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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 15775/2021 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 15775/2021 promossa da:
, nato il [...], in [...], id vestanet BN3601, Parte_1 elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Modestino Mancini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Rigillo, c.f. , che la rappresenta e difende C.F._1
RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.6.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della dell'1.5.2018, Controparte_2 notificato in data 18.5.2021 con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione per motivi umanitari. Il ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con Controparte_2 riguardo alla specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Lamenta una superficiale valutazione della motivazione addotta alla base dell'espatrio. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in pagina 1 di 14 subordine il diritto alla protezione sussidiaria, in via ancora subordinata la protezione speciale. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e deve dichiararsi contumace. Il P.M. nelle conclusioni rese il 17.2.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 6.3.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione. Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Controparte_2
, in lingua mandingo, ha dichiarato: di essere cittadino della Costa d'Avorio, nato
[...]
e vissuto nel villaggio di Vavoua;
di non essere sposato e di non avere figli;
di aver perso il padre e di avere la madre in vita e due fratelli;
di non essere andato a scuola nel Paese di origine e di aver lavorato come elettrauto. Ha riferito, in merito ai motivi dell'espatrio: di aver deciso di lasciare il Paese di origine per cercare in Europa soluzioni migliori alle sue problematiche di salute;
di aver provato a curarsi in Africa senza successo;
di aver raggiunto l'Italia nell'agosto del 2016. Ha dichiarato, infine, di non aver alcun timore particolare, in caso di rimpatrio ma di voler restare in Italia per curarsi. La Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza di protezione internazionale, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dalla Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e dal D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, in quanto la necessità di doversi sottoporre a cure non sarebbe in alcun modo riconducibile ad una situazione di persecuzione o di grave discriminazione. La Ct ha ritenuto, altresì, che non ricorrano nel caso in esame i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine nel senso indicato dall'art. 14. lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007; né che sia ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del d. lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine. Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113. Venendo al merito della vicenda in esame, prima di analizzare in dettaglio la posizione del ricorrente, giova richiamare la normativa applicabile in materia. A tale scopo va evidenziato che il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dal d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai pagina 2 di 14 cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A norma dell'art.2 comma 1 lettera e) ed f) del d. lgs. n. 251/2007 e dell'art.
1.A.2 della Convenzione di Ginevra firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito
“rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una pagina 3 di 14 caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo. Ritiene questo Collegio che dall'analisi del narrato non emerga alcuna delle ipotesi previste per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppongono una situazione di pericolo derivante dall'appartenenza ad una categoria perseguitata nel proprio Paese, in quanto l'istante ha espresso esclusivamente dei problemi di salute che non rilevano ai fini del suddetto riconoscimento. Rileva, inoltre, che non è stata depositata alcuna documentazione circa tali problematiche, nemmeno menzionate nel ricorso introdotto dal ricorrente, nel quale, invece, si fa esclusivamente riferimento, in modo vago, alla situazione politica e sociale della Costa D'Avorio. Ciò posto, si osserva che i fatti narrati dal richiedente non attengono in alcun modo a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale che, pertanto, non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007, così come non si ravvisa un rischio di grave danno tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art, 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007. Non risulta, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato o sia sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto al rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pagina 4 di 14 pena capitale di cui all'art. 14 lett a). Dalla vicenda posta alla base della domanda non emerge neanche l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti a causa della sua situazione specifica, ai sensi dell'art. 14 lett b), tenuto conto che il racconto del richiedente, per i motivi già esposti, non appare idoneo a integrare tale rischio in relazione alla posizione individuale del soggetto in questione. Si consideri, inoltre, che la situazione del paese di origine non solo non permette di accordare la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251 cit. perché, allo stato, utilizzando fonti recenti, non vi è una situazione di violenza indiscriminata, come correttamente deciso dalla p.a.; ma è mutata anche nei rapporti tra coalizione al potere ed opposizione. L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). Dopo le gravi violenze scoppiate in occasione della competizione elettorale avvenuta nel 2010, all'esito della quale è stato proclamato vittorioso Persona_1 contro il presidente uscente, il 18 dicembre 2016 si tennero le elezioni politiche CP_3 dalle quali la coalizione al potere del presidente , il Raggruppamento degli Per_1 houphouetisti per la democrazia e la pace ( costituito da cinque partiti), ne uscì Per_2 vincente, conseguendo una netta maggioranza. In seguito a tale tornata elettorale, le autorità civili non riuscirono sempre a mantenere un controllo efficace sulle forze di sicurezza ma le Nazioni Unite revocarono tutte le sanzioni nei confronti della Costa d'Avorio, rinnovando il loro mandato (UNOCI) per un ultimo anno, fino a giugno 2017. I miglioramenti nella sicurezza e nella riconciliazione politica iniziarono, in seguito, a stabilizzarsi (cfr. COI riportate da Refworld, aggiornate ad agosto 2017 e pubblicate sul sito internet http://www.refworld.org/country,,,,CIV,,59cc9fb14,0.html), anche se intervallati dagli episodi di ribellione violenta a cui alcune frange dell'esercito diedero vita nel corso 2017 per avanzare rivendicazioni di carattere economico, alle quali, tuttavia, seguì un accordo tra governo e militari che vi pose fine (cfr. Human Rights Watch, World Report 2018 - Côte d'VO, 18 January 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5a61ee84a.html; rapporto redatto dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Area II, Affari Interni e Comunitari – Unità COI, 7.6.2017, reperibile sul sito EASO COI PORTAL, https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_06_07_Costa_dAvorio_Sit uazione_socio-politica_Abidjan.pdf.; Germany, Federal Office for Migration and Asylum, Information Centre Asylum and Migration Briefing Notes (15 May 2017), 15
pagina 5 di 14 May 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/592433ea4.html; rapporto COI UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Côte d'VO - COI Compilation, 31 August 2017, http://www.refworld.org/docid/59cc9fb14.html). Negli anni a seguire ed ancora all'attualità non vi è stata violenza indiscriminata in nessuna regione del paese (cfr., Amnesty International, Report 2023/24, 24.4.2024, su ecoi.net; USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2023, 23.4.2024, su ecoi.net; dati ACLED estrapolati dal 15.9.22 al 15.9.23; CrisisWatch: avvisi di settembre e tendenze di agosto 2023 | Gruppo di crisi (crisisgroup.org); d'VO, Country Report on Human Rights Controparte_4
Practices 2022, 20.3.2023, su ecoi.net; Amnesty International, Report 2022/23, 27.3.2023, su ecoi.net; USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2021, 12.4.2022, su ecoi.net; Amnesty International,
Report 2021/22, 29.3.2022, su ecoi.net; the World 2022 - Côte d'VO, CP_5
Freedom House, 24.2.2022, su ecoi.net; Côte d'VO 2020, 7.4.2021, Amnesty International su ecoi.net; Freedom in the World 2021 - Côte d'VO, Freedom House, 3.3.2021, su ecoi.net; 30.3.2021, USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2020, su ecoi.net; 11 March 2020, USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2019, su ecoi.net; HRW – Human Rights Watch: World Report 2020 - Côte d'VO, 14 January 2020, su ecoi.net; Rapporto Easo, giugno 2019; 13 March 2019, USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2018, su ecoi.net; 4 February 2019 | Freedom House, Côte d'VO, Annual report on political rights and civil liberties in 2018, Freedom in the World 2019 - Côte d'VO, su ecoi.net). Inoltre, il clima d'instabilità, di violenza e di contestazione nel quale le elezioni presidenziali, tenutesi il 31 ottobre 2020, si sono svolte e che ha interessato a lungo il paese (International Crisis Group, Crisis Watch Tracking Conflict Worldwide – OT d'VO, October 2020, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november-alerts- andoctober-trends-2020#c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire; Amnesty International, OT d'VO: Authorities must ensure human rights are respected before, during and after elections, 30 October 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/cote divoire-authorities-must-ensure-human-rights-are-respected-before-during-and- afterelections/; The New Humanitarian del 28.10.2020 ( , , Ten years after Per_3 Per_4
a post-election conflict, a new poll stirs violence in OT d'VO, The New Humanitarian, 28 October 2020, https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/10/28/cote-divoire-election-conflict- africa;
; 24 November 2020, Controparte_6 Controparte_7 https://www. et/en/file/local/2041389/External+CIV+Update+8+- CP_8
+UNHCR+RBWCA+Dakar+-+24+Nov+2020.pdf) è progressivamente cessato e la situazione si è pacificata. Dopo lo svolgimento delle elezioni politiche del 6 marzo 2021, il 31 marzo la Corte Penale internazionale ha confermato l'assoluzione di dalle CP_3 accuse di crimini contro l'umanità per il suo presunto ruolo durante la crisi del 2010- 2011. Molti dei membri più duri del partito di costretti all'esilio dopo la fine CP_3
pagina 6 di 14 della crisi postelettorale, sono tornati in Costa d'Avorio adottando una posizione più conciliante. È seguita una serie di manifestazioni di pacificazione politica tra il governo, ed i suoi esponenti di partito, che hanno preparato il contesto in cui è avvenuto CP_3 il ritorno di in Costa d'Avorio nel giugno 2021. e il 27 luglio CP_3 Per_1 CP_3
2021 si sono incontrati nella capitale economica Abidjan per la prima volta dalle violenze postelettorali del 2010-2011. Nel discorso nazionale, tenuto in occasione dell'anniversario dell'indipendenza della Costa d'Avorio, il 6 agosto ha Per_1 affermato che avrebbe sostenuto iniziative volte alla pacificazione e ha annunciato il rilascio provvisorio di 69 persone detenute in relazione alla violenza delle elezioni presidenziali dell'ottobre 2020; ha anche graziato nove persone condannate per presunto coinvolgimento nelle violenze elettorali del 2020, tra cui il capo di gabinetto dell'ex presidente . In seguito, l'ex presidente Persona_5 Persona_6
Bédié, l'1 agosto 2023, è morto all'età di 89 anni. La classe politica ha continuato a prepararsi per le elezioni regionali e comunali del settembre 2023. I principali partiti di opposizione hanno faticato a trovare un accordo sulle candidature congiunte. La commissione elettorale del 19 luglio ha prorogato fino al 23 luglio il termine per presentare le candidature alle elezioni regionali e comunali su richiesta del
[...]
della Costa d'Avorio (PDCI) di e del CP_9 Persona_7 [...]
(PPA-CI) di . Dopo che la commissione Controparte_10 Persona_8 elettorale alla fine di giugno ha respinto la richiesta di di essere reintegrato nelle CP_3 liste elettorali, non ha fatto appello alla decisione entro la scadenza del 1 ° CP_11 luglio. Le autorità hanno fissato la data per le elezioni locali e regionali, ampiamente considerate come riscaldamento per le elezioni presidenziali del 2025. I risultati delle elezioni municipali e regionali del 2 settembre in Costa d'Avorio hanno confermato la solidità del partito al governo, l' guidato dal presidente Per_2 Persona_1
Secondo la Commissione elettorale indipendente (Cei), il Raggruppamento degli houphouetisti per la democrazia e la pace ha ottenuto una vittoria schiacciante conquistando 123 comuni su 201 e 25 regioni urbane e settentrionali su 31. Per quanto riguarda l'opposizione, i due partiti principali, il e il hanno vinto in CP_12 CP_11 totale 34 comuni, mentre 42 sono stati vinti da candidati indipendenti. Il Ppa-Ci dell'ex presidente , già leader del Fpi, è stato il grande perdente di queste Persona_8 elezioni. Il partito ha vinto solo in due comuni al di fuori della sua alleanza con il
PdciRda, e ha subito una schiacciante sconfitta a ex roccaforte di CP_13 CP_3
(Elezioni in Costa d'Avorio, netta vittoria del partito 7.9.2023, Per_2 Email_1
CrisisWatch: avvisi di settembre e tendenze di agosto 2023 | Gruppo di crisi (https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/september-alerts-and-august- trends2023#c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire); Al Jazeera, ICC upholds acquittal of former Ivory Coast president 31/03/2021; : CP_3 Controparte_14
O's Return to Côte d'VO: A New Opportunity for Reconciliation, 17 giugno 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2054145.html; International Crisis Group, Crisis Watch, Ivory Coast, September 2021:https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&date_ra
pagina 7 di 14 nge=last_12_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=20 21; International Crisis Group, Crisis Watch, Ivory Coast, September 2021: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&date_range= last_12_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021). Nel 2021, ha iniziato a supportare le operazioni di rimpatrio volontario assistito CP_15 degli ivoriani dai paesi vicini. Il 30 settembre 2021, l riportava che, dall'inizio CP_15 dell'anno, circa 5.327 ivoriani erano stati assistiti nella procedura di rimpatrio volontario, a fronte di 335 persone assistite nel corso del 2020. L'agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato di ritenere cessate le condizioni che hanno determinato la fuga di centinaia di migliaia di cittadini ivoriani nel corso degli anni. Alla luce di tale valutazione, nel settembre 2021, è stato siglato un accordo tra la Costa d'Avorio, i Paesi confinanti e adiacenti (Liberia, Mali, Togo, Ghana, Guinea, Mauritania) e l' CP_15 che prevede la cessazione dello status di rifugiato – sulla base di una valutazione individuale e con la possibilità di eccezioni – per i cittadini ivoriani cui tale status è stato riconosciuto in uno dei Paesi firmatari, da attuarsi entro il 30 giugno 2022 (UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: OT d'VO : Situation du Rapatriement Volontaire;
30 Septembre 2021, 30 September 2021 https://www. et/en/file/local/2061601/30+Septembre_2021_UNHCRCIV_Das CP_8 hboard_VolRep.pdf; UNHCR – UN Commissioner for Refugees: UNHCR CP_16 recommends the cessation of refugee status for Ivorians, 7 October 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2061878.html). A proposito del rimpatrio dei rifugiato ivoriani, in particolare dal Mali, UNHCR – UN High Commissioner for Refugees, Communiqué de Presse;
320 réfugiés rentrent en Côte d'VO, Per_9
11.8.2022 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2077315/Communiqu%C3%83%C2%A9+de+pre sse+-
+320+r%C3%83%C2%A9fugi%C3%83%C2%A9s+Ivoiriens+rentrent+en+C%C3%8 3%C2%B4te+d%27VO.pdf) riferisce, previa traduzione, che l'Agenzia delle CP_15
Nazioni Unite per i Rifugiati, in collaborazione con il Governo del Mali, ha organizzato il rimpatrio volontario di 320 rifugiati ivoriani in Costa d'Avorio. Questa grande operazione è la prima del suo genere quest'anno e l'ultima dopo l'entrata in vigore della cessazione dello status dei rifugiati ivoriani. Questo ritorno volontario, organizzato in due convogli, ha lasciato il 2 agosto per recarsi a Korhogo, una delle città più Per_10 grandi della Costa d'Avorio settentrionale, dove l'11 agosto 2022 sono stati accolti gli ultimi rifugiati. Questo rimpatrio volontario segue una campagna informativa per i rifugiati ivoriani sulle implicazioni della clausola di cessazione sul loro status, vale a dire le procedure di esenzione, il rimpatrio volontario, la documentazione legale e la fine dell'assistenza umanitaria. Questa campagna si è conclusa con una cerimonia di comunicazione sulla clausola di cessazione dello status dei rifugiati ivoriani che si è svolta il 29 luglio a durante la quale l ha continuato a sensibilizzare e Per_10 CP_15 ha riconosciuto la resilienza di questa popolazione che pone fine all'asilo prolungato. "Questa operazione di rimpatrio volontario è anche il risultato di due visite di pagina 8 di 14 ricognizione in Costa d'Avorio che l ha condotto con i leader della comunità CP_15 ivoriana all'inizio di quest'anno, il cui scopo era mostrare loro che è possibile tornare in patria in pace e dignità” ha detto Rappresentante dell'Agenzia delle Testimone_1
Nazioni Unite per i Rifugiati in Mali…. È stato durante un incontro regionale sulle soluzioni durevoli alla situazione dei rifugiati ivoriani, tenutosi il 7 settembre 2021 ad Abidjan, che i governi della Costa d'Avorio e dei paesi ospitanti hanno firmato una dichiarazione congiunta, avallando questa decisione di revocare il loro status. Inoltre, questo rimpatrio segue un'analisi approfondita della situazione in Costa d'Avorio e designa quindi l'applicazione della clausola di cessazione dello status di rifugiato per gli ivoriani, entrata in vigore il 30 giugno 2022. Va notato che tale misura è stata raccomandata dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Persona_11 in apertura della 72a sessione annuale del Comitato Esecutivo dell'UNHCR a Ginevra nell'ottobre 2021, durante la quale ha attribuito al "fondamentale e duraturo cambiamenti in Costa d'Avorio", nonché all'impegno del governo della Costa d'Avorio per aiutare questi rifugiati a ricostruirsi al loro ritorno. Il ricorrente ha invocato, altresì, la protezione speciale. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_2 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le pagina 9 di 14 disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto- legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione pagina 10 di 14 dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso concreto, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Quanto ai fatti narrati dall'attore, su cui questi ha basato il timore di rimpatrio manifestato, la loro inverosimiglianza non permette di utilizzare ciò che è stato raccontato per ricostruire una concreta ed apprezzabile vulnerabilità tale da consentire di conseguire il permesso di soggiorno in questione. In ogni caso, essi non rappresentano affatto una soggezione del richiedente alla totale deprivazione dei suoi diritti fondamentali, al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana, se si considera che egli ha dichiarato di avere disposto di case ed altri averi e di un lavoro. Egli, inoltre, è adulto e non ha riportato e documentato, con quanto versato in atti, gravi problemi di salute se non quelli lamentati nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, di cui però, non ha fatto menzione nel ricorso, sprovvisto di qualsiasi prova o documento afferente a tali problematiche. In Italia non si è radicato sul piano culturale e non ha costituito una rete sociale o familiare;
né si è sforzato per integrarsi sul piano lavorativo. Al proposito ha depositato con il ricorso introduttivo una documentazione lavorativa esigua e risalente nel tempo. Il ricorrente ha prodotto, nella specifico, una comunicazione di assunzione per un contratto di lavoro a tempo determinato (dal 5.1.2021 al 31.12.2021) come bracciante agricolo, ma priva di buste paga che possano provare un effettivo svolgimento della mansione, nonché una certificazione dei redditi percepiti nel 2020. Il difensore del ricorrente ha depositato, inoltre, i documenti di una donna e di un bambino, che nulla dimostrano rispetto a una ipotetica unità familiare, in assenza di un certificato di stato di famiglia che provi il legame di parentela tra i tre individui. Il Collegio ritiene, in definitiva, che tali elementi non possano esprimere sufficientemente un radicamento effettivo del medesimo sul territorio nazionale e fare presagire uno scadimento significativo della qualità della sua pagina 11 di 14 vita, in caso di rimpatrio, tale da configurare una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata. Sul piano oggettivo, in Costa d'Avorio non vi sono peculiari condizioni di instabilità politica o che riguardino la sicurezza oppure una situazione di diffusa emergenza umanitaria (cfr. Rapporto USDOS e di Amnesty International cit. del Contro 2024; cfr. anche Côte d'VO, Annual Country Report 2023, 29.3.2024, Contro https://www.wfp.org/publications/annual-country-reports-cote-divoire, e Côte d'VO, Annual Country Report 2022, Country Strategic Plan 2019 – 2025, 31.3.2023, su ecoi.net). Integrated Phase Classification, in collaborazione con CP_18 [...]
(https://www.ipcinfo.org/ch/), in particolare, non evidenzia situazioni di crisi CP_19 alimentare in Costa d'Avorio. D'altra parte, il ricorrente non ha circostanziato elementi che lo ricolleghino a specifiche categorie di soggetti esposte a forme di violazione dei diritti umani e non ha articolato un'istanza circostanziata di libero interrogatorio in argomento. Le sue allegazioni, dunque, non hanno imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe pagina 12 di 14 per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”.). Né acquista rilevanza il transito per la Libia che il richiedente ha compiuto, perché dagli atti non emerge affatto, stante la carenza delle allegazioni compiute al riguardo, che, quale effetto della sua permanenza nel paese nordafricano, egli abbia reciso i suoi legami con il paese di origine;
inoltre, egli non ha affatto posto la p.a. ed il giudice nella condizione di ravvisare la connessione tra la sua esperienza di vita nel paese nordafricano ed il suo temuto ritorno nel paese di origine;
invero, nessuna conseguenza grave, né fisica, né psichica il medesimo ha lamentato di avere subito a causa del breve transito per la Libia e che possa essere posta in connessione, comunque, con il suo rientro nel paese di origine (Cass. 2861\2018; cass. 21145\19; Cassazione civile, sez. I , 09/01/2020 , n. 224: “Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l'indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il Paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese. (Nel caso di specie, il ricorrente ha prospettato la sola situazione della Libia, quale Paese di transito, senza allegare alcun nesso con i fatti oggetto della domanda.)”). Circa le spese processuali, nulla si provvede, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 7.3.2025 Il Presidente est Dott.ssa Marida Corso
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Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 15775/2021 promossa da:
, nato il [...], in [...], id vestanet BN3601, Parte_1 elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Modestino Mancini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Rigillo, c.f. , che la rappresenta e difende C.F._1
RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.6.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della dell'1.5.2018, Controparte_2 notificato in data 18.5.2021 con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione per motivi umanitari. Il ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con Controparte_2 riguardo alla specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Lamenta una superficiale valutazione della motivazione addotta alla base dell'espatrio. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in pagina 1 di 14 subordine il diritto alla protezione sussidiaria, in via ancora subordinata la protezione speciale. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e deve dichiararsi contumace. Il P.M. nelle conclusioni rese il 17.2.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 6.3.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione. Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Controparte_2
, in lingua mandingo, ha dichiarato: di essere cittadino della Costa d'Avorio, nato
[...]
e vissuto nel villaggio di Vavoua;
di non essere sposato e di non avere figli;
di aver perso il padre e di avere la madre in vita e due fratelli;
di non essere andato a scuola nel Paese di origine e di aver lavorato come elettrauto. Ha riferito, in merito ai motivi dell'espatrio: di aver deciso di lasciare il Paese di origine per cercare in Europa soluzioni migliori alle sue problematiche di salute;
di aver provato a curarsi in Africa senza successo;
di aver raggiunto l'Italia nell'agosto del 2016. Ha dichiarato, infine, di non aver alcun timore particolare, in caso di rimpatrio ma di voler restare in Italia per curarsi. La Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza di protezione internazionale, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dalla Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e dal D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, in quanto la necessità di doversi sottoporre a cure non sarebbe in alcun modo riconducibile ad una situazione di persecuzione o di grave discriminazione. La Ct ha ritenuto, altresì, che non ricorrano nel caso in esame i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine nel senso indicato dall'art. 14. lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007; né che sia ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del d. lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine. Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113. Venendo al merito della vicenda in esame, prima di analizzare in dettaglio la posizione del ricorrente, giova richiamare la normativa applicabile in materia. A tale scopo va evidenziato che il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dal d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai pagina 2 di 14 cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A norma dell'art.2 comma 1 lettera e) ed f) del d. lgs. n. 251/2007 e dell'art.
1.A.2 della Convenzione di Ginevra firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito
“rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una pagina 3 di 14 caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo. Ritiene questo Collegio che dall'analisi del narrato non emerga alcuna delle ipotesi previste per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppongono una situazione di pericolo derivante dall'appartenenza ad una categoria perseguitata nel proprio Paese, in quanto l'istante ha espresso esclusivamente dei problemi di salute che non rilevano ai fini del suddetto riconoscimento. Rileva, inoltre, che non è stata depositata alcuna documentazione circa tali problematiche, nemmeno menzionate nel ricorso introdotto dal ricorrente, nel quale, invece, si fa esclusivamente riferimento, in modo vago, alla situazione politica e sociale della Costa D'Avorio. Ciò posto, si osserva che i fatti narrati dal richiedente non attengono in alcun modo a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale che, pertanto, non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007, così come non si ravvisa un rischio di grave danno tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art, 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007. Non risulta, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato o sia sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto al rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pagina 4 di 14 pena capitale di cui all'art. 14 lett a). Dalla vicenda posta alla base della domanda non emerge neanche l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti a causa della sua situazione specifica, ai sensi dell'art. 14 lett b), tenuto conto che il racconto del richiedente, per i motivi già esposti, non appare idoneo a integrare tale rischio in relazione alla posizione individuale del soggetto in questione. Si consideri, inoltre, che la situazione del paese di origine non solo non permette di accordare la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251 cit. perché, allo stato, utilizzando fonti recenti, non vi è una situazione di violenza indiscriminata, come correttamente deciso dalla p.a.; ma è mutata anche nei rapporti tra coalizione al potere ed opposizione. L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). Dopo le gravi violenze scoppiate in occasione della competizione elettorale avvenuta nel 2010, all'esito della quale è stato proclamato vittorioso Persona_1 contro il presidente uscente, il 18 dicembre 2016 si tennero le elezioni politiche CP_3 dalle quali la coalizione al potere del presidente , il Raggruppamento degli Per_1 houphouetisti per la democrazia e la pace ( costituito da cinque partiti), ne uscì Per_2 vincente, conseguendo una netta maggioranza. In seguito a tale tornata elettorale, le autorità civili non riuscirono sempre a mantenere un controllo efficace sulle forze di sicurezza ma le Nazioni Unite revocarono tutte le sanzioni nei confronti della Costa d'Avorio, rinnovando il loro mandato (UNOCI) per un ultimo anno, fino a giugno 2017. I miglioramenti nella sicurezza e nella riconciliazione politica iniziarono, in seguito, a stabilizzarsi (cfr. COI riportate da Refworld, aggiornate ad agosto 2017 e pubblicate sul sito internet http://www.refworld.org/country,,,,CIV,,59cc9fb14,0.html), anche se intervallati dagli episodi di ribellione violenta a cui alcune frange dell'esercito diedero vita nel corso 2017 per avanzare rivendicazioni di carattere economico, alle quali, tuttavia, seguì un accordo tra governo e militari che vi pose fine (cfr. Human Rights Watch, World Report 2018 - Côte d'VO, 18 January 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5a61ee84a.html; rapporto redatto dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Area II, Affari Interni e Comunitari – Unità COI, 7.6.2017, reperibile sul sito EASO COI PORTAL, https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_06_07_Costa_dAvorio_Sit uazione_socio-politica_Abidjan.pdf.; Germany, Federal Office for Migration and Asylum, Information Centre Asylum and Migration Briefing Notes (15 May 2017), 15
pagina 5 di 14 May 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/592433ea4.html; rapporto COI UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Côte d'VO - COI Compilation, 31 August 2017, http://www.refworld.org/docid/59cc9fb14.html). Negli anni a seguire ed ancora all'attualità non vi è stata violenza indiscriminata in nessuna regione del paese (cfr., Amnesty International, Report 2023/24, 24.4.2024, su ecoi.net; USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2023, 23.4.2024, su ecoi.net; dati ACLED estrapolati dal 15.9.22 al 15.9.23; CrisisWatch: avvisi di settembre e tendenze di agosto 2023 | Gruppo di crisi (crisisgroup.org); d'VO, Country Report on Human Rights Controparte_4
Practices 2022, 20.3.2023, su ecoi.net; Amnesty International, Report 2022/23, 27.3.2023, su ecoi.net; USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2021, 12.4.2022, su ecoi.net; Amnesty International,
Report 2021/22, 29.3.2022, su ecoi.net; the World 2022 - Côte d'VO, CP_5
Freedom House, 24.2.2022, su ecoi.net; Côte d'VO 2020, 7.4.2021, Amnesty International su ecoi.net; Freedom in the World 2021 - Côte d'VO, Freedom House, 3.3.2021, su ecoi.net; 30.3.2021, USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2020, su ecoi.net; 11 March 2020, USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2019, su ecoi.net; HRW – Human Rights Watch: World Report 2020 - Côte d'VO, 14 January 2020, su ecoi.net; Rapporto Easo, giugno 2019; 13 March 2019, USDOS – US Department of State, Côte d'VO, Country Report on Human Rights Practices 2018, su ecoi.net; 4 February 2019 | Freedom House, Côte d'VO, Annual report on political rights and civil liberties in 2018, Freedom in the World 2019 - Côte d'VO, su ecoi.net). Inoltre, il clima d'instabilità, di violenza e di contestazione nel quale le elezioni presidenziali, tenutesi il 31 ottobre 2020, si sono svolte e che ha interessato a lungo il paese (International Crisis Group, Crisis Watch Tracking Conflict Worldwide – OT d'VO, October 2020, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november-alerts- andoctober-trends-2020#c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire; Amnesty International, OT d'VO: Authorities must ensure human rights are respected before, during and after elections, 30 October 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/cote divoire-authorities-must-ensure-human-rights-are-respected-before-during-and- afterelections/; The New Humanitarian del 28.10.2020 ( , , Ten years after Per_3 Per_4
a post-election conflict, a new poll stirs violence in OT d'VO, The New Humanitarian, 28 October 2020, https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/10/28/cote-divoire-election-conflict- africa;
; 24 November 2020, Controparte_6 Controparte_7 https://www. et/en/file/local/2041389/External+CIV+Update+8+- CP_8
+UNHCR+RBWCA+Dakar+-+24+Nov+2020.pdf) è progressivamente cessato e la situazione si è pacificata. Dopo lo svolgimento delle elezioni politiche del 6 marzo 2021, il 31 marzo la Corte Penale internazionale ha confermato l'assoluzione di dalle CP_3 accuse di crimini contro l'umanità per il suo presunto ruolo durante la crisi del 2010- 2011. Molti dei membri più duri del partito di costretti all'esilio dopo la fine CP_3
pagina 6 di 14 della crisi postelettorale, sono tornati in Costa d'Avorio adottando una posizione più conciliante. È seguita una serie di manifestazioni di pacificazione politica tra il governo, ed i suoi esponenti di partito, che hanno preparato il contesto in cui è avvenuto CP_3 il ritorno di in Costa d'Avorio nel giugno 2021. e il 27 luglio CP_3 Per_1 CP_3
2021 si sono incontrati nella capitale economica Abidjan per la prima volta dalle violenze postelettorali del 2010-2011. Nel discorso nazionale, tenuto in occasione dell'anniversario dell'indipendenza della Costa d'Avorio, il 6 agosto ha Per_1 affermato che avrebbe sostenuto iniziative volte alla pacificazione e ha annunciato il rilascio provvisorio di 69 persone detenute in relazione alla violenza delle elezioni presidenziali dell'ottobre 2020; ha anche graziato nove persone condannate per presunto coinvolgimento nelle violenze elettorali del 2020, tra cui il capo di gabinetto dell'ex presidente . In seguito, l'ex presidente Persona_5 Persona_6
Bédié, l'1 agosto 2023, è morto all'età di 89 anni. La classe politica ha continuato a prepararsi per le elezioni regionali e comunali del settembre 2023. I principali partiti di opposizione hanno faticato a trovare un accordo sulle candidature congiunte. La commissione elettorale del 19 luglio ha prorogato fino al 23 luglio il termine per presentare le candidature alle elezioni regionali e comunali su richiesta del
[...]
della Costa d'Avorio (PDCI) di e del CP_9 Persona_7 [...]
(PPA-CI) di . Dopo che la commissione Controparte_10 Persona_8 elettorale alla fine di giugno ha respinto la richiesta di di essere reintegrato nelle CP_3 liste elettorali, non ha fatto appello alla decisione entro la scadenza del 1 ° CP_11 luglio. Le autorità hanno fissato la data per le elezioni locali e regionali, ampiamente considerate come riscaldamento per le elezioni presidenziali del 2025. I risultati delle elezioni municipali e regionali del 2 settembre in Costa d'Avorio hanno confermato la solidità del partito al governo, l' guidato dal presidente Per_2 Persona_1
Secondo la Commissione elettorale indipendente (Cei), il Raggruppamento degli houphouetisti per la democrazia e la pace ha ottenuto una vittoria schiacciante conquistando 123 comuni su 201 e 25 regioni urbane e settentrionali su 31. Per quanto riguarda l'opposizione, i due partiti principali, il e il hanno vinto in CP_12 CP_11 totale 34 comuni, mentre 42 sono stati vinti da candidati indipendenti. Il Ppa-Ci dell'ex presidente , già leader del Fpi, è stato il grande perdente di queste Persona_8 elezioni. Il partito ha vinto solo in due comuni al di fuori della sua alleanza con il
PdciRda, e ha subito una schiacciante sconfitta a ex roccaforte di CP_13 CP_3
(Elezioni in Costa d'Avorio, netta vittoria del partito 7.9.2023, Per_2 Email_1
CrisisWatch: avvisi di settembre e tendenze di agosto 2023 | Gruppo di crisi (https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/september-alerts-and-august- trends2023#c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire); Al Jazeera, ICC upholds acquittal of former Ivory Coast president 31/03/2021; : CP_3 Controparte_14
O's Return to Côte d'VO: A New Opportunity for Reconciliation, 17 giugno 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2054145.html; International Crisis Group, Crisis Watch, Ivory Coast, September 2021:https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&date_ra
pagina 7 di 14 nge=last_12_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=20 21; International Crisis Group, Crisis Watch, Ivory Coast, September 2021: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&date_range= last_12_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021). Nel 2021, ha iniziato a supportare le operazioni di rimpatrio volontario assistito CP_15 degli ivoriani dai paesi vicini. Il 30 settembre 2021, l riportava che, dall'inizio CP_15 dell'anno, circa 5.327 ivoriani erano stati assistiti nella procedura di rimpatrio volontario, a fronte di 335 persone assistite nel corso del 2020. L'agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato di ritenere cessate le condizioni che hanno determinato la fuga di centinaia di migliaia di cittadini ivoriani nel corso degli anni. Alla luce di tale valutazione, nel settembre 2021, è stato siglato un accordo tra la Costa d'Avorio, i Paesi confinanti e adiacenti (Liberia, Mali, Togo, Ghana, Guinea, Mauritania) e l' CP_15 che prevede la cessazione dello status di rifugiato – sulla base di una valutazione individuale e con la possibilità di eccezioni – per i cittadini ivoriani cui tale status è stato riconosciuto in uno dei Paesi firmatari, da attuarsi entro il 30 giugno 2022 (UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: OT d'VO : Situation du Rapatriement Volontaire;
30 Septembre 2021, 30 September 2021 https://www. et/en/file/local/2061601/30+Septembre_2021_UNHCRCIV_Das CP_8 hboard_VolRep.pdf; UNHCR – UN Commissioner for Refugees: UNHCR CP_16 recommends the cessation of refugee status for Ivorians, 7 October 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2061878.html). A proposito del rimpatrio dei rifugiato ivoriani, in particolare dal Mali, UNHCR – UN High Commissioner for Refugees, Communiqué de Presse;
320 réfugiés rentrent en Côte d'VO, Per_9
11.8.2022 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2077315/Communiqu%C3%83%C2%A9+de+pre sse+-
+320+r%C3%83%C2%A9fugi%C3%83%C2%A9s+Ivoiriens+rentrent+en+C%C3%8 3%C2%B4te+d%27VO.pdf) riferisce, previa traduzione, che l'Agenzia delle CP_15
Nazioni Unite per i Rifugiati, in collaborazione con il Governo del Mali, ha organizzato il rimpatrio volontario di 320 rifugiati ivoriani in Costa d'Avorio. Questa grande operazione è la prima del suo genere quest'anno e l'ultima dopo l'entrata in vigore della cessazione dello status dei rifugiati ivoriani. Questo ritorno volontario, organizzato in due convogli, ha lasciato il 2 agosto per recarsi a Korhogo, una delle città più Per_10 grandi della Costa d'Avorio settentrionale, dove l'11 agosto 2022 sono stati accolti gli ultimi rifugiati. Questo rimpatrio volontario segue una campagna informativa per i rifugiati ivoriani sulle implicazioni della clausola di cessazione sul loro status, vale a dire le procedure di esenzione, il rimpatrio volontario, la documentazione legale e la fine dell'assistenza umanitaria. Questa campagna si è conclusa con una cerimonia di comunicazione sulla clausola di cessazione dello status dei rifugiati ivoriani che si è svolta il 29 luglio a durante la quale l ha continuato a sensibilizzare e Per_10 CP_15 ha riconosciuto la resilienza di questa popolazione che pone fine all'asilo prolungato. "Questa operazione di rimpatrio volontario è anche il risultato di due visite di pagina 8 di 14 ricognizione in Costa d'Avorio che l ha condotto con i leader della comunità CP_15 ivoriana all'inizio di quest'anno, il cui scopo era mostrare loro che è possibile tornare in patria in pace e dignità” ha detto Rappresentante dell'Agenzia delle Testimone_1
Nazioni Unite per i Rifugiati in Mali…. È stato durante un incontro regionale sulle soluzioni durevoli alla situazione dei rifugiati ivoriani, tenutosi il 7 settembre 2021 ad Abidjan, che i governi della Costa d'Avorio e dei paesi ospitanti hanno firmato una dichiarazione congiunta, avallando questa decisione di revocare il loro status. Inoltre, questo rimpatrio segue un'analisi approfondita della situazione in Costa d'Avorio e designa quindi l'applicazione della clausola di cessazione dello status di rifugiato per gli ivoriani, entrata in vigore il 30 giugno 2022. Va notato che tale misura è stata raccomandata dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Persona_11 in apertura della 72a sessione annuale del Comitato Esecutivo dell'UNHCR a Ginevra nell'ottobre 2021, durante la quale ha attribuito al "fondamentale e duraturo cambiamenti in Costa d'Avorio", nonché all'impegno del governo della Costa d'Avorio per aiutare questi rifugiati a ricostruirsi al loro ritorno. Il ricorrente ha invocato, altresì, la protezione speciale. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_2 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le pagina 9 di 14 disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto- legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione pagina 10 di 14 dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso concreto, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Quanto ai fatti narrati dall'attore, su cui questi ha basato il timore di rimpatrio manifestato, la loro inverosimiglianza non permette di utilizzare ciò che è stato raccontato per ricostruire una concreta ed apprezzabile vulnerabilità tale da consentire di conseguire il permesso di soggiorno in questione. In ogni caso, essi non rappresentano affatto una soggezione del richiedente alla totale deprivazione dei suoi diritti fondamentali, al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana, se si considera che egli ha dichiarato di avere disposto di case ed altri averi e di un lavoro. Egli, inoltre, è adulto e non ha riportato e documentato, con quanto versato in atti, gravi problemi di salute se non quelli lamentati nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, di cui però, non ha fatto menzione nel ricorso, sprovvisto di qualsiasi prova o documento afferente a tali problematiche. In Italia non si è radicato sul piano culturale e non ha costituito una rete sociale o familiare;
né si è sforzato per integrarsi sul piano lavorativo. Al proposito ha depositato con il ricorso introduttivo una documentazione lavorativa esigua e risalente nel tempo. Il ricorrente ha prodotto, nella specifico, una comunicazione di assunzione per un contratto di lavoro a tempo determinato (dal 5.1.2021 al 31.12.2021) come bracciante agricolo, ma priva di buste paga che possano provare un effettivo svolgimento della mansione, nonché una certificazione dei redditi percepiti nel 2020. Il difensore del ricorrente ha depositato, inoltre, i documenti di una donna e di un bambino, che nulla dimostrano rispetto a una ipotetica unità familiare, in assenza di un certificato di stato di famiglia che provi il legame di parentela tra i tre individui. Il Collegio ritiene, in definitiva, che tali elementi non possano esprimere sufficientemente un radicamento effettivo del medesimo sul territorio nazionale e fare presagire uno scadimento significativo della qualità della sua pagina 11 di 14 vita, in caso di rimpatrio, tale da configurare una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata. Sul piano oggettivo, in Costa d'Avorio non vi sono peculiari condizioni di instabilità politica o che riguardino la sicurezza oppure una situazione di diffusa emergenza umanitaria (cfr. Rapporto USDOS e di Amnesty International cit. del Contro 2024; cfr. anche Côte d'VO, Annual Country Report 2023, 29.3.2024, Contro https://www.wfp.org/publications/annual-country-reports-cote-divoire, e Côte d'VO, Annual Country Report 2022, Country Strategic Plan 2019 – 2025, 31.3.2023, su ecoi.net). Integrated Phase Classification, in collaborazione con CP_18 [...]
(https://www.ipcinfo.org/ch/), in particolare, non evidenzia situazioni di crisi CP_19 alimentare in Costa d'Avorio. D'altra parte, il ricorrente non ha circostanziato elementi che lo ricolleghino a specifiche categorie di soggetti esposte a forme di violazione dei diritti umani e non ha articolato un'istanza circostanziata di libero interrogatorio in argomento. Le sue allegazioni, dunque, non hanno imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe pagina 12 di 14 per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”.). Né acquista rilevanza il transito per la Libia che il richiedente ha compiuto, perché dagli atti non emerge affatto, stante la carenza delle allegazioni compiute al riguardo, che, quale effetto della sua permanenza nel paese nordafricano, egli abbia reciso i suoi legami con il paese di origine;
inoltre, egli non ha affatto posto la p.a. ed il giudice nella condizione di ravvisare la connessione tra la sua esperienza di vita nel paese nordafricano ed il suo temuto ritorno nel paese di origine;
invero, nessuna conseguenza grave, né fisica, né psichica il medesimo ha lamentato di avere subito a causa del breve transito per la Libia e che possa essere posta in connessione, comunque, con il suo rientro nel paese di origine (Cass. 2861\2018; cass. 21145\19; Cassazione civile, sez. I , 09/01/2020 , n. 224: “Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l'indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il Paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese. (Nel caso di specie, il ricorrente ha prospettato la sola situazione della Libia, quale Paese di transito, senza allegare alcun nesso con i fatti oggetto della domanda.)”). Circa le spese processuali, nulla si provvede, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 7.3.2025 Il Presidente est Dott.ssa Marida Corso
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