Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 14014/2024
TRIBUNALE DI PALERMO
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI (ART. 127 BIS C.P.C.)
All'udienza del giorno 5 maggio 2025 alle ore 11, viene chiamata la causa R.G. n. 14014 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
è presente in videocollegamento mediante il software Microsoft Teams all'aula di udienza virtuale del sottoscritto Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, l'avv. Ignazio Messina per
CP_2
IL GIUDICE
Dà atto di aver contattato telefonicamente il procuratore di parte attrice al proprio studio professionale e di aver appreso dal collega di studio, avv. Placenti, che il difensore non sarebbe comparso e che la causa avrebbe potuto essere rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. non avendovi interesse.
A questo punto, invita il difensore di parte convenuta a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e avverte che ne è vietata la registrazione.
L'avv. Messina dichiara di aver interesse alla decisione sull'eccezione di carenza di legittimazione passive, sulla quale insiste riportandosi alla propria comparsa. Chiede quindi che – stante la manifestazione di disinteresse della controparte, che non ha formulato alcuna replica alle proprie difese – la causa sia decisa oggi stesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc o che sia fissata altra udienza per la discussione.
Il Giudice
Ritenuta superflua la fissazione di altra udienza o la concessione di termini ex art. 171 ter cpc, atteso il carattere assorbente dell'eccezione preliminare, pone la causa in decisione,
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile
riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio e interrompendo il collegamento audiovisivo alle ore 11,15.
All'esito pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, all'udienza del 5 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cannizzaro Email_1 per mandato depositato in copia nel fascicolo informatico
ATTORE
E
, (denominazione assunta da , in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, rappresentata – giusta procura depositata in copia nel fascicolo informatico – dall'avv. Ignazio Messina ( Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: accertamento negativo di credito
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
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il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
dichiara priva di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte CP_2
d con l'atto di citazione notificato in data 8.11.2024; Parte_1 condanna l'attore a rimborsare alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.100,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi;
E dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.11.2024, , premettendo che, con nota Parte_1 del 26/05/2024, la società dichiarando di agire in qualità di cessionaria del CP_2 credito , lo aveva diffidato al pagamento della somma di € 136.495,00 in CP_4 relazione a rapporti non meglio identificati derivanti da un presunto finanziamento chirografario, da due conti correnti e da un altro mutuo senza altra indicazione, l'ha convenuta in giudizio eccependo: a. il difetto di “legittimazione attiva” della convenuta, in mancanza della prova della cessione;
b. la carenza, in capo alla sedicente cessionaria, dei requisiti richiesti dal DM 2015/53; c. relativamente ai contratti di mutuo, la nullità per la mancanza del piano di ammortamento e della tipologia di capitalizzazione applicata;
d. rispetto ai contratti di conto corrente, che l'attore nega di aver sottoscritto, la carenza di forma scritta, l'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto e il superamento del tasso soglia usura;
e. la prescrizione estintiva dei crediti.
Ha poi concluso chiedendo preliminarmente ordinarsi alla controparte l'esibizione dei contratti di mutuo e di conto corrente assuntivamente stipulati da esso attore e, nel merito, “dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società cessionaria e, ancora in via più gradata, dichiarare il difetto del credito della cessionaria per le ragioni evidenziate in parte narrativa”.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva, asserendo di non aver mai speso la qualità di cessionaria del credito e di aver piuttosto formulato la diffida di pagamento nella veste di mandataria di , CP_4 rimasta nella piena titolarità del credito. Ha quindi prodotto la procura del 20 maggio
2020 autenticata dal Notaio di Milano e gli estratti conto relativi ai Persona_1
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rapporti bancari in sofferenza intrattenuti da parte attrice con la banca mandante ovvero con gli istituti bancari incorporati da con atti pubblici di fusione CP_4 del 20.10.2008 e del 19.10.2010.
Ha quindi chiesto preliminarmente pronunciarsi la propria estromissione e l'estinzione del giudizio e, nel merito, ha evidenziato l'assoluta carenza sul piano probatorio delle allegazioni attoree, prive di alcun supporto documentale.
Con decreto interlocutorio del 10 aprile 2025, è stata fissata l'odierna udienza al fine di esaminare, nel contraddittorio delle parti, l'eccezione preliminare proposta dalla convenuta.
***
L'eccezione – alla quale parte attrice non ha inteso replicare, non comparendo all'udienza odierna (come riportato nel relativo verbale, il difensore del ha Pt_1 comunicato di non aver interesse alla trattazione del procedimento) – è fondata.
L'attore ha contestato, sotto vari profili, la sussistenza del credito esposto nella diffida di pagamento inviatagli il 26.5.2024 (di cui peraltro non ha neppure prodotto copia), sostenendo – innanzitutto – che non vi fosse prova della legittimazione attiva della convenuta quale cessionaria del credito ed eccependo la nullità dei rapporti bancari o di singole pattuizioni economiche.
E' tuttavia di documentale evidenza che la diffida in questione è stata inviata dalla convenuta in qualità di mandatari di (la “Mandante” per l'attività di CP_4 amministrazione, gestione e recupero dei crediti (i “Crediti”) di titolarità della Mandante, il credito di € 136.495,97 è stato chiaramente riferito, appunto, alla Mandante, e si è formulata, da parte di riserva di agire giudizialmente nei Suoi/Vostri CP_2 confronti per la tutela delle ragioni creditorie della nostra Mandante.
In nessun caso, nella nota di cui si discute, l'odierna convenuta si è affermata titolare del credito scaturente dai rapporti bancari riferibili al NDG 00000000034510962 e distintamente indicati nell'elenco allegato alla diffida stessa.
Se, dunque, la legitimatio ad causam del convenuto sussiste quando, secondo la prospettazione data dall'attore al rapporto controverso, egli assuma la veste di soggetto tenuto a subire una pronuncia giurisdizionale su tale rapporto, per cui detto requisito difetta – per converso – quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei
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cui confronti l'azione può essere esercitata secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, non appare dubitabile che alcuna pronuncia sulla sussistenza e validità dei rapporti bancari e delle ragioni di credito che ne derivano potrebbe essere emessa nei confronti di , che è mera mandataria dell'effettiva titolare della CP_2 pretesa.
La fondatezza dell'eccezione preliminare – idonea a definire il giudizio – ha reso superflua l'assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc: stante il disinteresse manifestato da parte attrice – che non ha in alcun modo replicato alle difese della convenuta – il giudizio si sarebbe inutilmente protratto fino alla successiva udienza di trattazione, vanificando l'utilità dell'anticipata instaurazione del contraddittorio e gravando la parte soccombente di maggiori spese.
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Occorre quindi pronunciare sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della convenuta e regolare le spese di questo segmento processuale addossandole alla parte che ha dato causa al giudizio, liquidandole applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi medi tabellari previsti dalla tabella n. 2 DM 157/2022 (scaglione da euro 52000 ad euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità della questione decisoria e la definizione all'esordio del processo, e riducendole ulteriormente della metà per tener conto della speditezza del giudizio e del positivo atteggiamento della parte attrice.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 5 maggio 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Sentenza redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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