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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
– SEZIONE IV CIVILE –
Nella persona dei signori magistrati: dott.ssa Elena Rossi Presidente dott.ssa Adele Savastano Consigliere dott. Mario Paolo D'Arezzo Consigliere estensore aus. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.382 ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
con sede in Torino, Via Controparte_1
Corte d'Appello n. 11, p. VA , in persona del suo procuratore P.VA_1 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Pasetto, c.f.
, indirizzo pec: fax C.F._1 Email_1
045 8050018, quale procuratore e domiciliatario in Verona, Via Daniele Manin n. 5
APPELLANTE
c.f. elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._2 presso il suo procuratore costituito avv. Stefano Perusi, con studio in 37129 Verona, Via Interrato Acqua Morta n. 62;
APPELLANTE INCIDENTALE
p.VA Controparte_3 P.VA_2 presso i procuratori costituiti avv. Nicola Bergianti e avv. Marco Cavallini, nonché nel domicilio eletto presso l'avv. Roberta Fontanive, con studio in 37121 Verona, Piazza Renato Simoni n. 6;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
1 , Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 19/2022 pubblicata il 13.1.2022, non notificata, pronunciata nella causa n. 4946/2018
La causa è stata decisa nella camera consiglio del giorno 31 gennaio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DI REALE MUTUA piaccia all'Ill.ma Corte in accoglimento dei motivi di impugnazione I - II - III - IV - V di e previo rigetto dell'appello incidentale di CP_1 [...]
, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 19/22 CP_2 pubblicata il 13.1.2022, non notificata, pronunciata nella causa n. 4946/2018
RG nei punti illustrati nell'atto di appello notificato e per l'effetto: 1) determinare il danno non patrimoniale subito dall'attore nella misura di complessivi euro 3.818,86 in virtù dell'applicazione delle tabelle ministeriali ex art. 139 CPA e senza alcuna personalizzazione contenere la condanna di entro i limiti della copertura assicurativa in applicazione delle CP_1 condizioni di polizza ritenendo: - la clausola 23 della polizza valida ed efficace e dichiarando obbligata a tenere indenne la CP_1 CP_3 nei limiti del massimale di polizza contrattualmente pattuito
[...] detratta la franchigia pattuita di euro 10.000,00; - escluse dall'obbligo di manleva di le spese di mediazione e le spese legali e tecniche CP_1 di ATP sostenute dall'attore; - la garanzia di valida per la sola CP_1 quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurata con esclusione di quella parte di responsabilità che gli Controparte_3 possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti e dunque per il 50% del danno complessivo;
3) condannare a restituire Controparte_3 gli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado che risulteranno non dovuti all'esito del gravame. 4) Spese e onorari di causa rifusi, Iva e cpa, oltre 15% rimborso spese forfettarie. CONCLUSIONI DI CP_3
Accogliersi il primo motivo d'appello proposto da e l'appello CP_1 incidentale proposto da nei confronti del sig. Controparte_3
e, per l'effetto, determinare il danno non patrimoniale Controparte_2 subito dall'attore nella misura di complessivi euro 3.818,86 in virtù dell'applicazione delle tabelle ministeriali ex art. 139 CPA e senza alcuna personalizzazione;
- respingere l'appello principale proposto da
[...]
relativamente ai motivi sub II-III-IV-V, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio CONCLUSIONI DI Controparte_6
2 conclusioni Nel merito: - rigettare l'atto di citazione d'appello introduttivo del presente giudizio proposto da e Controparte_1 tutte le argomentazioni, istanze, eccezioni, domande e conclusioni ivi esposte in quanto inammissibili e/o infondate e/o indimostrate per i motivi di cui agli atti del presente giudizio di appello e di cui agli atti del giudizio di primo grado;
- rigettare l'appello incidentale proposto da CP_3 in relazione alla quantificazione del danno, sostanzialmente
[...] coincidente con il primo motivo d'appello di e dunque CP_1 rigettare la conclusione formulata da di accoglimento del Controparte_3 primo motivo d'appello proposto da e di quantificazione del CP_1 danno nella misura di Euro 3.818,86; quanto alle altre conclusioni formulate da rispetto ai motivi d'appello di sub. II, III, Controparte_3 CP_1
IV, V, trattandosi di questioni assicurative, non si entra nel merito e ci si rimette al Giudice. In via di appello incidentale riformare la sentenza di primo grado oggetto del presente giudizio del Tribunale di Verona
n.19/2022 pubblicata il 13.01.2022, non notificata, pronunciata all'esito del giudizio di primo grado n. 4946/2018 RG e dunque accogliere le domande formulate dal sig. nel giudizio di primo grado che di seguito si CP_2 ripropongono: “- accogliere, contrariis reiectis, le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e della memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. ivi depositata in data 03.09.2019 a seguito di conversione del rito con provvedimento del 23.05.2019, e dunque Nel merito In via principale: -
Rigettarsi tutte le argomentazioni, istanze, anche istruttorie, eccezioni, domande e conclusioni di cui alle memorie difensive e di costituzione avversarie ed ai successivi atti per i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed ai successivi atti;
- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del centro dentale e della dott.ssa Controparte_3
per i danni subiti dal sig. in Controparte_4 Controparte_2 conseguenza delle cure medico - odontoiatriche allo stesso prestate, così come descritti nella parte narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei successivi atti, e conseguentemente condannarsi la dott.ssa e l' in persona Controparte_4 Controparte_5 del Presidente legale rappresentante pro tempore avv. Controparte_7 con sede in San Casario (MO), Corso Libertà n.53, c.f. e P.VA , P.VA_3 ed il centro dentale in persona del direttore e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Corte d'Appello n.11, c.f. e P.VA , tutti in solido tra loro, a P.VA_1 risarcire al sig. la somma di Euro 44.719,35 come descritta Controparte_2 nella parte narrativa del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed ivi contrassegnato dalla lettera A) – quantificazione sulla base delle
3 conclusioni adottate dalla dott.ssa a titolo di risarcimento dei Per_1 danni tutti subiti e subendi, oltre agli ulteriori danni che saranno accertati ed al riconoscimento delle somme come verranno quantificate in corso di causa anche in via equitativa per le spese mediche da sostenersi in futuro, oltre agli interessi legali ed al maggior danno per svalutazione monetaria dalla data dell'intervento al saldo effettivo, tutto ciò detratte le somme già corrisposte di cui si dirà più avanti. In via subordinata: - Rigettarsi tutte le argomentazioni, istanze, anche istruttorie, eccezioni, domande e conclusioni di cui alle memorie difensive e di costituzione avversarie ed ai successivi atti per i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed ai successivi atti;
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità del centro dentale e della dott.ssa Controparte_3 Controparte_4
per i danni subiti dal sig. in conseguenza delle cure
[...] Controparte_2 medico-odontoiatriche allo stesso prestate, così come descritti nella parte espositiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei successivi atti, e conseguentemente condannarsi la Dottoressa e Controparte_4
l' in persona del Presidente legale Controparte_5 rappresentante pro tempore avv. con sede in San Controparte_7
Casario (MO), Corso Libertà n.53, c.f. e P.VA ed il centro P.VA_3 dentale in persona del direttore e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via
Corte d'Appello n.11, c.f. e P.VA , tutti in solido tra loro, a P.VA_1 risarcire al sig. la somma di Euro 23.948,10, come Controparte_2 descritta nella parte espositiva del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed ivi contrassegnato dalla lettera B), quantificazione sulla base delle conclusioni adottate dalla dott.ssa in sede di accertamento Pt_1 tecnico preventivo, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, oltre agli ulteriori danni che saranno accertati ed al riconoscimento delle somme per le spese mediche da sostenersi in futuro come verranno quantificate in corso di causa anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed al maggior danno per svalutazione monetaria dalla data dell'intervento al saldo effettivo, tutto ciò detratte le somme già corrisposte di cui si dirà più avanti. In via ulteriormente subordinata: - Rigettarsi tutte le argomentazioni, istanze, anche istruttorie, eccezioni, domande e conclusioni di cui alle memorie difensive e di costituzione avversarie ed ai successivi atti, per i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed ai successivi atti;
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità del centro dentale e della dott.ssa Controparte_3 Controparte_4
per i danni subiti dal sig. in conseguenza delle cure
[...] Controparte_2 medico-odontoiatriche allo stesso prestate, così come descritti nel ricorso
4 introduttivo del giudizio di primo grado e nei successivi atti e conseguentemente condannarsi la Dott.ssa e l' Controparte_4 in persona del Presidente legale Controparte_5 rappresentante pro tempore avv. con sede in San Controparte_7
Casario (MO), Corso Libertà n.53, c.f. e P.VA ed il P.VA_3 [...] in persona del direttore e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, e la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via
Corte d'Appello n.11, c.f. e P.VA , tutti in solido tra loro, a P.VA_1 risarcire al sig. quella somma, maggiore o minore, che Controparte_2 risulterà di giustizia, rispetto agli importi indicati in via principale ed in via subordinata, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, oltre alle spese mediche da sostenersi in futuro come verranno quantificate anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed al maggior danno per svalutazione monetaria dalla data dell'intervento al saldo effettivo, tutto ciò detratte le somme già corrisposte di cui si dirà più avanti. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre c.p.a. ed I.V.A. come per legge previsti ed oltre alla rifusione delle spese legali e peritali di cui al giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad Euro 11.896,60, o alla diversa misura maggiore e/o minore ritenuta di legge e/o di giustizia. In via istruttoria. Si chiede che venga acquisito il fascicolo d'ufficio di cui al provvedimento di accertamento tecnico preventivo n. 5827/2017 R.G. del
Tribunale di Verona, in conformità peraltro a quanto disposto dal Giudice con provvedimento del 23.01.2020. Si richiamano in via istruttoria le istanze ed opposizioni di cui alle memorie ex art. 183 co.6 n.2 e n.3 non ammesse, previa se necessaria revoca del provvedimento che le ha disattese, ivi compresa l'istanza di CTU in via cautelativa formulata in memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede l'abilitazione alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta.” In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre c.p.a. ed I.V.A., come per legge previsti ed oltre alla rifusione delle spese legali e peritali di cui al giudizio di accertamento tecnico preventivo. Si precisa che il sig.
ha ricevuto, in esecuzione della sentenza di primo grado, tutto CP_2 quanto ivi liquidato a titolo di risarcimento e spese legali per cui dagli importi indicati nelle conclusioni sopra esposte andranno detratti gli importi già corrisposti come indicati nelle note depositate telematicamente il 01.07.2022, più precisamente l'importo di Euro 12.047,73 corrisposto da parte di e l'importo di Euro 12.471,66 da parte Controparte_5 di per un Organizzazione_1 complessivo importo di Euro 24.519, 39. Si chiede che la causa venga
5 trattenuta a decisione con i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, il sig. richiedeva il Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non nei confronti di Controparte_3
e della dott.ssa a seguito di alcuni trattamenti
[...] Controparte_4 odontoiatrici eseguiti da quest'ultima tra l'aprile e il settembre 2015. Assumeva il paziente come egli fosse portatore di protesi mobile all'arcata dentale inferiore e trovandosi “parzialmente edentulo” si era rivolto al centro dentale gestito dalla al fine di riabilitarlo per la funzione CP_8 masticatoria, ma senza risultato. Si costituivano la società e la dott.ssa , CP_3 Controparte_4 unitamente all' contestando la ricostruzione resa Controparte_5 dal , chiedendo il rigetto della domanda, la prima formulando CP_2 domanda di regresso verso la seconda e la seconda opponendosi a tale domanda trasversale. Si è costituita la assicuratrice di Controparte_1
eccependo l'inoperatività della garanzia, sia per la Controparte_3 mancata tempestiva denuncia del sinistro, sia per l'insussistenza di ogni responsabilità in capo alla clinica, facendo comunque valere le limitazioni di polizza previste. Anche l' , chiamata in manleva dalla dott.ssa , Controparte_5 CP_4 si è costituita, eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa in primo rischio e contestando la domanda di regresso della società , CP_3 per l'insussistenza di una colpa grave dell'assicurata. Il primo Giudice disponeva la conversione del rito e la causa veniva istruita per tramite di assunzioni testimoniali e documentali. Invero tale controversia era stata oggetto di una approfondita ctu medico legale che aveva rilevato come “le quattro estrazioni dentarie effettuate in data 01.09.15 potevano essere evitate in quanto alla luce della documentazione radiografica eseguita non emergevano elementi tali da rendere necessaria l'asportazione in particolare per quanto riguarda gli elementi dell'emiarcata inferiore destra cioè il 43, 44 e 45” e come “la protesi mobile totale applicata dopo l'estrazione dei 4 elementi residui risultasse incongrua e instabile e ritiene verosimile che la mobilizzazione del 33 sia riferibile alle manovre chirurgiche eseguite nel corso dell'asportazione dell'elemento 34 o alle eccessive sollecitazioni cui l'elemento dentario è stato sottoposto da parte di una protesi incongrua e instabile, considerato che tale elemento fungeva da ancoraggio della protesi modificata”, il ctu perveniva alle seguenti considerazioni conclusive:
6 “si ritiene (…) che il piano di cure cui è stato sottoposto il periziando presso il
a partire dal 21.04.2015 al 22.09.2015 sia stato incongruo Controparte_3
e censurabile specie in relazione all'asportazione di almeno quattro elementi dentari sani, che potevano essere salvati e utilizzati per il confezionamento di una protesi scheletrata ancorata a denti naturali ed eventualmente ad un impianto applicato all'emiarcata inferiore sinistra qualora l'elemento dentario 33 risultasse effettivamente mobile e non recuperabile. La decisione inopportuna di procedere all'asportazione di tutti gli elementi dentari residui, presentata al paziente come l'unica opzione possibile, non ha consentito allo stesso di poter usufruire di una protesi scheletrata fissata a denti naturali. Certamente la protesi danneggiata con la quale egli si è presentato presso il centro avrebbe reso necessario Controparte_3 un piano di cure più radicale che prevedesse eventualmente anche la opportuna integrazione della nuova protesi con quella presente all'arcata superiore. Si può comprendere anche come le scelte terapeutiche siano state condizionate dal desiderio manifestato dal paziente di limitare al massimo i costi. Tale circostanza, tuttavia, non giustifica l'asportazione di almeno tre elementi dentari sani”.
Con sentenza del giorno 13.1.22 il Tribunale di Verona condannava la
[...]
ed il secondo il seguente dispositivo: CP_4 Controparte_9
1. condanna dei resistenti e dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 in solido a versare in favore del ricorrente, al titolo risarcitorio, la somma di
€ 14.121,62, oltre agli interessi legali computati come indicato in motivazione;
2. condanna la resistente a restituire in favore del Controparte_3 ricorrente la somma di € 419,00, oltre agli interessi legali computati come indicato in motivazione;
3. accerta il diritto di regresso della resistente nei confronti Controparte_3 della resistente dott.ssa in ordine alla quota del 50 % Controparte_4 di quanto la prima corrisponderà al ricorrente in virtù della presente sentenza;
4 condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 5.094,00, di cui € 259,00 per spese e € 4.835,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, VA e CPA;
5. pone definitivamente le spese della CTU, come già liquidate con decreto emesso in sede di ATP, a carico solidale dei resistenti;
6. condanna a manlevare la resistente società Controparte_1 delle somme che questa sarà tenuta a versare in Controparte_3 conseguenza della presente sentenza, escluso l'importo dovuto dall'assicurata al titolo restitutorio di cui al capo 2 che precede;
7 7. condanna a manlevare la resistente dott.ssa Controparte_5 [...]
delle somme che questa sarà tenuta a versare in Controparte_4 conseguenza della presente sentenza;
8. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della resistente società liquidate in € 2.800,00 per Controparte_3 compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, VA e CPA;
9. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_5 della resistente dott.ssa , liquidate in € 2.800,00 per Controparte_4 compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, VA e CPA. Osservava il Tribunale che: a) il piano di cure cui era stato sottoposto il era incongruo in quanto CP_2 la dott.ssa non si è conformata alle regole dell'arte medica;
CP_4
b) l'esigenza manifestata dal paziente di contenere i costi non giustifica affatto l'asportazione degli elementi dentari sani dello stesso, al quale c) non risulta neppure sia stata fornita compiuta informativa circa i rischi legati alle diverse alternative di cura. d) La deve rispondere per condotta colposa a titolo contrattuale, in CP_4 solido con che ha accettato il paziente, ad essa rivoltosi, Controparte_3 presso la clinica e, nell'adempimento delle obbligazioni così assunte, si è avvalso dell'opera della dott.ssa , sua collaboratrice, indirizzando il CP_4 sig. alle cure di questa ed è configurabile una responsabilità per CP_2 fatto proprio, ex art. 1228 c.c. e) Ferma la solidarietà nel rapporto esterno verso il paziente, nei soli rapporti interni tra e la collaboratrice di cui la stessa si Controparte_3
è avvalsa le rispettive quote di responsabilità vengono accertate in misura paritaria, in mancanza della prova della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi offerti dalla clinica odontoiatrica.
Ha impugnato la sentenza richiedendo la modifica della Parte_2 sentenza impugnandola sulla base dei seguenti motivi e submotivi:
1. Danno errata applicazione tabelle di Roma - errata personalizzazione del danno;
2. danno – errata applicazione tabelle di Roma - errata personalizzazione del danno
3. nullità della clausola di polizza art. 23 contenente una franchigia di euro 10.000,00 4. errata pronuncia per avere incluso nell'obbligo di manleva le spese legali e tecniche sostenute dall'attore in sede di mediazione e di atp
8 5. omessa pronuncia sulla limitazione della garanzia alla sola quota di responsabilità dell'assicurato
6. errata pronuncia sulle spese di resistenza Si è altresì costituita la quale ha impugnato la sentenza Controparte_3 incidentalmente sulla base dell'errata quantificazione del danno riconosciuto in favore del sig. determinato dall'errata applicazione CP_2 delle c.d. Tabelle di Roma e dall'errato riconoscimento di un aumento percentuale del quantum risarcibile e nella sostanza facendo proprio il primo motivo di . Parte_2
Si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello avversario e CP_2 proponendo appello incidentale sul quantum e nello specifico:
1) erroneità della sentenza oggetto del presente giudizio in punto di individuazione delle voci di danno e quantificazione delle stesse, impugnando nello specifico l'erroneità della sentenza in punto di valutazione e quantificazione del danno non patrimoniale.
2) Erroneità della sentenza per violazione ed erronea applicazione degli art. 1218 c.c., 2043 c.c. e dei criteri di quantificazione dei danni di cui alle Tabelle di Milano;
3) erroneità in punto di quantificazione del danno non patrimoniale e di applicazione delle Tabelle di Roma - applicabilità delle Tabelle di
Milano – Infondatezza del primo motivo di appello della società
[...] relativo all'asserita applicabilità dell'art. 139 Controparte_1
C.d.A.
4) erroneità in punto di quantificazione del danno patrimoniale.
5) Erroneità per non aver riconosciuto rimborso spese in punto di confezionamento di protesi mobile.
All'udienza del 6 luglio 2022 la causa proseguiva a trattazione scritta con il deposito di note ed all'udienza del 18.01.2023 veniva trattenuta a decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il primo motivo di appello, sostiene che CP_1 devono essere applicati i criteri previsti dall'art. 139 codice delle assicurazioni e ciò sensi dell'art. 3 comma 3 del D.L.158/2012 (conv. nella L. 189/2012 c.d. Legge Balduzzi) e richiede la riduzione del danno che quantifica sulla base della invalidità permanente al 2% in € 1.325,63, anziché euro 1.756,48 ed € 2.493,23 anziché in € 5.806,50 rispetto a quanto quantificato dal primo giudice per l'invalidità temporanea parziale, per un danno complessivo di Euro 3.818,86 in virtù dell'applicazione dell'art. 139 CPA e senza alcuna personalizzazione.
9 L'appellante contesta, inoltre, l'errata applicazione dell'aumento del 20% sul danno non patrimoniale liquidato a titolo di invalidità permanente, asserendo che insussistenza dei presupposti;
che la sentenza di primo grado non sarebbe motivata e che il sig. CP_2 non avrebbe allegato e provato specifiche circostanze peculiari che valessero a superare le conseguenze normalmente connesse alla tipologia di lesione già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, né risulterebbe accertata una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, tali motivi sono inoltre stati fatti propri anche da che ha impugnato CP_3 anche la sentenza incidentalmente. Per quanto riguarda il secondo motivo, la compagnia impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la non applicabilità dell'art. 23 della polizza di Reale Mutua perché vessatoria, ritiene che tale clausola non preveda limitazioni di responsabilità dell'assicuratore, mirando a determinare la misura dell'indennizzo dovuto e sotto questo aspetto ritiene la clausola pienamente valida ed efficace, non bisognevole di specifica sottoscrizione né, tanto meno, di specifica contrattazione con l'assicurato. Relativamente al terzo motivo l'appellante deduce che non può essere condannata a corrispondere le spese dei procedimenti ante causam, come quello di mediazione e quello di ATP, al quale non è mai stata chiamata a partecipare. Assume sul punto che la clinica non aveva provveduto né a denunciare il sinistro né ad avvisare la compagnia del procedimento di ATP;
infatti, la compagnia sarebbe stata notiziata solamente con la notifica della chiamata in causa nel giudizio civile intrapreso nell'ottobre 2018 e ritiene che l'obbligo di rifusione di tali spese legali debba rimanere a carico dell'assicurata . CP_3
Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione in ordine
“all'omessa pronuncia sulla limitazione della garanzia alla sola quota di responsabilità dell'assicurato”, la sostiene che in virtù di tale clausola, questa CP_1 operi direttamente in capo ad tanto che deve applicarsi l'art. CP_3
2055, secondo e terzo comma del c.c , tanto che la responsabilità deve essere esclusa o quanto meno limitata alla quota di responsabilità gravante sul centro se ed in quanto “ sussistente” nei confronti del Controparte_3 medico che ha cagionato il danno. Ritiene operante tale clausola riportata nell'allegato alla scheda di polizza e sostiene che la compagnia sia tenuta a coprire solo le somme che l'assicurato è chiamato a rispondere in dipendenza della propria colpa e non invece in qualità di coobbligato che sarebbe tenuto a versare in solido con altri.
10 Deduce, inoltre, che la clausola sia finalizzata ad escludere quella porzione di danno riferibile al concorso di colpa con altro danneggiante il quale certamente è il medico di cui la struttura si è avvalsa e richiede la modifica della sentenza affermando che nel rapporto interno tra assicuratore e assicurata la copertura di valga solo per il 50% del danno CP_1 liquidato a favore dell'attore, con esclusione della restante quota di responsabilità derivante dal mero vincolo di solidarietà con la dott.ssa
[...]
. Con l'ulteriore conseguenza, che anche a fronte dell'accoglimento di CP_4 tale motivo, il danno risarcibile a maggior ragione deve ritenersi rientrare nella franchigia contrattuale, con conseguente rigetto della domanda di manleva. Con riferimento al quinto motivo richiede che l'appellante non venga condannato alle spese di resistenza chieste dall'assicurata, in quanto non dovute in virtù degli art.li 28 e 13 delle condizioni di polizza. Sostiene, infatti, che l'assicurato non avesse comunicato la pendenza della lite, infatti, la compagnia non è stata messa in condizione di assumere la lite e di designare un legale.
In presenza di un patto di gestione diretta della lite, è necessario inviare all'assicuratore la denuncia e tutte le informazioni necessarie per permettere allo stesso di valutare la fondatezza della domanda e decidere se assumere o meno la gestione della lite (previo accordo in merito alla franchigia).
Il centro dentistico anziché affidare la propria difesa alla compagnia assicurativa, preferiva rivolgersi direttamente ad un legale di propria fiducia, costituendosi nell'ATP n. 5827/2017 senza nemmeno chiamare a parteciparvi. CP_1
La clausola che prevede il patto di gestione della lite ed esclude il rimborso delle spese legali dell'assicurato che scelga di non avvalersene scegliendo autonomamente il proprio difensore non è nulla ed è stata dichiarata compatibile con l'art. 1917, comma 3 c.c. (Cass. 19.02.2020 n. 4202) In ogni caso, il presupposto perché la garanzia sull'indennizzo delle spese di lite possa essere fatto valere è sempre la operatività della garanzia che nel caso di specie deve escludersi per effetto della franchigia (Cass. 12.06.2020 n. 11283). L'appello deve essere parzialmente accolto.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della dott.ssa
[...]
e di . CP_4 Controparte_5
Il primo motivo è fondato. Con l'art.3 del Decreto-legge n. 158 del 2012 noto come decreto Balduzzi, il legislatore ha inteso regolamentare il risarcimento del danno biologico delle micropermanenti derivanti da attività dell'esercente della professione
11 sanitaria attraverso l'applicazione delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 cd delle assicurazioni private. Nel caso specifico, trattandosi di lesioni micro-permanenti devono applicarsi i criteri risarcitori previsti dall'art 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017 cd.
, che conferma quanto già previsto dall'articolo 3 comma 3 della CP_10 legge 183/2012, cd. legge Balduzzi.
La disposizione in parola, infatti, si applica a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno, in quanto la norma, non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile e non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e ciò con riferimento all'individuazione del criterio tabellare, il quale rappresenta il parametro equitativo da utilizzare nella liquidazione del danno ( Corte di Appello di Venezia del 29.06.2020 n. 1606). Nel caso di specie non sussistono motivi per dubitare di tale applicazione tanto che in considerazione di quanto indicato dal CTU e del suo ausiliario le cui indicazioni risultano essere condivisibili è necessario procedere alla liquidazione del quantum e ciò in considerazione dell'età del danneggiato ed alla tipologia dell'invalidità determinata secondo questo qui delineato:
Tabella di riferimento 2023-2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 939,78
Giorni di invalidità temporanea parziale al 210 25%
Indennità giornaliera € 54,80
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.529,96
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.877,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.877,00
Danno morale (20%) € 305,99
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
Totale generale € 4.712,95
12 Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore doveva essere valutato in complessivi € 4.712,95, somma omni comprensiva anche di personalizzazione, la quale viene confermata nella percentuale del 20% indicato dal primo Giudice, e ciò con riferimento al quel periodo in cui il ha manifestato notevole difficoltà nella masticazione, nell'eloquio, CP_2 nei rapporti sociali. A tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali computati a decorrere dalla data delle prestazioni sulla somma devalutata a quel momento e via via rivalutata annualmente secondo gli indici fino al saldo. Org_2
Non si condividono, inoltre, le ragioni della maggiore richiesta risarcitoria indicata dall'appellato incidentale atteso che quest'ultimo era già CP_2 parzialmente eduntolo e già era portatore di un deficit masticatorio importante, ed in ogni caso deve ribadirsi come l'asportazione dei quattro elementi dentari sani ben potevano essere salvati ed utilizzati per il confezionamento di una protesi scheletrata ancorata a denti naturali.
Sulla base di dette circostanze, quindi, non può darsi luogo ad un maggior riconoscimento in punto di invalidità permanente così come deve essere respinta ogni maggiore richiesta risarcitoria. Anche il secondo motivo di appello è fondato. La previsione di franchigie fisse nei contratti assicurativi non costituiscono clausole vessatorie, ma rappresentano semplicemente una limitazione di responsabilità dell'assicuratore e ciò al fine di contenere i costi di polizza da parte dell'assicurato oltre che limitare la responsabilità. In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica che contenga da parte dell'assicurato i costi di polizza non può essere ritenuta vessatoria tout court, atteso che l'assicurato è sempre tenuto a dimostrare la vessatorietà della clausola, la quale deve essere intesa come uno squilibrio di prestazioni in favore della compagnia assicurativa nei confronti dell'assicurato. Nel caso specifico le condizioni contrattuali sul punto non impongono ad alcun peso che rende il contratto assicurativo eccessivamente CP_3 oneroso, né tale franchigia costituisce una condizione tale da rendere eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato. Inoltre, non si ravvedono condizioni che consentono all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione risarcitoria o di essere assoggettato a tempi e modi liquidatori onerosi per l'assicurato. In buona sostanza sussiste vessatorietà della clausola assicurativa lì dove questa determina uno specifico squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. La previsione di una franchigia, intesa quale scoperto, determinato in una percentuale riferita alla partecipazione dell'assicurato al risarcimento del
13 danno non introduce alcuna limitazione di responsabilità dell'assicuratore, come accadrebbe, laddove, ed in tutti quei casi in cui tale limitazione avesse l'effetto di escludere la responsabilità della compagnia, secondo i principi generali del nostro ordinamento e di quelli dell'Unione Europea. Pertanto, deve ribadirsi come la sottoscrizione di franchigie nell'ambito dei contratti assicurativi non necessità di alcuna approvazione preventiva per iscritto ex art 1342 comma secondo c.c.”. Tale assunto ha quale effetto che: la sussistenza della franchigia di €
10.000,00 dovrà essere posta a carico di così come previsto dal CP_3 contratto assicurativo, e la l'appellante sarà tenuta a pagare soltanto la parte eccedente la franchigia di € 10.000. Con riferimento al terzo ed al quarto motivo questi non sono fondati. Sebbene la compagnia abbia eccepito l'omessa comunicazione del sinistro nei termini di polizza, la Corte rileva come tale omissione di per sé non ha determinato alcuno tipo di pregiudizio per la compagnia medesima, né quest'ultima ha dimostrato che a causa di tale omissione, ha subito un pregiudizio derivato dalla ritardata denuncia da parte dell'assicurato o dalla mancata partecipazione all'ATP o alla mediazione, tanto che tale motivo dovrà essere respinto in quanto l'obbligo della compagnia è quello di tenere indenne l'assicurato dal danno subito secondo i termini del contratto assicurativo. Anche il quarto motivo è infondato.
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile svolge la funzione di liberare l'assicurato dall'obbligo di risarcire il danno, tale effetto ha come conseguenza che la compagnia risponda delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge. Per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere limitata da particolari clausole perché se fosse così, non solo sussisterebbe la violazione dell'art. 1917 cc in quanto si andrebbero a limitare tutti quei casi in cui il risarcimento da illecito è imputabile a più persone, ma si inciderebbe anche sul vincolo della solidarietà ex art. 2055, primo comma cod. civ. Pertanto, la Corte ritiene che la limitazione di una copertura assicurativa in ordine a responsabilità per fatto proprio limiterebbe la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo risarcitorio, sia nel caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la prestazione dell'assicurazione civile è quella di liberare l'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e ciò anche nel caso in cui sussista una limitazione di responsabilità dell'assicurato.
14 Anche la Suprema Corte sul punto ha sancito come in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione dell'assicurato - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3 cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, coobbligato solidale.”.
(Cass 10 ottobre 2012 n. 20322) Ciò posto, atteso che la quota di responsabilità di è stata Controparte_3 individuata nel 50% del danno liquidato in favore della vittima del danno, il danno imputabile all'assicurato risulterebbe eroso dalla franchigia contrattualmente non indennizzabile di euro 10.000,00 tanto che pur sussistendo la non operatività di tale clausola, sarà tenuta nel CP_3 limite della franchigia di € 10.000,00 al pagamento del risarcimento del danno. In conclusione, la Corte in riforma della sentenza n. 19/2022, emessa dal Tribunale di Verona, con assorbimento di ogni altro motivo, accoglie parzialmente l'appello principale di con riferimento al primo CP_1 ed al secondo motivo oltre che il primo motivo dell'appello incidentale di respingendo l'appello incidentale formulato da , CP_3 CP_2 fermo il resto. Deve pertanto essere riconosciuto danno non patrimoniale determinato nella somma complessiva di € 4.712,95 somma comprensiva anche di personalizzazione oltre interessi legali computati a decorrere dalla data delle prestazioni sulla somma devalutata a quel momento e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT fino al saldo. Per quanto qui esposto deve essere condannata a Controparte_3 restituire gli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado. Tenuto conto che la parziale riforma della sentenza deriva, in particolare, da una errata individuazione delle tabelle applicabili nel caso di specie e dall'errata applicazione dell'art. 1341 c.c. e che, comunque, sussisteva il diritto del a vedersi riconoscere i danni subiti, le spese di lite dei CP_2 due gradi di giudizio del , rispetto alle parti costituite, vengono CP_2
15 poste a carico di e di nella misura di 2/3 e CP_1 Controparte_3 liquidate come da dispositivo, compensando la rimanente quota.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_2 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 19/2022 del Tribunale Parte_2 di Verona pubblicata il 13.1.2022, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede: in riforma della sentenza n. 19/2022 del Tribunale di Verona pubblicata il 13.1.2022, in parziale accoglimento dell'appello che conferma nel resto, ACCOGLIE l'appello principale di e di Parte_2 Controparte_3
[... limitatamente al primo ed al secondo motivo per la prima e per la seconda per il primo motivo che conferma nel resto, RIDETERMINA l'importo del danno non patrimoniale in € 4.712,95 espressa in termini monetari correnti oltre interessi sull'importo devalutato a far data dalle prestazioni mediche ed annualmente rivalutato di anno in anno sino, secondo gli indici ISTAT fino al saldo;
CONDANNA a restituire gli importi pagati in Controparte_3 esecuzione della sentenza di primo grado a oltre Controparte_1 interessi legali come in parte motiva;
CONDANNA e di a pagare i 2/3 delle CP_1 Controparte_3 spese di lite dei due gradi in favore di , che compensa per Controparte_2
1/3 e che liquida per l'intero in € 4.835,00 per onorari, quanto il primo grado, e per il presente grado per l'intero in € 3.777,00, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge, fermo il resto;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_2
a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002. Venezia, camera di consiglio del 31 gennaio 2024 Il Consigliere aus. estensore Il Presidente dott. Mario Paolo D'Arezzo dott.ssa Elena Rossi
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