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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/05/2024, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 16.5.2024, ha pronunciato, ex 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1104/2015 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Mercurio n. 36, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Maria Gullotti, giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.04.2015, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2010 per 101 giornate annue alle dipendenze della (precisamente dal mese Organizzazione_1
di agosto al mese di dicembre).
Contestava che l' aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate, pur avendo la CP_1
stessa lavorato regolarmente alle dipendenze della ditta menzionata per il numero di giornate richieste.
Esponeva di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Lamentava l'illegittimità di tale provvedimento e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi CP_1
da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1
decadenza dal diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli ex art. 22 del D.L. 7/70; contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova per testi richiesta dalle parti.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell' previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi CP_1
anagrafici per 101 giornate nel 2010.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
L'odierno decidente dà atto di non accogliere l'eccezione preliminare di decadenza dal diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi in quanto l'Ente resistente non ha allegato alcuna documentazione volta a provare la data di effettiva pubblicazione dell'elenco di variazione e/o cancellazione di (agli atti risulta solo depositato un estratto contributivo del Parte_1
22.10.2015).
L'eccezione di decadenza va, pertanto, respinta.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione di Parte_1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola di proprietà di Organizzazione_1
al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda
[...]
e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale ispettivo n. 480000414892, prodotto in atti dall' , redatto dagli ispettori e , ma privo di sottoscrizione, CP_1 Persona_1 Persona_2 in cui si dà atto di operazioni di accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta
[...]
. Ciò risulterebbe, in particolare, da indici significativi dell'assenza nei terreni dei capi Org_1 di bestiame dichiarati per l'allevamento dei quali non era necessaria una manodopera così consistente come quella denunciata dalla ditta (o comunque del volume notevolmente Organizzazione_1
inferiore rispetto al dichiarato). I due ispettori hanno accertato che la consistenza del bestiame, desunta dagli archivi veterinari provinciale, si individuava in 71 vacche da carne allo stato brado attualmente stanziati presso l'azienda in C/da Cartolari, in agro di TO (cfr. verbale Ispettivo).
Le risultanze del controllo ispettivo sono state confermate dall'Ispettore dell' CP_1 R_ sentito come testimone all'udienza del 26.02.2019. In particolare, l'anzidetto teste riferiva
[...] che al momento del controllo gli animali non si trovavano nell'azienda in quanto erano in transumanza (cfr. verbale d'udienza del 26.02.2019).
Gli elementi compendiati nel suddetto verbale, letti dall' in un unico contesto, hanno CP_1
dato modo di ridimensionare il fabbisogno lavorativo effettivo della ditta a Organizzazione_1
fronte delle oltre diverse migliaia giornate lavorative annue che formalmente risultavano.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1
resistente.
Ora, a fronte di tali oggettivi e congruenti riscontri, tra l'altro consacrati in un verbale redatto da pubblici funzionari, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della
[...]
Organizzazione_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso (buste paga e foglio di assunzione) seppur idonea a provare il rapporto lavorativo instaurato con la ditta
[...]
costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova dell'effettivo pagamento Org_1
della retribuzione percepita in quanto priva della sottoscrizione “per quietanza” del lavoratore.
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017). Org La prima di essi, tale , pur conoscendo la resistente nulla Persona_3
poteva riferire sul rapporto lavorativo di poiché aveva prestato la propria attività Parte_1
lavorativa colme bracciante agricolo negli anni dal 2011 al 2013.
Il secondo teste, tale , ha dichiarato, al momento della deposizione, di Testimone_1
CP_ avere in corso analogo giudizio nei confronti dell' per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli in dipendenza del disconoscimento del rapporto determinato dalla presunta fittizietà del rapporto lavorativo con la medesima . Tuttavia, Organizzazione_1
la teste non riusciva a riferire se la ricorrente fosse stata chiamata come testimone nel Testimone_1
giudizio dalla stessa istaurato per la cancellazione delle giornate lavorative con la ditta
[...]
. Organizzazione_1
Anche il terzo teste, ha dichiarato di aver subito la cancellazione, da parte Testimone_2 dell' , delle giornate lavorative alle dipendenze della medesima ditta CP_1 Organizzazione_1
, e di aver promosso giudizio contro l' per le stesse ragioni della ricorrente. Anche la
[...] CP_1
teste non ricordava se avesse chiamato a deporre come testimone la ricorrente (Cfr. verbale Tes_2
di udienza del 28.11.2022).
Tale circostanza induce a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, entrambi i testi hanno un interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierno appellante tale per cui le dichiarazioni eventualmente rese ne imporrebbero una valutazione prudenziale.
La deposizione resa dal teste , che avvalorerebbero la sussistenza di Testimone_1
un rapporto lavorativo di natura dipendente, avendo la teste riferito in ordine ad elementi fattuali tipici della subordinazione (sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte, retribuzione) non appaiono tuttavia, a giudizio di questo decidente, dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale, in quanto sussiste pieno riscontro di quanto da essa riferito con il tenore ed il contenuto delle testimonianze rese dall'altro teste, la quale ha dichiarato di conoscere la in quanto lavoratrici alle Testimone_2 Parte_1
dipendenze della ma non ha saputo riferire circostanze precise circa Organizzazione_1
l'annualità e il numero di giornate lavorate cfr. verbale del 28.11.2022).
Sull'effettivo pagamento delle retribuzioni appaiono generiche le dichiarazioni dei due testi,
e poiché riferiscono di essere state retribuite per 50 euro al giorno ma non Testimone_1 Tes_2 hanno saputo riferire se effettivamente la sia stata retribuita “sono stata regolarmente retribuita Pt_1 per il lavoro svolto e, che io sappia, anche i miei colleghi” (verbale d'udienza del 28.11.2022).
Neanche la produzione documentale di parte ricorrente può essere considerata idonea dell'effettivo pagamento della retribuzione alla;
infatti, “Le buste paga, ancorché sottoscritte Pt_1 dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova soltanto della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore” (Corte di Cassazione, Ordinanza 8 luglio
2022 n. 21770; Corte Cassazione, sez. lavoro, ordinanza 29367 del 2018). Proprio il ha confermato che, al momento dell'accesso ispettivo, la R_ [...]
, esercitava una “modesta attività economica agricola di per sé bastevole alla Organizzazione_1
sola iscrizione del titolare come coltivatore diretto. Di fatto, tuttavia, ha assunto del tempo personale bracciantile agricolo, denunciando un numero di lavoratori e di giornate non giustificato dal reale fabbisogno aziendale” (verbale ispettivo del 26.05.2014 e verbale di udienza del 26.02.2019 relativamente alla circostanza 6 della memoria ). CP_1
Ciò posto, a fronte della inconsistenza della prova offerte dalla ricorrente, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' , tanto con le allegazioni quanto CP_1
con le prove documentali (e orali) offerte in giudizio.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 03.04.2015, disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 16.5.2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena