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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8161/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8161/2021 promossa da: in persona dell'Amministratore Unico (c.f. Controparte_1 CP_2
), elettivamente domiciliata in Larciano (PT), Via Matteotti 112/C, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giuseppina Marrandino, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Sarro (c.f.
), che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
C.F._2
PARTE OPPONENTE
Contro in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Controparte_3
Varese, Via Griffi n.6 presso lo studio degli Avv.ti Gabriele Carrà (c.f. ) e C.F._3 dall'Avv. Massimiliano Gaini (cf. , che la rappresentano e difendono come da C.F._4
mandato in atti;
PARTE OPPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice;
“In via preliminare 1) Revocare il decreto n. 2401/2021 emesso dal Tribunale di
Firenze e notificato sulla casella di posta certificata della società opponente in data 03.06.2021 per illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria;
2) Accertato che il software gestionale venduto dalla ed acquistato dalla non si è mai potuto installare, CP_3 Controparte_4
configurandosi nel caso di specie una vendita aliud pro alio, conseguentemente dichiarare
pagina 1 di 9 l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti CP_3 della 3) Dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2401/2021 emesso in data Controparte_4
01.06.2021 dal Tribunale di Firenze, e notificato sulla casella di posta certificata della società opponente in data 03.06.2021; In via principale: 1) Dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata della società nei confronti della e conseguentemente Controparte_5 Controparte_4
revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze n. 2401/2021, depositato in Cancelleria in data 03.06.2021 e notificato in data 03.06.2021 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto tra la società e la per inadempimento da parte di quest'ultima per CP_4 Controparte_5
aver consegnato merce diversa da quella promessa pertanto si tratta di vendita aliud pro alio;
5)
Accertato e dichiarato che la società (partita iva Controparte_1
), ha subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali per colpa della P.IVA_1 Controparte_5 che ha venduto un software non utilizzabile per una somma pari ad €. 20.000,00 oltre interessi moratori, condannare la a pagare a favore della la somma di € CP_3 Controparte_4
20.000,00 o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese e competenze professionali. In via subordinata si chiede la compensazione delle spese di lite.”
Per parte convenuta: “NEL MERITO In via principale - respingere tutte le domande attoree, perché non provate e infondate, in fatto e in diritto, e confermare con sentenza il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la domanda riconvenzionale perché generica, infondata nel merito, assertiva e priva di prova;
- condannare al versamento di una somma ulteriore determinata secondo equità, ai CP_4 sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., in considerazione della temerarietà dell'azione proposta da controparte, dell'assenza di motivi in fatto e in diritto e dell'evidente finalità dilatoria dell'opposizione stesa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria - si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte opponente per i motivi precisati nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui trascritti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 01.06.2021, il Tribunale di Firenze con decreto n. 2401/2021, aveva ingiunto
[...]
(d'ora in poi “ ”) di pagare la somma di €.16.627,50, oltre spese ed Controparte_1 CP_4
interessi moratori, a favore di dovuti a titolo di compenso per la vendita di un Controparte_3
software gestionale, risultante dalle fatture n. 8661/00 del 30.09.2019 e n. 567/00 del 02.01.2020.
Proponeva opposizione , deducendo l'infondatezza del credito ingiunto, in quanto basato CP_4
unicamente sulle fatture commerciali che sono inidonee, secondo costante giurisprudenza, a fondare la pagina 2 di 9 pretesa creditoria nella fase di opposizione, se contestate nell'an e nel quantum; inoltre, aggiungeva l'opponente, l'opposto in sede monitoria non aveva indicato i criteri in base ai quali le fatture erano state emesse e per questo risultava impossibile per l'opponente valutare la correttezza dell'importo richiesto nelle fatture. L'opponente contestava poi la pretesa creditoria per l'inesistenza della presta- zione professionale di cui si chiedeva il pagamento. Infatti, l'opponente allegava che ad agosto 2019 la CP_
aveva stipulato un contratto di acquisto per la fornitura di un software gestionale (doc. 3 del fascicolo monitorio) che avrebbe dovuto garantire una migliore gestione della contabilità e, in generale, del lavoro dei dipendenti nei rapporti con i clienti e fornitori. L'attore allegava che, successivamente, sottoscritto il contratto, ai fini dell'installazione del software gestionale, la aveva acquistato CP_4 un nuovo server, necessario per la configurazione del software;
l'opponente allegava inoltre che, a novembre 2019, la Teams System comunicava che dell'istallazione se ne sarebbe occupata una terza società, la Point Office che - allegava l'opponente - lamentava che il software acquistato fosse del tutto inadatto all'attività lavorativa di . La difesa di parte opponente allegava che, dunque, l'istal- CP_4
lazione del software non era mai avvenuta, nonostante il versamento del corrispettivo da parte di
[...]
della somma di €.4.054,05 (versati il 31.10.2019) e della somma la somma di €.1.113,75 (versati CP_4
Con il 30.11.2019), e nonostante le contestazioni da parte di in punto sia di mancata installazione del medesimo sia di assenza di formazione del personale. L'opponente evidenziava quindi che il software risultava totalmente privo delle qualità promesse dal venditore-opposto, tanto che poteva considerarsi, in punto di diritto, una vendita aliud pro alio, qualificabile allorché il bene difetti delle qualità minime necessarie per l'uso a cui era destinato. Pertanto, in via preliminare chiedeva l'inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria e si opponeva alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito e in via principale, chiedeva l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria e per l'effetto la risoluzione del contratto per aver compra- venduto un bene aliud pro alio;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta al risarci- mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi nella somma di € 20.000 oltre interessi moratori. In via istruttoria, con la seconda memoria ex art 183 comma 6, chiedeva l'ammissione di prove per testi e l'espletamento di CTU al fine di verificare le cause della mancata installazione del software nonché le caratteristiche del software medesimo con quelle promesse nel contratto.
***
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto. L'opposto in primis Controparte_3 eccepiva che la documentazione allegata dall'opponente a sostegno dell'opposizione risultava confusa- mente prodotta da parte dell'opponente, dato che, da una parte, la numerazione dei documenti presente nella citazione non corrispondeva a quelli riportati in PCT e, dall'altra, suddetta documentazione non pagina 3 di 9 era stata minimamente argomentata a sostegno dell'opposizione nel testo della citazione, e quindi doveva essere considerata inammissibile. Nel merito, in ogni caso, l'opposta eccepiva che nessun inadempimento poteva essere ascritto in capo alla medesima. Infatti, con il contratto di cui è causa
(doc. 3 fascicolo monitorio) la aveva venduto, in data 01.08.2019, all'opponente il CP_3
software comprensivo delle licenze per il suo utilizzo;
in tale contratto, aggiungeva l'opposta, CP_7
erano specificate sia i tempi di pagamento, sia le specifiche del prodotto compravenduto sia la data a partire dalla quale sarebbe iniziata l'attività di assistenza, ovvero il 01.01.2020. L'opposta eccepiva pertanto che il credito era certo, liquido ed esigibile, visto che la dedotta inesistenza del credito è smentita sia dall'esistenza del contratto, sottoscritto dalla stessa , sia dalle tabelle, presenti CP_4
nel contratto stesso, in cui era indicato il prezzo e le modalità di pagamento (pag. 11, 12,13); peraltro, il credito ingiunto in via monitoria, risultante dalle fatture nn. 8681/00 e 567/00, azionate con il decreto ingiuntivo n. 2401/2021 (cfr. docc. 4 e 5, fascicolo monitorio), sono state riconosciute dallo stesso opponente, che aveva dichiarato il mancato pagamento dei suddetti importi. Inoltre, l'opposta rilevava che la aveva parzialmente pagato la fattura n. 8681/00, per una somma pari €. 5.167,80, a CP_4
dimostrazione della pacifica esistenza del credito di causa. In punto di asserito inadempimento da parte della , l'opposto eccepiva che le contestazioni dell'opponente risultavano del tutto CP_3
generiche. Infatti, dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente e dal contratto, si evinceva che l'oggetto della prestazione dell'opposta consisteva nella solo fornitura del software, mentre era in capo alla società Point Office s.r.l., circostanza confermata anche dallo stesso opponente (doc. l-m, allegati all'atto del 19.07.2021, pag. 3 della citazione), l'obbligo di installare e formare il personale per l'utilizzo del software medesimo. La difesa dell'opposta evidenziava che proprio per quest'ultima ragione, l'opposizione appariva del tutto sfornita di prova, oltre che confusa, visto che l'asserito inadempimento dell'opposto era basato su vizi e anomalie del software che da una parte contrastavano con la presunta vendita dell'aliud pro alio, che sussiste solo nel caso in cui il bene compravenduto appartiene ad un genere differente rispetto a quello promesso o che ha difetti tali per cui risulta inidoneo ad assolvere all'uso a cui era previsto, e dall'altra, esulavano dalla responsabilità di
. Alla luce dell'infondatezza dell'opposizione, secondo l'opposta era da respingersi la CP_3
domanda di risoluzione del contratto, in quanto sfornita di prova e in ogni caso tardiva, in quanto il
07.01.2020, in via stragiudiziale, era stata inviata, da parte dell'opponente, la richiesta di recesso (doc.3 della comparsa). In punto di domanda riconvenzionale, l'opposta ne eccepiva l'infondatezza, visto che la domanda riconvenzionale era sprovvista di idonea prova documentale, sia nell'an sia nel quantum.
Pertanto, l'opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art 648 c.p.c., visto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né
pagina 4 di 9 di pronta soluzione;
in via principale, chiedeva di respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via principale, chiedeva di rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto;
infine, l'opposta chiedeva al
Tribunale di condannare al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria, CP_4
ex art 96 III comma c.p.c., da liquidarsi secondo equità, vista la pretestuosità dell'opposizione.
***
Costituite le parti, il GOT precedente assegnatario del fascicolo fissava l'udienza cartolare dell'11/01/2022; all'udienza, il GOT concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione, rinviando la causa all'udienza cartolare del
17/05/2022. All'udienza, il Giudice, dato atto dell'esito negativo della mediazione, concedeva alle parti i termini di cui all'art 183 comma 6, rinviando la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 15/12/2022. Assegnato medio tempore il fascicolo allo scrivente Magistrato, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 21/05/2024; all'udienza si riservava e con ordinanza del 27/05/2024, ritenendo la causa sufficientemente istruita in via documentale, rigettava le richieste di prove costituende, rinviando all'udienza cartolare del 16/10/2024 per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 03/11/2024, il Giudice scioglieva la riserva trattenendo la causa in decisione, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e le memorie di replica.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
In primis, il Tribunale sottolinea che nel giudizio di opposizione, com'è noto, essendo la prosecuzione del giudizio monitorio, solo formalmente l'opponente è attore e l'opposto convenuto, dato che è il creditore opposto l'attore in senso sostanziale e quindi grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la fondatezza della sua pretesa, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava dimostrare l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi
(cfr. Cass. n. 6421.2003; Cass. n. 26128.2010, e Cass. n. 13240.2019).
Venendo al merito dell'opposizione, eccepisce l'inesistenza della pretesa creditoria per due CP_4 motivi. Con il primo, l'opponente contesta la pretesa in quanto fondata unicamente sulle fatture, ovvero su documenti che in sede di giudizio di merito non sarebbero idonei a fondare il credito;
con il secondo, contesta la pretesa in quanto l'opposta avrebbe compravenduto un software inidoneo, CP_4
inverando una vendita di aliud pro alio.
Quanto al primo motivo, la contestazione risulta infondata, dal momento che l'esistenza del credito non
è basata unicamente sulle fatture ma anche dal contratto prodotto in sede monitoria (doc.3 del fascicolo monitorio), sottoscritto dalla stessa opponente, sia dalla numerosa corrispondenza via mail in cui viene pagina 5 di 9 riprodotto il corrispettivo per la fornitura del software, (doc. email, allegato alla memoria n.2 dell'opponente, pp.3-6), nonché dalla fattura n. 8681/00, che è stata parzialmente saldata dall'opponente con il pagamento del minor importo di €.5.167,80, che presuppone il riconoscimento del debito verso l'opposta (fatto peraltro ammesso anche dall'opponente, pag.3 citazione).
Venendo, ora, alla seconda contestazione proposta dall' , ovvero l'illegittimità della pretesa CP_4
creditoria in quanto sarebbe stato consegnato aliud pro alio, costituendo così motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ex art 1453 c.c., l'eccezione risulta fondata.
Il Tribunale, preliminarmente, rileva - quanto alla disciplina applicabile al rapporto di fornitura di software - che la giurisprudenza di legittimità non è unanime, dato che talvolta tale rapporto è stato ricondotto allo schema dell'appalto, altre volte a quello della vendita, altre volte ancora come contratto atipico o contratto misto di compravendita e di prestazione d'opera (cfr. Cass. n. 8153.2000, Cass.
n.19131.2013, Cass. n. 13685.2019). Nel caso di specie, alla luce delle circostanze del caso concreto, il
Tribunale ritiene che sia applicabile esclusivamente la disciplina della vendita, di cui all'art 1470 c.c., che afferma che il contratto di compravendita è il “(..) contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il pagamento di un prezzo”: nel caso di specie, il contratto aveva oggetto il trasferimento all'acquirente, dietro pagamento di un corrispettivo, del diritto di utilizzare il software comprensivo delle licenze. Il Tribunale ritiene CP_7
che a tale contratto risulti applicabile la disciplina della vendita, anche se era ricompreso nell'oggetto l'attività di assistenza e formazione per l'utilizzo del gestionale (pag.7-8-10-11 del contratto, doc.3 del fascicolo monitorio), dato che, dagli atti di causa, l'assistenza risultava accessoria rispetto all'oggetto principale del contratto, ovvero la compravendita di un software;
in caso tale attività fosse stata ritenuta prevalente, al contratto doveva essere applicato lo schema dell'appalto.
Nel merito, in punto di consegna di aliud pro alio, occorre ricordare che si ha una consegna del tipo aliud pro alio quando il bene compravenduto presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. n. 13214.2024, ex plurimis, cfr. Cass n. 10916.2011, Cass n. 28419. 2013,
Cass. n. 7557.2017); in tale ultimo caso è necessario che le parti, in sede di pattuizione, abbiano precisato il particolare utilizzo della cosa (cfr. Cass. n. 1092.2007, Cass. n. 25230.2023); e che, in caso di consegna di un bene aliud pro alio, la parte può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ex art 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza previsti ai sensi dell'art 1495 c.c.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il software compravenduto non sia idoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale cui era destinato, ovvero l'utilizzo del software nell'attività lavorativa pagina 6 di 9 dell'opponente, visto che non è mai stato effettivamente messo in funzione per responsabilità imputabile all'opposta , come è emerso dal carteggio di causa. CP_3
Inoltre, in punto di onere della prova, è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. SU 13533 del 2001, Cass. 3472. 2008, Cass, n. 8736.2014; Cass. n. 15677 del 2009; Cass.
n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011). In base a tale principio, gravava su dimostrare CP_3 di aver adempiuto all'obbligazione, che, in base al contratto di fornitura del software Alyante, comprendeva oltre alla vendita del software e delle licenze, l'istallazione del medesimo nonché, per il suo corretto funzionamento, (…) mettere a disposizione del progetto le risorse di nelle fasi CP_4
di analisi e di identificazione (per lo sviluppo del progetto), nelle fasi di definizioni e validazione delle soluzioni “target”, nelle fasi di test e collaudo nonché nelle fasi di training (…), cfr. pag.10 par.6 del contratto, doc.3 fascicolo monitorio;
sulla base del carteggio di causa, il Tribunale ritiene che non abbia adempiuto alla propria obbligazione né, tanto meno, abbia provato di aver CP_3
esattamente adempiuto. Infatti, come si evince da quanto riportato nel contratto, rientrava nei compiti dell'opposta collaudare nonché assistere e formare la società opponente;
il fatto che, per l'installazione materiale del software e per la formazione del personale si fosse servita anche di consulenti esterni, come Point Office s.r.l., non fa venire meno l'inadempimento della medesima.
Il Tribunale ritiene che tale circostanza valga a prescindere dalla sottoscrizione di un separato contratto, concernente la formazione e installazione del software, tra l'opponente e Point Office s.r.l. Inoltre, il fatto che del mancato funzionamento del software fosse responsabile la , che ha, di fatto, CP_3
consegnato un bene mai utilizzato, è confermato anche dalla corrispondenza via mail tra l'opponente,
l'opposta e Point Office s.r.l. (doc. email, allegato alla seconda memoria ex art 183 di parte opponente, pagg. 23 ss.); in particolare, sono rilevanti le mail (ivi, pag. 32) del 16.01.2020, del 21.01.2020, e poi del 28.01.2020, (ivi pag.52-54), in cui un dipendente di rispondeva all'opponente, in CP_3
seguito a numerosi solleciti per la mancata messa in funzione del software, dove riconosceva le lamentele dell'opponente medesima e affermava che quello dell'opponente era “un caso molto particolare” e che si stavano attivando per far “intervenire chi di competenza”.
Da respingere è l'eccezione secondo cui la domanda di risoluzione sarebbe ormai prescritta visto la richiesta di recesso proposta in via stragiudiziale dall'opponente tramite mail-pec il 7.01.2020 (doc.3
pagina 7 di 9 allegato alla comparsa). Infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma l'incompatibilità dell'azione di recesso e di risoluzione se richieste cumulativamente e non in modo alternativo/condizionato nel giudizio (cfr. Cass. n. 8343/2017) ma non esclude che tali azioni possano essere richieste, separatamente, in momenti diversi della controversia, quindi anche prima del giudizio. Nel caso di specie, il recesso è stato richiesto soltanto in via stragiudiziale e non in questo giudizio. Peraltro, anche dal testo della mail del 7.01.2020, si evince come l'opponente abbia fatto riferimento alla risoluzione e non al recesso. Alla luce del carteggio di causa, inoltre, l'inadempimento risulta aggravato dal comportamento tenuto dal responsabile della società che, contravvenendo all'obbligo Controparte_8
a cui era tenuto in virtù del contratto di cui è causa, non ha fornito alcuna assistenza all'opponente né tramite i propri collaboratori né sollecitando la terza società Point office.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale accoglie l'opposizione e, nel revocare il decreto ingiuntivo, dichiara risolto il contratto stipulato il 1.08.2019 avente ad oggetto il software Alyante.
Infine, il Tribunale rileva che, non avendo parte opponente richiesto espressamente la restituzione di quanto eseguito in virtù del contratto, non possa essere disposta la restituzione della somma versata in esecuzione del medesimo. Infatti, sebbene secondo il disposto dell'art 1453 c.c. la risoluzione abbia effettivi retroattivi, la parte non può automaticamente ottenere il diritto alla restituzione delle prestazioni rimaste senza causa a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto;
(…)tale domanda, infatti, pur sorgendo ipso iure per effetto della pronuncia risolutoria, soggiace al principio della domanda, cosicché il giudice non può pronunciare d'ufficio la condanna alla restituzione delle prestazioni, né vale a far sorgere il dovere decisorio la supposta proposizione della domanda mediante una generica formula di stile (…), (cfr. Cass. n. 15461. 2016).
In merito al risarcimento del danno, la domanda non può essere accolta.
Infatti, l'opponente non ha fornito alcuna prova a supporto della pretesa creditoria, tale che possa fondare la domanda sia nell'an che nel quantum. L'opponente si limita infatti ad asserire di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali per la somma di €20.000 senza però fornire alcun supporto probatorio in merito a detta richiesta.
Le spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, visti gli art. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della domanda, deve essere liquidate come in dispositivo e poste a carico di avuto Controparte_3
riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022 con valore come da NIR (scaglione da € 5.201 €26.000) nei valori minimi, stante la trattazione della controversia in via documentale.
Sulla condanna ex art 96 comma III c.p.c., tale domanda va rigettata per incompatibilità logica prima che per infondatezza, visto l'accoglimento dell'opposizione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2401/2021 emesso dal Tribunale di Firenze il 01.06.2021;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore dell'opponente CP_3
che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Parte_1
IVA e CAP di legge se dovuti.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8161/2021 promossa da: in persona dell'Amministratore Unico (c.f. Controparte_1 CP_2
), elettivamente domiciliata in Larciano (PT), Via Matteotti 112/C, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giuseppina Marrandino, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Sarro (c.f.
), che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
C.F._2
PARTE OPPONENTE
Contro in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Controparte_3
Varese, Via Griffi n.6 presso lo studio degli Avv.ti Gabriele Carrà (c.f. ) e C.F._3 dall'Avv. Massimiliano Gaini (cf. , che la rappresentano e difendono come da C.F._4
mandato in atti;
PARTE OPPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice;
“In via preliminare 1) Revocare il decreto n. 2401/2021 emesso dal Tribunale di
Firenze e notificato sulla casella di posta certificata della società opponente in data 03.06.2021 per illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria;
2) Accertato che il software gestionale venduto dalla ed acquistato dalla non si è mai potuto installare, CP_3 Controparte_4
configurandosi nel caso di specie una vendita aliud pro alio, conseguentemente dichiarare
pagina 1 di 9 l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti CP_3 della 3) Dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2401/2021 emesso in data Controparte_4
01.06.2021 dal Tribunale di Firenze, e notificato sulla casella di posta certificata della società opponente in data 03.06.2021; In via principale: 1) Dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata della società nei confronti della e conseguentemente Controparte_5 Controparte_4
revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze n. 2401/2021, depositato in Cancelleria in data 03.06.2021 e notificato in data 03.06.2021 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto tra la società e la per inadempimento da parte di quest'ultima per CP_4 Controparte_5
aver consegnato merce diversa da quella promessa pertanto si tratta di vendita aliud pro alio;
5)
Accertato e dichiarato che la società (partita iva Controparte_1
), ha subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali per colpa della P.IVA_1 Controparte_5 che ha venduto un software non utilizzabile per una somma pari ad €. 20.000,00 oltre interessi moratori, condannare la a pagare a favore della la somma di € CP_3 Controparte_4
20.000,00 o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese e competenze professionali. In via subordinata si chiede la compensazione delle spese di lite.”
Per parte convenuta: “NEL MERITO In via principale - respingere tutte le domande attoree, perché non provate e infondate, in fatto e in diritto, e confermare con sentenza il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la domanda riconvenzionale perché generica, infondata nel merito, assertiva e priva di prova;
- condannare al versamento di una somma ulteriore determinata secondo equità, ai CP_4 sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., in considerazione della temerarietà dell'azione proposta da controparte, dell'assenza di motivi in fatto e in diritto e dell'evidente finalità dilatoria dell'opposizione stesa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria - si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte opponente per i motivi precisati nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui trascritti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 01.06.2021, il Tribunale di Firenze con decreto n. 2401/2021, aveva ingiunto
[...]
(d'ora in poi “ ”) di pagare la somma di €.16.627,50, oltre spese ed Controparte_1 CP_4
interessi moratori, a favore di dovuti a titolo di compenso per la vendita di un Controparte_3
software gestionale, risultante dalle fatture n. 8661/00 del 30.09.2019 e n. 567/00 del 02.01.2020.
Proponeva opposizione , deducendo l'infondatezza del credito ingiunto, in quanto basato CP_4
unicamente sulle fatture commerciali che sono inidonee, secondo costante giurisprudenza, a fondare la pagina 2 di 9 pretesa creditoria nella fase di opposizione, se contestate nell'an e nel quantum; inoltre, aggiungeva l'opponente, l'opposto in sede monitoria non aveva indicato i criteri in base ai quali le fatture erano state emesse e per questo risultava impossibile per l'opponente valutare la correttezza dell'importo richiesto nelle fatture. L'opponente contestava poi la pretesa creditoria per l'inesistenza della presta- zione professionale di cui si chiedeva il pagamento. Infatti, l'opponente allegava che ad agosto 2019 la CP_
aveva stipulato un contratto di acquisto per la fornitura di un software gestionale (doc. 3 del fascicolo monitorio) che avrebbe dovuto garantire una migliore gestione della contabilità e, in generale, del lavoro dei dipendenti nei rapporti con i clienti e fornitori. L'attore allegava che, successivamente, sottoscritto il contratto, ai fini dell'installazione del software gestionale, la aveva acquistato CP_4 un nuovo server, necessario per la configurazione del software;
l'opponente allegava inoltre che, a novembre 2019, la Teams System comunicava che dell'istallazione se ne sarebbe occupata una terza società, la Point Office che - allegava l'opponente - lamentava che il software acquistato fosse del tutto inadatto all'attività lavorativa di . La difesa di parte opponente allegava che, dunque, l'istal- CP_4
lazione del software non era mai avvenuta, nonostante il versamento del corrispettivo da parte di
[...]
della somma di €.4.054,05 (versati il 31.10.2019) e della somma la somma di €.1.113,75 (versati CP_4
Con il 30.11.2019), e nonostante le contestazioni da parte di in punto sia di mancata installazione del medesimo sia di assenza di formazione del personale. L'opponente evidenziava quindi che il software risultava totalmente privo delle qualità promesse dal venditore-opposto, tanto che poteva considerarsi, in punto di diritto, una vendita aliud pro alio, qualificabile allorché il bene difetti delle qualità minime necessarie per l'uso a cui era destinato. Pertanto, in via preliminare chiedeva l'inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria e si opponeva alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito e in via principale, chiedeva l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria e per l'effetto la risoluzione del contratto per aver compra- venduto un bene aliud pro alio;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta al risarci- mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi nella somma di € 20.000 oltre interessi moratori. In via istruttoria, con la seconda memoria ex art 183 comma 6, chiedeva l'ammissione di prove per testi e l'espletamento di CTU al fine di verificare le cause della mancata installazione del software nonché le caratteristiche del software medesimo con quelle promesse nel contratto.
***
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto. L'opposto in primis Controparte_3 eccepiva che la documentazione allegata dall'opponente a sostegno dell'opposizione risultava confusa- mente prodotta da parte dell'opponente, dato che, da una parte, la numerazione dei documenti presente nella citazione non corrispondeva a quelli riportati in PCT e, dall'altra, suddetta documentazione non pagina 3 di 9 era stata minimamente argomentata a sostegno dell'opposizione nel testo della citazione, e quindi doveva essere considerata inammissibile. Nel merito, in ogni caso, l'opposta eccepiva che nessun inadempimento poteva essere ascritto in capo alla medesima. Infatti, con il contratto di cui è causa
(doc. 3 fascicolo monitorio) la aveva venduto, in data 01.08.2019, all'opponente il CP_3
software comprensivo delle licenze per il suo utilizzo;
in tale contratto, aggiungeva l'opposta, CP_7
erano specificate sia i tempi di pagamento, sia le specifiche del prodotto compravenduto sia la data a partire dalla quale sarebbe iniziata l'attività di assistenza, ovvero il 01.01.2020. L'opposta eccepiva pertanto che il credito era certo, liquido ed esigibile, visto che la dedotta inesistenza del credito è smentita sia dall'esistenza del contratto, sottoscritto dalla stessa , sia dalle tabelle, presenti CP_4
nel contratto stesso, in cui era indicato il prezzo e le modalità di pagamento (pag. 11, 12,13); peraltro, il credito ingiunto in via monitoria, risultante dalle fatture nn. 8681/00 e 567/00, azionate con il decreto ingiuntivo n. 2401/2021 (cfr. docc. 4 e 5, fascicolo monitorio), sono state riconosciute dallo stesso opponente, che aveva dichiarato il mancato pagamento dei suddetti importi. Inoltre, l'opposta rilevava che la aveva parzialmente pagato la fattura n. 8681/00, per una somma pari €. 5.167,80, a CP_4
dimostrazione della pacifica esistenza del credito di causa. In punto di asserito inadempimento da parte della , l'opposto eccepiva che le contestazioni dell'opponente risultavano del tutto CP_3
generiche. Infatti, dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente e dal contratto, si evinceva che l'oggetto della prestazione dell'opposta consisteva nella solo fornitura del software, mentre era in capo alla società Point Office s.r.l., circostanza confermata anche dallo stesso opponente (doc. l-m, allegati all'atto del 19.07.2021, pag. 3 della citazione), l'obbligo di installare e formare il personale per l'utilizzo del software medesimo. La difesa dell'opposta evidenziava che proprio per quest'ultima ragione, l'opposizione appariva del tutto sfornita di prova, oltre che confusa, visto che l'asserito inadempimento dell'opposto era basato su vizi e anomalie del software che da una parte contrastavano con la presunta vendita dell'aliud pro alio, che sussiste solo nel caso in cui il bene compravenduto appartiene ad un genere differente rispetto a quello promesso o che ha difetti tali per cui risulta inidoneo ad assolvere all'uso a cui era previsto, e dall'altra, esulavano dalla responsabilità di
. Alla luce dell'infondatezza dell'opposizione, secondo l'opposta era da respingersi la CP_3
domanda di risoluzione del contratto, in quanto sfornita di prova e in ogni caso tardiva, in quanto il
07.01.2020, in via stragiudiziale, era stata inviata, da parte dell'opponente, la richiesta di recesso (doc.3 della comparsa). In punto di domanda riconvenzionale, l'opposta ne eccepiva l'infondatezza, visto che la domanda riconvenzionale era sprovvista di idonea prova documentale, sia nell'an sia nel quantum.
Pertanto, l'opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art 648 c.p.c., visto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né
pagina 4 di 9 di pronta soluzione;
in via principale, chiedeva di respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via principale, chiedeva di rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto;
infine, l'opposta chiedeva al
Tribunale di condannare al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria, CP_4
ex art 96 III comma c.p.c., da liquidarsi secondo equità, vista la pretestuosità dell'opposizione.
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Costituite le parti, il GOT precedente assegnatario del fascicolo fissava l'udienza cartolare dell'11/01/2022; all'udienza, il GOT concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione, rinviando la causa all'udienza cartolare del
17/05/2022. All'udienza, il Giudice, dato atto dell'esito negativo della mediazione, concedeva alle parti i termini di cui all'art 183 comma 6, rinviando la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 15/12/2022. Assegnato medio tempore il fascicolo allo scrivente Magistrato, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 21/05/2024; all'udienza si riservava e con ordinanza del 27/05/2024, ritenendo la causa sufficientemente istruita in via documentale, rigettava le richieste di prove costituende, rinviando all'udienza cartolare del 16/10/2024 per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 03/11/2024, il Giudice scioglieva la riserva trattenendo la causa in decisione, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e le memorie di replica.
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L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
In primis, il Tribunale sottolinea che nel giudizio di opposizione, com'è noto, essendo la prosecuzione del giudizio monitorio, solo formalmente l'opponente è attore e l'opposto convenuto, dato che è il creditore opposto l'attore in senso sostanziale e quindi grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la fondatezza della sua pretesa, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava dimostrare l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi
(cfr. Cass. n. 6421.2003; Cass. n. 26128.2010, e Cass. n. 13240.2019).
Venendo al merito dell'opposizione, eccepisce l'inesistenza della pretesa creditoria per due CP_4 motivi. Con il primo, l'opponente contesta la pretesa in quanto fondata unicamente sulle fatture, ovvero su documenti che in sede di giudizio di merito non sarebbero idonei a fondare il credito;
con il secondo, contesta la pretesa in quanto l'opposta avrebbe compravenduto un software inidoneo, CP_4
inverando una vendita di aliud pro alio.
Quanto al primo motivo, la contestazione risulta infondata, dal momento che l'esistenza del credito non
è basata unicamente sulle fatture ma anche dal contratto prodotto in sede monitoria (doc.3 del fascicolo monitorio), sottoscritto dalla stessa opponente, sia dalla numerosa corrispondenza via mail in cui viene pagina 5 di 9 riprodotto il corrispettivo per la fornitura del software, (doc. email, allegato alla memoria n.2 dell'opponente, pp.3-6), nonché dalla fattura n. 8681/00, che è stata parzialmente saldata dall'opponente con il pagamento del minor importo di €.5.167,80, che presuppone il riconoscimento del debito verso l'opposta (fatto peraltro ammesso anche dall'opponente, pag.3 citazione).
Venendo, ora, alla seconda contestazione proposta dall' , ovvero l'illegittimità della pretesa CP_4
creditoria in quanto sarebbe stato consegnato aliud pro alio, costituendo così motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ex art 1453 c.c., l'eccezione risulta fondata.
Il Tribunale, preliminarmente, rileva - quanto alla disciplina applicabile al rapporto di fornitura di software - che la giurisprudenza di legittimità non è unanime, dato che talvolta tale rapporto è stato ricondotto allo schema dell'appalto, altre volte a quello della vendita, altre volte ancora come contratto atipico o contratto misto di compravendita e di prestazione d'opera (cfr. Cass. n. 8153.2000, Cass.
n.19131.2013, Cass. n. 13685.2019). Nel caso di specie, alla luce delle circostanze del caso concreto, il
Tribunale ritiene che sia applicabile esclusivamente la disciplina della vendita, di cui all'art 1470 c.c., che afferma che il contratto di compravendita è il “(..) contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il pagamento di un prezzo”: nel caso di specie, il contratto aveva oggetto il trasferimento all'acquirente, dietro pagamento di un corrispettivo, del diritto di utilizzare il software comprensivo delle licenze. Il Tribunale ritiene CP_7
che a tale contratto risulti applicabile la disciplina della vendita, anche se era ricompreso nell'oggetto l'attività di assistenza e formazione per l'utilizzo del gestionale (pag.7-8-10-11 del contratto, doc.3 del fascicolo monitorio), dato che, dagli atti di causa, l'assistenza risultava accessoria rispetto all'oggetto principale del contratto, ovvero la compravendita di un software;
in caso tale attività fosse stata ritenuta prevalente, al contratto doveva essere applicato lo schema dell'appalto.
Nel merito, in punto di consegna di aliud pro alio, occorre ricordare che si ha una consegna del tipo aliud pro alio quando il bene compravenduto presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. n. 13214.2024, ex plurimis, cfr. Cass n. 10916.2011, Cass n. 28419. 2013,
Cass. n. 7557.2017); in tale ultimo caso è necessario che le parti, in sede di pattuizione, abbiano precisato il particolare utilizzo della cosa (cfr. Cass. n. 1092.2007, Cass. n. 25230.2023); e che, in caso di consegna di un bene aliud pro alio, la parte può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ex art 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza previsti ai sensi dell'art 1495 c.c.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il software compravenduto non sia idoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale cui era destinato, ovvero l'utilizzo del software nell'attività lavorativa pagina 6 di 9 dell'opponente, visto che non è mai stato effettivamente messo in funzione per responsabilità imputabile all'opposta , come è emerso dal carteggio di causa. CP_3
Inoltre, in punto di onere della prova, è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. SU 13533 del 2001, Cass. 3472. 2008, Cass, n. 8736.2014; Cass. n. 15677 del 2009; Cass.
n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011). In base a tale principio, gravava su dimostrare CP_3 di aver adempiuto all'obbligazione, che, in base al contratto di fornitura del software Alyante, comprendeva oltre alla vendita del software e delle licenze, l'istallazione del medesimo nonché, per il suo corretto funzionamento, (…) mettere a disposizione del progetto le risorse di nelle fasi CP_4
di analisi e di identificazione (per lo sviluppo del progetto), nelle fasi di definizioni e validazione delle soluzioni “target”, nelle fasi di test e collaudo nonché nelle fasi di training (…), cfr. pag.10 par.6 del contratto, doc.3 fascicolo monitorio;
sulla base del carteggio di causa, il Tribunale ritiene che non abbia adempiuto alla propria obbligazione né, tanto meno, abbia provato di aver CP_3
esattamente adempiuto. Infatti, come si evince da quanto riportato nel contratto, rientrava nei compiti dell'opposta collaudare nonché assistere e formare la società opponente;
il fatto che, per l'installazione materiale del software e per la formazione del personale si fosse servita anche di consulenti esterni, come Point Office s.r.l., non fa venire meno l'inadempimento della medesima.
Il Tribunale ritiene che tale circostanza valga a prescindere dalla sottoscrizione di un separato contratto, concernente la formazione e installazione del software, tra l'opponente e Point Office s.r.l. Inoltre, il fatto che del mancato funzionamento del software fosse responsabile la , che ha, di fatto, CP_3
consegnato un bene mai utilizzato, è confermato anche dalla corrispondenza via mail tra l'opponente,
l'opposta e Point Office s.r.l. (doc. email, allegato alla seconda memoria ex art 183 di parte opponente, pagg. 23 ss.); in particolare, sono rilevanti le mail (ivi, pag. 32) del 16.01.2020, del 21.01.2020, e poi del 28.01.2020, (ivi pag.52-54), in cui un dipendente di rispondeva all'opponente, in CP_3
seguito a numerosi solleciti per la mancata messa in funzione del software, dove riconosceva le lamentele dell'opponente medesima e affermava che quello dell'opponente era “un caso molto particolare” e che si stavano attivando per far “intervenire chi di competenza”.
Da respingere è l'eccezione secondo cui la domanda di risoluzione sarebbe ormai prescritta visto la richiesta di recesso proposta in via stragiudiziale dall'opponente tramite mail-pec il 7.01.2020 (doc.3
pagina 7 di 9 allegato alla comparsa). Infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma l'incompatibilità dell'azione di recesso e di risoluzione se richieste cumulativamente e non in modo alternativo/condizionato nel giudizio (cfr. Cass. n. 8343/2017) ma non esclude che tali azioni possano essere richieste, separatamente, in momenti diversi della controversia, quindi anche prima del giudizio. Nel caso di specie, il recesso è stato richiesto soltanto in via stragiudiziale e non in questo giudizio. Peraltro, anche dal testo della mail del 7.01.2020, si evince come l'opponente abbia fatto riferimento alla risoluzione e non al recesso. Alla luce del carteggio di causa, inoltre, l'inadempimento risulta aggravato dal comportamento tenuto dal responsabile della società che, contravvenendo all'obbligo Controparte_8
a cui era tenuto in virtù del contratto di cui è causa, non ha fornito alcuna assistenza all'opponente né tramite i propri collaboratori né sollecitando la terza società Point office.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale accoglie l'opposizione e, nel revocare il decreto ingiuntivo, dichiara risolto il contratto stipulato il 1.08.2019 avente ad oggetto il software Alyante.
Infine, il Tribunale rileva che, non avendo parte opponente richiesto espressamente la restituzione di quanto eseguito in virtù del contratto, non possa essere disposta la restituzione della somma versata in esecuzione del medesimo. Infatti, sebbene secondo il disposto dell'art 1453 c.c. la risoluzione abbia effettivi retroattivi, la parte non può automaticamente ottenere il diritto alla restituzione delle prestazioni rimaste senza causa a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto;
(…)tale domanda, infatti, pur sorgendo ipso iure per effetto della pronuncia risolutoria, soggiace al principio della domanda, cosicché il giudice non può pronunciare d'ufficio la condanna alla restituzione delle prestazioni, né vale a far sorgere il dovere decisorio la supposta proposizione della domanda mediante una generica formula di stile (…), (cfr. Cass. n. 15461. 2016).
In merito al risarcimento del danno, la domanda non può essere accolta.
Infatti, l'opponente non ha fornito alcuna prova a supporto della pretesa creditoria, tale che possa fondare la domanda sia nell'an che nel quantum. L'opponente si limita infatti ad asserire di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali per la somma di €20.000 senza però fornire alcun supporto probatorio in merito a detta richiesta.
Le spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, visti gli art. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della domanda, deve essere liquidate come in dispositivo e poste a carico di avuto Controparte_3
riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022 con valore come da NIR (scaglione da € 5.201 €26.000) nei valori minimi, stante la trattazione della controversia in via documentale.
Sulla condanna ex art 96 comma III c.p.c., tale domanda va rigettata per incompatibilità logica prima che per infondatezza, visto l'accoglimento dell'opposizione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2401/2021 emesso dal Tribunale di Firenze il 01.06.2021;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore dell'opponente CP_3
che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Parte_1
IVA e CAP di legge se dovuti.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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