Sentenza 22 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00469/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01149/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PP LO RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rampino e Andrea Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’accesso
quanto al ricorso principale:
ai documenti e al fascicolo inerenti la Domanda Unica per l’accesso al P.S.R. PUGLIA 2007-2013 – Fondo FEASR, “Diversificazione verso attività non agricole/Ammodernamento delle Aziende agricole, nonché relativa all ’ Asse Prioritario III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell ’ economia rurale Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole Az.1 – Agriturismo. Bando Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto multi-misura giovani” , nonché ogni altra ed eventuale documentazione inerente l’anomalia e/o penale e/o debito riferibile alla posizione del signor RI PP LO le cui somme sono dapprima state erogate e successivamente trattenute da AGEA, ed i cui motivi non sono mai stati portati a sua conoscenza nonostante le reiterate richieste;
e per l’annullamento del silenzio - rigetto formatosi in data 16.06.2021 sulla domanda di accesso agli atti presentata via pec in data 18.03.2021;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 5.8.2021 :
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Agea sulle formali richieste del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. G. Rampino per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. PP LO RI ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R. per la declaratoria dell’illegittimità del diniego di accesso, a suo dire formatosi per silentium sull’istanza formulata in data 18.3.2021, per come reiterata con successiva nota di diffida del 3.5.2021.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha addotto la sussistenza dell’interesse e della legittimazione alla richiesta ostensiva, in quanto – pur essendo stato destinatario dell’erogazione di fondi nell’ambito del P.S.R. PUGLIA 2007-2013, Fondo FEASR per la “Diversificazione verso attività non agricole/Ammodernamento delle Aziende agricole” – ha recentemente subito da parte di AGEA la trattenuta di ingenti somme, di cui ignora la causa, non avendo ricevuto mai alcuna comunicazione sul merito della stessa.
2. Con successivi motivi aggiunti, il Sig. RI ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’A.G.E.A. sulla predetta istanza, già fatta oggetto del ricorso principale ex art. 116 c.p.a., chiedendo che sia ordinato all’Ente di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di chiarimenti da egli formulata, comunicando la relativa determinazione entro un termine dato, e con vittoria di spese ed onorari di causa.
3. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 2 febbraio 2022 è stato dato avviso alle parti, ex art. 73, ult. comma, del c.p.a., del rilievo ex officio di profili di inammissibilità e/o irricevibilità, anche con riferimento ai motivi aggiunti.
A seguito di rinvio ad istanza della parte ricorrente, nella camera di consiglio del 2 marzo 2022, la causa è stata riservata in decisione.
4. Preliminarmente va disposto lo stralcio delle memorie depositate dalla difesa attorea in data 28 febbraio 2022, in quanto tardivamente prodotte.
5. Osserva dipoi il Collegio che il ricorso principale ex art. 116 c.p.a. è irricevibile per tardività dello stesso, in quanto notificato in data 21.7.2021, ben oltre il termine di legge di trenta giorni dalla formazione del silenzio-diniego sull’istanza dell’interessato.
Ove non fosse stato tardivamente presentato, l’atto introduttivo del presente giudizio sarebbe risultato comunque inammissibile, perché l’istanza del 18.3.2021 (come pure la diffida ad AGEA del 3.5.2021) non contiene alcuna richiesta di accesso agli atti, essendo stata invece formulata in termini di mera richiesta di informazioni.
6. Va, quindi, scrutinato il ricorso per motivi aggiunti, con cui il ricorrente ha chiesto ex art. 31 c.p.a. la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da AGEA sull’istanza suddetta.
Secondo la prospettazione attorea, l’obbligo di provvedere sulla sua istanza si fonderebbe sul Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, adottato da AGEA con Deliberazione del 24.6.2010, ed in particolare sulle annesse tabelle, ove è previsto che i procedimenti avviati su “Istanze rivolte dai singoli produttori o tramite Studio Legale in merito a richieste di dati, contestazioni, ricalcolo titoli, chiarimenti e varie” devono concludersi nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
7. Il mezzo di gravame è infondato.
7.1. Ed invero, per la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo di provvedere sull’istanza del privato, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, è necessario che il provvedimento amministrativo richiesto dall’interessato sia previsto dalla legge come atto nominato e, cioè, che l’istanza sia idonea ad attivare la sequenza procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. Cons. St., sez. IV, 22 maggio 2008, n. 2462).
7.2. Nella specie, invece, non vi è un procedimento amministrativo avviato su istanza della parte, ma soltanto una richiesta alla P.A. “di conoscere i motivi posti alla base del Vs. recupero, riservando ogni idonea azione a tutela dei suoi diritti ed interessi in ogni sede competente” .
7.3. Il ricorrente, dunque, ha utilizzato il rito speciale del silenzio-rifiuto (peraltro nell’ambito del rito camerale già instaurato per l’azione di accesso ex art. 116 c.p.a.) per introdurre un’azione di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di compiere un’attività informativa, che non si concilia con l’azione di cui all’art. 31 del c.p.a., atteso peraltro che la previsione regolamentare di AGEA invocata dal ricorrente - in disparte la sua riferibilità ai procedimenti di competenza della “ Unità operativa armonizzazione procedure ” - non pone (né potrebbe porre, per quanto sopra rimarcato) alcun obbligo della P.A. di provvedere in subiecta materia.
8. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso principale è irricevibile, mentre l’atto di motivi aggiunti va respinto, in quanto infondato.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, in quanto l’Ente intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara irricevibile il ricorso principale;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO