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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3427/2024 R.G. sul ricorso depositato il 02/07/2024 proposto da (difesa dall'avv. Francesco Guastella e dall'avv. Claudia Cascone) Parte_1 nei confronti di (contumace ); CP_1 viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente ,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2697,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati: Deduceva che : l' Ordinanza Ingiunzione n. OI-001642880 notificata con racc. A/R in data 12.06.2024, per mezzo della quale l' – sede di Ragusa - aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 6.552,00, a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento - in riferimento alla annualità 2017 - di ritenute previdenziali ed assistenziali portate dall'atto di accertamento n. .6500.01/02/2019.0039356 del 01.02.2019, oltre € 9,05 a titolo di spese. Con CP_1 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara sin da ora di aver anticipato le spese e non aver riscosso acconto alcuno. L restava contumace . CP_1 Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata . L'opposizione è tempestiva . CP_ Va premesso che l'ordinanza è stata emessa dalla sede di Reggio Calabria per cui è competente questo Ufficio.
OMESSA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO Quanto al motivo della omessa contestazione e violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, era onere dell' provare il necessario adempimento . CP_1
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
1 L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689” L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva per cui va accolto il motivo di opposizione . Restano assorbiti i restanti motivi.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali . Reggio Calabria, 14.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2697,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati: Deduceva che : l' Ordinanza Ingiunzione n. OI-001642880 notificata con racc. A/R in data 12.06.2024, per mezzo della quale l' – sede di Ragusa - aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 6.552,00, a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento - in riferimento alla annualità 2017 - di ritenute previdenziali ed assistenziali portate dall'atto di accertamento n. .6500.01/02/2019.0039356 del 01.02.2019, oltre € 9,05 a titolo di spese. Con CP_1 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara sin da ora di aver anticipato le spese e non aver riscosso acconto alcuno. L restava contumace . CP_1 Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata . L'opposizione è tempestiva . CP_ Va premesso che l'ordinanza è stata emessa dalla sede di Reggio Calabria per cui è competente questo Ufficio.
OMESSA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO Quanto al motivo della omessa contestazione e violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, era onere dell' provare il necessario adempimento . CP_1
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
1 L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689” L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva per cui va accolto il motivo di opposizione . Restano assorbiti i restanti motivi.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali . Reggio Calabria, 14.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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