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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2275/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, neLL persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
neLL causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2013 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell' Avv. MANZI Pt_1 P.IVA_1
COSTANZA e dell'Avv. CENTOLA ROSA PIA, elettivamente domiciliata in presso il difensore Avv. MANZI
COSTANZA, in C.so M.R. Imbriani 33/A, Trani
ATTORE/I contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. MATASSA NINO SEBASTIANO, elettivamente domiciliato presso Avv. SERGIO CICCARELLI, via Trento
27, FOGGIA
CONVENUTO/I
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 15.12.2023, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
All'udienza del 22.12.2023, con provvedimento del 24.04.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto deLL decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto deLL decisione> la quale deLL causa e delle ragioni giuridiche deLL decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità deLL motivazione quale coroLLrio del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione neLL motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini deLL decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine aLL ricostruzione dei profili fattuali deLL presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, deLL comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine aLL decisione.
Con atto di citazione del 7.05.2013, la soc. a chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di Parte_1 concessione dei suoli (per inadempimento e colpa del e per impossibilità sopravvenuta),del 20 marzo 1995 e CP_1 pagina 1 di 6 successivo contratto del 3 giugno 2003 , e la malafede del nell'esecuzione del contratto, e di Controparte_2 condannare il al risarcimento del danno di E. 4.223,377,05 o in via subordinata aLL riduzione del canone di affitto CP_1 per mancato sfruttamento deLL cava dal 2004.
Il si è costituito e ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza deLL domanda deducendo Controparte_1 che aLL società attrice andava imputato il dedotto inadempimento atteso che aveva ottenuto parere sfavorevole all'attività estrattiva nell'area interessata.
Il convenuto ha eccepito , in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale CP_1
Amministrativo trattandosi, a suo dire, di concessione di beni pubblici e ha eccepito la inammissibilità deLL domanda di risoluzione per essere cessata, per scadenza del termine, la durata del contratto di concessione.
Nel merito, il convenuto ha ritenuto infondate le domande proposte daLL società attrice che aveva ottenuto parere CP_1 sfavorevole deLL compatibilità ambientale del progetto presentato e si era vista negata l'autorizzazione all'ampliamento dell'area destinata a coltivazione deLL cava.
Preliminarmente si dà atto che la scrivente è subentrata ai precedenti titolari del ruolo solo in data 2.12.2022.
Prima di affrontare il merito del giudizio occorre risolvere, per ragioni di priorità logico-giuridica, sull'eccezione avente carattere preliminare, ovvero suLL questione del difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
La società attrice ha dichiarato l'interesse aLL risoluzione di contratto di affitto di cava stipulato con il convenuto. CP_1
Dell'esame del contratto innanzi indicato, si tratta di un contratto di diritto privato in cui l'amministrazione agisce uti privati per cui la controversia rientra neLL giurisdizione del giudice ordinario.
L'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo elenca i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la
Giurisprudenza distingue chiaramente la differenza tra concessione – contratto ( in cui l'amministrazione agisce da soggetto privato) , e concessione autorità ( esercizio di potere unilaterale unico).
Nel caso di locazione o affitto di cava da parte del Comune, la stessa non è automaticamente una concessione pubblicistica ma spesso contratto privatistico.
La distinzione tra “ concessione-contratto” ( in cui l'Amministrazione agisce uti privati) e “ concessione autorita” ( in cui l'amministrazione esercita poteri autoritativi) è ben consolidata neLL giurisprudenza deLL Corte di Cassazione e del
Consiglio di Stato.
“ Quando il rapporto è qualificabile come concessione di bene pubblico ai fini di sfruttamento economico ( es. cava, demanio, ecc.) il contenuto dell'atto è interamente rimesso all'autonomia delle parti, senza l'esercizio di poteri pubblicistici, si è in presenza di una concessione-contratto, rientrante neLL giurisdizione del giudice ordinario” ( Cass.,
Sez.Unite 6.8.2008 n.21222)
“ Quando l'oggetto deLL controversia è la fase esecutiva del rapporto concessorio e non un atto autoritativo, si è in presenza di una concessione-contratto, per la quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario” ( Cass. Sez. Unite,
26.03.2010, n.7303)
“ NeLL concessione – autorità il rapporto è costituito da un atto unilaterale, espressione di potestà amministrativa, e le relative controversie rientrano neLL giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma se il rapporto è regolato da un contratto, nasce da un accordo e non implica esercizio di potestà, il rapporto è privatistico ( Cons. di Stato, sez. V,
2.4.2207, n. 1519).
“ Nel caso di concessioni su beni pubblici ( es. cave, miniere,ecc. ), la giurisdizione spetta al giudice ordinario se la controversia attiene aLL fase esecutiva del rapporto e si lamenta l'inadempimento contrattuale” ( Sez. Unite, CP_3
16.02.2011, n.3660) pagina 2 di 6 La concessione per uso di cava, per quanto sopra indicato, appare ricondotta a concessione – contratto in quanto, dal contratto in esame, la stessa è stata stipulata mediante contratto di affitto, il non esercita un potere pubblicistico CP_1 unilaterale ma agisce come contraente;
nel caso di specie trattandosi di controversia sul mancato guadagno, inadempimento, risoluzione del contratto, la fattispecie rientra neLL competenza del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, in riferimento alle deduzioni di parte attrice ovvero che, essendo il valore deLL controversia pari ad E. 4.223.377,05 il giudizio esula daLL competenza per la decisione deLL cause assegnate ai Giudici Onorari, si evidenzia che la scrivente era già in servizio aLL data di entrata in vigore del DL 116/2017 che, in relazione all'art. 178 deLL circolare del CSM nelle tabelle 2020-2022, norma che richiama il detto DL inerente all'attività giurisdizionale dei giudici onorari di pace , e in relazione alle tabelle del Tribunale di Foggia , sono norme che non prevedono alcun limite di valore.
Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice ha dedotto di aver ottenuto dall' , il decreto n. 3/Min. del Pt_1 Controparte_4
27 1/19 2, trasmesso il 28/ 4 /1992, di autorizzazione per la coltivazione a cava del terreno, sito in in Controparte_1 località Casarinelle, riportato incatasto terreni al foglio 108, particelle 13 e 61 (doc.1 parte attrice) e che aveva ricevuto in fitto dall'Amministrazione Comunale di con contratto del 20 marzo 1995, rep. n. 5928, regolarmente Controparte_1 autorizzato con deliberazione n. 720 del 30/12/1994 deLL Giunta Comunale , un suolo demaniale, per l'estrazione di pietra, aLL Contrada“Coppe Casarinelli”, riportato in catasto terreni al foglio 108, particeLL 61 dell'estensione di Ha 13.00.00, in adiacenza a particelle già di proprietà deLL stessa con durata di anni nove , a decorrere dal giorno successivo aLL Pt_1 registrazione del contratto (6/4/1995), ed un canone mensile di£ 2.800.000, da adeguarsi annualmente secondo ISTAT (doc.
2 parte attrice)
Ha altresì dedotto di aver ottenuto dall' , con decreto n. 51/Min del Registro del Controparte_4
18.07.1995 , autorizzazione in proroga , fino al 7.4.2004, del precedente decreto del 27.2.1992 n. 03 ( doc.3 parte attrice).
La soc.attrice ha argomentato che, durante i lavori di estrazione di materiale lapideo, nel mese di giugno 2020, rinvenne importanti e uniche impronte tridattili , attribuibili a dinosauri del periodo cretaceo inferiore, riconosciute dal Prof. Per_1 deLL , appartenenti ad un ichnogenere di dinosauro. Controparte_5
L'attrice ha ulteriormente dedotto di aver ottenuto, con deliberazione n. 108 dell'8/5/2003, formalizzata l'8/3/2003 e acquisita al prot. n. 4759 dell'11/4/2003 (doc. 4 parte attrice), in concessione ulteriori terreni per la coltivazione deLL cava e più precisamente: Ha 5.10.00, destinati a zona di coltivazione, Ha 6.10.00, destinati ad impianti e servizi, Ha 5.50.00, destinati a movimento mezzi ed operai, per complessi Ha 16.70.00 e, in data il 3/6/2003 sottoscrisse contratto di locazione
(doc. 5 parte attrice) registrato il 19/6/2003, deLL durata novennale (art. 2), del suolo demaniale in Contrada “Coppe
Casarinelli”, deLL superficie di Ha 16.70.00, riportato in catasto terreni al IO 108, particeLL 61, destinato, in parte, a sfruttamento a cava e in parte a servizi, con scadenza stabilita sino al 18.06.2012.
Ha dedotto, sempre l'attrice, che, con istanza indirizzata all' chiedeva proroga Controparte_6 dell'autorizzazione, ai sensi deLL L.R. 22.05.1985, n. 37, aLL coltivazione deLL cava sita in territorio di aLL contrada
“Coppe Casarinelli”, già autorizzato.( doc.6 parte attrice).
L'attrice, in data 7.04.2004, data di scadenza deLL proroga disposta con D. Min.n.51 del 18.07.95, non avendo ricevuto dall' l'assenso aLL proroga per la mancata emanazione da parte deLL del Piano Controparte_4 CP_4
Regionale Attività Estrattive, l'attività estrattiva, pur mantenendo per ben sei mesi il rapporto di lavoro di lavoro con tutti gli operai addetti aLL cava ( quasi tutti di che furono adibiti a lavori di riordino e pulizia deLL cava Controparte_1 stessa, fino al 1°/10/2004, data in cui dovette licenziare gli operai e sottoscrivere un verbale di accorso con le rappresentanze sindacali provinciali (doc. n. 7). pagina 3 di 6 Il Comune Convenuto ha rappresentato che con nota prot. 13295 del 10.11.06, notificata al il 26.11.2006 (Doc. 4 del fasc. di parte convenuta) , l'Ufficio Assessorato all'Ecologia deLL Regione Puglia inoltrava aLL Ditta Colmar il preavviso del parere negativo, invitando la stessa a trasmettere entro il termine di giorni dieci eventuali controdeduzioni e che la soc.
, con lettera del 13 maggio 2009 , aLL , trasmetteva il “piano di recupero dell'area di cava ex L.R. Pt_1 CP_4
n. 21 del 2004” ( doc. 5 del fasc.di parte convenuta).
Il convenuto ha altresì dedotto che la , con nota del 12.06.2009 ( doc.6 di parte convenuta) Prot. N. CP_1 CP_4
3447 AES/PG9, esprimeva parere negativo in quanto gli “ elaborati grafici allegati non riportavano la situazione piano altimetrica fine lavori, così come ipotizzata nel progetto di ampliamento dell'attività estrattiva di cui all'istanza di autorizzazione inoltrata nel 2003, e per la quale il Servizio Regionale Ecologia, con Determina n. 316 del 26.06.07, ha espresso in merito parere VIA sfavorevole.” La nota riportava, altresì, che la Ditta “così come prescritto con la Determina n.
10 dell' del 06/02/03 di sospensione coltivazione, sarebbe tenuta ad effettuare il ripristino dei luoghi escavati abusivamente con riempimento dei vuoti…(omissis…). Per quanto sopra, codesta Ditta dovrà ripresentare un nuovo piano, in triplice copia, che preveda il recupero e messa in sicurezza deLL zona interessata dall'attività estrattiva sia autorizzata che abusiva
e che tenga conto deLL destinazione finale dell'area a seguito del ritrovamento suddetto e deLL progettazione attivata…(omissis…)”
La soc. attrice ha dedotto che, al fine di dare un'accelerata aLL definizione del progetto, procrastinato dalle alterne vicende politiche dell'Ente Comunale, in data 26/6/2009 (doc. n. 24 parte attrice) formulò nuovamente all'Amministrazione
Comunale la propria disponibilità ad una transazione prodromica aLL realizzazione del progetto presentato dall'Amministrazione Comunale per ottenere i finanziamenti europei dichiarandosi disponibile a versare al la CP_1 somma di E. 10.000,00; a restituire dodici dei sedici ettari avuti in concessione e a lasciare i terreni su cui insisteva la cava.
Con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 30 ottobre 2009 (Doc. 25 del fasc. di parte attrice) il
Consiglio Comunale deliberava di formulare direttive aLL Giunta Comunale per un componimento bonario deLL questione in via transattiva, (la Deliberazione costituiva, tuttavia, un atto di mero indirizzo deLL P.A. in ordine alle controversie insorte stante la mancata corresponsione del canone concessorio per gli anni dal 2004 aLL scadenza del Contratto di fitto suolo demaniale);
A seguito del diniego deLL ( cfr. nota del 12.06.2009, doc.6 di parte convenuta) Prot. N. 3447 AES/PG9) CP_4 non si rinvengono istanze atte ad ottenere da parte deLL l'autorizzazione aLL coltivazione. CP_4
Tanto appare daLL nota regionale prot. AOO_160 n. 10608 del 17.07.2013, da cui si rileva che “il decreto n. 3/MIN del
27/01/92 con cui è stata autorizzata la CO.L.MAR. srl a coltivare la cava … non è stato ancora prorogato in quanto lo scrivente Ufficio è tuttora in attesa del piano, ex l.r. 21/2004, … richiesto con la nota n. 3447/AES/FG del 12/6/2009, Part nonostante ne sia stato sollecitato il riscontro con la nota 154/7-2-2011/595. Visto quindi il tempo sin qui trascorso tale inerzia deLL ditta viene interpretata quale volontà a non voler proseguire ulteriormente l'attività estrattiva”. Pt_1
Il Dirigente deLL intimava aLL ditta attrice sia per l'area di cava autorizzata con Decreto 3/MIN/ 1992, sia per la CP_4 restante parte abusiva, a presentare entro giorni trenta daLL notifica deLL nota regionale, “il crono programma degli interventi per la messa in sicurezza e recupero (in triplice copia) … (omissis…) onde consentire la formalizzazione dell'atto di cessazione delle cave.”
DaLL documentazione prodotta dalle parti e innanzi richiamata, appare che il mancato rinnovo deLL autorizzazione aLL coltivazione deLL cava da parte deLL non sono da imputare al convenuto in quanto l'istanza del CP_4 CP_1
23 febbraio 2004, ( doc. 6 parte attrice) non era conforme alle prescrizioni di legge, avendo la società omesso di presentare la documentazione integrativa, acquisita solo successivamente aLL Legge Regionale n. 21/2004, ovvero uno “specifico pagina 4 di 6 piano di coltivazione” atteso che la cava in questione ricadeva in area naturale protetta. Solo con la presentazione del progetto richiesto la società avrebbe potuto proseguire nell'attività di sfruttamento deLL cava. In assenza del progetto la non aveva rilasciato il provvedimento di rinnovo, con conseguente impossibilità a proseguire l'attività CP_4 estrattiva e di utilizzo del bene dato in concessione dal Convenuto Comune.
La , con la nota del 13.12.2007, Prot. n. 18636, indirizzata aLL società attrice , al Comune di Sam Marco in CP_4
Lamis e all'Amministrazione Provinciale, rappresentava che “…con nota prot. 13295 del 10.11.2006 questo Settore aveva notificato a codesta Società il preavviso del parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 assegnando…il termine di 10 gg per la presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni. Nei dieci giorni prescritti non perveniva alcun riscontro da parte deLL società; con successiva nota del 27.11.2006 l'Avv. M. Di Cagno richiedeva ulteriore tempo per la presentazione delle predette controdeduzioni per cui l' sospendeva temporaneamente l'adozione del provvedimento finale che CP_4 veniva adottato in data 26.06.2007, ovvero ben oltre sette mesi dopo la notifica del preavviso di parere negativo, e comunque data aLL quale ancora nessun riscontro o comunicazione era pervenuta da parte deLL società”.
La proroga richiesta quindi non era stata concessa a causa deLL carenza dei requisiti richiesti daLL legge per la prosecuzione dell'attività estrattiva, in presenza di vincoli di salvaguardia del territorio che richiedevano la presentazione da parte dell'interessata di un piano di coltivazione in grado di dimostrare e garantire che la coltivazione di cava venisse effettuata con modalità idonee a rispettare l'equilibrio del territorio, considerata la prevalenza delle esigenze di tutela ambientale.
La Nota deLL , Prot. AOO 160/17.07.13 N. 10608 ( doc. 7 parte conv.) esplica che “il decreto n. 3/MIN del CP_4
27/01/92 con cui è stata autorizzata la ditta a coltivare la cava ricadente su quota parte delle particelle 13-61 del Pt_1
F.208 , non è stato ancora prorogato in quanto lo scrivente Ufficio è tuttora in attesa del piano, ex l.r. 21/2004, “per il recupero e messa in sicurezza deLL zona interessata dall'attività estrattiva sia autorizzata che abusiva e che tenga conto deLL destinazione finale dell'area a seguito del ritrovamento archeologico e deLL progettazione attivata per la realizzazione del parco archeologico”, richiesto con nota n. 3447/ AES/ FG del 12/06/2009, nonostante ne sia stato sollecitato il riscontro con la nota 154/7 -2- 2011/595. Visto quindi il tempo sin qui trascorso tale inerzia deLL ditta viene interpretata quale volontà a non voler proseguire ulteriormente l'attività estrattiva”.
Da tanto si può assumere che nessun inadempimento , ai sensi degli artt. 1615 e ss c.c., ovvero dell'art. 1375 c.c.,può essere imputato al convenuto in relazione al contratto sottoscritto con la soc. attrice in data 3/6/2003 di concessione del suolo demaniale.
Detto atto, a seguito a quello del 20 marzo 1995, all'Art. 1) prevede che “Il Comune di concede in fitto precario aLL soc di Trani, 16.70.00 circa di terreno demaniale sito aLL contrada “Coppe Casarinelli” del territorio di Pt_1 Pt_3 riportato in catasto al IO p.LL , per lo sfruttamento di cava di pietre”.
In detto contratto era altresì concesso il diritto di interrompere il rapporto, con revoca deLL concessione, salvo preavviso scritto di sei mesi, senza che la Ditta concessionaria, come espressamente previsto dall'Art. 7 del contratto 2003, potesse avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo, in considerazione deLL natura di concessione amministrativa di beni demaniali del rapporto intercorso fra il e la Ditta CO.L.MAR.
Il convenuto, quindi, non aveva alcun obbligo di garantire la disponibilità e la destinazione dei suoli demaniali. CP_1
Inoltre l'art. 15 del citato contratto prevede “La concessione si intende effettuata a tutto rischio e pericolo del concessionario, per cui l'Amministrazione comunale si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità verso la ditta o verso terzi per qualsiasi atto o fatto o danno derivante dall'esercizio deLL cava”.
Da tanto esaminato, quindi, appare l'esclusione di qualsivoglia responsabilità del convenuto attesa la CP_1 dimostrazione di disinteresse aLL prosecuzione dell'attività estrattiva e di coltivazione. pagina 5 di 6 DaLL documentazione in atti, e dalle parti prodotte, non appare che il convenuto abbia perpetrato condotte non CP_1 corrette e in mala fede e tanto è confermato neLL nota del 25-26.06.09 deLL ditta attrice che dichiarava “l'Amministrazione
Comunale ha sempre mostrato, come quelle precedenti, disponibilità e buona fede”.
Da tanto si può attestare che il mancato sfruttamento deLL cava per cui è giudizio è imputabile non ad una causa di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., bensì aLL condotta deLL società attrice per non aver adempiuto a tutte le prescrizioni di legge finalizzate ad ottenere la proroga deLL autorizzazione aLL coltivazione.
Proprio a causa di tale omissione la non aveva rilasciato il provvedimento di rinnovo, per cui i lavori di CP_4 coltivazione deLL cava, da parte deLL attrice erano cessati e la stessa non aveva potuto più svolgere l'attività estrattiva e utilizzare, quindi, il bene dato in concessione dal CP_1
Quanto aLL domanda di parte attrice di riduzione del canone di affitto: la stessa non può essere accolta in quanto il mancato sfruttamento deLL cava non esimeva la società dal pagamento dei canoni previsti dal contratto, in quanto gli stessi erano dovuti anche nel caso di sospensione dell'attività, fino all'effettiva riconsegna deLL stessa, salvo giustificati motivi riconosciuti validi con provvedimento deliberato in Giunta Comunale.
A causa deLL mancata produzione deLL documentazione richiesta daLL la stessa non aveva rilasciato il CP_4 provvedimento di rinnovo, per cui i lavori di coltivazione deLL cava, da parte deLL soc.attrice erano cessati e la società attrice non aveva potuto più svolgere l'attività estrattiva e utilizzare, quindi, il bene dato in concessione dal CP_1 convenuto.
Quanto aLL domanda ex art. 96 c.p.c. richiesta dal convenuto. CP_1
La domanda non può trovare accoglimento . Infatti la domanda risarcitoria si fonda su documentazione prodotta e datata successivamente ( sent. Tribunale di Foggia n. 627/2916 e sent. deLL Corte d'Appello di Bari n. 2091/2018) all'introduzione del giudizio. Tali elementi, quindi, non sono idonei a dimostrare che la controparte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave al momento dell'instaurazione deLL causa , che è il momento rilevante ai fini deLL valutazione dell'eventuale responsabilità aggravata.
In mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. la domanda risarcitoria va rigettata .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, neLL misura di 2/3 stante la parziale soccombenza del convenuto,
in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 , con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.
4.000.001e E. 8.000.00 ( esclusa la fase istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Condanna CO.L.MAR S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t., aLL rifusione delle spese di lite che liquida in E.
22.936,00 , per onorario, oltre rimb.forf., iva e cpa, come per legge;
Foggia 20.05.2025 Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, neLL persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
neLL causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2013 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell' Avv. MANZI Pt_1 P.IVA_1
COSTANZA e dell'Avv. CENTOLA ROSA PIA, elettivamente domiciliata in presso il difensore Avv. MANZI
COSTANZA, in C.so M.R. Imbriani 33/A, Trani
ATTORE/I contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. MATASSA NINO SEBASTIANO, elettivamente domiciliato presso Avv. SERGIO CICCARELLI, via Trento
27, FOGGIA
CONVENUTO/I
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 15.12.2023, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
All'udienza del 22.12.2023, con provvedimento del 24.04.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto deLL decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto deLL decisione> la quale deLL causa e delle ragioni giuridiche deLL decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità deLL motivazione quale coroLLrio del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione neLL motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini deLL decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine aLL ricostruzione dei profili fattuali deLL presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, deLL comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine aLL decisione.
Con atto di citazione del 7.05.2013, la soc. a chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di Parte_1 concessione dei suoli (per inadempimento e colpa del e per impossibilità sopravvenuta),del 20 marzo 1995 e CP_1 pagina 1 di 6 successivo contratto del 3 giugno 2003 , e la malafede del nell'esecuzione del contratto, e di Controparte_2 condannare il al risarcimento del danno di E. 4.223,377,05 o in via subordinata aLL riduzione del canone di affitto CP_1 per mancato sfruttamento deLL cava dal 2004.
Il si è costituito e ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza deLL domanda deducendo Controparte_1 che aLL società attrice andava imputato il dedotto inadempimento atteso che aveva ottenuto parere sfavorevole all'attività estrattiva nell'area interessata.
Il convenuto ha eccepito , in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale CP_1
Amministrativo trattandosi, a suo dire, di concessione di beni pubblici e ha eccepito la inammissibilità deLL domanda di risoluzione per essere cessata, per scadenza del termine, la durata del contratto di concessione.
Nel merito, il convenuto ha ritenuto infondate le domande proposte daLL società attrice che aveva ottenuto parere CP_1 sfavorevole deLL compatibilità ambientale del progetto presentato e si era vista negata l'autorizzazione all'ampliamento dell'area destinata a coltivazione deLL cava.
Preliminarmente si dà atto che la scrivente è subentrata ai precedenti titolari del ruolo solo in data 2.12.2022.
Prima di affrontare il merito del giudizio occorre risolvere, per ragioni di priorità logico-giuridica, sull'eccezione avente carattere preliminare, ovvero suLL questione del difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
La società attrice ha dichiarato l'interesse aLL risoluzione di contratto di affitto di cava stipulato con il convenuto. CP_1
Dell'esame del contratto innanzi indicato, si tratta di un contratto di diritto privato in cui l'amministrazione agisce uti privati per cui la controversia rientra neLL giurisdizione del giudice ordinario.
L'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo elenca i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la
Giurisprudenza distingue chiaramente la differenza tra concessione – contratto ( in cui l'amministrazione agisce da soggetto privato) , e concessione autorità ( esercizio di potere unilaterale unico).
Nel caso di locazione o affitto di cava da parte del Comune, la stessa non è automaticamente una concessione pubblicistica ma spesso contratto privatistico.
La distinzione tra “ concessione-contratto” ( in cui l'Amministrazione agisce uti privati) e “ concessione autorita” ( in cui l'amministrazione esercita poteri autoritativi) è ben consolidata neLL giurisprudenza deLL Corte di Cassazione e del
Consiglio di Stato.
“ Quando il rapporto è qualificabile come concessione di bene pubblico ai fini di sfruttamento economico ( es. cava, demanio, ecc.) il contenuto dell'atto è interamente rimesso all'autonomia delle parti, senza l'esercizio di poteri pubblicistici, si è in presenza di una concessione-contratto, rientrante neLL giurisdizione del giudice ordinario” ( Cass.,
Sez.Unite 6.8.2008 n.21222)
“ Quando l'oggetto deLL controversia è la fase esecutiva del rapporto concessorio e non un atto autoritativo, si è in presenza di una concessione-contratto, per la quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario” ( Cass. Sez. Unite,
26.03.2010, n.7303)
“ NeLL concessione – autorità il rapporto è costituito da un atto unilaterale, espressione di potestà amministrativa, e le relative controversie rientrano neLL giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma se il rapporto è regolato da un contratto, nasce da un accordo e non implica esercizio di potestà, il rapporto è privatistico ( Cons. di Stato, sez. V,
2.4.2207, n. 1519).
“ Nel caso di concessioni su beni pubblici ( es. cave, miniere,ecc. ), la giurisdizione spetta al giudice ordinario se la controversia attiene aLL fase esecutiva del rapporto e si lamenta l'inadempimento contrattuale” ( Sez. Unite, CP_3
16.02.2011, n.3660) pagina 2 di 6 La concessione per uso di cava, per quanto sopra indicato, appare ricondotta a concessione – contratto in quanto, dal contratto in esame, la stessa è stata stipulata mediante contratto di affitto, il non esercita un potere pubblicistico CP_1 unilaterale ma agisce come contraente;
nel caso di specie trattandosi di controversia sul mancato guadagno, inadempimento, risoluzione del contratto, la fattispecie rientra neLL competenza del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, in riferimento alle deduzioni di parte attrice ovvero che, essendo il valore deLL controversia pari ad E. 4.223.377,05 il giudizio esula daLL competenza per la decisione deLL cause assegnate ai Giudici Onorari, si evidenzia che la scrivente era già in servizio aLL data di entrata in vigore del DL 116/2017 che, in relazione all'art. 178 deLL circolare del CSM nelle tabelle 2020-2022, norma che richiama il detto DL inerente all'attività giurisdizionale dei giudici onorari di pace , e in relazione alle tabelle del Tribunale di Foggia , sono norme che non prevedono alcun limite di valore.
Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice ha dedotto di aver ottenuto dall' , il decreto n. 3/Min. del Pt_1 Controparte_4
27 1/19 2, trasmesso il 28/ 4 /1992, di autorizzazione per la coltivazione a cava del terreno, sito in in Controparte_1 località Casarinelle, riportato incatasto terreni al foglio 108, particelle 13 e 61 (doc.1 parte attrice) e che aveva ricevuto in fitto dall'Amministrazione Comunale di con contratto del 20 marzo 1995, rep. n. 5928, regolarmente Controparte_1 autorizzato con deliberazione n. 720 del 30/12/1994 deLL Giunta Comunale , un suolo demaniale, per l'estrazione di pietra, aLL Contrada“Coppe Casarinelli”, riportato in catasto terreni al foglio 108, particeLL 61 dell'estensione di Ha 13.00.00, in adiacenza a particelle già di proprietà deLL stessa con durata di anni nove , a decorrere dal giorno successivo aLL Pt_1 registrazione del contratto (6/4/1995), ed un canone mensile di£ 2.800.000, da adeguarsi annualmente secondo ISTAT (doc.
2 parte attrice)
Ha altresì dedotto di aver ottenuto dall' , con decreto n. 51/Min del Registro del Controparte_4
18.07.1995 , autorizzazione in proroga , fino al 7.4.2004, del precedente decreto del 27.2.1992 n. 03 ( doc.3 parte attrice).
La soc.attrice ha argomentato che, durante i lavori di estrazione di materiale lapideo, nel mese di giugno 2020, rinvenne importanti e uniche impronte tridattili , attribuibili a dinosauri del periodo cretaceo inferiore, riconosciute dal Prof. Per_1 deLL , appartenenti ad un ichnogenere di dinosauro. Controparte_5
L'attrice ha ulteriormente dedotto di aver ottenuto, con deliberazione n. 108 dell'8/5/2003, formalizzata l'8/3/2003 e acquisita al prot. n. 4759 dell'11/4/2003 (doc. 4 parte attrice), in concessione ulteriori terreni per la coltivazione deLL cava e più precisamente: Ha 5.10.00, destinati a zona di coltivazione, Ha 6.10.00, destinati ad impianti e servizi, Ha 5.50.00, destinati a movimento mezzi ed operai, per complessi Ha 16.70.00 e, in data il 3/6/2003 sottoscrisse contratto di locazione
(doc. 5 parte attrice) registrato il 19/6/2003, deLL durata novennale (art. 2), del suolo demaniale in Contrada “Coppe
Casarinelli”, deLL superficie di Ha 16.70.00, riportato in catasto terreni al IO 108, particeLL 61, destinato, in parte, a sfruttamento a cava e in parte a servizi, con scadenza stabilita sino al 18.06.2012.
Ha dedotto, sempre l'attrice, che, con istanza indirizzata all' chiedeva proroga Controparte_6 dell'autorizzazione, ai sensi deLL L.R. 22.05.1985, n. 37, aLL coltivazione deLL cava sita in territorio di aLL contrada
“Coppe Casarinelli”, già autorizzato.( doc.6 parte attrice).
L'attrice, in data 7.04.2004, data di scadenza deLL proroga disposta con D. Min.n.51 del 18.07.95, non avendo ricevuto dall' l'assenso aLL proroga per la mancata emanazione da parte deLL del Piano Controparte_4 CP_4
Regionale Attività Estrattive, l'attività estrattiva, pur mantenendo per ben sei mesi il rapporto di lavoro di lavoro con tutti gli operai addetti aLL cava ( quasi tutti di che furono adibiti a lavori di riordino e pulizia deLL cava Controparte_1 stessa, fino al 1°/10/2004, data in cui dovette licenziare gli operai e sottoscrivere un verbale di accorso con le rappresentanze sindacali provinciali (doc. n. 7). pagina 3 di 6 Il Comune Convenuto ha rappresentato che con nota prot. 13295 del 10.11.06, notificata al il 26.11.2006 (Doc. 4 del fasc. di parte convenuta) , l'Ufficio Assessorato all'Ecologia deLL Regione Puglia inoltrava aLL Ditta Colmar il preavviso del parere negativo, invitando la stessa a trasmettere entro il termine di giorni dieci eventuali controdeduzioni e che la soc.
, con lettera del 13 maggio 2009 , aLL , trasmetteva il “piano di recupero dell'area di cava ex L.R. Pt_1 CP_4
n. 21 del 2004” ( doc. 5 del fasc.di parte convenuta).
Il convenuto ha altresì dedotto che la , con nota del 12.06.2009 ( doc.6 di parte convenuta) Prot. N. CP_1 CP_4
3447 AES/PG9, esprimeva parere negativo in quanto gli “ elaborati grafici allegati non riportavano la situazione piano altimetrica fine lavori, così come ipotizzata nel progetto di ampliamento dell'attività estrattiva di cui all'istanza di autorizzazione inoltrata nel 2003, e per la quale il Servizio Regionale Ecologia, con Determina n. 316 del 26.06.07, ha espresso in merito parere VIA sfavorevole.” La nota riportava, altresì, che la Ditta “così come prescritto con la Determina n.
10 dell' del 06/02/03 di sospensione coltivazione, sarebbe tenuta ad effettuare il ripristino dei luoghi escavati abusivamente con riempimento dei vuoti…(omissis…). Per quanto sopra, codesta Ditta dovrà ripresentare un nuovo piano, in triplice copia, che preveda il recupero e messa in sicurezza deLL zona interessata dall'attività estrattiva sia autorizzata che abusiva
e che tenga conto deLL destinazione finale dell'area a seguito del ritrovamento suddetto e deLL progettazione attivata…(omissis…)”
La soc. attrice ha dedotto che, al fine di dare un'accelerata aLL definizione del progetto, procrastinato dalle alterne vicende politiche dell'Ente Comunale, in data 26/6/2009 (doc. n. 24 parte attrice) formulò nuovamente all'Amministrazione
Comunale la propria disponibilità ad una transazione prodromica aLL realizzazione del progetto presentato dall'Amministrazione Comunale per ottenere i finanziamenti europei dichiarandosi disponibile a versare al la CP_1 somma di E. 10.000,00; a restituire dodici dei sedici ettari avuti in concessione e a lasciare i terreni su cui insisteva la cava.
Con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 30 ottobre 2009 (Doc. 25 del fasc. di parte attrice) il
Consiglio Comunale deliberava di formulare direttive aLL Giunta Comunale per un componimento bonario deLL questione in via transattiva, (la Deliberazione costituiva, tuttavia, un atto di mero indirizzo deLL P.A. in ordine alle controversie insorte stante la mancata corresponsione del canone concessorio per gli anni dal 2004 aLL scadenza del Contratto di fitto suolo demaniale);
A seguito del diniego deLL ( cfr. nota del 12.06.2009, doc.6 di parte convenuta) Prot. N. 3447 AES/PG9) CP_4 non si rinvengono istanze atte ad ottenere da parte deLL l'autorizzazione aLL coltivazione. CP_4
Tanto appare daLL nota regionale prot. AOO_160 n. 10608 del 17.07.2013, da cui si rileva che “il decreto n. 3/MIN del
27/01/92 con cui è stata autorizzata la CO.L.MAR. srl a coltivare la cava … non è stato ancora prorogato in quanto lo scrivente Ufficio è tuttora in attesa del piano, ex l.r. 21/2004, … richiesto con la nota n. 3447/AES/FG del 12/6/2009, Part nonostante ne sia stato sollecitato il riscontro con la nota 154/7-2-2011/595. Visto quindi il tempo sin qui trascorso tale inerzia deLL ditta viene interpretata quale volontà a non voler proseguire ulteriormente l'attività estrattiva”. Pt_1
Il Dirigente deLL intimava aLL ditta attrice sia per l'area di cava autorizzata con Decreto 3/MIN/ 1992, sia per la CP_4 restante parte abusiva, a presentare entro giorni trenta daLL notifica deLL nota regionale, “il crono programma degli interventi per la messa in sicurezza e recupero (in triplice copia) … (omissis…) onde consentire la formalizzazione dell'atto di cessazione delle cave.”
DaLL documentazione prodotta dalle parti e innanzi richiamata, appare che il mancato rinnovo deLL autorizzazione aLL coltivazione deLL cava da parte deLL non sono da imputare al convenuto in quanto l'istanza del CP_4 CP_1
23 febbraio 2004, ( doc. 6 parte attrice) non era conforme alle prescrizioni di legge, avendo la società omesso di presentare la documentazione integrativa, acquisita solo successivamente aLL Legge Regionale n. 21/2004, ovvero uno “specifico pagina 4 di 6 piano di coltivazione” atteso che la cava in questione ricadeva in area naturale protetta. Solo con la presentazione del progetto richiesto la società avrebbe potuto proseguire nell'attività di sfruttamento deLL cava. In assenza del progetto la non aveva rilasciato il provvedimento di rinnovo, con conseguente impossibilità a proseguire l'attività CP_4 estrattiva e di utilizzo del bene dato in concessione dal Convenuto Comune.
La , con la nota del 13.12.2007, Prot. n. 18636, indirizzata aLL società attrice , al Comune di Sam Marco in CP_4
Lamis e all'Amministrazione Provinciale, rappresentava che “…con nota prot. 13295 del 10.11.2006 questo Settore aveva notificato a codesta Società il preavviso del parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 assegnando…il termine di 10 gg per la presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni. Nei dieci giorni prescritti non perveniva alcun riscontro da parte deLL società; con successiva nota del 27.11.2006 l'Avv. M. Di Cagno richiedeva ulteriore tempo per la presentazione delle predette controdeduzioni per cui l' sospendeva temporaneamente l'adozione del provvedimento finale che CP_4 veniva adottato in data 26.06.2007, ovvero ben oltre sette mesi dopo la notifica del preavviso di parere negativo, e comunque data aLL quale ancora nessun riscontro o comunicazione era pervenuta da parte deLL società”.
La proroga richiesta quindi non era stata concessa a causa deLL carenza dei requisiti richiesti daLL legge per la prosecuzione dell'attività estrattiva, in presenza di vincoli di salvaguardia del territorio che richiedevano la presentazione da parte dell'interessata di un piano di coltivazione in grado di dimostrare e garantire che la coltivazione di cava venisse effettuata con modalità idonee a rispettare l'equilibrio del territorio, considerata la prevalenza delle esigenze di tutela ambientale.
La Nota deLL , Prot. AOO 160/17.07.13 N. 10608 ( doc. 7 parte conv.) esplica che “il decreto n. 3/MIN del CP_4
27/01/92 con cui è stata autorizzata la ditta a coltivare la cava ricadente su quota parte delle particelle 13-61 del Pt_1
F.208 , non è stato ancora prorogato in quanto lo scrivente Ufficio è tuttora in attesa del piano, ex l.r. 21/2004, “per il recupero e messa in sicurezza deLL zona interessata dall'attività estrattiva sia autorizzata che abusiva e che tenga conto deLL destinazione finale dell'area a seguito del ritrovamento archeologico e deLL progettazione attivata per la realizzazione del parco archeologico”, richiesto con nota n. 3447/ AES/ FG del 12/06/2009, nonostante ne sia stato sollecitato il riscontro con la nota 154/7 -2- 2011/595. Visto quindi il tempo sin qui trascorso tale inerzia deLL ditta viene interpretata quale volontà a non voler proseguire ulteriormente l'attività estrattiva”.
Da tanto si può assumere che nessun inadempimento , ai sensi degli artt. 1615 e ss c.c., ovvero dell'art. 1375 c.c.,può essere imputato al convenuto in relazione al contratto sottoscritto con la soc. attrice in data 3/6/2003 di concessione del suolo demaniale.
Detto atto, a seguito a quello del 20 marzo 1995, all'Art. 1) prevede che “Il Comune di concede in fitto precario aLL soc di Trani, 16.70.00 circa di terreno demaniale sito aLL contrada “Coppe Casarinelli” del territorio di Pt_1 Pt_3 riportato in catasto al IO p.LL , per lo sfruttamento di cava di pietre”.
In detto contratto era altresì concesso il diritto di interrompere il rapporto, con revoca deLL concessione, salvo preavviso scritto di sei mesi, senza che la Ditta concessionaria, come espressamente previsto dall'Art. 7 del contratto 2003, potesse avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo, in considerazione deLL natura di concessione amministrativa di beni demaniali del rapporto intercorso fra il e la Ditta CO.L.MAR.
Il convenuto, quindi, non aveva alcun obbligo di garantire la disponibilità e la destinazione dei suoli demaniali. CP_1
Inoltre l'art. 15 del citato contratto prevede “La concessione si intende effettuata a tutto rischio e pericolo del concessionario, per cui l'Amministrazione comunale si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità verso la ditta o verso terzi per qualsiasi atto o fatto o danno derivante dall'esercizio deLL cava”.
Da tanto esaminato, quindi, appare l'esclusione di qualsivoglia responsabilità del convenuto attesa la CP_1 dimostrazione di disinteresse aLL prosecuzione dell'attività estrattiva e di coltivazione. pagina 5 di 6 DaLL documentazione in atti, e dalle parti prodotte, non appare che il convenuto abbia perpetrato condotte non CP_1 corrette e in mala fede e tanto è confermato neLL nota del 25-26.06.09 deLL ditta attrice che dichiarava “l'Amministrazione
Comunale ha sempre mostrato, come quelle precedenti, disponibilità e buona fede”.
Da tanto si può attestare che il mancato sfruttamento deLL cava per cui è giudizio è imputabile non ad una causa di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., bensì aLL condotta deLL società attrice per non aver adempiuto a tutte le prescrizioni di legge finalizzate ad ottenere la proroga deLL autorizzazione aLL coltivazione.
Proprio a causa di tale omissione la non aveva rilasciato il provvedimento di rinnovo, per cui i lavori di CP_4 coltivazione deLL cava, da parte deLL attrice erano cessati e la stessa non aveva potuto più svolgere l'attività estrattiva e utilizzare, quindi, il bene dato in concessione dal CP_1
Quanto aLL domanda di parte attrice di riduzione del canone di affitto: la stessa non può essere accolta in quanto il mancato sfruttamento deLL cava non esimeva la società dal pagamento dei canoni previsti dal contratto, in quanto gli stessi erano dovuti anche nel caso di sospensione dell'attività, fino all'effettiva riconsegna deLL stessa, salvo giustificati motivi riconosciuti validi con provvedimento deliberato in Giunta Comunale.
A causa deLL mancata produzione deLL documentazione richiesta daLL la stessa non aveva rilasciato il CP_4 provvedimento di rinnovo, per cui i lavori di coltivazione deLL cava, da parte deLL soc.attrice erano cessati e la società attrice non aveva potuto più svolgere l'attività estrattiva e utilizzare, quindi, il bene dato in concessione dal CP_1 convenuto.
Quanto aLL domanda ex art. 96 c.p.c. richiesta dal convenuto. CP_1
La domanda non può trovare accoglimento . Infatti la domanda risarcitoria si fonda su documentazione prodotta e datata successivamente ( sent. Tribunale di Foggia n. 627/2916 e sent. deLL Corte d'Appello di Bari n. 2091/2018) all'introduzione del giudizio. Tali elementi, quindi, non sono idonei a dimostrare che la controparte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave al momento dell'instaurazione deLL causa , che è il momento rilevante ai fini deLL valutazione dell'eventuale responsabilità aggravata.
In mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. la domanda risarcitoria va rigettata .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, neLL misura di 2/3 stante la parziale soccombenza del convenuto,
in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 , con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.
4.000.001e E. 8.000.00 ( esclusa la fase istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Condanna CO.L.MAR S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t., aLL rifusione delle spese di lite che liquida in E.
22.936,00 , per onorario, oltre rimb.forf., iva e cpa, come per legge;
Foggia 20.05.2025 Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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