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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/11/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 868/2021 + 871/2021 R.G.L.
TRA
, C.F. nato in [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura, dall'avv. Gennaro Feo, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
AB e IC TO, giusta procura generale a ivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. presentava in data 30.10.2020, alla competente sede , due Parte_1 CP_1 domande volte al riconoscimento di due diverse malattie professionali: “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla;
tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)” e “spondilodiscopatie del tratto lombare” provocate dall'attività di “artigiano edile” svolta sin dal 1987. L apriva due CP_1 distinte pratiche, n. 217463818 e n. 517463819 – Gestione 123, che definiva, vvedimenti comunicati in data 27.01.2021, con rigetto, ritenendo il rischio lavorativo “non idoneo per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata.” Pertanto, esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, il ricorrente in epigrafe, in data 03.06.2021, proponeva il ricorso poi iscritto al n. R.G. 868/2021 chiedendo, previo esperimento della CTU medico-legale, il riconoscimento di postumi invalidanti permanenti per malattia professionale (sindrome della cuffia dei rotatori) nella misura del 6% e/o nella misura superiore accertata in corso di causa, a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei benefici economici conseguenti nonché delle spese di giudizio. In parti data (03.06.2021) l'odierno ricorrente depositava un altro ricorso, poi iscritto al n. R.G. 871/2021, chiedendo, sulla scorta delle medesime motivazioni e sempre previo espletamento della CTU medico-legale, il riconoscimento di postumi invalidanti permanenti per malattia professionale (sindrome discopatia lombare) nella misura del 7% e/o nella misura superiore accertata in corso di causa, a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei benefici economici conseguenti nonché delle spese di giudizio. In entrambi i giudizi si costituiva ritualmente l' , deducendo l'infondatezza delle domande CP_1 in quanto trattasi di patologie “a genesi multifattoriale” abellate, nonché il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, il quale non avrebbe adeguatamente dimostrato, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio, il nesso di causalità necessario al riconoscimento di quanto richiesto. Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso. In via istruttoria si opponeva, altresì, all'ammissione della richiesta CTU. 1.1. Alla prima udienza fissata, per entrambi i giudizi, al 24.05.2022, rilevata la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa successivamente iscritta al n. R.G. 871/2021 veniva riunita a quella anteriormente iscritta al n. R.G. 868/2021. Esaminati gli atti, veniva inoltre disposta la CTU medico-legale richiesta dalla parte ricorrente, con nomina del dott. Persona_1 quale Consulente tecnico d'Ufficio. Quest'ultimo provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in data 12.07.2023, cui seguiva un'integrazione depositata in data 26.05.2025. Alla udienza del 30.09.2025 la causa era decisa nelle forme dell'art. 127 ter cpc. 2. Le domande sono infondate e vanno, per l'effetto, rigettate. 2.1. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto entrambe le malattie professionali sono state denunciate in data 30.10.2020. Orbene, pacifici, in quanto non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta, i presupposti oggettivi e soggettivi della tutela assicurativa, può ritenersi provato, in quanto non contestato, lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di “artigiano edile”. La controversia finisce con l'attenere, quindi, essenzialmente all'accertamento della eziologia professionale delle patologie oggetto di denuncia. Va premesso, sul punto, che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la CP_ conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023- Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. 2.2. Le patologie dedotte nel caso in esame, “sindrome della cuffia dei rotatori” e “sindrome discopatia lombare”, rientrano tra le c.d. “malattie tabellate” e, tuttavia, sono altresì da considerarsi come malattie ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. Quanto all'onere della prova, se è vero, in ragione di quanto sino ad ora esposto, che, in caso di malattia tabellata (come nel caso di cui si tratta), trattandosi di presunzione non assoluta, è la controparte a dover fornire la prova contraria relativa ad una diversa eziologia della malattia stessa, è CP_1 to vero che incombe, in capo al lavoratore, l'onere di dimostrare, oltre all'essere affetto dalla malattia denunciata, anche “lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella (…), per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. (cfr. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.” (cfr. Cass. ord. 13 dicembre 2021, n. 39751). A ciò si aggiunga che, trattandosi di patologie, sì tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore ha, altresì, l'onere di fornire la prova “in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso” (Cass. n. 8773/2018; e Cass. n. 13814/2017). L' ha mosso una specifica contestazione in ordine alla riconducibilità della patologie CP_1 insorte all'attività in concreto svolta;
l'odierno ricorrente non ha, a sua volta, formulato istanza di prova per testi e, pertanto, l'attività che egli svolge (titolare di impresa) è provata documentalmente (cfr. estratto conto previdenziale dell' ma non possono dirsi provate le mansioni in concreto svolte, in quanto CP_2 non desumibili dalla doc azione in atti. 3. Con provvedimento del 26.10.2022 veniva disposto il conferimento dell'incarico al nominato CTU, dott. , cui veniva chiesto di stabilire, all'esito dell'esame della documentazione Persona_1 sanitaria versata in atti nonché del periziando, se: le malattie lamentate fossero sussistenti, ascrivibili alle tabelle per le malattie professionali e, soprattutto, eziologicamente riconducibili unicamente CP_1 all'attività svolta. A seguito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione sanitaria, il CTU ha ritenuto il ricorrente affetto da: “sindrome bilaterale della cuffia dei rotatori con lieve tendinopatia del sovraspinato ed una iniziale artrosi acromion-claveare, più accentuate a sinistra” e “spondiloartrosi degenerativa diffusa con discopatie lombo-sacrali”. In ordine alla prima patologia, il Ctu ha dedotto che:“(…)le due principali cause delle rotture della cuffia dei rotatori sono rappresentate dagli infortuni traumatici e dalla degenerazione tendinea, che può derivare da disregolazione endocrine o metaboliche, ipoperfusione o microtraumi ripetuti. Rientrano generalmente nel primo caso le rotture cosiddette acute, che possono avvenire su un singolo elemento oppure su più strutture dell'articolazione, come fratture della clavicola o dislocazioni della gleno-omerali. Le rotture dei tendini della cuffia dei rotatori di origine degenerativa, invece, sono più comuni, si sviluppano progressivamente con l'età e sono più frequenti nel braccio dominante. I fattori di rischio sono quindi da ricercare nell'età avanzata negli individui che svolgono attività professionali usuranti per il complesso articolare della spalla, ovvero che richiedono l'uso di attrezzi vibratori o movimenti reiteranti overhead. (…) per quanto riguarda la valutazione del rischio lavorativo, in grado di provocare una patologia a carico della spalla, essa si basa sulla evidenziazione di alcuni fattori, tra cui la ripetitività (intesa come velocità/continuità del movimento), la forza, la postura l'esposizione a vibrazioni, le compressioni localizzate e le basse temperature. Questi fattori, agendo in modo sinergico, sono in grado di provocare un sovraccarico bio-meccanico sulle strutture dell'alto superiore. Già con la circolare n. 81 del 27.12.2000, l' indicava le linee guida per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie da microtraumi e posture, tra CP_1 c da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, che, per quanto riguarda la spalla, considerava le tendinopatie (impingement, conflitto) della cuffia dei rotatori (di solito del sovraspinato), la periartrite calcifica (morbo di Duplay), la tendinopatia del capo lungo del bicipite e la borsite. Inoltre, il documento faceva una lista delle principali lavorazioni a rischio di sovraccarico biomeccanico, che comprendeva anche le attività nel campo dell'edilizia e della carpenteria. Le nuove tabelle delle malattie professionali, pubblicate con D.M. del 09.04.2008, prevedono la voce 78, tra quelle dovute a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, la tendinite del sovraspinoso la virgola la tendinite calcica (m. di Duplay) e la tendinite del capo lungo del bicipite, per esposizioni a lavorazioni svolte in modo non occasionale a carico della spalla, movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue. Successivamente, con i decreti ministeriali dell'11.12.2009 e del 10.06.2014, le suddette infermità venivano incluse nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia e la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (Lista 1). Nel caso in esame, il periziato ha svolto per oltre 30 anni i lavori di carpenteria, sia come dipendente Parte_1 che come artigiano titolare di impresa edile. È innegabile che tali attività oltre a provocare sollecitazioni gravose delle articolazioni degli arti superiori, comportava, alcune volte, posture incongrue e l'esposizione a fattori climatici sfavorevoli. Tuttavia, nella fattispecie, la sofferenza del tendine del sovraspinato non solo è di grado lieve, ma è soprattutto bilaterale, con una maggiore evidenza a carico della spalla sinistra (arto non dominante), per cui essa può essere ricondotta non tanto all'effetto usurante del lavoro quanto piuttosto ad una progressiva involuzione degenerativa di entrambe le articolazioni scapolo-omerali, compatibile del resto con l'età del periziato. Pertanto, riteniamo che, nel caso del sig. non Parte_1 ricorrono i presupposti sufficienti per il riconoscimento dell'origine professionale della sindrome della cuffia dei rotatori, anche in considerazione della scarsa sintomatologia clinico-funzionale provocata attualmente dalla stessa.”
Quanto alla seconda patologia rilevata, il Ctu ha evidenziato quanto segue: “(…) L'elevata incidenza della malattia… conferma la genesi multifattoriale della stessa, per cui le forme tipicamente “secondarie”, dove predominano fattori esterni ad azione usurante, sono difficilmente distinguibili da quelle primarie;
per tale motivo risulta molto spesso difficoltoso evidenziare la sussistenza di un nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia, che, invece, potrà desumersi da una puntuale valutazione del rischio e dei dati epidemiologici raccolti sul campo presenti in letteratura. Con il D.M. del 9/4/2008 la patologia rachidea, più precisamente l'ernia discale lombare (M51.2) è stata inserita ufficialmente nelle tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, in particolare in quelle lavorazioni, svolto in modo non occasionale, che espongono a vibrazioni il corpo intero e che comportano la movimentazione manuale dei carichi senza ausili efficaci;
essa è stata confermata recentemente con il D.M. del 10/10/2023 (Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura). Il D.M. dell'11/12/09 (…) desidera le spondilodiscopatie del tratto lombare (M47.8) e l'ernia discale lombare (M51.2) nelle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (Lista 1) anche per quanto concerne le attività di guida di automezzi pesanti e di condizione di mezzi meccanici (…). Nel caso in esame, il periziato risulta affetto da un processo diffuso di spondiloartrosi con discopatie lombo-sacrali, documentato con un unico esame strumentale (TAC del 20.10.20) effettuato in occasione della domanda amministrativa di riconoscimento di malattia professionale. Tale esame, però, non solo non evidenzia la presenza di vere e proprie ernie discali, ma mostra un processo cronico degenerativo delle strutture osteo-articolari e discali della colonna vertebrale, del tutto compatibile con l'età del periziato (all'epoca 59 anni) e, per tale motivo, può essere considerato primitivo e fisiologico. Infatti, tenuto conto dell'età del periziato e del quadro clinico, funzionale e strumentale, esso non è insorto più precocemente e con maggiore intensità e gravità rispetto, non solamente ad altre categorie di lavoratori, ma anche all'età media della popolazione affetta da tale patologia. È possibile, quindi, affermare che, nel caso in esame, il lavoro non ha costituito un fattore usurante, efficiente determinante nella produzione e nell'evoluzione clinica della spondilodiscoartrosi. In particolare, considerata la qualifica e le mansioni di artigiano svolte dal periziato, riteniamo che il lavoro non abbia richiesto una costante non occasionale movimentazione manuale di carichi gravosi, né tantomeno ha comportato l'esposizione di tutto il corpo a vibrazioni continue dovute alla conduzione di automezzi pesanti e mezzi meccanici. Pertanto, condividendo il giudizio espresso dall' , nella fattispecie non vi è stata la ricorrenza di un rischio lavorativo specifico da sovraccarico CP_1 biomeccanico, o di favorire non solamente l'insorgenza, ma anche l'aggravamento della patologia vertebrale, compatibile con l'età del periziato.” Il dott. quindi, non ha ricondotto le due patologie riscontrate all'attività espletata dal Per_1 ricorrente, affermando, anzi, che “le attività lavorative, svolte dal periziato, non hanno costituito una causa unica e diretta, né tantomeno una concausa efficiente e preponderante” delle suddette infermità, per cui le stesse non possono essere considerate tra quelle di origine professionale di cui al D.M. del 09.04.2008 e del 10.10.2023.
3.1. Alla luce di quanto precede, il nesso eziologico fra attività lavorativa e patologia in questo caso è da escludere. Infatti, l'onere probatorio del lavoratore avente ad oggetto la produzione di idonea certificazione medico – legale, nonché la descrizione delle caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l'infermità non è stato assolto. La documentazione sanitaria in atti non permette di ritenere sussistente il nesso eziologico e, dunque, la conclusione a cui si perviene è che il ricorrente sia affetto da malattie comuni. Pertanto, le domande devono essere respinte.
4. Questo Giudice, tenuto conto della dichiarazione di esenzione depositata, ritiene necessaria la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt. 76, 1°, 2° e 3° comma e 77 D.P.R. 30-5-2002 N. 115. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' , liquidate come da separato CP_1 decreto. Lagonegro, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 868/2021 + 871/2021 R.G.L.
TRA
, C.F. nato in [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura, dall'avv. Gennaro Feo, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
AB e IC TO, giusta procura generale a ivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. presentava in data 30.10.2020, alla competente sede , due Parte_1 CP_1 domande volte al riconoscimento di due diverse malattie professionali: “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla;
tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)” e “spondilodiscopatie del tratto lombare” provocate dall'attività di “artigiano edile” svolta sin dal 1987. L apriva due CP_1 distinte pratiche, n. 217463818 e n. 517463819 – Gestione 123, che definiva, vvedimenti comunicati in data 27.01.2021, con rigetto, ritenendo il rischio lavorativo “non idoneo per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata.” Pertanto, esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, il ricorrente in epigrafe, in data 03.06.2021, proponeva il ricorso poi iscritto al n. R.G. 868/2021 chiedendo, previo esperimento della CTU medico-legale, il riconoscimento di postumi invalidanti permanenti per malattia professionale (sindrome della cuffia dei rotatori) nella misura del 6% e/o nella misura superiore accertata in corso di causa, a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei benefici economici conseguenti nonché delle spese di giudizio. In parti data (03.06.2021) l'odierno ricorrente depositava un altro ricorso, poi iscritto al n. R.G. 871/2021, chiedendo, sulla scorta delle medesime motivazioni e sempre previo espletamento della CTU medico-legale, il riconoscimento di postumi invalidanti permanenti per malattia professionale (sindrome discopatia lombare) nella misura del 7% e/o nella misura superiore accertata in corso di causa, a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei benefici economici conseguenti nonché delle spese di giudizio. In entrambi i giudizi si costituiva ritualmente l' , deducendo l'infondatezza delle domande CP_1 in quanto trattasi di patologie “a genesi multifattoriale” abellate, nonché il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, il quale non avrebbe adeguatamente dimostrato, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio, il nesso di causalità necessario al riconoscimento di quanto richiesto. Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso. In via istruttoria si opponeva, altresì, all'ammissione della richiesta CTU. 1.1. Alla prima udienza fissata, per entrambi i giudizi, al 24.05.2022, rilevata la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa successivamente iscritta al n. R.G. 871/2021 veniva riunita a quella anteriormente iscritta al n. R.G. 868/2021. Esaminati gli atti, veniva inoltre disposta la CTU medico-legale richiesta dalla parte ricorrente, con nomina del dott. Persona_1 quale Consulente tecnico d'Ufficio. Quest'ultimo provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in data 12.07.2023, cui seguiva un'integrazione depositata in data 26.05.2025. Alla udienza del 30.09.2025 la causa era decisa nelle forme dell'art. 127 ter cpc. 2. Le domande sono infondate e vanno, per l'effetto, rigettate. 2.1. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto entrambe le malattie professionali sono state denunciate in data 30.10.2020. Orbene, pacifici, in quanto non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta, i presupposti oggettivi e soggettivi della tutela assicurativa, può ritenersi provato, in quanto non contestato, lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di “artigiano edile”. La controversia finisce con l'attenere, quindi, essenzialmente all'accertamento della eziologia professionale delle patologie oggetto di denuncia. Va premesso, sul punto, che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la CP_ conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023- Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. 2.2. Le patologie dedotte nel caso in esame, “sindrome della cuffia dei rotatori” e “sindrome discopatia lombare”, rientrano tra le c.d. “malattie tabellate” e, tuttavia, sono altresì da considerarsi come malattie ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. Quanto all'onere della prova, se è vero, in ragione di quanto sino ad ora esposto, che, in caso di malattia tabellata (come nel caso di cui si tratta), trattandosi di presunzione non assoluta, è la controparte a dover fornire la prova contraria relativa ad una diversa eziologia della malattia stessa, è CP_1 to vero che incombe, in capo al lavoratore, l'onere di dimostrare, oltre all'essere affetto dalla malattia denunciata, anche “lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella (…), per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. (cfr. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.” (cfr. Cass. ord. 13 dicembre 2021, n. 39751). A ciò si aggiunga che, trattandosi di patologie, sì tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore ha, altresì, l'onere di fornire la prova “in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso” (Cass. n. 8773/2018; e Cass. n. 13814/2017). L' ha mosso una specifica contestazione in ordine alla riconducibilità della patologie CP_1 insorte all'attività in concreto svolta;
l'odierno ricorrente non ha, a sua volta, formulato istanza di prova per testi e, pertanto, l'attività che egli svolge (titolare di impresa) è provata documentalmente (cfr. estratto conto previdenziale dell' ma non possono dirsi provate le mansioni in concreto svolte, in quanto CP_2 non desumibili dalla doc azione in atti. 3. Con provvedimento del 26.10.2022 veniva disposto il conferimento dell'incarico al nominato CTU, dott. , cui veniva chiesto di stabilire, all'esito dell'esame della documentazione Persona_1 sanitaria versata in atti nonché del periziando, se: le malattie lamentate fossero sussistenti, ascrivibili alle tabelle per le malattie professionali e, soprattutto, eziologicamente riconducibili unicamente CP_1 all'attività svolta. A seguito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione sanitaria, il CTU ha ritenuto il ricorrente affetto da: “sindrome bilaterale della cuffia dei rotatori con lieve tendinopatia del sovraspinato ed una iniziale artrosi acromion-claveare, più accentuate a sinistra” e “spondiloartrosi degenerativa diffusa con discopatie lombo-sacrali”. In ordine alla prima patologia, il Ctu ha dedotto che:“(…)le due principali cause delle rotture della cuffia dei rotatori sono rappresentate dagli infortuni traumatici e dalla degenerazione tendinea, che può derivare da disregolazione endocrine o metaboliche, ipoperfusione o microtraumi ripetuti. Rientrano generalmente nel primo caso le rotture cosiddette acute, che possono avvenire su un singolo elemento oppure su più strutture dell'articolazione, come fratture della clavicola o dislocazioni della gleno-omerali. Le rotture dei tendini della cuffia dei rotatori di origine degenerativa, invece, sono più comuni, si sviluppano progressivamente con l'età e sono più frequenti nel braccio dominante. I fattori di rischio sono quindi da ricercare nell'età avanzata negli individui che svolgono attività professionali usuranti per il complesso articolare della spalla, ovvero che richiedono l'uso di attrezzi vibratori o movimenti reiteranti overhead. (…) per quanto riguarda la valutazione del rischio lavorativo, in grado di provocare una patologia a carico della spalla, essa si basa sulla evidenziazione di alcuni fattori, tra cui la ripetitività (intesa come velocità/continuità del movimento), la forza, la postura l'esposizione a vibrazioni, le compressioni localizzate e le basse temperature. Questi fattori, agendo in modo sinergico, sono in grado di provocare un sovraccarico bio-meccanico sulle strutture dell'alto superiore. Già con la circolare n. 81 del 27.12.2000, l' indicava le linee guida per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie da microtraumi e posture, tra CP_1 c da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, che, per quanto riguarda la spalla, considerava le tendinopatie (impingement, conflitto) della cuffia dei rotatori (di solito del sovraspinato), la periartrite calcifica (morbo di Duplay), la tendinopatia del capo lungo del bicipite e la borsite. Inoltre, il documento faceva una lista delle principali lavorazioni a rischio di sovraccarico biomeccanico, che comprendeva anche le attività nel campo dell'edilizia e della carpenteria. Le nuove tabelle delle malattie professionali, pubblicate con D.M. del 09.04.2008, prevedono la voce 78, tra quelle dovute a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, la tendinite del sovraspinoso la virgola la tendinite calcica (m. di Duplay) e la tendinite del capo lungo del bicipite, per esposizioni a lavorazioni svolte in modo non occasionale a carico della spalla, movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue. Successivamente, con i decreti ministeriali dell'11.12.2009 e del 10.06.2014, le suddette infermità venivano incluse nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia e la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (Lista 1). Nel caso in esame, il periziato ha svolto per oltre 30 anni i lavori di carpenteria, sia come dipendente Parte_1 che come artigiano titolare di impresa edile. È innegabile che tali attività oltre a provocare sollecitazioni gravose delle articolazioni degli arti superiori, comportava, alcune volte, posture incongrue e l'esposizione a fattori climatici sfavorevoli. Tuttavia, nella fattispecie, la sofferenza del tendine del sovraspinato non solo è di grado lieve, ma è soprattutto bilaterale, con una maggiore evidenza a carico della spalla sinistra (arto non dominante), per cui essa può essere ricondotta non tanto all'effetto usurante del lavoro quanto piuttosto ad una progressiva involuzione degenerativa di entrambe le articolazioni scapolo-omerali, compatibile del resto con l'età del periziato. Pertanto, riteniamo che, nel caso del sig. non Parte_1 ricorrono i presupposti sufficienti per il riconoscimento dell'origine professionale della sindrome della cuffia dei rotatori, anche in considerazione della scarsa sintomatologia clinico-funzionale provocata attualmente dalla stessa.”
Quanto alla seconda patologia rilevata, il Ctu ha evidenziato quanto segue: “(…) L'elevata incidenza della malattia… conferma la genesi multifattoriale della stessa, per cui le forme tipicamente “secondarie”, dove predominano fattori esterni ad azione usurante, sono difficilmente distinguibili da quelle primarie;
per tale motivo risulta molto spesso difficoltoso evidenziare la sussistenza di un nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia, che, invece, potrà desumersi da una puntuale valutazione del rischio e dei dati epidemiologici raccolti sul campo presenti in letteratura. Con il D.M. del 9/4/2008 la patologia rachidea, più precisamente l'ernia discale lombare (M51.2) è stata inserita ufficialmente nelle tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, in particolare in quelle lavorazioni, svolto in modo non occasionale, che espongono a vibrazioni il corpo intero e che comportano la movimentazione manuale dei carichi senza ausili efficaci;
essa è stata confermata recentemente con il D.M. del 10/10/2023 (Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura). Il D.M. dell'11/12/09 (…) desidera le spondilodiscopatie del tratto lombare (M47.8) e l'ernia discale lombare (M51.2) nelle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (Lista 1) anche per quanto concerne le attività di guida di automezzi pesanti e di condizione di mezzi meccanici (…). Nel caso in esame, il periziato risulta affetto da un processo diffuso di spondiloartrosi con discopatie lombo-sacrali, documentato con un unico esame strumentale (TAC del 20.10.20) effettuato in occasione della domanda amministrativa di riconoscimento di malattia professionale. Tale esame, però, non solo non evidenzia la presenza di vere e proprie ernie discali, ma mostra un processo cronico degenerativo delle strutture osteo-articolari e discali della colonna vertebrale, del tutto compatibile con l'età del periziato (all'epoca 59 anni) e, per tale motivo, può essere considerato primitivo e fisiologico. Infatti, tenuto conto dell'età del periziato e del quadro clinico, funzionale e strumentale, esso non è insorto più precocemente e con maggiore intensità e gravità rispetto, non solamente ad altre categorie di lavoratori, ma anche all'età media della popolazione affetta da tale patologia. È possibile, quindi, affermare che, nel caso in esame, il lavoro non ha costituito un fattore usurante, efficiente determinante nella produzione e nell'evoluzione clinica della spondilodiscoartrosi. In particolare, considerata la qualifica e le mansioni di artigiano svolte dal periziato, riteniamo che il lavoro non abbia richiesto una costante non occasionale movimentazione manuale di carichi gravosi, né tantomeno ha comportato l'esposizione di tutto il corpo a vibrazioni continue dovute alla conduzione di automezzi pesanti e mezzi meccanici. Pertanto, condividendo il giudizio espresso dall' , nella fattispecie non vi è stata la ricorrenza di un rischio lavorativo specifico da sovraccarico CP_1 biomeccanico, o di favorire non solamente l'insorgenza, ma anche l'aggravamento della patologia vertebrale, compatibile con l'età del periziato.” Il dott. quindi, non ha ricondotto le due patologie riscontrate all'attività espletata dal Per_1 ricorrente, affermando, anzi, che “le attività lavorative, svolte dal periziato, non hanno costituito una causa unica e diretta, né tantomeno una concausa efficiente e preponderante” delle suddette infermità, per cui le stesse non possono essere considerate tra quelle di origine professionale di cui al D.M. del 09.04.2008 e del 10.10.2023.
3.1. Alla luce di quanto precede, il nesso eziologico fra attività lavorativa e patologia in questo caso è da escludere. Infatti, l'onere probatorio del lavoratore avente ad oggetto la produzione di idonea certificazione medico – legale, nonché la descrizione delle caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l'infermità non è stato assolto. La documentazione sanitaria in atti non permette di ritenere sussistente il nesso eziologico e, dunque, la conclusione a cui si perviene è che il ricorrente sia affetto da malattie comuni. Pertanto, le domande devono essere respinte.
4. Questo Giudice, tenuto conto della dichiarazione di esenzione depositata, ritiene necessaria la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt. 76, 1°, 2° e 3° comma e 77 D.P.R. 30-5-2002 N. 115. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' , liquidate come da separato CP_1 decreto. Lagonegro, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo