Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3962/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3962/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato/a AL (CN) il 04/09/1982 Parte_1
E
nato/a AL (CN) il 25/09/1988 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CERRATO ENRICA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) il figlio rimane affidato ai coniugi congiuntamente;
2) gli ex coniugi individuano quale Per_1 residenza abituale per il proprio figlio minore l'abitazione della madre sita in Valfenera (AT), Via
Vittorio Veneto n.47, presso cui sarà prevalentemente collocato;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
4) il diritto di visita del padre viene regolamentato esattamente come già omologato in sede di separazione personale dei coniugi ossia: “durante il periodo estivo il minore trascorrerà con i coniugi, alternativamente, quindici giorni consecutivi con ciascuno;
nel periodo invernale starà, alternativamente, con i coniugi sette giorni consecutivi;
per quanto concerne le festività di Natale e
Pasqua i genitori si accorderanno di volta in volta”; 5) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
essi dichiarano inoltre di non avere null'altro a pretendere reciprocamente né di avere altri interessi comuni da regolare dipendenti dal matrimonio;
6) la IG.ra percepirà mensilmente dal IG. la somma di Euro 302,23 a titolo Parte_2 Pt_1
di contributo al mantenimento del figlio Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in Per_1
ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta entro il 10 di ciascun mese mediante versamento alle coordinate bancarie della IG.ra , già in possesso del;
7) i coniugi Parte_2 Pt_1
contribuiranno inoltre in parti uguali alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo - così come già indicate in sede di separazione personale dei coniugi - spese mediche, scolastiche e di vestiario) facendo inoltre espresso riferimento, per ciò che qui non è espressamente previsto, al Protocollo del Tribunale di Asti, che qui si va ad allegare ( doc. 09); 8) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio di passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio 9) le parti dichiarano di aver adempiuto alle obbligazioni previste in sede di separazione personale 10)le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare 11)le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti
(pendenti/esauriti) aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
12)spese legali compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a AL (CN) il 04/09/1982 e da , nato/a a Parte_1 Parte_2
AL (CN) il 25/09/1988, celebrato in Santo Stefano Roero in data 11/10/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2008
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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