TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67271/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore p.t. sig. elettivamente domiciliato in Parte_2
Via Antonio Gramsci, 14 presso lo studio dell'avv. FILIPPO HERNANDEZ dal Pt_1 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato in atti
- attore opponente -
E già (C.F. e P. IVA ) in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. dott. con sede in Milano, Via Controparte_3
Caldera, 21, elettivamente domiciliata in Via Claudio Monteverdi, 20 presso lo Pt_1 studio dell'avv. GIOVANNI SERIO dal quali è rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato in atti.
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19/5/2023 riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 15916/2019 (R.G. 46924/2019) del 28-30/7/2019 il Tribunale di Roma ha intimato al di pagare ad Parte_1 la somma di € 11.832,62 oltre interessi legali dalle singole Controparte_2 scadenze al soddisfo e spese della procedura a saldo di fatture emesse per consumi di energia elettrica e di gas metano.
Il decreto è stato notificato in data 9/9/2019. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17/10/2019 l'intimato ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca. In subordine ha chiesto di “disporre che la tariffa da applicarsi” fosse “quella agevolata o quella maggiore o minore” che fosse stata
“ritenuta di giustizia o secondo equità tenendo conto dei pagamenti effettuati dal
”. Parte_1
1 A sostegno dell'opposizione il deduceva di non aver sottoscritto alcun Parte_1 contratto di fornitura di energia elettrica con e che a far data dal CP_2
27/1/2012 sino al 27/6/2018 l'energia elettrica gli era stata fornita da EA. A riprova di ciò produceva n. 31 fatture emesse da EA con le relative ricevute di pagamento.
Contestava pertanto le fatture azionate dalla società opposta relative al medesimo periodo. Affermava poi di non essere tenuto al pagamento delle somme ingiunte anche qualora fosse risultata accertata la somministrazione di energia elettrica da parte di giacché tale servizio non richiesto costituiva una pratica commerciale CP_2 scorretta in danno del consumatore.
In subordine chiedeva che gli fosse applicata “la minor tariffa agevolata in vigore tempo per tempo”.
Si costituiva in giudizio precisando innanzitutto che la sua Controparte_2 pretesa creditoria era fondata su due forniture, quella di energia elettrica - contestata dall'opponente - e quella di gas metano da considerarsi pacifica in quanto non contestata.
In relazione alla prima vantava un credito di € 10.352,35, mentre per la fornitura di gas il suo credito ammontava ad € 1.480,30.
Quanto alla fornitura di energia elettrica deduceva che: CP_2
- contrariamente a quanto asserito dall'opponente, in data 6/6/2012 l'amministratore del
ND aveva sottoscritto il contratto di somministrazione Parte_3 nonché le condizioni generali di contratto;
- la fornitura era stata attivata e le fatture, regolarmente recapitate, non solo non erano state contestate in corso di rapporto ma erano state anche in parte pagate;
- il fatto che i dati di consumo registrati sul POD del ND le fossero stati inviati dal Distributore costituiva ulteriore prova della corretta instaurazione del rapporto di fornitura tra ed il CP_2 Parte_1
- le fatture di EA prodotte dall'opponente si riferivano necessariamente ad un diverso rapporto di fornitura;
- le uniche contestazioni sul quantum della pretesa creditoria formulate dal Parte_1 erano scarsamente intellegibili e comunque riferite a fatture non azionate in via monitoria;
- l'aliquota fiscale agevolata richiesta in subordine dall'opponente in realtà era già stata applicata.
L'opposta concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 26/2/2021 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.
Respinte perché inammissibili e/o irrilevanti le richieste istruttorie formulate dall'opponente, stante il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di fornitura di energia elettrica e sui suoi allegati da parte dell'opponente e l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. avanzata dall'opposta, veniva disposta c.t.u. grafologica per verificare
2 l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute riferibili all'amministratore del
Parte_1
Depositata la relazione peritale, dopo taluni rinvii chiesti dalle parti, essendo pendenti trattative che però davano esito negativo, all'udienza del 19 maggio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa creditoria della (già si fonda su Controparte_1 Controparte_2 trentuno fatture insolute, trenta delle quali per fornitura di energia elettrica ed una per fornitura di gas metano, per un totale di € 11.832,62.
Nel presente giudizio di opposizione il ha contestato genericamente e solo Parte_1 con le note autorizzate del 9/12/2020 il contratto inter partes relativo alla fornitura di gas metano (poi prodotto dall'opposta e non ulteriormente contestato) e non ha mosso alcuna specifica censura in merito all'unica fattura monitoriamente azionata per €
1.480,30 relativa al suddetto rapporto di somministrazione (si tratta della fattura n.
149411 del 9/12/2013 di € 2.637,00 ma azionata per il minor importo sopra menzionato).
Ebbene, per giurisprudenza costante, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero” - come nel caso di specie - “per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 30/10/2001 n. 13533 e, tra le ultime,
Cass. 27/1/2023 n. 2554; Cass. 31/12/2021 n. 42130; Cass. 21/5/2019 n. 13685).
Quanto poi al valore probatorio delle fatture, giova altresì ricordare che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica ed analitica contestazione da parte dell'utente, (che nel caso in esame, come detto, è del tutto mancata) e solo in tale ipotesi è onere del somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore.
Di talché, posto che il rapporto di somministrazione di gas metano in parola è stato documentalmente provato deve ritenersi senz'altro sussistente il credito portato dalla suddetta fattura, rimasta pacificamente in parte insoluta.
La fornitura di energia elettrica così come il relativo contratto di somministrazione prodotto da sub doc. 4 sono stati, invece, oggetto di specifica contestazione CP_1 da parte del che ha dedotto che nel periodo di cui alle fatture ingiunte Parte_1
(agosto 2012 – luglio 2018), il proprio fornitore di energia elettrica non fosse CP_2 bensì altri operatori del settore (EA S.p.A. sino a giugno 2018 e poi Ok
[...]
3 Servizi S.r.l.). A tale riguardo ha prodotto le fatture emesse nei suoi confronti da EA nel periodo anzidetto ed i relativi bollettini di conto corrente postale a riprova dei pagamenti eseguiti.
Inoltre all'udienza del 2/12/2020 ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto di somministrazione di energia elettrica e sui suoi allegati CP_2
(doc. 4 dell'opposta). A seguito dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ritualmente formulata dall'opposta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., (cfr. Cass. 7/2/2005 n. 2411 secondo cui: “la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti”) è stata disposta c.t.u. al fine di accertare la riferibilità o meno delle firme in questione al sig. Pt_2
amministratore del ND opponente.
[...]
La perizia grafologica espletata dalla dott.ssa sui documenti originali Persona_1 avvalendosi di scritture di comparazione nonché del saggio grafico compiuto dal sig. ha appurato che le sottoscrizioni presenti sul contratto di somministrazione Pt_2
e sulla richiesta di agevolazione dell'IVA sono apocrife. CP_2
Il Tribunale condivide la metodologia seguita e le lineari conclusioni, immuni da vizi logici, a cui è giunta la consulente tecnica alla luce di esaustive indagini condotte secondo le regole della materia. Del resto, è significativo che le parti non abbiano formulato alcuna osservazione critica in ordine all'elaborato peritale.
Conseguentemente parte opposta non può giovarsi dei predetti documenti, e deve ritenersi preclusa la loro utilizzazione ai fini della presente decisione.
Pertanto, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, che ha negato in radice l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione ed il conseguente consumo di energia elettrica, spetta indubbiamente ad , attrice in senso sostanziale, CP_1
l'onere di dimostrare l'effettiva erogazione di energia elettrica al ND nell'arco temporale delle fatture per cui è causa.
Solo per inciso, a questo punto è appena il caso di ricordare che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (cfr. Cass. 16/10/1998 n. 10249; Cass. 26/5/2022 n. 17097; Cass.
24/10/2022 n. 31315). Per cui, come ha recentemente affermato la Suprema Corte, “la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (Cass. 14/7/2023
n. 20267).
Ciò posto, alla luce delle rispettive allegazioni delle parti e del materiale probatorio in atti, si può ritenere che la società opposta abbia fornito tale prova.
Sussistono infatti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che portano a ritenere che nel periodo per cui è causa sia intercorso tra le parti un rapporto di somministrazione di energia elettrica.
Innanzitutto il ND, pur avendo ricevuto per sei anni consecutivi con cadenza bimestrale le fatture di non solo non risulta aver mai sollevato alcuna CP_2 contestazione o reclamo di sorta ma ha anche pagato talune di queste bollette (ad es. la
4 fattura n. 6076 scaduta il 19/2/2014 e la fattura n. 70233 scaduta il 18/10/2013 risultano entrambe pagate il 24/3/2014: cfr. quanto riportato a pag. 3 della fattura n. 55400/2014 nel quadro “Totale altri oneri” ove vengono addebitati gli interessi di mora maturati relativamente alle predette fatture saldate in ritardo), prestando così parziale adempimento agli obblighi contrattuali di fatto assunti.
Siffatta condotta è indubbiamente inconciliabile con l'asserzione dell'opponente secondo cui non gli avrebbe mai fornito energia elettrica o comunque si CP_2 sarebbe trattato di una “fornitura non richiesta”.
Ed invero, a fronte dell'affermazione contenuta nella comparsa di costituzione dell'opposta secondo cui sin dal 2012 avrebbe “somministrato CP_2
l'energia elettrica in favore del ND, recapitando all'Amministratore, presso il proprio studio di Piazza dei Condottieri n. 4 le relative fatture”, l'opponente non ha negato di aver ricevuto nel suddetto domicilio dell'amministratore (ove Parte_2 risultano pacificamente pervenute le fatture ed i solleciti di pagamento di Parte_4 dal ND sub doc. 1) le fatture di e solo con la memoria ex art. CP_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c., quindi tardivamente, dopo lo spirare delle preclusioni assertive, ha per la prima volta testualmente dedotto: “le fatture non vi è prova siano state recapitate”. Peraltro, come ha chiarito la Suprema Corte, “affermare che la controparte non ha offerto la prova di un fatto non equivale a contestarlo specificamente”; infatti, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. 27/8/2020 n. 17889). L'opposta ha inoltre dimostrato (cfr. doc. prodotto con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c.) che il codice POD IT002E3352396A indicato nelle fatture ingiunte è effettivamente associato al codice fiscale del ND ( ) e che P.IVA_1 CP_2 sino al luglio del 2018 risultava essere il fornitore di energia elettrica di
[...] quell'utenza .
Quanto poi alle fatture di EA relative al periodo gennaio 2012 – luglio 2018 che sono state prodotte dall'opponente sub doc. 1 si osserva che:
- il POD, ovvero il codice che identifica il punto fisico di fornitura, indicato nelle fatture
EA (IT002E4800803A) è diverso da quello indicato nelle fatture per cui è causa
(IT002E3352396A): dunque, ancorché intestati entrambi al opponente, si Parte_1 tratta indubbiamente di due distinti rapporti di somministrazione di energia elettrica;
- ad eccezione delle due fatture più risalenti, in tutte le restanti fatture il consumo di energia è pari a zero: dunque, come già rilevato nell'ordinanza del 26/2/2021, tale produzione non è utile a dimostrare che il fabbisogno di energia del ND fosse soddisfatto da altro fornitore.
Pertanto l'obiezione dell'opponente non coglie nel segno. Ritenuta quindi acclarata l'effettiva esistenza tra le parti anche del rapporto di somministrazione di energia elettrica, poiché anche in questo caso l'opponente non ha svolto alcuna contestazione in ordine alle singole fatture e quindi in ordine al quantum debeatur, vale il principio sopra enunciato per cui deve ritenersi sussistente il credito portato dalle fatture azionate, rimaste pacificamente insolute.
5 In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione dev'essere integralmente respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022 (cfr. Cass. Sez. Un. 12/10/2012 n. 17405 e, da ultimo, Cass. 2/10/2023
n. 27756 e Cass. 24/10/2023 n. 29491), secondo i valori minimi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, in ragione del suo esito, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura liquidata con decreto del 4/11/2022, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15916/2019 (R.G.
46924/2019) pubblicato in data 30/7/2019, che viene dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla già Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA;
- pone definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna le spese della c.t.u. come liquidate con decreto del 4/11/2022.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025.
Il g.o.p.
Silvia Vescovi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore p.t. sig. elettivamente domiciliato in Parte_2
Via Antonio Gramsci, 14 presso lo studio dell'avv. FILIPPO HERNANDEZ dal Pt_1 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato in atti
- attore opponente -
E già (C.F. e P. IVA ) in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. dott. con sede in Milano, Via Controparte_3
Caldera, 21, elettivamente domiciliata in Via Claudio Monteverdi, 20 presso lo Pt_1 studio dell'avv. GIOVANNI SERIO dal quali è rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato in atti.
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19/5/2023 riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 15916/2019 (R.G. 46924/2019) del 28-30/7/2019 il Tribunale di Roma ha intimato al di pagare ad Parte_1 la somma di € 11.832,62 oltre interessi legali dalle singole Controparte_2 scadenze al soddisfo e spese della procedura a saldo di fatture emesse per consumi di energia elettrica e di gas metano.
Il decreto è stato notificato in data 9/9/2019. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17/10/2019 l'intimato ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca. In subordine ha chiesto di “disporre che la tariffa da applicarsi” fosse “quella agevolata o quella maggiore o minore” che fosse stata
“ritenuta di giustizia o secondo equità tenendo conto dei pagamenti effettuati dal
”. Parte_1
1 A sostegno dell'opposizione il deduceva di non aver sottoscritto alcun Parte_1 contratto di fornitura di energia elettrica con e che a far data dal CP_2
27/1/2012 sino al 27/6/2018 l'energia elettrica gli era stata fornita da EA. A riprova di ciò produceva n. 31 fatture emesse da EA con le relative ricevute di pagamento.
Contestava pertanto le fatture azionate dalla società opposta relative al medesimo periodo. Affermava poi di non essere tenuto al pagamento delle somme ingiunte anche qualora fosse risultata accertata la somministrazione di energia elettrica da parte di giacché tale servizio non richiesto costituiva una pratica commerciale CP_2 scorretta in danno del consumatore.
In subordine chiedeva che gli fosse applicata “la minor tariffa agevolata in vigore tempo per tempo”.
Si costituiva in giudizio precisando innanzitutto che la sua Controparte_2 pretesa creditoria era fondata su due forniture, quella di energia elettrica - contestata dall'opponente - e quella di gas metano da considerarsi pacifica in quanto non contestata.
In relazione alla prima vantava un credito di € 10.352,35, mentre per la fornitura di gas il suo credito ammontava ad € 1.480,30.
Quanto alla fornitura di energia elettrica deduceva che: CP_2
- contrariamente a quanto asserito dall'opponente, in data 6/6/2012 l'amministratore del
ND aveva sottoscritto il contratto di somministrazione Parte_3 nonché le condizioni generali di contratto;
- la fornitura era stata attivata e le fatture, regolarmente recapitate, non solo non erano state contestate in corso di rapporto ma erano state anche in parte pagate;
- il fatto che i dati di consumo registrati sul POD del ND le fossero stati inviati dal Distributore costituiva ulteriore prova della corretta instaurazione del rapporto di fornitura tra ed il CP_2 Parte_1
- le fatture di EA prodotte dall'opponente si riferivano necessariamente ad un diverso rapporto di fornitura;
- le uniche contestazioni sul quantum della pretesa creditoria formulate dal Parte_1 erano scarsamente intellegibili e comunque riferite a fatture non azionate in via monitoria;
- l'aliquota fiscale agevolata richiesta in subordine dall'opponente in realtà era già stata applicata.
L'opposta concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 26/2/2021 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.
Respinte perché inammissibili e/o irrilevanti le richieste istruttorie formulate dall'opponente, stante il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di fornitura di energia elettrica e sui suoi allegati da parte dell'opponente e l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. avanzata dall'opposta, veniva disposta c.t.u. grafologica per verificare
2 l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute riferibili all'amministratore del
Parte_1
Depositata la relazione peritale, dopo taluni rinvii chiesti dalle parti, essendo pendenti trattative che però davano esito negativo, all'udienza del 19 maggio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa creditoria della (già si fonda su Controparte_1 Controparte_2 trentuno fatture insolute, trenta delle quali per fornitura di energia elettrica ed una per fornitura di gas metano, per un totale di € 11.832,62.
Nel presente giudizio di opposizione il ha contestato genericamente e solo Parte_1 con le note autorizzate del 9/12/2020 il contratto inter partes relativo alla fornitura di gas metano (poi prodotto dall'opposta e non ulteriormente contestato) e non ha mosso alcuna specifica censura in merito all'unica fattura monitoriamente azionata per €
1.480,30 relativa al suddetto rapporto di somministrazione (si tratta della fattura n.
149411 del 9/12/2013 di € 2.637,00 ma azionata per il minor importo sopra menzionato).
Ebbene, per giurisprudenza costante, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero” - come nel caso di specie - “per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 30/10/2001 n. 13533 e, tra le ultime,
Cass. 27/1/2023 n. 2554; Cass. 31/12/2021 n. 42130; Cass. 21/5/2019 n. 13685).
Quanto poi al valore probatorio delle fatture, giova altresì ricordare che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica ed analitica contestazione da parte dell'utente, (che nel caso in esame, come detto, è del tutto mancata) e solo in tale ipotesi è onere del somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore.
Di talché, posto che il rapporto di somministrazione di gas metano in parola è stato documentalmente provato deve ritenersi senz'altro sussistente il credito portato dalla suddetta fattura, rimasta pacificamente in parte insoluta.
La fornitura di energia elettrica così come il relativo contratto di somministrazione prodotto da sub doc. 4 sono stati, invece, oggetto di specifica contestazione CP_1 da parte del che ha dedotto che nel periodo di cui alle fatture ingiunte Parte_1
(agosto 2012 – luglio 2018), il proprio fornitore di energia elettrica non fosse CP_2 bensì altri operatori del settore (EA S.p.A. sino a giugno 2018 e poi Ok
[...]
3 Servizi S.r.l.). A tale riguardo ha prodotto le fatture emesse nei suoi confronti da EA nel periodo anzidetto ed i relativi bollettini di conto corrente postale a riprova dei pagamenti eseguiti.
Inoltre all'udienza del 2/12/2020 ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto di somministrazione di energia elettrica e sui suoi allegati CP_2
(doc. 4 dell'opposta). A seguito dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ritualmente formulata dall'opposta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., (cfr. Cass. 7/2/2005 n. 2411 secondo cui: “la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti”) è stata disposta c.t.u. al fine di accertare la riferibilità o meno delle firme in questione al sig. Pt_2
amministratore del ND opponente.
[...]
La perizia grafologica espletata dalla dott.ssa sui documenti originali Persona_1 avvalendosi di scritture di comparazione nonché del saggio grafico compiuto dal sig. ha appurato che le sottoscrizioni presenti sul contratto di somministrazione Pt_2
e sulla richiesta di agevolazione dell'IVA sono apocrife. CP_2
Il Tribunale condivide la metodologia seguita e le lineari conclusioni, immuni da vizi logici, a cui è giunta la consulente tecnica alla luce di esaustive indagini condotte secondo le regole della materia. Del resto, è significativo che le parti non abbiano formulato alcuna osservazione critica in ordine all'elaborato peritale.
Conseguentemente parte opposta non può giovarsi dei predetti documenti, e deve ritenersi preclusa la loro utilizzazione ai fini della presente decisione.
Pertanto, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, che ha negato in radice l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione ed il conseguente consumo di energia elettrica, spetta indubbiamente ad , attrice in senso sostanziale, CP_1
l'onere di dimostrare l'effettiva erogazione di energia elettrica al ND nell'arco temporale delle fatture per cui è causa.
Solo per inciso, a questo punto è appena il caso di ricordare che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (cfr. Cass. 16/10/1998 n. 10249; Cass. 26/5/2022 n. 17097; Cass.
24/10/2022 n. 31315). Per cui, come ha recentemente affermato la Suprema Corte, “la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (Cass. 14/7/2023
n. 20267).
Ciò posto, alla luce delle rispettive allegazioni delle parti e del materiale probatorio in atti, si può ritenere che la società opposta abbia fornito tale prova.
Sussistono infatti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che portano a ritenere che nel periodo per cui è causa sia intercorso tra le parti un rapporto di somministrazione di energia elettrica.
Innanzitutto il ND, pur avendo ricevuto per sei anni consecutivi con cadenza bimestrale le fatture di non solo non risulta aver mai sollevato alcuna CP_2 contestazione o reclamo di sorta ma ha anche pagato talune di queste bollette (ad es. la
4 fattura n. 6076 scaduta il 19/2/2014 e la fattura n. 70233 scaduta il 18/10/2013 risultano entrambe pagate il 24/3/2014: cfr. quanto riportato a pag. 3 della fattura n. 55400/2014 nel quadro “Totale altri oneri” ove vengono addebitati gli interessi di mora maturati relativamente alle predette fatture saldate in ritardo), prestando così parziale adempimento agli obblighi contrattuali di fatto assunti.
Siffatta condotta è indubbiamente inconciliabile con l'asserzione dell'opponente secondo cui non gli avrebbe mai fornito energia elettrica o comunque si CP_2 sarebbe trattato di una “fornitura non richiesta”.
Ed invero, a fronte dell'affermazione contenuta nella comparsa di costituzione dell'opposta secondo cui sin dal 2012 avrebbe “somministrato CP_2
l'energia elettrica in favore del ND, recapitando all'Amministratore, presso il proprio studio di Piazza dei Condottieri n. 4 le relative fatture”, l'opponente non ha negato di aver ricevuto nel suddetto domicilio dell'amministratore (ove Parte_2 risultano pacificamente pervenute le fatture ed i solleciti di pagamento di Parte_4 dal ND sub doc. 1) le fatture di e solo con la memoria ex art. CP_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c., quindi tardivamente, dopo lo spirare delle preclusioni assertive, ha per la prima volta testualmente dedotto: “le fatture non vi è prova siano state recapitate”. Peraltro, come ha chiarito la Suprema Corte, “affermare che la controparte non ha offerto la prova di un fatto non equivale a contestarlo specificamente”; infatti, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. 27/8/2020 n. 17889). L'opposta ha inoltre dimostrato (cfr. doc. prodotto con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c.) che il codice POD IT002E3352396A indicato nelle fatture ingiunte è effettivamente associato al codice fiscale del ND ( ) e che P.IVA_1 CP_2 sino al luglio del 2018 risultava essere il fornitore di energia elettrica di
[...] quell'utenza .
Quanto poi alle fatture di EA relative al periodo gennaio 2012 – luglio 2018 che sono state prodotte dall'opponente sub doc. 1 si osserva che:
- il POD, ovvero il codice che identifica il punto fisico di fornitura, indicato nelle fatture
EA (IT002E4800803A) è diverso da quello indicato nelle fatture per cui è causa
(IT002E3352396A): dunque, ancorché intestati entrambi al opponente, si Parte_1 tratta indubbiamente di due distinti rapporti di somministrazione di energia elettrica;
- ad eccezione delle due fatture più risalenti, in tutte le restanti fatture il consumo di energia è pari a zero: dunque, come già rilevato nell'ordinanza del 26/2/2021, tale produzione non è utile a dimostrare che il fabbisogno di energia del ND fosse soddisfatto da altro fornitore.
Pertanto l'obiezione dell'opponente non coglie nel segno. Ritenuta quindi acclarata l'effettiva esistenza tra le parti anche del rapporto di somministrazione di energia elettrica, poiché anche in questo caso l'opponente non ha svolto alcuna contestazione in ordine alle singole fatture e quindi in ordine al quantum debeatur, vale il principio sopra enunciato per cui deve ritenersi sussistente il credito portato dalle fatture azionate, rimaste pacificamente insolute.
5 In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione dev'essere integralmente respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022 (cfr. Cass. Sez. Un. 12/10/2012 n. 17405 e, da ultimo, Cass. 2/10/2023
n. 27756 e Cass. 24/10/2023 n. 29491), secondo i valori minimi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, in ragione del suo esito, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura liquidata con decreto del 4/11/2022, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15916/2019 (R.G.
46924/2019) pubblicato in data 30/7/2019, che viene dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla già Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA;
- pone definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna le spese della c.t.u. come liquidate con decreto del 4/11/2022.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025.
Il g.o.p.
Silvia Vescovi
6