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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8916 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 35978 dell'anno 2024, vertente t r a
- nato a [...] il [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferraro, C.F._1 giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nata a [...] il [...], Controparte_1
; C.F._2
-resistente contumace- Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 27.05.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con la signora in data 03.11.2007 in La Paz (Bolivia), Controparte_1 successivamente trascritto in data 01.02.2008 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, parte II - Serie C7A, n. 113. Dall'unione coniugale non nascevano figli. Venuta meno l'affectio coniugalis e constatata l'impossibilità di ricostituire tale unione, essi decidevano di separarsi consensualmente. Con decreto di omologazione n. cronol. 27320/2021 del 13/12/2021 il Tribunale di Roma pronunciava la loro separazione personale.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, non essendoci statuizioni di natura economica e afferenti ai figli.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva.
All'udienza del 27.05.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, sentita la sola parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al
Collegio.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dal decreto di omologazione n. cronol.
27320/2021 del 13/12/2021 del Tribunale di Roma, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 35978/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.11.2007 in La Paz (Bolivia) tra , nato a [...] il [...], Parte_1
, e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1 il 20.03.1977, ; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2008, parte II - Serie C7A, n. 113);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 35978 dell'anno 2024, vertente t r a
- nato a [...] il [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferraro, C.F._1 giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nata a [...] il [...], Controparte_1
; C.F._2
-resistente contumace- Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 27.05.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con la signora in data 03.11.2007 in La Paz (Bolivia), Controparte_1 successivamente trascritto in data 01.02.2008 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, parte II - Serie C7A, n. 113. Dall'unione coniugale non nascevano figli. Venuta meno l'affectio coniugalis e constatata l'impossibilità di ricostituire tale unione, essi decidevano di separarsi consensualmente. Con decreto di omologazione n. cronol. 27320/2021 del 13/12/2021 il Tribunale di Roma pronunciava la loro separazione personale.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, non essendoci statuizioni di natura economica e afferenti ai figli.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva.
All'udienza del 27.05.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, sentita la sola parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al
Collegio.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dal decreto di omologazione n. cronol.
27320/2021 del 13/12/2021 del Tribunale di Roma, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 35978/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.11.2007 in La Paz (Bolivia) tra , nato a [...] il [...], Parte_1
, e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1 il 20.03.1977, ; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2008, parte II - Serie C7A, n. 113);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi