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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 685/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE REL.;
dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott. Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 685 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso ritualmente depositato da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]. Parte_1
DYRRAH ND. 30H.1 CAP 2008, Durazzo (Albania), C.F.
, difeso ed assistito dall'avv. Elène Tamanini C.F._1
(C.F.: , posta certificata: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio in Dro (38074 – TN), via Michelotti 11, giusta procura che depositata in via telematica unitamente al ricorso;
PARTE RICORRENTE contro
, nata a [...] l'[...] e ivi Controparte_1
residente in [...] (C.F.: ), C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorella Sitzia di Riva del Garda (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio C.F._4
della stessa sito in Riva del Garda – Viale Canella n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di risposta – la quale dichiara che ogni eventuale comunicazione e notificazione da parte della competente Cancelleria potrà essere effettuata via fax al n. 0464-559646 o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: Email_2
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni
Parte ricorrente: “1) Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bolbeno (TN) il 13/05/1989, ed il relativo atto risulta trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Dro, Anno 1989, Numero 4 Parte II Serie B ordinandone la trascrizione presso i competenti Uffici dello Stato Civile;
2) Per le motivazioni di cui in narrativa, nulla prevedere a carico del marito a titolo di assegno divorzile a favore della moglie;
3) Spese di lite a carico della convenuta in caso di opposizione”.
Parte resistente: “chiede che l'Adito Tribunale dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto
Pag. 2 di 15 con il ricorrente signor in Bolbeno (TN) il giorno Parte_1
13.05.1989 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Dro, il tutto alle seguenti condizioni: 1) Riconoscersi in favore della signora
[...]
a titolo di assegno post matrimoniale l'importo di € 800,00 CP_1
mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o altra maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;
2) Con il favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente in Bolbeno (TN) il 13/05/1989 deducendo che:
- Dall'unione matrimoniale nascevano due figli, (nato a [...] Per_1
il 03/04/1993, e (nato a [...] il [...]), entrambi Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Nel corso degli anni il rapporto coniugale era divenuto sempre più difficoltoso ed era stata interrotta la convivenza, , ma non raggiungendo un accordo separativo dopo tre anni in data 21/11/2021 il sig. aveva Parte_1
proposto ricorso per separazione giudiziale;
in data 04/10/2022 era stata emessa sentenza di separazione parziale n. 238/2022 relativa allo status dei coniugi, e quindi la causa era proseguita per la decisione delle ulteriori domande e definita con la sentenza n. 58 di data 08/02/2024;
- in quella sede il Tribunale di Rovereto unitamente alla declaratoria della separazione dei coniugi, aveva disposto a carico del marito un assegno di
Pag. 3 di 15 mantenimento per la moglie di €300,00 mensili, rigettando tutte le ulteriori istanze della convenuta;
- con la presente domanda di divorzio dei coniugi, il sig. Parte_1
chiedeva in modifica dei termini stabiliti in sede di separazione, di non divere nulla alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Specificava quanto alla propria condizione economica che: dal mese di gennaio 2024 ha lasciato la sua attività lavorativa presso la ditta KA IS
SRL che gli procurava un reddito mensile di circa 2.500,00€ , andando in pensione con reddito attuale netto mensile di circa 3.000,00€, nonché dagli estratti conto del conto d'appoggio in Albania presso l'Union Bank ove la pensione viene versata;
a gennaio 2024 aveva percepito la somma netta di
€4.876,62 a titolo di liquidazione del suo TFR per l'attività lavorativa prestata negli ultimi due anni presso la ditta KA IS SRL;
quale ulteriore entrata imminente, il sig. stava per percepire la liquidazione del Parte_1
suo fondo pensione “ per la cifra di €21.225,00 netti e tale Persona_3
cifra avrebbe potuto finalmente coprire alcune rilevanti spese sostenute dal nell'ultimo anno, come testimoniato dai bonifici effettuati per Parte_1
suo conto dalla sig.ra quali la somma di €6.379,00 a Testimone_1
favore della sig.ra a titolo di transazione per gli assegni Persona_4
di mantenimento anteriori alla sentenza di separazione, la cifra di circa
€10.000,00 a favore della Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto a saldo e stralcio di una delle posizioni debitorie del ricorrente, nonché altri pagamenti meglio specificati nell'allegato 16 al ricorso. Precisava che per motivi tecnici aveva per ora lasciato in sospeso la liquidazione dell'altro suo Fondo Pensione “Previndai”, dal quale potrà ottenere in futuro una rendita di circa 250/300,00€ mensili. Specificava di essersi largamente
Pag. 4 di 15 indebitato a seguito delle vicende societarie degli anni tra il 2013 ed il
2017 della Ochner Ricambi s.r.l., terminate nel 2016 con una procedura fallimentare a carico di esso ricorrente a causa della sua posizione di socio e amministratore Delegato della società, e che detto indebitamento era a tutt'oggi persistente non avendo potuto egli aderire ad alcuna procedura di definizione ai sensi della legge 3/2012 vista la sua mancanza di garanzie come invece richiesto dalla legge;
a causa di tale situazione debitoria, in data 11 marzo 2022 con lettera raccomandata la aveva Controparte_2
chiuso coattivamente il conto del sig. sicchè, preclusa l'apertura Parte_1
di qualsiasi altro conto presso banche italiane sempre a causa della sua situazione debitoria, il sig. ha dovuto sopperire per anni, fino a Parte_1
fine 2023, accreditando il suo stipendio sul conto bancario della compagna nonché con l'utilizzo di carte prepagate, anche con sede Testimone_1
straniera, che non richiedessero particolari garanzie. Illustrava che attualmente, oltre al conto presso la banca Albanese “Union Bank” aperto a gennaio 2024, i cui estratti conto depositava era titolare della carta di debito Hype, di cui si depositava gli estratti conto e che per alcuni mesi da marzo 2022 aveva inoltre utilizzato la carta di debito Viaby, chiusa ad agosto 2024 senza più utilizzo come da estratto conto depositato agli atti. Il ricorrente poi dichiarava di non possedere immobili a lui intestati o cointestati, di non possedere auto/moto od altri tipi di veicoli;
di non possedere quote societarie, investimenti bancari, titoli, assicurazioni e di vivere in un appartamento in locazione, con onere mensile pari ad €470,00, come risultava dal contratto d'affitto depositato agli atti oltre ad oneri per utenze e condominio pari a circa 150,00€ mensili e spese per i viaggi
Italia/Albania necessari per visitare la madre anziana e non autosufficiente.
Pag. 5 di 15 Chiariva inoltre di non disporre di una copertura sanitaria adeguata, visto che in Albania mancavano strutture pubbliche e cure gratuite oltre un livello strettamente basico, con la conseguenza che esso ricorrente doveva affrontare spese mediche per visite specialistiche nonché acquisto di specifici farmaci in quanto non coperti da un Servizio Sanitario Nazionale.
Sosteneva poi che la resistente aveva sempre svolto attività lavorativa, ed anche attualmente lavorava a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria, con un reddito mensile netto di circa 1.800,00€, oltre ad essere diventata, in costanza di matrimonio, proprietaria esclusiva di due immobili, il primo in nuda proprietà a
Pietramurata Via Daino – Dro (TN), identificato catastalmente alla p.m. 2 della p.ed. 711 in C.C. Dro, acquistato come “bene personale”, e ceduto in data 11/02/2022 (in costanza di procedimento di separazione dei coniugi) con contestuale acquisto di altro immobile, in via Rosmini 16 a Dro intestato al figlio , come dichiarato dalla stessa convenuta negli atti Per_1
di causa della separazione ed il secondo acquistato sempre in costanza di matrimonio, nel 2013 con patrimonio familiare, sito in via S. Sisto ad Arco
(TN), identificato catastalmente alla p.m. 16 della p.ed. 2214 in C.C. Arco, rimasto anche attualmente di sua proprietà. Evidenizava poi che la resistente aveva ereditato un terreno dedicato a vigneto a Dro (TN).
Evidenziava poi che l'appartamento di Via S. Sisto ad Arco era stato acquistato dalla sig.ra durante il matrimonio in proprietà esclusiva CP_1
solo a causa di un errore attribuibile ad una svista del notaio il quale nel riportare lo stato patrimoniale dei coniugi aveva menzionato la
“separazione dei beni”, mentre nell'atto di matrimonio risultava scelta la comunione legale.
Pag. 6 di 15 Sulla base della comparazione delle posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi il ricorrente sosteneva che i redditi e i patrimoni complessivamente considerati erano allineati e di nulla dovere alla sig.ra a titolo di CP_1
assegno divorzile anche perché la resistente non aveva mai rinunciato al suo lavoro, scelto da lei fin da giovane e che ha proseguito anche dopo il matrimonio e la nascita dei figli mentre nessuna sua ambizione era stata compressa né alcun impedimento alla valorizzazione di un suo ruolo esterno alla famiglia era stato frapposto, mentre in costanza di matrimonio la convenuta si era comunque vista accrescere il suo patrimonio immobiliare proprio grazie al marito, ritrovandosi ad essere intestataria esclusiva di una casa che invece avrebbe dovuto appartenere ad entrambi i coniugi visto il regime di comunione dei beni dagli stessi scelto.
Con riguardo alla domanda di divorzio, tenuto conto che dalla data dell'udienza Presidenziale a oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno, pronunciata sentenza parziale di separazione n. 238 in data 04/10/2022, passata in giudicato, sussistevano le condizioni previste dall'art. 3 della L. 01.12.1970 n. 898 e dall'art. 1 della L. n. 55 dd.
06.05.2015 per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente la quale pur associandosi alla richiesta di separazione giudiziale di scioglimento di matrimonio ha contestato in fatto e in diritto la ricostruzione di controparte, allegando ed eccependo quanto segue.
Pag. 7 di 15 Anzitutto sosteneva che il divario economico tra i coniugi esisteva e che il ricorrente aveva una situazione reddituale migliore quanto meno dal 2025, quantificabile in complessivi euro 64.788,32 annui , godendo della detassazione della pensione in quanto residente in [...]e della rendita
Previndai dallo stesso ammessa;
che dal gennaio 2025 essa resistente avrebbe ridotto l'orario a part time a causa delle compromesse condizioni di salute, con conseguente riduzione del proprio reddito a 16.900 euro netti annuali;
che la disparità reddituale si evinceva anche nel periodo pregresso atteso che ad esempio nel 2023 e a fronte di euro annuali
39,160,00 netti del ricorrente la resistente percepiva un reddito netto di euro 24.409,00; che il ricorrente non aveva assolto all'onere di leale collaborazione avendo celato altre entrate stipendiali ricevute in anni risalenti da altre società per le quali aveva lavorato.
Sosteneva , d'altro canto, che l'assegno divorzile richiesto le era dovuto sulla base delle seguenti circostanze:
•la durata ultra-trentennale del matrimonio delle parti;
•la scelta dei coniugi di optare per il regime della comunione dei beni
•la decisione condivisa delle parti, durante la loro convivenza matrimoniale, di consentire al marito la progressione nella sua carriera quale dirigente d'azienda, alla quale si è accompagnata la scelta comune dei coniugi di far sì che la moglie prestasse la propria attività lavorativa part-time a far data dall'1.10.2001 fino all'1.12.2015, al fine di poter in tal modo seguire il coniuge ed i due figli (nati rispettivamente nel 1993 e nel
1999), scelta questa che comporterà delle evidenti conseguenze sul
Pag. 8 di 15 trattamento pensionistico che verrà riconosciuto ala resistente al termine della sua attività lavorativa;
il compromesso stato di salute della ricorrente (recentemente dichiarata invalida nella misura del 46%) con accertata riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 e la conseguente decisione della signora , di richiedere in data 19.06.2024 alla CP_1 [...]
la variazione del suo orario di lavoro da tempo pieno a tempo CP_3
parziale, richiesta questa accolta dalla datrice di lavoro che in data
25.11.2024 ha comunicato alla convenuta che dal mese di gennaio 2025 presterà la sua attività part-time di 25 ore settimanali con uno stipendio mensile netto di circa € 1.300,00.
Sosteneva poi che la scelta di fare in modo che l'immobile sito in Via San
Sisto ad Arco in cui la convenuta attualmente risiede (ovvero della p.m. 16 della p.ed. 2214 in C.C. Arco) risultasse di esclusiva proprietà di quest'ultima, fa capo ad una precisa decisione dello stesso signor il quale – stante lo stato di decozione della ditta Ochner Ricambi Parte_1
s.r.l. di cui era all'epoca legale rappresentante – aveva preferito non risultare intestatario di nessun immobile.
3. All'udienza di comparizione del 15.1.12025 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Rovereto in qualità di giudice istruttore il quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito, ha formulato la proposta conciliativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio con corresponsione alla resistente di un assegno divorzile di euro 400 mensili, a spese compensate.
Pag. 9 di 15 La proposta veniva accettata dal ricorrente ma non dalla resistente, la quale ha insistito nelle proprie istanze istruttorie. Con ordinanza del 21.1.2025 il giudice dava atto che la causa era matura per la decisione e conseguentemente all'udienza del 12.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione al Collegio sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai sensi del combinato disposto del comma 3, n. 2 lett. b) e del comma 4 dell'art. 3 della Legge 898/1970 lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza, ovvero sei mesi in caso di separazione consensuale (anche quando tale conclusione si sia pervenuti a seguito di conversione del rito), sempre purché la convivenza non sia mai ripresa. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni citate. Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Bolbeno (TN) il 13/05/1989 e si dispone la trasmissione di CP_1
copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
2. Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, come è noto, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno inaugurato un nuovo orientamento in punto di assegno divorzile, confermato dalla giurisprudenza successiva sia di merito che di
Pag. 10 di 15 legittimità, secondo cui nell'esaminare le domanda di mantenimento il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se - a seguito del divorzio - sussista una situazione di rilevante squilibrio. Nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna disparità economico-patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di estrema agiatezza, o – all'opposto – di ristrettezza economica, nessun assegno sarò dovuto (Cass. 21234/2019). Diversamente, laddove emerga una rilevante disparità fra le situazioni economico patrimoniali dei coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detta rilevante disparità di trattamento sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e ruoli endo familiari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà cioè verificare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordare di vita dei coniugi durante il matrimonio per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiare così consentendo all'altro di realizzare pienamente le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale. Qualora detto nesso di causalità venga allegato e dimostrato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento,
l'assegno divorzile gli sarà riconosciuto ed assolverà ad una funzione primariamente perequativo-compensativa; esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di aver fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale (in tal senso si apprezza il superamento della
Pag. 11 di 15 rigida dicotomia fra criteri attributivi e criteri determinativi, posto che ciò che fonda il diritto all'assegno – e quindi la circostanza che un coniuge si sia sacrificato più dell'altro nella contribuzione alla vita familiare – è anche il criterio che determina la misura dell'assegno, che viene appunto parametrato all'entità dell'apporto prestato da un coniuge alla famiglia).
Nel caso di specie ritiene il Collegio che l'assegno non possa essere riconosciuto per un duplice ordine di ragioni. Occorre premettere che secondo i più recenti arresti della Suprema Corte nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richiede l'assegno divorzile o l'incapacità per costui di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice di merito deve tener conto sia della impossibilità di quest'ultimo di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale “senza che, da soli, rilevino lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, essendo la differenza reddituale coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e non giustificando, di per sè, l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge la corresponsione di un assegno proporzionale alle sue sostanze” ( per tutte
Cass.civ., sez. I ord. 31719/2023). In secondo luogo l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio riguardi la situazione “reddituale e patrimoniale” delle parti ( per tutte Cass.civ., sez. I ord. 26520 del 2024).
Tanto premesso ritiene il Tribunale che , da un lato, non è ravvisabile una rilevante disparità fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.
Pag. 12 di 15 Infatti se è vero che vi è una disparità reddituale sensibile, atteso che il reddito netto del ricorrente appare assai maggiore di quello della resistente,
d'altro canto è altrettanto vero che si registra una disparità patrimoniale altrettanto sensibile, atteso che la resistente è titolare della nuda proprietà di un appartamento, della piena proprietà di altro appartamento (entrambi in zone pregiate e quindi di valore consistente) e della piena proprietà di un terreno. La considerazione complessiva della situazione non solo reddituale ma anche patrimoniale delle parti non consente, quindi, anzitutto, di ritenere ( in una prospettiva necessariamente unitaria di valutazione del reddito e del patrimonio) sussistente una rilevante disparità economica tra le parti. E tanto anche in proiezione futura , considerato l'inevitabile consolidamento della nuda proprietà in proprietà a seguito dell'estinzione dell'usufrutto e quindi della prospettiva della resistente di vedersi in futuro proprietaria di due appartamenti di pregio. In secondo luogo deve evidenziarsi che la funzione perequativo-compensativa invocata dalla resistente appare assai dubbia nella sua effettiva consistenza e causalità.
Assume la resistente infatti di aver lavorato a tempo ridotto dal 2001 al
2015 sulla base di un accordo con il coniuge inteso a consentire allo stesso di sviluppare la carriera e alla resistente di assolvere ai compiti di cura dei figli. Tuttavia, da un lato pacificamente la resistente ha lavorato in condizione di part time dal 2001 al 2015 e quindi anche in un periodo nel quale i figli avevano già una età che non richiedeva una assistenza così pregnante della madre ( assistenza proposta quale ragione del part time e della annessa temporanea riduzione del reddito); dall'altro, tenuto conto del profilo professionale e di istruzione della resistente appare del tutto improbabile che, ove avesse continuato a lavorare a tempo pieno, ella
Pag. 13 di 15 avrebbe maturato una significativa progressione di carriera e che quindi abbia effettivamente rinunziato alla propria realizzazione professionale. Si aggiunga, infine, sotto diverso profilo, che i presupposti della funzione perequativa compensativa sono venuti meno in virtù dalla attribuzione alla ricorrente della quota del 50% della proprietà dell'appartamento in Arco acquistato in regime di comunione legale con danaro dei coniugi ( sul punto non vi è contestazione tra le parti) e, ciò nonostante, intestato in via esclusiva alla resistente medesima per volontà del ricorrente.
3. Considerata la soccombenza della resistente, la quale peraltro non ha accolto la proposta conciliativa del giudice istruttore (invece accettata dal ricorrente) così determinando la ulteriore prosecuzione del giudizio, il riparto delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della consistenza minima delle attività istruttorie svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Bolbeno (TN) il 13/05/1989; CP_1
2. Respinge ogni altra domanda versata agli atti dalle parti;
3. Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
del presente grado del giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
Pag. 14 di 15 4. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 685/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE REL.;
dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott. Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 685 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso ritualmente depositato da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]. Parte_1
DYRRAH ND. 30H.1 CAP 2008, Durazzo (Albania), C.F.
, difeso ed assistito dall'avv. Elène Tamanini C.F._1
(C.F.: , posta certificata: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio in Dro (38074 – TN), via Michelotti 11, giusta procura che depositata in via telematica unitamente al ricorso;
PARTE RICORRENTE contro
, nata a [...] l'[...] e ivi Controparte_1
residente in [...] (C.F.: ), C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorella Sitzia di Riva del Garda (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio C.F._4
della stessa sito in Riva del Garda – Viale Canella n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di risposta – la quale dichiara che ogni eventuale comunicazione e notificazione da parte della competente Cancelleria potrà essere effettuata via fax al n. 0464-559646 o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: Email_2
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni
Parte ricorrente: “1) Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bolbeno (TN) il 13/05/1989, ed il relativo atto risulta trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Dro, Anno 1989, Numero 4 Parte II Serie B ordinandone la trascrizione presso i competenti Uffici dello Stato Civile;
2) Per le motivazioni di cui in narrativa, nulla prevedere a carico del marito a titolo di assegno divorzile a favore della moglie;
3) Spese di lite a carico della convenuta in caso di opposizione”.
Parte resistente: “chiede che l'Adito Tribunale dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto
Pag. 2 di 15 con il ricorrente signor in Bolbeno (TN) il giorno Parte_1
13.05.1989 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Dro, il tutto alle seguenti condizioni: 1) Riconoscersi in favore della signora
[...]
a titolo di assegno post matrimoniale l'importo di € 800,00 CP_1
mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o altra maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;
2) Con il favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente in Bolbeno (TN) il 13/05/1989 deducendo che:
- Dall'unione matrimoniale nascevano due figli, (nato a [...] Per_1
il 03/04/1993, e (nato a [...] il [...]), entrambi Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Nel corso degli anni il rapporto coniugale era divenuto sempre più difficoltoso ed era stata interrotta la convivenza, , ma non raggiungendo un accordo separativo dopo tre anni in data 21/11/2021 il sig. aveva Parte_1
proposto ricorso per separazione giudiziale;
in data 04/10/2022 era stata emessa sentenza di separazione parziale n. 238/2022 relativa allo status dei coniugi, e quindi la causa era proseguita per la decisione delle ulteriori domande e definita con la sentenza n. 58 di data 08/02/2024;
- in quella sede il Tribunale di Rovereto unitamente alla declaratoria della separazione dei coniugi, aveva disposto a carico del marito un assegno di
Pag. 3 di 15 mantenimento per la moglie di €300,00 mensili, rigettando tutte le ulteriori istanze della convenuta;
- con la presente domanda di divorzio dei coniugi, il sig. Parte_1
chiedeva in modifica dei termini stabiliti in sede di separazione, di non divere nulla alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Specificava quanto alla propria condizione economica che: dal mese di gennaio 2024 ha lasciato la sua attività lavorativa presso la ditta KA IS
SRL che gli procurava un reddito mensile di circa 2.500,00€ , andando in pensione con reddito attuale netto mensile di circa 3.000,00€, nonché dagli estratti conto del conto d'appoggio in Albania presso l'Union Bank ove la pensione viene versata;
a gennaio 2024 aveva percepito la somma netta di
€4.876,62 a titolo di liquidazione del suo TFR per l'attività lavorativa prestata negli ultimi due anni presso la ditta KA IS SRL;
quale ulteriore entrata imminente, il sig. stava per percepire la liquidazione del Parte_1
suo fondo pensione “ per la cifra di €21.225,00 netti e tale Persona_3
cifra avrebbe potuto finalmente coprire alcune rilevanti spese sostenute dal nell'ultimo anno, come testimoniato dai bonifici effettuati per Parte_1
suo conto dalla sig.ra quali la somma di €6.379,00 a Testimone_1
favore della sig.ra a titolo di transazione per gli assegni Persona_4
di mantenimento anteriori alla sentenza di separazione, la cifra di circa
€10.000,00 a favore della Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto a saldo e stralcio di una delle posizioni debitorie del ricorrente, nonché altri pagamenti meglio specificati nell'allegato 16 al ricorso. Precisava che per motivi tecnici aveva per ora lasciato in sospeso la liquidazione dell'altro suo Fondo Pensione “Previndai”, dal quale potrà ottenere in futuro una rendita di circa 250/300,00€ mensili. Specificava di essersi largamente
Pag. 4 di 15 indebitato a seguito delle vicende societarie degli anni tra il 2013 ed il
2017 della Ochner Ricambi s.r.l., terminate nel 2016 con una procedura fallimentare a carico di esso ricorrente a causa della sua posizione di socio e amministratore Delegato della società, e che detto indebitamento era a tutt'oggi persistente non avendo potuto egli aderire ad alcuna procedura di definizione ai sensi della legge 3/2012 vista la sua mancanza di garanzie come invece richiesto dalla legge;
a causa di tale situazione debitoria, in data 11 marzo 2022 con lettera raccomandata la aveva Controparte_2
chiuso coattivamente il conto del sig. sicchè, preclusa l'apertura Parte_1
di qualsiasi altro conto presso banche italiane sempre a causa della sua situazione debitoria, il sig. ha dovuto sopperire per anni, fino a Parte_1
fine 2023, accreditando il suo stipendio sul conto bancario della compagna nonché con l'utilizzo di carte prepagate, anche con sede Testimone_1
straniera, che non richiedessero particolari garanzie. Illustrava che attualmente, oltre al conto presso la banca Albanese “Union Bank” aperto a gennaio 2024, i cui estratti conto depositava era titolare della carta di debito Hype, di cui si depositava gli estratti conto e che per alcuni mesi da marzo 2022 aveva inoltre utilizzato la carta di debito Viaby, chiusa ad agosto 2024 senza più utilizzo come da estratto conto depositato agli atti. Il ricorrente poi dichiarava di non possedere immobili a lui intestati o cointestati, di non possedere auto/moto od altri tipi di veicoli;
di non possedere quote societarie, investimenti bancari, titoli, assicurazioni e di vivere in un appartamento in locazione, con onere mensile pari ad €470,00, come risultava dal contratto d'affitto depositato agli atti oltre ad oneri per utenze e condominio pari a circa 150,00€ mensili e spese per i viaggi
Italia/Albania necessari per visitare la madre anziana e non autosufficiente.
Pag. 5 di 15 Chiariva inoltre di non disporre di una copertura sanitaria adeguata, visto che in Albania mancavano strutture pubbliche e cure gratuite oltre un livello strettamente basico, con la conseguenza che esso ricorrente doveva affrontare spese mediche per visite specialistiche nonché acquisto di specifici farmaci in quanto non coperti da un Servizio Sanitario Nazionale.
Sosteneva poi che la resistente aveva sempre svolto attività lavorativa, ed anche attualmente lavorava a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria, con un reddito mensile netto di circa 1.800,00€, oltre ad essere diventata, in costanza di matrimonio, proprietaria esclusiva di due immobili, il primo in nuda proprietà a
Pietramurata Via Daino – Dro (TN), identificato catastalmente alla p.m. 2 della p.ed. 711 in C.C. Dro, acquistato come “bene personale”, e ceduto in data 11/02/2022 (in costanza di procedimento di separazione dei coniugi) con contestuale acquisto di altro immobile, in via Rosmini 16 a Dro intestato al figlio , come dichiarato dalla stessa convenuta negli atti Per_1
di causa della separazione ed il secondo acquistato sempre in costanza di matrimonio, nel 2013 con patrimonio familiare, sito in via S. Sisto ad Arco
(TN), identificato catastalmente alla p.m. 16 della p.ed. 2214 in C.C. Arco, rimasto anche attualmente di sua proprietà. Evidenizava poi che la resistente aveva ereditato un terreno dedicato a vigneto a Dro (TN).
Evidenziava poi che l'appartamento di Via S. Sisto ad Arco era stato acquistato dalla sig.ra durante il matrimonio in proprietà esclusiva CP_1
solo a causa di un errore attribuibile ad una svista del notaio il quale nel riportare lo stato patrimoniale dei coniugi aveva menzionato la
“separazione dei beni”, mentre nell'atto di matrimonio risultava scelta la comunione legale.
Pag. 6 di 15 Sulla base della comparazione delle posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi il ricorrente sosteneva che i redditi e i patrimoni complessivamente considerati erano allineati e di nulla dovere alla sig.ra a titolo di CP_1
assegno divorzile anche perché la resistente non aveva mai rinunciato al suo lavoro, scelto da lei fin da giovane e che ha proseguito anche dopo il matrimonio e la nascita dei figli mentre nessuna sua ambizione era stata compressa né alcun impedimento alla valorizzazione di un suo ruolo esterno alla famiglia era stato frapposto, mentre in costanza di matrimonio la convenuta si era comunque vista accrescere il suo patrimonio immobiliare proprio grazie al marito, ritrovandosi ad essere intestataria esclusiva di una casa che invece avrebbe dovuto appartenere ad entrambi i coniugi visto il regime di comunione dei beni dagli stessi scelto.
Con riguardo alla domanda di divorzio, tenuto conto che dalla data dell'udienza Presidenziale a oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno, pronunciata sentenza parziale di separazione n. 238 in data 04/10/2022, passata in giudicato, sussistevano le condizioni previste dall'art. 3 della L. 01.12.1970 n. 898 e dall'art. 1 della L. n. 55 dd.
06.05.2015 per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente la quale pur associandosi alla richiesta di separazione giudiziale di scioglimento di matrimonio ha contestato in fatto e in diritto la ricostruzione di controparte, allegando ed eccependo quanto segue.
Pag. 7 di 15 Anzitutto sosteneva che il divario economico tra i coniugi esisteva e che il ricorrente aveva una situazione reddituale migliore quanto meno dal 2025, quantificabile in complessivi euro 64.788,32 annui , godendo della detassazione della pensione in quanto residente in [...]e della rendita
Previndai dallo stesso ammessa;
che dal gennaio 2025 essa resistente avrebbe ridotto l'orario a part time a causa delle compromesse condizioni di salute, con conseguente riduzione del proprio reddito a 16.900 euro netti annuali;
che la disparità reddituale si evinceva anche nel periodo pregresso atteso che ad esempio nel 2023 e a fronte di euro annuali
39,160,00 netti del ricorrente la resistente percepiva un reddito netto di euro 24.409,00; che il ricorrente non aveva assolto all'onere di leale collaborazione avendo celato altre entrate stipendiali ricevute in anni risalenti da altre società per le quali aveva lavorato.
Sosteneva , d'altro canto, che l'assegno divorzile richiesto le era dovuto sulla base delle seguenti circostanze:
•la durata ultra-trentennale del matrimonio delle parti;
•la scelta dei coniugi di optare per il regime della comunione dei beni
•la decisione condivisa delle parti, durante la loro convivenza matrimoniale, di consentire al marito la progressione nella sua carriera quale dirigente d'azienda, alla quale si è accompagnata la scelta comune dei coniugi di far sì che la moglie prestasse la propria attività lavorativa part-time a far data dall'1.10.2001 fino all'1.12.2015, al fine di poter in tal modo seguire il coniuge ed i due figli (nati rispettivamente nel 1993 e nel
1999), scelta questa che comporterà delle evidenti conseguenze sul
Pag. 8 di 15 trattamento pensionistico che verrà riconosciuto ala resistente al termine della sua attività lavorativa;
il compromesso stato di salute della ricorrente (recentemente dichiarata invalida nella misura del 46%) con accertata riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 e la conseguente decisione della signora , di richiedere in data 19.06.2024 alla CP_1 [...]
la variazione del suo orario di lavoro da tempo pieno a tempo CP_3
parziale, richiesta questa accolta dalla datrice di lavoro che in data
25.11.2024 ha comunicato alla convenuta che dal mese di gennaio 2025 presterà la sua attività part-time di 25 ore settimanali con uno stipendio mensile netto di circa € 1.300,00.
Sosteneva poi che la scelta di fare in modo che l'immobile sito in Via San
Sisto ad Arco in cui la convenuta attualmente risiede (ovvero della p.m. 16 della p.ed. 2214 in C.C. Arco) risultasse di esclusiva proprietà di quest'ultima, fa capo ad una precisa decisione dello stesso signor il quale – stante lo stato di decozione della ditta Ochner Ricambi Parte_1
s.r.l. di cui era all'epoca legale rappresentante – aveva preferito non risultare intestatario di nessun immobile.
3. All'udienza di comparizione del 15.1.12025 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Rovereto in qualità di giudice istruttore il quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito, ha formulato la proposta conciliativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio con corresponsione alla resistente di un assegno divorzile di euro 400 mensili, a spese compensate.
Pag. 9 di 15 La proposta veniva accettata dal ricorrente ma non dalla resistente, la quale ha insistito nelle proprie istanze istruttorie. Con ordinanza del 21.1.2025 il giudice dava atto che la causa era matura per la decisione e conseguentemente all'udienza del 12.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione al Collegio sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai sensi del combinato disposto del comma 3, n. 2 lett. b) e del comma 4 dell'art. 3 della Legge 898/1970 lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza, ovvero sei mesi in caso di separazione consensuale (anche quando tale conclusione si sia pervenuti a seguito di conversione del rito), sempre purché la convivenza non sia mai ripresa. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni citate. Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Bolbeno (TN) il 13/05/1989 e si dispone la trasmissione di CP_1
copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
2. Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, come è noto, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno inaugurato un nuovo orientamento in punto di assegno divorzile, confermato dalla giurisprudenza successiva sia di merito che di
Pag. 10 di 15 legittimità, secondo cui nell'esaminare le domanda di mantenimento il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se - a seguito del divorzio - sussista una situazione di rilevante squilibrio. Nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna disparità economico-patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di estrema agiatezza, o – all'opposto – di ristrettezza economica, nessun assegno sarò dovuto (Cass. 21234/2019). Diversamente, laddove emerga una rilevante disparità fra le situazioni economico patrimoniali dei coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detta rilevante disparità di trattamento sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e ruoli endo familiari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà cioè verificare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordare di vita dei coniugi durante il matrimonio per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiare così consentendo all'altro di realizzare pienamente le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale. Qualora detto nesso di causalità venga allegato e dimostrato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento,
l'assegno divorzile gli sarà riconosciuto ed assolverà ad una funzione primariamente perequativo-compensativa; esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di aver fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale (in tal senso si apprezza il superamento della
Pag. 11 di 15 rigida dicotomia fra criteri attributivi e criteri determinativi, posto che ciò che fonda il diritto all'assegno – e quindi la circostanza che un coniuge si sia sacrificato più dell'altro nella contribuzione alla vita familiare – è anche il criterio che determina la misura dell'assegno, che viene appunto parametrato all'entità dell'apporto prestato da un coniuge alla famiglia).
Nel caso di specie ritiene il Collegio che l'assegno non possa essere riconosciuto per un duplice ordine di ragioni. Occorre premettere che secondo i più recenti arresti della Suprema Corte nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richiede l'assegno divorzile o l'incapacità per costui di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice di merito deve tener conto sia della impossibilità di quest'ultimo di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale “senza che, da soli, rilevino lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, essendo la differenza reddituale coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e non giustificando, di per sè, l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge la corresponsione di un assegno proporzionale alle sue sostanze” ( per tutte
Cass.civ., sez. I ord. 31719/2023). In secondo luogo l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio riguardi la situazione “reddituale e patrimoniale” delle parti ( per tutte Cass.civ., sez. I ord. 26520 del 2024).
Tanto premesso ritiene il Tribunale che , da un lato, non è ravvisabile una rilevante disparità fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.
Pag. 12 di 15 Infatti se è vero che vi è una disparità reddituale sensibile, atteso che il reddito netto del ricorrente appare assai maggiore di quello della resistente,
d'altro canto è altrettanto vero che si registra una disparità patrimoniale altrettanto sensibile, atteso che la resistente è titolare della nuda proprietà di un appartamento, della piena proprietà di altro appartamento (entrambi in zone pregiate e quindi di valore consistente) e della piena proprietà di un terreno. La considerazione complessiva della situazione non solo reddituale ma anche patrimoniale delle parti non consente, quindi, anzitutto, di ritenere ( in una prospettiva necessariamente unitaria di valutazione del reddito e del patrimonio) sussistente una rilevante disparità economica tra le parti. E tanto anche in proiezione futura , considerato l'inevitabile consolidamento della nuda proprietà in proprietà a seguito dell'estinzione dell'usufrutto e quindi della prospettiva della resistente di vedersi in futuro proprietaria di due appartamenti di pregio. In secondo luogo deve evidenziarsi che la funzione perequativo-compensativa invocata dalla resistente appare assai dubbia nella sua effettiva consistenza e causalità.
Assume la resistente infatti di aver lavorato a tempo ridotto dal 2001 al
2015 sulla base di un accordo con il coniuge inteso a consentire allo stesso di sviluppare la carriera e alla resistente di assolvere ai compiti di cura dei figli. Tuttavia, da un lato pacificamente la resistente ha lavorato in condizione di part time dal 2001 al 2015 e quindi anche in un periodo nel quale i figli avevano già una età che non richiedeva una assistenza così pregnante della madre ( assistenza proposta quale ragione del part time e della annessa temporanea riduzione del reddito); dall'altro, tenuto conto del profilo professionale e di istruzione della resistente appare del tutto improbabile che, ove avesse continuato a lavorare a tempo pieno, ella
Pag. 13 di 15 avrebbe maturato una significativa progressione di carriera e che quindi abbia effettivamente rinunziato alla propria realizzazione professionale. Si aggiunga, infine, sotto diverso profilo, che i presupposti della funzione perequativa compensativa sono venuti meno in virtù dalla attribuzione alla ricorrente della quota del 50% della proprietà dell'appartamento in Arco acquistato in regime di comunione legale con danaro dei coniugi ( sul punto non vi è contestazione tra le parti) e, ciò nonostante, intestato in via esclusiva alla resistente medesima per volontà del ricorrente.
3. Considerata la soccombenza della resistente, la quale peraltro non ha accolto la proposta conciliativa del giudice istruttore (invece accettata dal ricorrente) così determinando la ulteriore prosecuzione del giudizio, il riparto delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della consistenza minima delle attività istruttorie svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Bolbeno (TN) il 13/05/1989; CP_1
2. Respinge ogni altra domanda versata agli atti dalle parti;
3. Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
del presente grado del giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
Pag. 14 di 15 4. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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