Versione
8 marzo 1992
8 marzo 1992
>
Versione
14 marzo 1993
14 marzo 1993
>
Versione
27 settembre 2003
27 settembre 2003
>
Versione
29 maggio 2015
29 maggio 2015
Art. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)) , chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
(( 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi )) 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)) . Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, ((e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)) .
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall' articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
(( 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi )) 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)) . Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, ((e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)) .
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall' articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
Commentari • 6
- 1. Importazione di oggetti ad uso personale e documentazione CITIESMancusi Amilcare · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2017 · 6.629969
[…] A dire della Cassazione il Tribunale di Ancona ha correttamente escluso il fumus del reato di cui all'art. 2 legge 150 del 1992 in relazione alla riesportazione del pianoforte marca Steinway, con tastiera in avorio, in violazione delle disposizioni del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni sul corretto rilievo che: il sequestro era stato disposto dal Corpo Forestale dello Stato a seguito di controlli effettuati in conseguenza della presentazione da parte di soggetto straniero di domanda di certificazione CITIES per ottenere la riesportazione del pianoforte oggetto di compravendita; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 53
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2019, n. 11474Provvedimento: […] 1. Con l'ordinanza del 3 luglio 2018 il Tribunale del riesame di S. Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un ciondolo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale d S. Maria Capua Vetere il 25 gennaio 2018 ritenendo sussistente il fumus del reato ex art. 2 legge 150/1992. 2. Il difensore di GO UI ha proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di S. Maria Capua Vetere del 3 luglio 2018. 2.1. Con i motivi si deducono i vizi di violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli art. 2 legge 150/1992, 530 comma 2 cod. proc. pen. anche sotto il profilo dell'assenza o della apparenza della motivazione;Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- sequestro preventivo·
- art. 2 legge 150/1992·
- violazione di legge·
- periculum in mora·
- motivazione apparente·
- motivazione assente·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- travisamento della prova·
- erronea valutazione prove