Articolo 11 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 novembre 1986
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Versione
28 marzo 1987
Art. 11. 1. In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza, si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR) (( , oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) .
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fermi restando la vigilanza ed i poteri esercitati dal Ministro della difesa e dal Ministro della sanita', si avvale, nell'ambito delle proprie competenze, dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).
Entrata in vigore il 28 marzo 1987