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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 2207/21
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2207/2021 tra
(c.f. ) titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Califano, presso il cui studio in Sarno, alla via Laudisio 8
[...] elettivamente domicilia, giusta procura in atti
ATTORE
E
in persona del procuratore speciale, dott. , con sede in Reggio Emilia, CP_1 Controparte_2 via Nubi di Magellano n. 30 (C.F.: ) ed ivi elettivamente domiciliata in via Alfieri, 19 presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Marco Buffa che la rappresenta giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note autorizzate in atti
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 26.04.2021 l'odierno attore , conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone CP_1 la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell'.interruzione della fornitura di energia elettrica nei giorni 12 e 13 aprile 2021, da liquidarsi in € 18.861,70
2. L'attore esponeva di essere titolare di un esercizio commerciale di vendita di stoccafisso e baccalà
e che il 12 aprile 2021 al momento dell'apertura al pubblico si sarebbe accorto che mancava la corrente elettrica
3. La in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del CP_1
21/07/2021, eccepiva, preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere una holding, che si occupa di elaborare delle linee strategiche delle varie società facenti capo al gruppo, senza tuttavia governare i profili relativi alla rete elettrica, ovvero alla vendita dell'energia elettrica. In particolare documentava che l'attore “ha concluso ed ha in corso il contratto di somministrazione di energia elettrica con Controparte_3
4. Parte attrice chiedeva la concessione dei termini di cui all'art 183 c.p.c., tuttavia detti termini non venivano concessi e la causa veniva rinviata per la decisione, invero è facoltà del giudicante di invitare le parti a precisare le conclusioni e trattenere la causa in decisione anche alla prima udienza e pur in presenza di una richiesta di concessione dei termini per il deposito di memorie assertive e istruttorie, gli artt. 187 c.p.c. e 80 bis disp. att. c.p.c., nonché il principio giurisprudenziale secondo il quale “In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c.
e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cass. 4767/2016);
5. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata.
6. Giova premettere che, in tema di prova dell'.adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento pagina 3 di 5 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'.onere della prova del fatto estintivo dell'.altrui pretesa, costituito dall'.avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
7. Nella specie l'.attrice non ha adempiuto l'onus probandi a suo carico, non avendo versato in atti il contratto di somministrazione di energia elettrica asseritamente stipulato con la convenuta, con la conseguente insussistenza del presupposto di fatto per l'invocata tutela risarcitoria, fondata, come già detto, sulla asserita responsabilità contrattuale della controparte.
8. Ad abundantiam, la ha fornito idonea prova a supporto della eccepita carenza CP_1 di legittimazione passiva, avendo versato in atti la copia del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato dall'attore con Controparte_3
9. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, che non era titolare di alcun rapporto con l'attore nel periodo in cui lo stesso deduce di aver subito danni a causa degli inadempimenti contrattuali della controparte.
10. Non potrebbe, inoltre, l'.attrice dolersi della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della , non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio Controparte_3 necessario, essendo stata erroneamente citata in giudizio la sola priva CP_1 di legittimazione passiva.
11. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, secondo i parametri minimi ed escludendo la fase istruttoria che in concreto non ha avuto luogo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della e, per l'.effetto, CP_1
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
pagina 4 di 5 - CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 5 di 5
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 2207/21
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2207/2021 tra
(c.f. ) titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Califano, presso il cui studio in Sarno, alla via Laudisio 8
[...] elettivamente domicilia, giusta procura in atti
ATTORE
E
in persona del procuratore speciale, dott. , con sede in Reggio Emilia, CP_1 Controparte_2 via Nubi di Magellano n. 30 (C.F.: ) ed ivi elettivamente domiciliata in via Alfieri, 19 presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Marco Buffa che la rappresenta giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note autorizzate in atti
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 26.04.2021 l'odierno attore , conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone CP_1 la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell'.interruzione della fornitura di energia elettrica nei giorni 12 e 13 aprile 2021, da liquidarsi in € 18.861,70
2. L'attore esponeva di essere titolare di un esercizio commerciale di vendita di stoccafisso e baccalà
e che il 12 aprile 2021 al momento dell'apertura al pubblico si sarebbe accorto che mancava la corrente elettrica
3. La in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del CP_1
21/07/2021, eccepiva, preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere una holding, che si occupa di elaborare delle linee strategiche delle varie società facenti capo al gruppo, senza tuttavia governare i profili relativi alla rete elettrica, ovvero alla vendita dell'energia elettrica. In particolare documentava che l'attore “ha concluso ed ha in corso il contratto di somministrazione di energia elettrica con Controparte_3
4. Parte attrice chiedeva la concessione dei termini di cui all'art 183 c.p.c., tuttavia detti termini non venivano concessi e la causa veniva rinviata per la decisione, invero è facoltà del giudicante di invitare le parti a precisare le conclusioni e trattenere la causa in decisione anche alla prima udienza e pur in presenza di una richiesta di concessione dei termini per il deposito di memorie assertive e istruttorie, gli artt. 187 c.p.c. e 80 bis disp. att. c.p.c., nonché il principio giurisprudenziale secondo il quale “In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c.
e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cass. 4767/2016);
5. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata.
6. Giova premettere che, in tema di prova dell'.adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento pagina 3 di 5 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'.onere della prova del fatto estintivo dell'.altrui pretesa, costituito dall'.avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
7. Nella specie l'.attrice non ha adempiuto l'onus probandi a suo carico, non avendo versato in atti il contratto di somministrazione di energia elettrica asseritamente stipulato con la convenuta, con la conseguente insussistenza del presupposto di fatto per l'invocata tutela risarcitoria, fondata, come già detto, sulla asserita responsabilità contrattuale della controparte.
8. Ad abundantiam, la ha fornito idonea prova a supporto della eccepita carenza CP_1 di legittimazione passiva, avendo versato in atti la copia del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato dall'attore con Controparte_3
9. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, che non era titolare di alcun rapporto con l'attore nel periodo in cui lo stesso deduce di aver subito danni a causa degli inadempimenti contrattuali della controparte.
10. Non potrebbe, inoltre, l'.attrice dolersi della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della , non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio Controparte_3 necessario, essendo stata erroneamente citata in giudizio la sola priva CP_1 di legittimazione passiva.
11. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, secondo i parametri minimi ed escludendo la fase istruttoria che in concreto non ha avuto luogo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della e, per l'.effetto, CP_1
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
pagina 4 di 5 - CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
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