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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 768/2024 e promossa con ricorso depositato il 31.10.2024 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. SITZIA LORELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA CANELLA, 9 38066 RIVA DEL GARDA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PASINI EVELINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MARCONI, 27 38062 ARCO;
PARTE RESISTENTE
e con la chiamata in causa di c.f. ), nata a [...], il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PASINI EVELINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MARCONI, 27 38062 ARCO;
PARTE TERZA CHIAMATA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede pagina1 di 3 INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 02.04.2025;
Parte resistente: come da verbale del 02.04.2025;
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.01.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di mantenimento della figlia nata a [...], il [...], Controparte_2
così come stabilite nella sentenza di divorzio n. 5/2019, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il
08.01.2019, così come riformata con sentenza n. 213/2019, pubblicata dalla Corte d'Appello di Trento il 16.09.2019.
2. Con memoria di costituzione depositata il 03.03.2025, ha contestato in fatto CP_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 02.04.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione a corredo della proposta conciliativa formulata all'udienza del 02.04.2025.
5.1. Oltre a ciò, va evidenziato che la regolamentazione proposta non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti.
5.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 5/2019, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il
08.01.2019, così come riformata con sentenza n. 213/2019, pubblicata dalla Corte d'Appello di Trento il 16.09.2019, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
pagina2 di 3 a decorre dal mese di aprile 2025, verserà, a titolo di mantenimento ordinario Parte_1 della figlia l'importo di € 410,00, oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_2
disciplinate secondo le Linee Guida del C.N.F. e ciò fino ad eventuale matrimonio o al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della ragazza e comunque non oltre al venticinquesimo anno di età della stessa (03.05.2027); revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia a decorrere dal Controparte_2
03.05.2027; sosterrà sin da ora in via esclusiva le sole spese per l'università privata CP_1
della figlia e rinuncia a chiedere le pregresse relativamente a tale causale;
spese di causa integralmente compensate”.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 768/2024 e promossa con ricorso depositato il 31.10.2024 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. SITZIA LORELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA CANELLA, 9 38066 RIVA DEL GARDA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PASINI EVELINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MARCONI, 27 38062 ARCO;
PARTE RESISTENTE
e con la chiamata in causa di c.f. ), nata a [...], il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PASINI EVELINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MARCONI, 27 38062 ARCO;
PARTE TERZA CHIAMATA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede pagina1 di 3 INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 02.04.2025;
Parte resistente: come da verbale del 02.04.2025;
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.01.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di mantenimento della figlia nata a [...], il [...], Controparte_2
così come stabilite nella sentenza di divorzio n. 5/2019, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il
08.01.2019, così come riformata con sentenza n. 213/2019, pubblicata dalla Corte d'Appello di Trento il 16.09.2019.
2. Con memoria di costituzione depositata il 03.03.2025, ha contestato in fatto CP_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 02.04.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione a corredo della proposta conciliativa formulata all'udienza del 02.04.2025.
5.1. Oltre a ciò, va evidenziato che la regolamentazione proposta non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti.
5.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 5/2019, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il
08.01.2019, così come riformata con sentenza n. 213/2019, pubblicata dalla Corte d'Appello di Trento il 16.09.2019, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
pagina2 di 3 a decorre dal mese di aprile 2025, verserà, a titolo di mantenimento ordinario Parte_1 della figlia l'importo di € 410,00, oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_2
disciplinate secondo le Linee Guida del C.N.F. e ciò fino ad eventuale matrimonio o al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della ragazza e comunque non oltre al venticinquesimo anno di età della stessa (03.05.2027); revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia a decorrere dal Controparte_2
03.05.2027; sosterrà sin da ora in via esclusiva le sole spese per l'università privata CP_1
della figlia e rinuncia a chiedere le pregresse relativamente a tale causale;
spese di causa integralmente compensate”.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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