TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2777 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Crotone in via Torino n. 122, presso lo studio dell'avv. Ferruccio
Manica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
(CF: ), GIÀ in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Verona in vicolo San Bernardino n.
5/a, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 566/2020 con il quale il Tribunale di Termini Imerese lo aveva pagina 1 di 8 condannato, unitamente alla moglie , a corrispondere a la Parte_2 CP_1 somma di € 8.053,96 a titolo di rate non pagate di un finanziamento personale dell'importo complessivo di € 19.350,00, sottoscritto nel 2006 con la finanziaria per l'acquisto di CP_2 un'automobile.
Contestava, innanzitutto, la valenza probatoria del documento ex art. 50 tub, “privo di qualsivoglia sottoscrizione, autocertificazione, o attestazione di conformità, volta ad accertare la posizione debitoria dell'odierno opponente” e contenente solo una sintesi dell'esposizione debitoria attribuita all'opponente e alla moglie coobbligata, inidoneo in ogni caso a sorreggere la pretesa nel giudizio di opposizione, nell'ambito del quale la stessa avrebbe dovuto essere suffragata dall'“estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito alla attuale pretesa da parte della finanziaria”.
Deduceva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva di in mancanza della CP_1 comunicazione della cessione del credito nei suoi confronti, non avendo la controparte comprovato l'avvenuta ricezione della raccomandata del 2.12.2015 inviata alla moglie e, sotto altro profilo, lamentava di non aver ricevuto “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito presenti sul mercato”, ex art. 124 tub.
Rilevava, per altro verso, che dopo essere stato contattato, all'incirca nel 2015, da una terza società, la ID – che aveva proposto a lui e alla moglie “la risoluzione a saldo e stralcio del debito residuo per un totale di Euro 3.504,00 da versare a mezzo 24 effetti cambiari da Euro 146,00 cadauno” – aveva corrisposto € 2.774,00 pagando 19 dei 24 effetti cambiari, non avendo completato i pagamenti a causa della mancata presentazione degli ulteriori titoli in banca.
Nella comparsa di costituzione depositata il 2.3.2021 (già ), Controparte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevava innanzitutto che la controparte non aveva contestato né l'avvenuta conclusione del contratto, né l'erogazione dell'importo finanziato, né tanto meno aveva mosso specifiche contestazioni al documento ex art. 50 tub.
Quanto alla legittimazione processuale, allegava che il credito era stato ceduto da CP_2 CP a con atto regolarmente comunicato ai debitori, avendone poi acquistato la CP_3 titolarità in forza del verbale di conferimento del ramo d'azienda da parte di del CP_3
29.6.2018.
Affermava, per altro verso, che l'estratto conto ex art. 50 tub non era necessario nell'ipotesi di credito fondato su contratto di finanziamento, essendo in simili ipotesi sufficiente il deposito del documento contrattuale e l'allegazione dell'inadempimento, ma che in ogni caso aveva fornito adeguata prova del credito azionato mediante l'estratto conto integrale, contenente l'analitica indicazione delle rate del finanziamento pagate e di quelle rimaste insolute.
Allegava, infine, che il pagamento delle prime sette cambiali era stato contabilizzato nel predetto documento contabile, mentre degli ulteriori dodici titoli aveva tenuto conto nel pagina 2 di 8 ricorso monitorio, azionando un credito inferiore di quello indicato nell'estratto conto (pari ad € 6.301,96), sebbene il decreto ingiuntivo avesse condannato per la maggior somma, deducendo, d'altra parte, che la doglianza relativa all'inosservanza dell'art. 124 tub avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti del contraente originario/cedente.
Domandava, dunque, l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter cpc nonché il rigetto dell'opposizione avversaria e, in subordine, la condanna della controparte al pagamento di €
6.301,96, pari all'importo ingiunto meno € 1.752,00, corrisposti in virtù delle cambiali.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 20.12.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termino di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr.
Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi
€ 8.053,96 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 690544 concluso da con il 30.4.2007 per Parte_2 CP_2
l'acquisto di un'automobile, rispetto al quale l'opponente ha assunto la veste di coobbligato- garante;
contratto poi ceduto a (cfr. atto di cessione dell'1.12.2015, all. n. 3 al ricorso CP_1 monitorio), avendo poi la cessionaria, con atto del 29.6.2018 (rep. 80866 – racc. 15510, all. n. 6 al ricorso monitorio), conferito a il ramo d'azienda relativo all'acquisto e alla CP_1 gestione di crediti distressed, con subentro della conferitaria nei relativi contratti e diritti di credito, efficace dall'1.7.2018.
Ora, – poi divenuta – ha suffragato la pretesa depositando, già CP_1 Controparte_4 nella fase monitoria, il documento negoziale, debitamente sottoscritto dai debitori (all. n. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo), nonché una lista dei movimenti (all. n. 7), recante la “analitica registrazione delle varie partite in dare e avere” (Cass., n. 29577/2020) dalla quale si evince chiaramente l'andamento del rapporto, nonché gli importi dovuti a titolo di capitale, di spese e di interessi alla data di decadenza dal beneficio del termine, non cogliendo nel segno i rilievi mossi dall'opponente in relazione alla certificazione ex art. 50 tub (cfr. Trib. Patti,
15.9.2021: “Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo è
pagina 3 di 8 sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo
(negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale”; conf. Trib. Lecce, 9.3.2020; Trib. Frosinone, 27.1.2020).
Nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti non è regolato in conto corrente, trattandosi di un prestito al consumo, in relazione al quale, secondo l'id quoad plerumque accidit, le condizioni negoziali sono contenute nel documento contrattuale che non prevede la presenza di alcun piano di ammortamento.
Ebbene, la condotta dell'istituto di credito si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
23974/2010”).
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva di . CP_1
Deve richiamarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc
(co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
pagina 4 di 8 “Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente,
Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora nel caso di specie, con riguardo alla cessione intervenuta tra e (all. n. 3 CP_2 CP_1 al ricorso monitorio), non è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella G.U., bensì il contratto di cessione con allegato un documento indicante espressamente il rapporto in contestazione come rientrante tra quelli ceduti che, in assenza di contestazioni sull'esistenza della cessione, è idonea a provare l'intervenuta cessione del diritto di credito, avendo l'opposta comprovato la sua inclusione nel trasferimento in blocco (all. n. 3 alla comparsa di costituzione).
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass.
5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso,
Cass., n. 17262/2024).
In ogni caso, la cessione in questione è stata poi notificata al debitore principale, Parte_2
, coniuge dell'odierno opponente, che l'ha personalmente ricevuta il 18.1.2016 (cfr. all.
[...] nn. 4 e 5 al ricorso monitorio), potendosi nei confronti di quest'ultimo invocare la pagina 5 di 8 proposizione del ricorso monitorio, in ossequio al più recente indirizzo interpretativo di legittimità (cfr. Cass., n. 654/2025: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce un atto a forma libera che deve essere idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale notificazione non si identifica necessariamente con quella prevista dall'ordinamento processuale e può avvenire in modi diversi, compresi il ricorso per decreto ingiuntivo e le comunicazioni nel corso del giudizio di opposizione”).
Quanto alla titolarità del credito in capo a – poi divenuta – è CP_1 Controparte_4 sufficiente invocare il contratto di conferimento di ramo d'azienda sopra richiamato (all. n. 6 al ricorso monitorio), la pubblicazione in G.U. (all. n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), il successivo atto ricognitivo (all. n. 6 alla memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc dell'opposta) e la lista da cui si evince che il contratto di finanziamento concluso dai coniugi
è ricompreso nei crediti la cui titolarità è stata trasferita all'odierna opposta, Pt_3 Pt_2 potendosi anche in questo caso affermare l'idoneità del ricorso monitorio quale idoneo strumento di comunicazione, come sopra precisato (all. n. 7 alla predetta memoria).
Ciò chiarito, devono disattendersi i generici rilievi mossi dall'opponente in ordine all'inosservanza del disposto dell'art. 124 tub – rispetto ai quali non si pone alcuna questione di proponibilità, atteso che “a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario: egli, dunque, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, purché anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 17 gennaio 2001, n. 575)” (in questi termini, Cass., n. 15610/2014) – in quanto, pur non essendo in effetti stata dimostrata la consegna del supporto durevole contenente gli obblighi informativi in questione, deve rilevarsi che l'unica “sanzione” a siffatta condotta omissiva è sussumibile nell'ambito della responsabilità precontrattuale, non specificamente fatta valere nel caso di specie da Pt_1
.
[...]
Venendo adesso all'accordo concluso da con Mifido, deve darsi conto che lo Parte_2 stesso non è corredato da un espresso conferimento di potere rappresentativo da parte di
– essendo a tal fine insufficiente il riferimento allo specifico rapporto negoziale e alla CP_2 predetta finanziaria contenuto nell'atto – ma, anche volendo affermarne l'efficacia e validità anche nei confronti della odierna opposta che in effetti ha tenuto conto delle somme versate in esecuzione dello stesso anche nel ricorso monitorio, dirimente appare la natura non novativa dello stesso, espressamente prevista.
pagina 6 di 8 CP Invero, pur avendo scomputato le somme pagate in forza delle cambiali emesse sulla base di tale accordo, la mancata corresponsione dell'intera somma pattuita – pari ad € 3.504,00 – determina, in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento all'opponente, che non può fondarsi sulla mancata presentazione all'incasso degli effetti cambiari nonostante l'insistenza dell'opponente (così a pag. 10 dell'atto introduttivo) – che non ha neanche sottoscritto l'accordo, del quale potrebbe profittare ex art. 1304 cc – ed escluso l'effetto novativo, la “reviviscenza” dell'obbligazione originaria.
L'accordo in questione – che non contiene clausole che, ex artt. 33 e ss cod. cons., possano determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi – va invero qualificato alla stregua di transazione non novativa, con la conseguenza che l'inadempimento determina l'obbligo del debitore di estinguere il debito originario, scomputando tuttavia i pagamenti effettuati che altrimenti costituirebbero un indebito, somme che, come si è detto, aveva tenuto CP_1 in considerazione nel ricorso monitorio, azionato per € 6.301,96, importo che, avuto riguardo alle risultanze dell'estratto conto – che include 7 delle 12 cambiali pagate da Parte_2
– e considerati gli ulteriori € 1.752,00 pagati, corrisponde a quello dovuto.
In forza delle argomentazioni che precedono, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente alla corresponsione della somma di € 6.301,96, cui devono aggiungersi poi gli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data della presente decisione, atteso che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del G., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum” (così da ultimo
Cass. n. 6012/2020).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 866/2020;
pagina 7 di 8 condanna a corrispondere a , in persona del legale Parte_1 Controparte_5 rappresentante pro tempore, la somma di € 6.301,96, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 10 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
pagina 8 di 8