CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 371 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 850/2021(RG 4046/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di riliquidazione pensione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti E. SBARRA e L. NETTI
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv.A. ANDRIULLI;
R. e CP_2 CP_3
-Appellata-
OGGETTO: “Rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e riliquidazione trattamento pensionistico”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 30/9/2021 ha impugnato la sentenza Parte_1 con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di rivalutazione contributiva per il periodo di provata esposizione ad amianto e conseguente riliquidazione della pensione in godimento, ritenendolo decaduto ai sensi dell'art 47 DPR 639/70, come modificato dall'art 38, comma 1 lettera d del DL 6/7/2011 n. 98 convertito in legge 15/7/2011 n. 111, avendo presentato ricorso giudiziario in data 12/6/2020, ma essendo in pensione dall'agosto 2001. Ha contestato la sentenza, in quanto il giudice ha fatto applicazione di una norma entrata in vigore il
6/7/2011 e non applicabile a situazioni antecedenti alla sua entrata in vigore, applicandosi invece in precedenza la decadenza solo alle domande di accesso alla pensione e non alle domande di riliquidazione. E in ogni caso non potendo ammettersi una decadenza tombale in materia di pensioni, ma se mai una decadenza mobile riguardante i singoli ratei. Ha affermato quanto al merito della pretesa, di avere lavorato dal 17/5/1071 al 31/12/1994 alle dipendenze della società CP_4 esposto all'amianto, usato in alte concentrazioni nel reparto freni e pompe diesel in cui era
[...] addetto alle rettifiche, come emerso anche nella ctu svolta nel giudizio instaurato nel 2006 contro CP_ l' conclusosi con sentenza di improponibilità n. 1377/2015 per mancata prestazione della domanda amministrativa, passata in giudicato. Nessuna prescrizione è maturata proprio perché interrotta dal giudizio già intrapreso nel 2006 e conclusosi nel 2015. Ha domandato pertanto l'accoglimento della domanda di ricostituzione della posizione contributiva e conseguentemente della pensione in godimento, nei limiti della decadenza triennale, precisando di essere soggetto alla disciplina di cui all'art 13, comma 8 legge 257/1992 antecedente alle modifiche introdotte dalla legge del 2003.
L'appellato costituendosi ha domandato il rigetto dell'appello, insistendo sulle eccezioni di decadenza e prescrizione, avendo il ricorrente avanzato domanda all'Inail nel 2001 e il presente ricorso giudiziario in data 12/6/2020. Nel merito ha rilevato la non spettanza del beneficio, ai sensi della disposizione sopravvenuta dell'art 1, commi 20 e 21 L 247/2007 come autenticamente interpretata, che preclude i benefici a coloro che fossero a tale data già pensionati.
L'appello è fondato. Nessuna decadenza tombale è maturata, a parere di questa Corte. È ormai pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale"1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” .
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è senz'altro decaduto dal poter pretendere i ratei di pensione maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 12/6/2020.
Nel merito si rileva che il diritto del ricorrente alla rivalutazione amianto dell'intero periodo di lavoro non è prescritto, in quanto egli, in pensione dall'agosto 2001, aveva inoltrato in data
11/7/2001 domanda all'Inail di riconoscimento dei benefici amianto. È noto che la prescrizione in materia è decennale e decorre dalla conoscenza che l'interessato ha avuto della sua esposizione o dalla conoscibilità del diritto. “E' ormai pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, L. 257/1992 sia soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni
(Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351)”.
Tale conoscenza nel caso di specie può farsi risalire alla domanda presentata all'Inail nel luglio CP_ 2001. Tale termine decennale non era decorso nel 2006 quando egli ha proposto all' domanda di rivalutazione dell'intero periodo di lavoro, ai sensi dell'art 13 comma 8 L 257/92. La prescrizione poi è rimasta sospesa per l'intero giudizio, che si è concluso nel 2012, in primo grado(con sentenza n. 11544/2012 che ha dichiarato l'improponibilità della domanda giudiziaria per mancanza della domanda amministrativa), sentenza confermata in appello in data 21/5/2015(n.
1377/2015) e poi passata in giudicato.
Fino al passaggio in giudicato il termine di prescrizione non ha ricominciato a decorrere. Infatti per giurisprudenza consolidata “Il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ. - secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale;
ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità' della domanda”3.,
Da tale data e fino al nuovo giudizio proposto nel giugno 2020 non è decorso il termine decennale di prescrizione.
Non vi è poi alcuna preclusione a riproporre la medesima domanda, dal momento che la precedente statuizione non è entrata nel merito della stessa.
Quanto al merito della vicenda sono senz'altro utilizzabili in questo giudizio le prove raccolte nel precedente giudizio(prove testimoniali e consulenza tecnica percipiente), poiché svolte in contraddittorio delle parti.
È emerso che nell'ambiente di lavoro in cui il ricorrente ha prestato la sua attività di manutentore si faceva largo uso di amianto e gli operai ne venivano in contatto. Il consulente ha concluso ritenendo che senz'altro egli sia stato esposto all'amianto per oltre dieci anni. Occorre precisare che il ricorrente, in quanto in pensione dal 2001 e avendo avanzato domanda all'Inail nel 2001, non è soggetto alla modifica normativa di cui al DL 269/2003 art 47, comma 1, conv. in legge 326/2003, come modificata dalla legge 350/2003 art 3 comma 132, la quale ha ridotto la rivalutazione all'esatto periodo di esposizione, richiedendo anche l'accertamento di una esposizione minima e ha limitato la rivalutazione al coefficiente 1,25(vd Cass 7885/2015). E non è nemmeno soggetto all'art
1 commi 20 e 21 della legge 2007, che si riferisce a coloro che, non ancora in pensione alla data di entrata in vigore della legge, purchè appartenenti alle società oggetto di atti di indirizzo da parte del ministero del lavoro, vogliano richiedere l'estensione dei benefici amianto anche agli anni dal 93 al
2003. Nel caso di specie il ricorrente soggiace all'originaria e più favorevole normativa della legge del 92 per cui avendo provato l'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, ha diritto alla rivalutazione dell'intero periodo di lavoro, con le conseguenze in termini di ricostituzione della pensione ove tale rivalutazione possa essere utile ad incrementare la misura della pensione.
La domanda deve dunque essere accolta integralmente e, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva dell'intero periodo di lavoro ex art 13, comma 8 L 257/92, condannando l' alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento tenendo conto CP_6 dell'incremento collegato alla rivalutazione amianto(nei limiti in cui tale rivalutazione possa comportare per legge un incremento di pensione), corrispondendo le differenze pensionistiche maturate dal 12/6/2017. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
CP_ s ez. 3, Sentenza n. 24808 del 24/11/2005 Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda del ricorrente dichiarando il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva dell'intero periodo di lavoro ex art 13, comma 8 L 257/92; per l'effetto condanna l'Istituto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento tenendo conto dell'incremento collegato alla rivalutazione amianto, corrispondendo le differenze pensionistiche maturate dal 12/6/2017. CP_ condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge con distrazione;
per il secondo grado in € 2000,00 per compensi professionali oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione.
Taranto, 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021