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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Patrizia
Bugiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3402 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. IORIZZO OLMA
ATTORE
Contro
(C.F. , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. VANUCCI GESSICA ,
CONVENUTO , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. AUTUNNO PIERLUIGI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: come da rispettive memorie depositate
OGGETTO: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio la Parte_1 società , in persona del legale rappresentante , per CP_1 chiedere l'accertamento e la conseguente condanna al risarcimento per il sinistro occorsogli dal quale aveva riportato lesioni che quantificava in € 11.950,55 .
Assumeva l'attore che in data 20.7.2018 in occasione della festa denominata la “Collina del Bradipop” in Santarcangelo di Romagna, via Gavina n.97 , in area di proprietà della società la
, a causa del distacco di un faro posto ad Controparte_3 illuminare l'area, collocato su un palo di sostegno, l'attore veniva colpito al capo riportando una profonda ferita ed esiti cicatriziali.
L'attore addebitava alla società convenuta la responsabilità ex art. 2051 c.c., quale custode in quanto ente organizzatore dell'evento che aveva pubblicizzato ed allestito la manifestazione.
Si costituiva la società convenuta , in persona del CP_1 legale rappresentante, chiedendo di respingere la domanda attrice ed in subordine di essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice ed in via preliminare ne Controparte_2 chiedeva la chiamata a garanzia . La convenuta allegava che gli spazi ove si era svolta la festa erano stati da questa regolarmente acquisiti con contratto di locazione temporaneo dalla società e che l'installazione dell'impianto di Controparte_3 illuminazione era avvenuto nel rispetto delle procedure idonee. Assumeva inoltre che l'evento che aveva determinato il sinistro in danno all'attore doveva essere qualificato alla stregua del cedimento strutturale ascrivibile al caso fortuito, poichè la festa si era svolta in conformità alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
riferiva inoltre di aver provveduto alla stipula di adeguata polizza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nr. 1623890077 con la società Controparte_2
.
[...]
Si costituiva la terza chiamata , in Controparte_2 persona del legale rappresentante, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in caso di accertamento di responsabilità della convenuta , dichiararsi l'inoperatività della polizza sottoscritta dalla convenuta e l'applicazione, in caso di accertamento di copertura assicurativa, della franchigia di € 250,00. .
La causa è stata istruita con il deposito di documenti, la prova orale e CTU medico legale.
La domanda deve qualificarsi giuridicamente quale responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia . Tale responsabilità è di natura oggettiva ed onera l'attore di fornire, oltre alla prova del rapporto di custodia, la prova del danno riportato e del nesso causale tra di esso e la cosa.
Viceversa la norma onera il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, di allegare la prova del caso fortuito, ossia “ un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità ed adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ (Cass. SS.UU. Ord. 20943/2022).
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti di quanto segue
La domanda è stata correttamente radicata dall'attore nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. richiedendo l'accertamento della responsabilità del custode per il danno prodotto dalla cosa, che nello specifico ha ad oggetto quanto è stato allestito nello spazio ove si è svolto l'evento e del quale il custode convenuto aveva la diretta disponibilità.
L'istruttoria espletata ha dato prova sia del rapporto di custodia, sia del danno e della sua ascrivibilità alla cosa custodita.
I testi escussi per parte attrice, testimoni oculari, hanno confermato l'evento consistito nel distacco del faretto dal suo aggancio e della caduta sul capo dell'attore.
Il convenuto per contro non è riuscito a dare la prova liberatoria del caso fortuito, dell'evento naturale o umano proveniente da terzi o dallo stesso danneggiato, idoneo a determinare la caduta del faro e dunque a produrre il conseguente danno .
La CTU medica, il cui contenuto si condivide, ha determinato l'entità delle lesioni permanenti quantificate al 2,5%, con 10 gg di invalidità temporanea al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%. Conseguentemente il danno non patrimoniale, che si liquida mediante l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nell'edizione del 2024 che risultano già comprensive di rivalutazione, con punto base di € 947,30 riferito all'età del danneggiato di 55 anni al momento del sinistro , si determina nella somma di € 2.129,06 per gli esiti permanenti e di €1.242,90 per quelli relativi ad invalidità temporanea, per un totale di €3.371,96 afferente alla quantificazione del danno biologico .
Le spese mediche devono essere risarcite nell'ammontare indicato nella CTU per €770,46.
Si ritiene di non riconoscere altra voce di danno, in considerazione della liquidazione del danno biologico, conseguente alla lesione di carattere lieve, comprendente il ristoro del danno dinamico relazionale valutato nel suo complesso, anche in ordine al suo esito cicatriziale ( Cass. 6444/2023).
. Alla sommatoria, liquidata in punto di danno non patrimoniale andranno applicati gli interessi compensativi, con decorrenza dalla data del sinistro, operando la svalutazione a tale epoca e contabilizzando gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata anno dopo anno, sino alla data della presente decisione (Cass. 1712/1995).
Si rigetta l' eccezione della terza chiamata circa la non operatività al sinistro della garanzia oggetto della polizza sottoscritta, nella quale si fa espresso riferimento alla attività di organizzazione e gestione dell'evento, dovendosi accogliere la richiesta di manleva della società convenuta, al netto della franchigia di € 250,00.
Il rischio assicurato è chiaramente afferente all'evento assicurato, svoltosi come è stato confermato dai testi all'interno del perimetro della manifestazione, in area debitamente recintata e comunque ai sensi di polizza.
D'altro lato la terza chiamata non è riuscita a dare la prova attinente alla organizzazione della manifestazione in modo difforme dalla normativa vigente, come da assunto genericamente indicato in polizza, non allegando la violazione di alcuna specifica normativa .
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità del DM 55/2014 avuto riferimento alla attività svolta .
Le spese, comprese quelle della CTU, devono essere poste a carico della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
contro e Pt_1 CP_1 [...]
disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: Accerta la responsabilità della società convenuta CP_1 nel sinistro avvenuto in danno all'attore in data Parte_1
20.7.2018 in Santarcangelo di Romagna (RN) e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di
€250,00 quale residuo danno non coperto dalla polizza assicurativa;
In accoglimento della richiesta manleva della convenuta
[...]
, condanna in persona del CP_1 Controparte_4 legale rappresentate, a pagare in favore dell'attore Parte_1 la somma, di € 4.142,42 oltre interessi da contabilizzarsi come indicato in parte motiva, detratta la franchigia disposta ai sensi di polizza a carico della convenuta.
Condanna altresì la terza chiamata Controparte_4 in persona del legale rappresentante a rifondere in favore dell'attore le spese legali che si liquidano in Parte_1
€2.540 per compensi, oltre 15% spese generali , Iva , Cpa e spese .
Nei rapporti interni tra convenuta e terza chiamata , condanna la terza chiamata a rimborsare alla Controparte_4 convenuta e spese di chiamata a garanzia che CP_1 liquida in € 2.540 per compensi , oltre 15% spese generali , Iva , Cpa .
Pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese della
CTU già liquidate.
Rimini, il 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)