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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2347 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresen- Parte_1
tata e difesa dall'avv. Graci Lorenzo, giusta procura allegata al ricorso intro- duttivo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...] CP
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024;
DEL P.M: cfr. visto del 26 settembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 settembre 2023, ha chie- Parte_1
sto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio, contratto a Koeln (Germania) - il 9 ottobre 2013 - con , dalla CP
cui unione era nato un figlio, , minorenne. Persona_1
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da Tribunale con decreto dell'8-12 giugno 2023, divenuto esecuti- vo il 23 giugno 2023, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo in capo allo di contribuire CP
al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, con conferma per il resto di quanto concordato in sede di separazione.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il giudice delegato ha adottato i prov- vedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024, sulle conclusioni del procuratore della parte, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare
- 2 - dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio e CP
non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del dell'8-12 giugno 2023, divenuto esecutivo il 23 giugno 2023, e che la compari- zione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, in assenza di istruttoria, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti resi con ordinanza del 26 settembre
2024.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore , con collocazione prevalente presso il domicilio Persona_1
della madre.
- 3 - Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genito- re tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite in senso alla suddetta ordinanza.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale tra i coniugi, va confermato l'obbligo in capo a CP
di contribuire al mantenimento del figlio, versando a
[...] Parte_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di importo pari
[...]
ad euro 250,00 in favore del figlio , rivalutabili secondo gli Persona_1
indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
inoltre, tenuto conto anche del maggior periodo di permanenza del minore presso la madre, va previsto che la percepisca integralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per il Pt_1
nucleo.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Koeln (Germania), il 9 ottobre 2013, da e Parte_1 CP
trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Licata al n. 142, parte II, serie C, dell'anno 2013;
DISPONE
l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i geni- Persona_2
- 4 - tori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità di cui alla parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP
, corrispondendo a entro il giorno Persona_1 Parte_1
dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
prevedendo che la Pt_1
percepisca integralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo.
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2347 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresen- Parte_1
tata e difesa dall'avv. Graci Lorenzo, giusta procura allegata al ricorso intro- duttivo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...] CP
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024;
DEL P.M: cfr. visto del 26 settembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 settembre 2023, ha chie- Parte_1
sto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio, contratto a Koeln (Germania) - il 9 ottobre 2013 - con , dalla CP
cui unione era nato un figlio, , minorenne. Persona_1
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da Tribunale con decreto dell'8-12 giugno 2023, divenuto esecuti- vo il 23 giugno 2023, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo in capo allo di contribuire CP
al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00, con conferma per il resto di quanto concordato in sede di separazione.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il giudice delegato ha adottato i prov- vedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024, sulle conclusioni del procuratore della parte, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare
- 2 - dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio e CP
non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del dell'8-12 giugno 2023, divenuto esecutivo il 23 giugno 2023, e che la compari- zione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, in assenza di istruttoria, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti resi con ordinanza del 26 settembre
2024.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore , con collocazione prevalente presso il domicilio Persona_1
della madre.
- 3 - Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genito- re tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite in senso alla suddetta ordinanza.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale tra i coniugi, va confermato l'obbligo in capo a CP
di contribuire al mantenimento del figlio, versando a
[...] Parte_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di importo pari
[...]
ad euro 250,00 in favore del figlio , rivalutabili secondo gli Persona_1
indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
inoltre, tenuto conto anche del maggior periodo di permanenza del minore presso la madre, va previsto che la percepisca integralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per il Pt_1
nucleo.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Koeln (Germania), il 9 ottobre 2013, da e Parte_1 CP
trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Licata al n. 142, parte II, serie C, dell'anno 2013;
DISPONE
l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i geni- Persona_2
- 4 - tori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità di cui alla parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP
, corrispondendo a entro il giorno Persona_1 Parte_1
dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
prevedendo che la Pt_1
percepisca integralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo.
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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