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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 992 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 13/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione riportandosi agli atti di causa con vittoria di spese e per AVEZZANO l'avv. CARDAMONE CP_1
CLARA in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta ed insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Vlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPESSA CP_1 P.IVA_1
DI PIEMONTE C/O con l'avv. BARONE CARMINE Controparte_2
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.09.2024, la signora presentava rituale Parte_1
opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi l'insussistenza dei requisiti sanitari in capo alla parte resistente per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 – esenzione tichet sanitario) con decorrenza dalla domanda amministrativs .
Ritualmente costituitosi in giudizio, la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa
[...]
Per_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorso può essere accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il C.T.U. ha accertato che la ricorrete è affetta da : “: pregressa trombosi venosa profonda, BPCO associata ad OSAS, cardiopatia ipertensiva, dislipidemia, osteoporosi con crolli vertebrali, artrosi multidistrettuale, portarice di busto ortopedico, pregresso intervento chirurgico per alluce valgo e dito a martello”
Lo stesso CTU ha concluso che “la ricorrente è meritevole del Parte_1
riconoscimento di un punteggio di invalidità parti al 67% a partire da Maggio 2024, come da precedente valutazione del collega CTU”.
La relazione della dott.ssa appare immune da vizi e va condivisa, in quanto Per_1
il giudizio espresso dal C.T.U. è conforme a quello espresso dal primo ctu nominato in fase di atp.
Il differito riconoscimento del requisito sanitario rispetto alla domanda amministrativa giustifica la compensazione delle spese di lite pee entrambe le fasi del giidizio nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone: - dichiara che la parte resistente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'esenzione dal ticket sanitario con decorrenza dal mese di maggio 2024.
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
del 50% delle spese di lite liquidate per la quota in di € 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese delle C.T.U. a carico dell' . CP_1
Avezzano, 13 giugno 2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza