale rimarcare che l'apertura in via contingentata della filiale della Banca non costituiva circostanza preclusiva dell'accesso alla stessa da parte di eventuali malviventi e, pertanto, non escludeva il rischio di azioni criminose in loco, né costituiva ragione giustificatrice dell'autonoma decisione del dipendente di svolgere la propria attività lavorativa all'interno della
Banca e, in più, di dismettere il giubbotto antiproiettile in dotazione;
obblighi, entrambi, cui il lavoratore è tenuto ad adempiere, come detto, per tutta la durata del servizio, al fine di scongiurare il rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità
e la sicurezza del luogo da presidiarsi.
10. Ciò posto, deve ora chiarirsi se la delineata condotta del dipendente integri gli estremi dell'abbandono del posto di lavoro contestato il quale, ai sensi dell'art. 101 lett.
23 D) del C.C.N.L. di categoria, costituisce fattispecie punita con la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
Deve osservarsi che, dal punto di vista della portata oggettiva dei fatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'abbandono del posto nel settore di cui trattasi si identifica nel “totale distacco del bene da proteggere” ovvero “nella completa dismissione della condotta di protezione” (cfr. Cass. n. 15441/2016), dovendosi escludere, ai fini della configurazione della fattispecie, che l'allontanamento sia protratto per l'intero orario residuo del turno di servizio.
Più in dettaglio, la fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda
24 una durata protratta per l'intero orario residuo dei turno di servizio svolto;
sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e, salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata la quale, assegnata a un turno di lavoro notturno consistente nel piantonamento itinerante di un'area di cantiere con un'auto di servizio, se ne era allontanata senza autorizzazione) (V. Cassazione civile sez. lav., 01/07/2020, n. 13410).
Con particolare riferimento al profilo oggettivo, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere o, se si vuole, nella completa dismissione della condotta di protezione (v. Cass. n. 15441 del 2016).
Tale apprezzamento deve essere compiuto – secondo la S.C. – «con giudizio ex ante, relativo al momento dell'inadempimento e non già ex post, alla luce del concreto verificarsi dei fatti, che resta del tutto estraneo alla sfera di intervento e controllo del dipendente».
Sotto il profilo soggettivo, l'abbandono richiede un elemento volontaristico consistente nella semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono (nel senso qui definito), indipendentemente dalle finalità perseguite, e salva la configurabilità di cause scriminanti. (v. in tal senso, Cass. n. 15441 del 2016).
Orbene, venendo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la condotta contestata al lavoratore sia stata giustamente qualificata in termini di abbandono del posto di lavoro.
Infatti, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, l'allontanamento del dipendente dalla propria postazione esterna di sorveglianza, nonché il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile in orario di servizio integrano, a parere del giudicante, una completa dismissione della condotta di protezione e debbono qualificarsi in termini di grave inadempimento del lavoratore, idoneo a pregiudicare le esigenze proprie del servizio svolto.
Allo stesso modo, in relazione all'elemento soggettivo, provato - per le motivazioni anzi sviluppate - il carattere volontario dell'allontanamento del dipendente dalla postazione di lavoro senza previa autorizzazione, deve ritenersi l'idoneità della condotta perpetrata a pregiudicare l'effettività della tutela del bene da proteggere, stante anche la sostanziale irrilevanza della durata dell'allontanamento, elemento rispetto al quale,
25 peraltro, le risultanze processuali non hanno consentito di verificare alcun riscontro.
In ogni caso, in base ad una valutazione ex ante, deve tenersi in debito conto che, per la tipologia di sorveglianza da svolgere, nel caso concreto, anche un allontanamento di pochi minuti avrebbe avuto la possibilità di incidere sulle esigenze del servizio.
In definitiva, considerata la diretta incidenza sulle esigenze di servizio della condotta contestata al lavoratore e ravvisata, altresì, la verificata semplice coscienza e volontà della stessa, va ritenuto corretto il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dall'art. 101 lett. D) del C.C.N.L. di categoria, operato dalla parte datoriale.
Corretta, dunque, risulta la sanzione disciplinare del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato.
La condotta contestata, tenuto anche conto della reiterata dismissione del giubbotto antiproiettile in un così breve lasso temporale, non può, invero, essere ricondotta a semplice leggerezza o dimenticanza, ma denota una grave violazione delle regole di servizio, tale da rendere intollerabile, per l'azienda resistente, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Ad ulteriore conferma del legittimo operato della parte resistente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione «…l'abbandono del posto di lavoro di chi svolge attività di custode o sorvegliante costituisce di per sé mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall'effettiva produzione di un danno,
a fare irrimediabilmente venire meno l'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento (Cass. n. 9840/2002)».
11. A fini di mera completezza, deve rilevarsi l'infondatezza delle deduzioni di cui al punto 38 del ricorso introduttivo, relative al differente trattamento sanzionatorio di un caso analogo relativo ad altro dipendente, tale , (cfr. pag. 9 del Testimone_4 ricorso: “38) Ad altro lavoratore della sig. COroparte_1 Tes_4
, il giorno 22/09/2022 è stato contestato l'abbandono del servizio e il
[...]
CO mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile presso la filiale della di Airola (BN) con inflizione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio”).
Trattasi di deduzioni totalmente infondate, non supportate da idonea allegazione, essendo la documentazione all'uopo prodotta, avente ad oggetto il diritto al pagamento della indennità chilometrica e, dunque, una fattispecie del tutto estranea da quella in oggetto (cfr. all. 8 in produzione di parte opponente).
26 In ogni caso, la circostanza che ad altro dipendente sia stata applicata una sanzione meno afflittiva non è idonea in concreto a privare di legittimità la sanzione espulsiva inflitta per difetto di proporzione, non essendo stati indicati gli elementi di valutazione, al di là delle condotte contestate, che hanno indotto il datore di lavoro a sanzionare diversamente l'altro dipendente indicato nel ricorso introduttivo, sia con riguardo all'iter del procedimento disciplinare, alle difese del lavoratore, all'elemento soggettivo e agli altri aspetti del rapporto lavorativo e del caso concreto;
circostanze queste che non consentono quella comparazione di situazioni sulla quale l'opponente fonda la denunciata illegittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10550 del 07/05/2013: “Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore è tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro;
solo l'identità delle situazioni potrebbe, infatti, privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, la motivazione del provvedimento adottato, comparata a quelle assunte in fattispecie analoghe- “nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa”).
Si consideri, inoltre, che la sola circostanza che ad altri lavoratori non sia stata irrogata la sanzione espulsiva non costituisce comunque una valida ragione per inficiare il giudizio di proporzionalità della sanzione applicata all'attuale opponente (salva la dimostrazione di un intento discriminatorio, che nel caso di specie è stato solo adombrato, ma per nulla dimostrato), stante l'autonomia di ciascuna fattispecie in relazione alla posizione soggettiva del dipendente e anche all'impossibilità, sul piano obiettivo, di giustificare una determinata propria inadempienza attraverso le inadempienze altrui.
12. In definitiva, alla luce delle espresse considerazioni e in applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il giudicante che il licenziamento intimato dal datore di lavoro sia legittimo perché proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa. Inoltre, le contestate condotte di abbandono del posto di lavoro e di mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile -quest'ultima posta in essere in due distinte occasioni-
27 risultano sussistenti, imputabili all'opponente ed idonee, per la loro gravità, a ledere in via irreparabile il vincolo fiduciario che lega il dipendente al datore di lavoro.
13. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione deve essere rigettata.
14. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la peculiarità e la complessità delle questioni trattate costituiscono grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, ai fini della loro compensazione integrale.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione depositato dal in data Parte_1
5.1.2023 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e conferma la ordinanza impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 23.3.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
28