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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/07/2024, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. 2124/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Pontremoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AN (La Spezia)
Via Mazzini n. 90,
-attore-
Contro
cf , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Roberto Lazzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a RR
(Massa RR) Via XX Settembre n. 177/F2,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore ome in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, in via principale:
1 -dichiarare la nullità dei contratti inter partes per indeterminatezza dell'oggetto e/o usurarietà
delle relative condizioni;
-in subordine: dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle altre
remunerazioni per contrarietà alle norme di cui agli artt. 1283, 1284 c.c. e 117, 120, 125 bis
T.U.B.
- dichiarare altresì la nullità, ex artt. 33 e ss. Cod. Cons., delle clausole predisposte
unilateralmente dalla banca;
- per l'effetto: condannare la convenuta alla restituzione di quanto percepito per interessi e
spese, con maggiorazione di interessi e rivalutazione.
- in ogni caso: accertare dichiarare che la banca ha violato gli obblighi di buona fede e
trasparenza e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni tutti conseguenti, mediante
il pagamento di somma non inferiore all'importo dell'indebito che sarà accertato;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del
sottoscritto antistatario.
In sede istruttoria:
si insiste per la remissione in istruttoria e l'integrazione della c.t.u”.
*Per il convenuto come in comparsa di costituzione: Controparte_2
“- nel merito, rigettare interamente le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto
ed in diritto e non provate;
- in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese come per legge”.
***
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Parte_1 [...]
. Controparte_2
2 L'attore esponeva in fatto quanto segue: a concluso con Parte_1 [...]
il contratto di mutuo ipotecario in data 09.07.2008 ed il contratto di Controparte_2
finanziamento n. 4136190 del 02.08.2011; l'esecuzione di entrambi i rapporti contrattuali risulta caratterizzata dalla presenza di addebiti illegittimi, inerenti in particolare costi non pattuiti od interessi usurari.
L'attore chiedeva la declaratoria di nullità dei contratti e la condanna di Controparte_2
alla restituzione a suo favore degli importi corrispondenti agli addebiti
[...]
illegittimi.
*Si costituiva in giudizio , contestando le difese attoree e Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
*Il Giudice, con provvedimento del 13.04.2022, nominava il dott. quale Persona_1
consulente tecnico d'ufficio e disponeva lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio,
formulando il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, limitata la disamina dei rapporti tra le parti sino alla data del 19.11.2020 (data
di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), proceda nei termini che
seguono:
1) Descriva il mutuo ipotecario in data 09.07.2008 ed il finanziamento n. 4136190 del
02.08.2011 sottoscritti tra Banca Monte dei Paschi di IE spa (mutuante) e Pt_1
(mutuante).
[...]
2) Verifichi, per tutta la durata dei rapporti di cui al punto 1), se i costi applicati dall'istituto
bancario sono superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sostituisca ai costi
concretamente applicati dall'istituto bancario quelli previsti in contratto, indichi la differenza tra
l'importo derivante alla banca in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e
3 l'importo che sarebbe derivato alla banca dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto, e
consideri non dovuta tale differenza dal correntista.
3) Verifichi, per tutta la durata dei rapporti di cui al punto 1), il rispetto della normativa in punto
di anatocismo, come segue:
A) Per il periodo dal 22.04.2000 sino all'01.01.2014, verifichi se la banca si sia adeguata alla
normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9\2\2000, pubblicata nella G.U.
22/2/2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della
capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con
periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e
in caso negativo consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati dalla
banca
B) Per il periodo successivo all'01.01.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co.
2 D.Lgs. 385/1993, come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013 (c.d. divieto di
anatocismo), verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non
dovuti.
4) Verifichi con riferimento ai rapporti di cui al punto 1), utilizzando le formule indicate dalla
Banca d'Italia, l'eventuale applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia prevista
dalla Legge 108/1996 nei trimestri contrattuali tenendo conto, ai fini di tale determinazione, di
tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi, moratori ed anatocistici
(come eventualmente già rideterminati ai punti 2 e 3), di tutte le commissioni, ivi compresa
quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, e delle
provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una
remunerazione a favore della banca.
4 In caso affermativo, in caso di usura originaria, consideri il rapporto a titolo gratuito e pertanto
non dovuti interessi da parte del mutuatario.
In caso affermativo, in caso di usura sopravvenuta, individui quale sarebbe stato l'importo
degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra l'importo degli interessi
applicati dall'istituto bancario e l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia, e consideri
non dovuta tale differenza da parte del correntista.
5) In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 2, 3, 4, ridetermini alla data del
19.11.2020 od alla precedente data di chiusura, il saldo complessivo dei rapporti di cui al
punto 1)”.
La perizia veniva depositata in data 29.11.2022.
Il Giudice, con provvedimento del 30.01.2023, liquidava a favore del perito dott. Per_1
Euro 6.000,00 oltre accessori a titolo di onorari, ponendoli provvisoriamente a carico
[...]
solidale delle parti d Parte_1 Controparte_1
nei rapporti tra le parti ed il perito, nonché ripartendoli nella misura del 50% cadauno nei rapporti interni tra le parti ed Parte_1 Controparte_1
.
[...]
*All'udienza del 19.12.2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*La causa deve essere decisa come segue.
**Il consulente tecnico d'ufficio ha escluso l'applicazione da parte di Controparte_2
di costi non pattuiti contrattualmente con riferimento al contratto di mutuo del
[...]
09.07.2008, mentre con riferimento al contratto di finanziamento n. 4136190 del 02.08.2011
risulta l'applicazione di costi non pattuiti contrattualmente pari ad Euro 200,69 (pagine 11, 12,
24-29 della perizia).
5 Il consulente tecnico d'ufficio, in riferimento al quesito in punto di interessi anatocistici, ha distinto due ipotesi di calcolo rapportate al piano di ammortamento c.d. alla francese (o a capitalizzazione composta) pattuito contrattualmente: qualora si ritenga che l'interesse è
applicato solo sulla quota di capitale residuo, non sussiste alcuno interesse anatocistico;
qualora si ritenga la capitalizzazione composta in contrasto con la disciplina imperativa di cui all'art. 1283 cc, risulterebbero interessi anatocistici contra legem pari ad Euro 7.380,15
quanto al contratto di mutuo del 09.07.2008 nonché pari ad Euro 7.585,23 quanto al contratto di finanziamento n. 4136190 del 02.08.2011 (pagine 12-16 della perizia).
Il consulente tecnico d'ufficio, in riferimento al quesito in punto di interessi usurari, ha distinto due ipotesi di calcolo: qualora non si consideri tra le commissioni e gli oneri accessori la commissione di estinzione anticipata (poiché mai applicata in concreto nel corso del rapporto contrattuale) sussistono esclusivamente interessi usurari pari ad Euro 2,88 quanto al contratto di mutuo ipotecario del 09.07.2008 con riferimento alle rate nn. 40, 45, 46, 47;
qualora si consideri tra le commissioni e gli oneri accessori la commissione di estinzione anticipata (ancorché mai applicata in concreto nel corso del rapporto contrattuale) gli interessi usurari sarebbero pari ad Euro 7.380,15 quanto al contratto di mutuo del 09.07.2008 nonché
pari ad Euro 8.550,60 quanto al contratto di finanziamento n. 4136190 del 02.08.2011 (pagine
16-29 della perizia).
**Questo Giudice deve evidenziare quanto segue.
In riferimento all'applicazione di costi non previsti contrattualmente, sussiste a favore di n credito di Euro 200,69. Parte_1
In riferimento al piano all'ammortamento alla francese od a capitalizzazione composta,
emerge a pagina 12 della perizia che l'interesse applicato è calcolato solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata degli interessi, conseguendone l'assenza di qualsiasi anatocismo.
6 In riferimento alla verifica in punto di interessi usurari occorre precisare quanto segue.
La commissione di estinzione anticipata deve rimanere estranea al computo dei costi a carico del mutuatario rilevanti ai fini della verifica in punto di superamento del tasso soglia usura,
trattandosi di costo indicato nei contratti ma mai concretamente applicato a carico di
(appunto perché non si è verificata alcuna estinzione anticipata dei Parte_1
finanziamenti).
Gli unici interessi usurari applicati da , ai quali Controparte_2
corrisponde un credito di sono quelli di Euro 2,99 riferiti alla rate nn. Parte_1
40, 45, 46, 47 del contratto di mutuo del 09.07.2008.
**Questo Giudice deve condannare al pagamento di Controparte_2
Euro 203,68 a favore di ltre interessi legali dal 19.11.2020 (data della Parte_1
notifica dell'atto di citazione).
Questo Giudice deve rigettare la domanda di volta ad ottenere la Parte_1
declaratoria di nullità dei contratti, in ragione dell'importo estremamente ridotto degli addebiti illegittimi che non consente di ritenere integrata alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1418 cc.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
I costi della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidati dal Giudice con il provvedimento del 30.01.2023, in ragione dell'esito della perizia la quale ha evidenziato l'esistenza di addebiti illegittimi in misura estremamente ridotta confermando per il resto la legittimità
dell'operato dell'istituto bancario, vengono definitivamente posti a carico solidale delle parti d nei rapporti tra le Parte_1 Controparte_1
parti ed il perito nonché ripartiti nella misura del 50% cadauno nei rapporti interni tra le parti d . Parte_1 Controparte_1
***
7
P.Q.M.
A) Condanna al pagamento di Euro 203,68 a favore di Controparte_2
ltre interessi legali dal 19.11.2020 sino al saldo. Parte_1
B) Compensa tra le parti le spese processuali.
C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti ed nei rapporti Parte_1 Controparte_1
tra le parti ed il perito, ripartendoli nella misura del 50% cadauno nei rapporti interni tra le parti d . Parte_1 Controparte_1
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 01.07.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
cf , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Pontremoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a AN (La Spezia)
Via Mazzini n. 90,
-attore-
Contro
cf , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Roberto Lazzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a RR
(Massa RR) Via XX Settembre n. 177/F2,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore ome in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, in via principale:
1 -dichiarare la nullità dei contratti inter partes per indeterminatezza dell'oggetto e/o usurarietà
delle relative condizioni;
-in subordine: dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle altre
remunerazioni per contrarietà alle norme di cui agli artt. 1283, 1284 c.c. e 117, 120, 125 bis
T.U.B.
- dichiarare altresì la nullità, ex artt. 33 e ss. Cod. Cons., delle clausole predisposte
unilateralmente dalla banca;
- per l'effetto: condannare la convenuta alla restituzione di quanto percepito per interessi e
spese, con maggiorazione di interessi e rivalutazione.
- in ogni caso: accertare dichiarare che la banca ha violato gli obblighi di buona fede e
trasparenza e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni tutti conseguenti, mediante
il pagamento di somma non inferiore all'importo dell'indebito che sarà accertato;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del
sottoscritto antistatario.
In sede istruttoria:
si insiste per la remissione in istruttoria e l'integrazione della c.t.u”.
*Per il convenuto come in comparsa di costituzione: Controparte_2
“- nel merito, rigettare interamente le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto
ed in diritto e non provate;
- in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese come per legge”.
***
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Parte_1 [...]
. Controparte_2
2 L'attore esponeva in fatto quanto segue: a concluso con Parte_1 [...]
il contratto di mutuo ipotecario in data 09.07.2008 ed il contratto di Controparte_2
finanziamento n. 4136190 del 02.08.2011; l'esecuzione di entrambi i rapporti contrattuali risulta caratterizzata dalla presenza di addebiti illegittimi, inerenti in particolare costi non pattuiti od interessi usurari.
L'attore chiedeva la declaratoria di nullità dei contratti e la condanna di Controparte_2
alla restituzione a suo favore degli importi corrispondenti agli addebiti
[...]
illegittimi.
*Si costituiva in giudizio , contestando le difese attoree e Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
*Il Giudice, con provvedimento del 13.04.2022, nominava il dott. quale Persona_1
consulente tecnico d'ufficio e disponeva lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio,
formulando il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, limitata la disamina dei rapporti tra le parti sino alla data del 19.11.2020 (data
di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), proceda nei termini che
seguono:
1) Descriva il mutuo ipotecario in data 09.07.2008 ed il finanziamento n. 4136190 del
02.08.2011 sottoscritti tra Banca Monte dei Paschi di IE spa (mutuante) e Pt_1
(mutuante).
[...]
2) Verifichi, per tutta la durata dei rapporti di cui al punto 1), se i costi applicati dall'istituto
bancario sono superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sostituisca ai costi
concretamente applicati dall'istituto bancario quelli previsti in contratto, indichi la differenza tra
l'importo derivante alla banca in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e
3 l'importo che sarebbe derivato alla banca dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto, e
consideri non dovuta tale differenza dal correntista.
3) Verifichi, per tutta la durata dei rapporti di cui al punto 1), il rispetto della normativa in punto
di anatocismo, come segue:
A) Per il periodo dal 22.04.2000 sino all'01.01.2014, verifichi se la banca si sia adeguata alla
normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9\2\2000, pubblicata nella G.U.
22/2/2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della
capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con
periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e
in caso negativo consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati dalla
banca
B) Per il periodo successivo all'01.01.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co.
2 D.Lgs. 385/1993, come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013 (c.d. divieto di
anatocismo), verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non
dovuti.
4) Verifichi con riferimento ai rapporti di cui al punto 1), utilizzando le formule indicate dalla
Banca d'Italia, l'eventuale applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia prevista
dalla Legge 108/1996 nei trimestri contrattuali tenendo conto, ai fini di tale determinazione, di
tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi, moratori ed anatocistici
(come eventualmente già rideterminati ai punti 2 e 3), di tutte le commissioni, ivi compresa
quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, e delle
provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una
remunerazione a favore della banca.
4 In caso affermativo, in caso di usura originaria, consideri il rapporto a titolo gratuito e pertanto
non dovuti interessi da parte del mutuatario.
In caso affermativo, in caso di usura sopravvenuta, individui quale sarebbe stato l'importo
degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra l'importo degli interessi
applicati dall'istituto bancario e l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia, e consideri
non dovuta tale differenza da parte del correntista.
5) In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 2, 3, 4, ridetermini alla data del
19.11.2020 od alla precedente data di chiusura, il saldo complessivo dei rapporti di cui al
punto 1)”.
La perizia veniva depositata in data 29.11.2022.
Il Giudice, con provvedimento del 30.01.2023, liquidava a favore del perito dott. Per_1
Euro 6.000,00 oltre accessori a titolo di onorari, ponendoli provvisoriamente a carico
[...]
solidale delle parti d Parte_1 Controparte_1
nei rapporti tra le parti ed il perito, nonché ripartendoli nella misura del 50% cadauno nei rapporti interni tra le parti ed Parte_1 Controparte_1
.
[...]
*All'udienza del 19.12.2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*La causa deve essere decisa come segue.
**Il consulente tecnico d'ufficio ha escluso l'applicazione da parte di Controparte_2
di costi non pattuiti contrattualmente con riferimento al contratto di mutuo del
[...]
09.07.2008, mentre con riferimento al contratto di finanziamento n. 4136190 del 02.08.2011
risulta l'applicazione di costi non pattuiti contrattualmente pari ad Euro 200,69 (pagine 11, 12,
24-29 della perizia).
5 Il consulente tecnico d'ufficio, in riferimento al quesito in punto di interessi anatocistici, ha distinto due ipotesi di calcolo rapportate al piano di ammortamento c.d. alla francese (o a capitalizzazione composta) pattuito contrattualmente: qualora si ritenga che l'interesse è
applicato solo sulla quota di capitale residuo, non sussiste alcuno interesse anatocistico;
qualora si ritenga la capitalizzazione composta in contrasto con la disciplina imperativa di cui all'art. 1283 cc, risulterebbero interessi anatocistici contra legem pari ad Euro 7.380,15
quanto al contratto di mutuo del 09.07.2008 nonché pari ad Euro 7.585,23 quanto al contratto di finanziamento n. 4136190 del 02.08.2011 (pagine 12-16 della perizia).
Il consulente tecnico d'ufficio, in riferimento al quesito in punto di interessi usurari, ha distinto due ipotesi di calcolo: qualora non si consideri tra le commissioni e gli oneri accessori la commissione di estinzione anticipata (poiché mai applicata in concreto nel corso del rapporto contrattuale) sussistono esclusivamente interessi usurari pari ad Euro 2,88 quanto al contratto di mutuo ipotecario del 09.07.2008 con riferimento alle rate nn. 40, 45, 46, 47;
qualora si consideri tra le commissioni e gli oneri accessori la commissione di estinzione anticipata (ancorché mai applicata in concreto nel corso del rapporto contrattuale) gli interessi usurari sarebbero pari ad Euro 7.380,15 quanto al contratto di mutuo del 09.07.2008 nonché
pari ad Euro 8.550,60 quanto al contratto di finanziamento n. 4136190 del 02.08.2011 (pagine
16-29 della perizia).
**Questo Giudice deve evidenziare quanto segue.
In riferimento all'applicazione di costi non previsti contrattualmente, sussiste a favore di n credito di Euro 200,69. Parte_1
In riferimento al piano all'ammortamento alla francese od a capitalizzazione composta,
emerge a pagina 12 della perizia che l'interesse applicato è calcolato solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata degli interessi, conseguendone l'assenza di qualsiasi anatocismo.
6 In riferimento alla verifica in punto di interessi usurari occorre precisare quanto segue.
La commissione di estinzione anticipata deve rimanere estranea al computo dei costi a carico del mutuatario rilevanti ai fini della verifica in punto di superamento del tasso soglia usura,
trattandosi di costo indicato nei contratti ma mai concretamente applicato a carico di
(appunto perché non si è verificata alcuna estinzione anticipata dei Parte_1
finanziamenti).
Gli unici interessi usurari applicati da , ai quali Controparte_2
corrisponde un credito di sono quelli di Euro 2,99 riferiti alla rate nn. Parte_1
40, 45, 46, 47 del contratto di mutuo del 09.07.2008.
**Questo Giudice deve condannare al pagamento di Controparte_2
Euro 203,68 a favore di ltre interessi legali dal 19.11.2020 (data della Parte_1
notifica dell'atto di citazione).
Questo Giudice deve rigettare la domanda di volta ad ottenere la Parte_1
declaratoria di nullità dei contratti, in ragione dell'importo estremamente ridotto degli addebiti illegittimi che non consente di ritenere integrata alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1418 cc.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
I costi della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidati dal Giudice con il provvedimento del 30.01.2023, in ragione dell'esito della perizia la quale ha evidenziato l'esistenza di addebiti illegittimi in misura estremamente ridotta confermando per il resto la legittimità
dell'operato dell'istituto bancario, vengono definitivamente posti a carico solidale delle parti d nei rapporti tra le Parte_1 Controparte_1
parti ed il perito nonché ripartiti nella misura del 50% cadauno nei rapporti interni tra le parti d . Parte_1 Controparte_1
***
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P.Q.M.
A) Condanna al pagamento di Euro 203,68 a favore di Controparte_2
ltre interessi legali dal 19.11.2020 sino al saldo. Parte_1
B) Compensa tra le parti le spese processuali.
C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti ed nei rapporti Parte_1 Controparte_1
tra le parti ed il perito, ripartendoli nella misura del 50% cadauno nei rapporti interni tra le parti d . Parte_1 Controparte_1
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 01.07.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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