TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1100/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ANNA MARIA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del difensore in Cremona, Piazza Roma n. 20;
ATTORE/I contro
(C.F. ), residente in [...]26044 - Grontardo, Fraz. Controparte_1 C.F._3
Levata, Cascina Palazzo;
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore;
(C.F. ), quale erede di residente in CP_4 C.F._4 RS
Cremona, e per essa il suo Amministratore di Sostegno Avv. Gerevini Pia, con studio in – 26100 –
Cremona, via Lanaioli n. 6;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._5
residente in [...], 26046 San Daniele Po (CR), quale erede di rappresentato Persona_2
e difeso dall'avv. GIANPAOLO BELLINI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._6
presso il suo studio in Cremona, via Gaetano Cesari, 1/A;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._7
pagina 1 di 11 12.02.1954, residente in [...], quale erede di Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. GIANPAOLO BELLINI (c.f. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio in Cremona, via Gaetano Cesari, 1/A;
(C.F. ), con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. CP_5 P.IVA_2
1, e per essa (C.F. ), con sede legale in Milano Via Bastioni di Controparte_6 P.IVA_3
Porta Nuova n. 19, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO BORSIERI
(c.f. ), e presso il suo studio in Crema - Via Frecavalli n. 21, elettivamente C.F._8
domiciliata;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito del Parte_1 giudizio di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza del 20/9/2021 emessa dal
Giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 305/2020 RGE, a conclusione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, e Controparte_7 RS
personalmente, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni (come precisate in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, - accertata e dichiarata la nullità della Con procura rilasciata in data 29.07.2020 dal Dott. quale legale rappresentante della RS
all'Avv. Gianpaolo Bellini, essendo all'epoca il Dott. Parte_4 Per_1
sprovvisto di ogni potere di rappresentanza della società costituitasi nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, per l'effetto dichiarare non validamente costituita la predetta società e pertanto nulli tutti gli atti ad essa riferibili;
- NEL MERITO, accertata e dichiarata la sussistenza del credito
Con del Geom. nei confronti del de cuius e/o della Controparte_1 RS Parte_5
di cui il de cuius era titolare all'atto del pignoramento e successivamente allo
[...]
stesso, e, quindi, la sussistenza del debito di questi ultimi nei confronti del Geom. , Controparte_1
Con accertata e dichiarata la mendacità della dichiarazione resa dai terzi pignorati, e/o RS
a revoca ed in riforma dell'impugnata ordinanza datata 20/09/2021 Parte_5
e notificata a mezzo pec dalla Cancelleria in data 18/10/2021 pronunziata dal G.O.T. dott.ssa Luciana
Taveggia nel procedimento avente R.G.E. n. 305/2020 Tribunale di Cremona, per tutti i motivi sopra
pagina 2 di 11 Co indicati, riconoscere e dichiarare dovuta dagli eredi del de cuius e/o dall' identificata CP_2
con P.IVA: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quali terzi pignorati, P.IVA_1 all'Avv. , quale creditore procedente, la somma corrispondente a detto accertato Parte_1
credito nella misura pari al credito azionato dal creditore procedente, ovvero ad Euro 52.732,05 oltre interessi maturati e maturandi, e/o nella diversa misura cheverrà accertata in corso di causa, con ogni conseguente statuizione, anche in merito alla assegnazione di detta somma nella sede di competenza.
Con riconoscimento a favore dell'Avv. del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 nei confronti di altri Pt_1
eventuali creditori nel caso di distribuzione della predetta somma. - In ogni caso, in considerazione della dichiarazione mendace resa dal terzo nella procedura esecutiva RGE 305/2020 condannare gli Con eredi del de cuius e/o l' al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_7
professionali della procedura di pignoramento presso terzi e di accertamento del credito. Con condanna al risarcimento del danno conseguente alla predetta dichiarazione mendace nella misura da quantificarsi anche in via equitativa. - In ogni caso con rifusione di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituita in e per essa in persona del legale rappresentante Controparte_5 Controparte_6 pro tempore, quale cessionaria del creditore intervenuto chiedendo: “Voglia il Controparte_9
Tribunale Ill.mo – in composizione monocratica – respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: revocare e riformare l'impugnata ordinanza dal GOT dell'intestato
Tribunale resa il 26 settembre 2021 nel procedimento R.G.E. 305/2020, per tutti i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui integralmente ritrascritti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli aventi causa dei terzi pignorati e sono debitori nei Controparte_7 Persona_2 RS confronti di e, per l'effetto, quantificare l'entità del debito dei terzi pignorati;
Controparte_1
dichiarare, altresì, che il credito vantato da nei confronti di è pari ad CP_5 Controparte_1
euro 305.169,24 oltre interessi e spese;
riconoscere il diritto di a partecipare alla CP_5
distribuzione di tutte le somme di cui i convenuti Controparte_7 Parte_2 [...]
e risulteranno effettivamente debitori, ai sensi dell'art. 551 cod. Parte_3 CP_4 proc. civ., con ogni conseguente provvedimento in ordine all'assegnazione, nella competente sede, a favore di delle somme a quest'ultima riconosciute;
condannare parte convenuta, in via CP_5
solidale, al risarcimento del danno derivante dalle rese mendaci dichiarazioni, nella misura di euro
3.000,00 o in quella maggiore o minore che all'Ill.mo Tribunale parrà di giustizia, ricorrendo, se del caso, a valutazione equitativa. con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i giudizi”.
pagina 3 di 11 Si sono poi costituiti in giudizio e , quali eredi di Parte_2 Parte_3 Per_2
, a sua volta erede di (legale rappresentante e socio accomandatario della
[...] RS [...]
nonché parte in proprio in qualità di terzo pignorato), chiedendo: “voglia la S. V. Parte_6
Ill.ma, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO respingere ogni domanda avanzata dall'attore in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto (…) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Spese Generali, Cassa Avvocati, I.V.A. e quanto altro per legge dovuto”.
Non si sono invece costituiti, pur se ritualmente citati, i convenuti , e Controparte_1 CP_4
di (oggi , per Controparte_10 Controparte_10 Controparte_2
cui essi sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 9/2/2023.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite la prova testimoniale e per interpello ammessa, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'avv. quale creditore procedente che ha intentato nei confronti del debitore Pt_1 [...]
la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. RGE 305/2020, ha proposto opposizione agli CP_1
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il G.E. ha accertato, nell'ambito del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, l'inesistenza di alcun credito vantato dai terzi pignorati e personalmente, sostenendo Controparte_10 RS
l'erronea inversione dell'onere della prova e l'erronea valutazione delle prove svolta dal Giudice nel predetto procedimento incidentale.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della procura conferita al difensore (nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo) da parte della nella Controparte_10
persona di in quanto inammissibilmente sollevata nel corso del presente giudizio RS
(peraltro, non nell'atto di citazione ma solo nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1).
Ai sensi dell'art. 157 c.p.c., la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. L'eccezione proposta dalla parte opponente è dunque tardiva ed inammissibile.
pagina 4 di 11 Si precisa, peraltro, che la suddetta (e superata) questione non riguarda la legittimazione ad agire della società ma la (sola) sua rappresentanza processuale.
Nel giudizio innanzi al G.E. infatti, qualora l'eccezione di nullità fosse stata tempestiva, la società Part agricola avrebbe dovuto e potuto munirsi di regolare procura alle liti nei termini concessi dal
Giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione promossa da può essere parzialmente accolta, per le Parte_1
ragioni che seguono.
In primo luogo, si rileva che l'istruttoria svolta nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e nel presente giudizio abbia permesso di accertare la sussistenza di un credito da parte di Controparte_1
nei confronti dei terzi pignorati.
Va premesso innanzitutto che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ex art. 549
c.p.c. e anche nel presente giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il creditore procedente ed odierno opponente invoca una decisione circa l'esistenza del rapporto sostanziale che il pignoramento assume intercorra tra il debitore ed il terzo pignorato.
Egli, pertanto, riveste la qualifica processuale di “attore” nei confronti del terzo pignorato, che viceversa riveste la qualifica processuale di “convenuto”. Ne consegue che spetta al creditore provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo (esistenza del rapporto con il terzo) e che spetta invece al terzo sostenere e provare di aver soddisfatto le ragioni creditorie dell'esecutato.
Come detto, nel caso di specie, il creditore procedente ed odierno opponente ha dimostrato l'esistenza di un credito, anteriore al pignoramento e alla dichiarazione, intercorrente tra e i terzi Controparte_1
pignorati.
Soccorrono, a riprova di tale convincimento, diversi elementi.
In primo luogo, il procuratore degli aventi causa da (già avente causa di ha Persona_2 RS ammesso, all'udienza del 8/9/2022, che ha prestato, prima del pignoramento presso terzi, CP_1 attività come libero professionista presso la società”.
In secondo luogo, eloquenti sul punto sono state le dichiarazioni testimoniali dei testi Tes_1
, , e : il primo (con riferimento al quale
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
non vi è prova di un suo interesse attuale nel presente giudizio e della sua conseguente incapacità a testimoniare o inattendibilità) ha infatti affermato che fosse vero che avesse prestato Controparte_1
la propria attività professionale, quale Geometra, tecnico e/o consulente in favore di e/o RS
della nel periodo intercorrente tra il 1/1/2019 e il Parte_7
pagina 5 di 11 31/12/2021 (“E' vero, ne sono a conoscenza perché in quel periodo ho assistito (era RS
anche un mio lontano parente) in alcune cause avanti al TAR sez. staccata di Parma e avanti alla
Corte d'Appello di Brescia, cause che avevano ad oggetto questi rapporti. Il geometra CP_1 assistendo anch'esso il quale tecnico, lo accompagnava spesso in studio. Le cause sono durate 3- Per_1
4 anni, la causa del TAR si è conclusa due mesi fa (io ho poi rinunciato al mandato)”) nonché che stesso gli disse della operazione di cessione delle quote societarie della CP_1 Parte_5
in favore di confermando inoltre – all'atto di pignoramento – un
[...] Controparte_11
Part credito di verso la società per l'attività prestata, senza tuttavia ricordare se avesse già CP_1 Per_1 remunerato tale attività (“E' vero, so questo perché me lo disse ricordo che era una cifra intorno Per_1
ai 200-250 mila euro, una somma consistente. Non mi ricordo se mi ha detto di aver già pagato o Per_1
di dover pagare o di stare pagando aveva un conto presso BPM di Dello (BS), e so CP_1 Per_1
questo perché disse a di pagare la mia parcella di circa 50.000 euro tramite questo Per_1 CP_1 conto, su cui poteva operare”); il secondo ha invece confermato che gli ha CP_1 Controparte_1
fornito documenti per conto della famiglia sia come persone fisiche sia come società, fino al Per_1
2020, quale sostegno tecnico (“Fin al 2020 ho incontrato perché mi sono stati forniti CP_1
documenti per conto della famiglia (relativi essenzialmente alla parte immobiliare come la villa Per_1
di e poi un impianto fotovoltaico sempre in San Daniele Po) per operazioni che Persona_3 riguardavano la famiglia sia come persone fisiche come società. L'attività di era legata Per_1 CP_1
alla documentazione di cui alla prima domanda, era il sostegno tecnico perché io potessi redigere gli atti dal punto di vista urbanistico ed edilizio”) e che lo avrebbe coadiuvato anche come CP_1 sostegno tecnico nell'attività di cessione dell'impianto fotovoltaico (rientrante in quella più grande di cessione delle quote) pur avendo ricevuto il notaio incarico dalla famiglia ancora, Persona_4
anche il teste (peraltro indicato da e da quale unico Testimone_3 Parte_2 Testimone_5
collaboratore di ) ha confermato che forniva supporto tecnico per e che se RS CP_1 Per_1 occorreva qualche cosa “da geometra” chiamava confermando anche (pur ritenendo Per_1 CP_1
“esorbitante” la somma di euro 300.000,00) che aveva svolto prestazioni professionali per CP_1
conto di dovendosi invece considerare inattendibili le sue dichiarazioni in cui ha affermato che Per_1 non fosse invece intervenuto come mediatore della cessione dell'azienda pur ammettendo CP_1 genericamente “non so se ha fatto il passacarte di qualcosa” e “presumo che i documenti li dava Test
, che forniva un supporto tecnico”; infine, ha dichiarato che, in CP_1 Testimone_4 occasione di un trasferimento di titolarità di un impianto fotovoltaico dall'azienda agricola alla Per_1
pagina 6 di 11 ditta individuale , ha incrociato due o tre volte presso il il geometra RS Per_1 CP_1 presente nell'ufficio che ascoltava.
Le dichiarazioni di ed si aggiungono a quelle (del medesimo tenore) rese innanzi al Tes_1 ES
G.E. nel giudizio ex art. 549 c.p.c. e riportate nell'ordinanza impugnata (“all'udienza del 18 febbraio
2021 veniva escusso il teste Notaio Dott. il quale dichiarava che “le attività svolte dal Testimone_6
non sono mai state svolte in qualità di procuratore, bensì di libero professionista per gli CP_12 aspetti di natura immobiliare”. Lo stesso è intervenuto come libero professionista e consulente di parte del Dott. presso il Magistrato del Po di Parma” (cfr. testimonianza del 18 febbraio 2021); Per_1
- all'udienza del 22 luglio 2021 è stato escusso l'Avv. il quale ha specificato di Testimone_1
essere stato, per anni, il legale del Dott. con mandato esaurito il 03 dicembre 2019. Durante il Per_1
mandato lo stesso ha avuto modo di entrare in contatto con il Geom. il quale è sempre stato CP_1 ritenuto “un professionista al servizio di ovvero da lui incaricato”). Per_1
Tali dichiarazioni (tutte) confliggono peraltro con quelle della teste , che pertanto Testimone_5
non sono da considerarsi attendibili;
ella peraltro ha dichiarato, come affermato anche da ES
, unicamente che non partecipò agli incontri e alle riunioni per la cessione delle quote
[...] CP_1
della società, cui invece partecipò Ciò non esclude che abbia comunque svolto per tale Per_5 CP_1
affare una attività tecnica preliminare (come ammesso anche da ed senza poi Per_5 ES
partecipare attivamente agli incontri.
A prescindere dunque dalla partecipazione di alla stipula sulla cessione delle quote, è evidente CP_1
che lo stesso collaborasse con la società agricola e con (e poi per Per_1 CP_10 Controparte_13
come peraltro dimostrato anche dal doc. 16 riferito a lavori svolti dal Geom.
[...] Pt_2 CP_1
Cont per la nel settembre 2020 e contabilità in qualità di tecnico, negli anni 2019- CP_2 Pt_5
2020.
Il teste ritenuto unico procuratore dell'azienda agricola, ha affermato di non aver lavorato Tes_7 per l'azienda agricola o con e che a quest'ultimo lo legasse un mero rapporto di amicizia, RS
ciò in evidente contraddizione con la procura generale (doc. 6 conferitagli dalla Società Pt_2
suddetta nel 2017: le sue dichiarazioni sono dunque totalmente inattendibili;
ha comunque ammesso di conoscere e di averlo visto in compagnia di . La procura a lui concessa (se reale) CP_1 RS
peraltro non esclude affatto che e la sua società potessero rivolgersi comunque, quale supporto Per_1
tecnico e anche informale mediatore, a CP_1
pagina 7 di 11 Inoltre, in sede di interrogatorio formale, lo stesso ha ammesso di aver svolto per Controparte_1
conto di attività di consulente tecnico nella causa R. G. n. 1490/2020 pendente avanti il RS
Tribunale di Parma. Prive di rilevanza probatoria, in quanto favorevoli alla stessa parte, rivestono invece le sue dichiarazioni, peraltro generiche in termini di data, sul fatto che lo stesso sia stato pagato da tramite un assegno di euro 1.000,00 (di cui peraltro non risulta traccia nella contabilità Per_1
depositata dalla società).
Infine, dalla documentazione prodotta in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si evince: a) che ha CP_1
ricevuto pagamenti dalla per euro 55.500,00, sino al 26/11/2019, a riprova dei Parte_6
perduranti rapporti (di rilevante importo economico) con la società; b) in data 31/12/2019 risulta dal movimento n. 4344 un costo aziendale 54.600,00 euro (dare) e si dà per acceso un debito verso CP_1
di pari importo (avere), a dimostrazione dunque di un debito ancora esistente e che non risulta chiuso sino al pignoramento del 20/2/2020.
Si precisa che non vi è prova che il suddetto movimento n. 4344 sia collegato a quello avente numero
3780 del 26/11/2019 di “addebito” di una fattura di cui non sono indicati gli estremi (e che non può dirsi essere la n. 14/2019 di cui ai movimenti nn. 4343 4344).
Part Orbene, la società agricola è una società in accomandita semplice, per cui – a prescindere dalla riconducibilità dei rapporti con anche personalmente ad – a quest'ultimo si CP_1 RS estendono anche i debiti sociali, in quanto (all'epoca) socio accomandatario.
Ciò ha permesso di accertare, dunque, la non veridicità delle dichiarazioni rese dai terzi pignorati (e ciò
a prescindere dalla legittimazione a rilasciare tale dichiarazione in nome e per conto di
[...]
. Parte_8
Così ritenuta provata l'esistenza di un rapporto contrattuale precedente al pignoramento tra il debitore esecutato ed i terzi pignorati, le parti convenute (né il debitore, non costituito, né gli eredi dei terzi pignorati) non hanno invece dimostrato, come era loro onere fare, di aver estinto con il pagamento o in altra forma l'obbligazione sorta nei confronti di . Controparte_1
Di conseguenza, deve ritenersi ancora sussistente un debito dei terzi pignorati nei confronti di
[...]
, quale frutto delle prestazioni professionali pacificamente rese (e ciò a prescindere dalla CP_1
circostanza per cui il rapporto fosse procuratorio o continuativo, circostanza che invece appare irrilevante).
pagina 8 di 11 Non può infatti desumersi automaticamente (come detto incombendo invece sui terzi pignorati l'onere della prova sul punto), come fatto dal G.E., l'intervenuto pagamento delle prestazioni dalla mera circostanza che le prestazioni stesse si siano concluse.
Con riferimento invece alla quantificazione del credito pignorato, nel corso del presente giudizio, le istanze istruttorie dedotte dal creditore procedente hanno permesso di accertare che, alla data del pignoramento e della dichiarazione (falsamente) negativa, non solo erano intercorsi rapporti professionali tra il debitore ed i terzi pignorati ma anche che sussisteva ancora un residuo debito nei confronti di , debito che è stato possibile individuare (quantomeno) nella misura di Controparte_1
euro 54.600,00.
Infatti, come detto, in data 31/12/2019 risulta dal movimento n. 4344 un costo aziendale 54.600,00 euro
(dare) e si dà per acceso un debito verso di pari importo (avere), a dimostrazione dunque di un CP_1
debito ancora esistente e che non risulta chiuso sino al pignoramento del 20/2/2020.
Si precisa che non può invece trovare invece applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 548 c.p.c. per cui il credito pignorato si considera non contestato (peraltro solo ai fini, incidentali, del giudizio di esecuzione e non anche nell'ordinario giudizio di cognizione), in quanto tale norma eccezionale è prevista unicamente nel caso in cui il terzo non compaia in udienza o si rifiuti di rendere la dichiarazione, dovendosi invece ritenere che la modalità per contrastare una dichiarazione mendace o finanche invalida (in quanto rilasciata da un soggetto non dotato di legittimazione) sia, come è avvenuto, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
In conclusione, l'ordinanza resa dal G.E. in data 20/9/2021 va riformata e va quindi accertata la sussistenza, alla data del 18/2/2020, di un credito di nei confronti di e Controparte_1 RS
Cont della nella misura di euro 54.600,00. Parte_5
Sempre in riforma dell'ordinanza impugnata, vanno regolate le spese di lite del procedimento svolto innanzi al G.E., come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. con riguardo alle procedure di esecuzione mobiliare.
Non sono viceversa accoglibili (perché inammissibili in questa sede) le ulteriori domande di parte opponente relative: a) al riconoscimento in favore dell'opponente “del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 nei confronti di altri eventuali creditori nel caso di distribuzione della predetta somma”, b) alla richiesta condanna dei convenuti al pagamento “dei compensi professionali della procedura di pignoramento presso terzi” e c) alla richiesta condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla pagina 9 di 11 dichiarazione resa dai terzi pignorati (danni peraltro per nulla dedotti e provati), in quanto accertamento estraneo al presente giudizio e dunque in questa sede inammissibili.
Per le stesse ragioni, sono parimenti inammissibili le domande svolte dal creditore intervenuto
[...] con riguardo: a) all'accertamento del credito dell'intervenuto e del suo diritto a partecipare Parte_9
alla distribuzione delle somme pignorate e b) al risarcimento dei danni asseritamente subiti (e anche in questo caso non dedotti né provati).
Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio,
e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1100/2022 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , in riforma dell'ordinanza resa Parte_1
dal G.E. in data 20/9/2021 nella procedura esecutiva mobiliare n. 305/2020 RGE, ACCERTA la sussistenza, alla data del 18/2/2020, di un credito di nei confronti di e Controparte_1 RS
Cont della (poi Parte_5 Parte_10
nella misura di euro 54.600,00
[...]
NA , , , e di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_4
(già Parte_10 Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento in favore di , delle spese di lite del
[...] Parte_1
procedimento ex art. 549 c.p.c. svoltosi innanzi al G.E., che si liquidano nella misura di euro 1.901,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
NA , , , e di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_4
(già Parte_10 Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento in favore di come sopra rappresentata, delle
[...] Controparte_5
spese di lite del procedimento ex art. 549 c.p.c. svoltosi innanzi al G.E., che si liquidano nella misura di euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
NA , , , e di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_4
(già Parte_10 Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento in favore di , delle spese di lite del presente
[...] Parte_1
procedimento, che si liquidano nella misura di euro 786,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
pagina 10 di 11 NA , , , e di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_4
(già Parte_10 Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento in favore di come sopra rappresentata, delle
[...] Controparte_5
spese di lite del presente procedimento, che si liquidano nella misura di euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cremona, il 3 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1100/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ANNA MARIA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del difensore in Cremona, Piazza Roma n. 20;
ATTORE/I contro
(C.F. ), residente in [...]26044 - Grontardo, Fraz. Controparte_1 C.F._3
Levata, Cascina Palazzo;
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore;
(C.F. ), quale erede di residente in CP_4 C.F._4 RS
Cremona, e per essa il suo Amministratore di Sostegno Avv. Gerevini Pia, con studio in – 26100 –
Cremona, via Lanaioli n. 6;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._5
residente in [...], 26046 San Daniele Po (CR), quale erede di rappresentato Persona_2
e difeso dall'avv. GIANPAOLO BELLINI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._6
presso il suo studio in Cremona, via Gaetano Cesari, 1/A;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._7
pagina 1 di 11 12.02.1954, residente in [...], quale erede di Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. GIANPAOLO BELLINI (c.f. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio in Cremona, via Gaetano Cesari, 1/A;
(C.F. ), con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. CP_5 P.IVA_2
1, e per essa (C.F. ), con sede legale in Milano Via Bastioni di Controparte_6 P.IVA_3
Porta Nuova n. 19, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO BORSIERI
(c.f. ), e presso il suo studio in Crema - Via Frecavalli n. 21, elettivamente C.F._8
domiciliata;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito del Parte_1 giudizio di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza del 20/9/2021 emessa dal
Giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 305/2020 RGE, a conclusione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, e Controparte_7 RS
personalmente, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni (come precisate in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, - accertata e dichiarata la nullità della Con procura rilasciata in data 29.07.2020 dal Dott. quale legale rappresentante della RS
all'Avv. Gianpaolo Bellini, essendo all'epoca il Dott. Parte_4 Per_1
sprovvisto di ogni potere di rappresentanza della società costituitasi nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, per l'effetto dichiarare non validamente costituita la predetta società e pertanto nulli tutti gli atti ad essa riferibili;
- NEL MERITO, accertata e dichiarata la sussistenza del credito
Con del Geom. nei confronti del de cuius e/o della Controparte_1 RS Parte_5
di cui il de cuius era titolare all'atto del pignoramento e successivamente allo
[...]
stesso, e, quindi, la sussistenza del debito di questi ultimi nei confronti del Geom. , Controparte_1
Con accertata e dichiarata la mendacità della dichiarazione resa dai terzi pignorati, e/o RS
a revoca ed in riforma dell'impugnata ordinanza datata 20/09/2021 Parte_5
e notificata a mezzo pec dalla Cancelleria in data 18/10/2021 pronunziata dal G.O.T. dott.ssa Luciana
Taveggia nel procedimento avente R.G.E. n. 305/2020 Tribunale di Cremona, per tutti i motivi sopra
pagina 2 di 11 Co indicati, riconoscere e dichiarare dovuta dagli eredi del de cuius e/o dall' identificata CP_2
con P.IVA: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quali terzi pignorati, P.IVA_1 all'Avv. , quale creditore procedente, la somma corrispondente a detto accertato Parte_1
credito nella misura pari al credito azionato dal creditore procedente, ovvero ad Euro 52.732,05 oltre interessi maturati e maturandi, e/o nella diversa misura cheverrà accertata in corso di causa, con ogni conseguente statuizione, anche in merito alla assegnazione di detta somma nella sede di competenza.
Con riconoscimento a favore dell'Avv. del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 nei confronti di altri Pt_1
eventuali creditori nel caso di distribuzione della predetta somma. - In ogni caso, in considerazione della dichiarazione mendace resa dal terzo nella procedura esecutiva RGE 305/2020 condannare gli Con eredi del de cuius e/o l' al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_7
professionali della procedura di pignoramento presso terzi e di accertamento del credito. Con condanna al risarcimento del danno conseguente alla predetta dichiarazione mendace nella misura da quantificarsi anche in via equitativa. - In ogni caso con rifusione di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituita in e per essa in persona del legale rappresentante Controparte_5 Controparte_6 pro tempore, quale cessionaria del creditore intervenuto chiedendo: “Voglia il Controparte_9
Tribunale Ill.mo – in composizione monocratica – respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: revocare e riformare l'impugnata ordinanza dal GOT dell'intestato
Tribunale resa il 26 settembre 2021 nel procedimento R.G.E. 305/2020, per tutti i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui integralmente ritrascritti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli aventi causa dei terzi pignorati e sono debitori nei Controparte_7 Persona_2 RS confronti di e, per l'effetto, quantificare l'entità del debito dei terzi pignorati;
Controparte_1
dichiarare, altresì, che il credito vantato da nei confronti di è pari ad CP_5 Controparte_1
euro 305.169,24 oltre interessi e spese;
riconoscere il diritto di a partecipare alla CP_5
distribuzione di tutte le somme di cui i convenuti Controparte_7 Parte_2 [...]
e risulteranno effettivamente debitori, ai sensi dell'art. 551 cod. Parte_3 CP_4 proc. civ., con ogni conseguente provvedimento in ordine all'assegnazione, nella competente sede, a favore di delle somme a quest'ultima riconosciute;
condannare parte convenuta, in via CP_5
solidale, al risarcimento del danno derivante dalle rese mendaci dichiarazioni, nella misura di euro
3.000,00 o in quella maggiore o minore che all'Ill.mo Tribunale parrà di giustizia, ricorrendo, se del caso, a valutazione equitativa. con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i giudizi”.
pagina 3 di 11 Si sono poi costituiti in giudizio e , quali eredi di Parte_2 Parte_3 Per_2
, a sua volta erede di (legale rappresentante e socio accomandatario della
[...] RS [...]
nonché parte in proprio in qualità di terzo pignorato), chiedendo: “voglia la S. V. Parte_6
Ill.ma, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO respingere ogni domanda avanzata dall'attore in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto (…) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Spese Generali, Cassa Avvocati, I.V.A. e quanto altro per legge dovuto”.
Non si sono invece costituiti, pur se ritualmente citati, i convenuti , e Controparte_1 CP_4
di (oggi , per Controparte_10 Controparte_10 Controparte_2
cui essi sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 9/2/2023.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite la prova testimoniale e per interpello ammessa, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'avv. quale creditore procedente che ha intentato nei confronti del debitore Pt_1 [...]
la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. RGE 305/2020, ha proposto opposizione agli CP_1
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il G.E. ha accertato, nell'ambito del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, l'inesistenza di alcun credito vantato dai terzi pignorati e personalmente, sostenendo Controparte_10 RS
l'erronea inversione dell'onere della prova e l'erronea valutazione delle prove svolta dal Giudice nel predetto procedimento incidentale.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della procura conferita al difensore (nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo) da parte della nella Controparte_10
persona di in quanto inammissibilmente sollevata nel corso del presente giudizio RS
(peraltro, non nell'atto di citazione ma solo nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1).
Ai sensi dell'art. 157 c.p.c., la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. L'eccezione proposta dalla parte opponente è dunque tardiva ed inammissibile.
pagina 4 di 11 Si precisa, peraltro, che la suddetta (e superata) questione non riguarda la legittimazione ad agire della società ma la (sola) sua rappresentanza processuale.
Nel giudizio innanzi al G.E. infatti, qualora l'eccezione di nullità fosse stata tempestiva, la società Part agricola avrebbe dovuto e potuto munirsi di regolare procura alle liti nei termini concessi dal
Giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione promossa da può essere parzialmente accolta, per le Parte_1
ragioni che seguono.
In primo luogo, si rileva che l'istruttoria svolta nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e nel presente giudizio abbia permesso di accertare la sussistenza di un credito da parte di Controparte_1
nei confronti dei terzi pignorati.
Va premesso innanzitutto che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ex art. 549
c.p.c. e anche nel presente giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il creditore procedente ed odierno opponente invoca una decisione circa l'esistenza del rapporto sostanziale che il pignoramento assume intercorra tra il debitore ed il terzo pignorato.
Egli, pertanto, riveste la qualifica processuale di “attore” nei confronti del terzo pignorato, che viceversa riveste la qualifica processuale di “convenuto”. Ne consegue che spetta al creditore provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo (esistenza del rapporto con il terzo) e che spetta invece al terzo sostenere e provare di aver soddisfatto le ragioni creditorie dell'esecutato.
Come detto, nel caso di specie, il creditore procedente ed odierno opponente ha dimostrato l'esistenza di un credito, anteriore al pignoramento e alla dichiarazione, intercorrente tra e i terzi Controparte_1
pignorati.
Soccorrono, a riprova di tale convincimento, diversi elementi.
In primo luogo, il procuratore degli aventi causa da (già avente causa di ha Persona_2 RS ammesso, all'udienza del 8/9/2022, che ha prestato, prima del pignoramento presso terzi, CP_1 attività come libero professionista presso la società”.
In secondo luogo, eloquenti sul punto sono state le dichiarazioni testimoniali dei testi Tes_1
, , e : il primo (con riferimento al quale
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
non vi è prova di un suo interesse attuale nel presente giudizio e della sua conseguente incapacità a testimoniare o inattendibilità) ha infatti affermato che fosse vero che avesse prestato Controparte_1
la propria attività professionale, quale Geometra, tecnico e/o consulente in favore di e/o RS
della nel periodo intercorrente tra il 1/1/2019 e il Parte_7
pagina 5 di 11 31/12/2021 (“E' vero, ne sono a conoscenza perché in quel periodo ho assistito (era RS
anche un mio lontano parente) in alcune cause avanti al TAR sez. staccata di Parma e avanti alla
Corte d'Appello di Brescia, cause che avevano ad oggetto questi rapporti. Il geometra CP_1 assistendo anch'esso il quale tecnico, lo accompagnava spesso in studio. Le cause sono durate 3- Per_1
4 anni, la causa del TAR si è conclusa due mesi fa (io ho poi rinunciato al mandato)”) nonché che stesso gli disse della operazione di cessione delle quote societarie della CP_1 Parte_5
in favore di confermando inoltre – all'atto di pignoramento – un
[...] Controparte_11
Part credito di verso la società per l'attività prestata, senza tuttavia ricordare se avesse già CP_1 Per_1 remunerato tale attività (“E' vero, so questo perché me lo disse ricordo che era una cifra intorno Per_1
ai 200-250 mila euro, una somma consistente. Non mi ricordo se mi ha detto di aver già pagato o Per_1
di dover pagare o di stare pagando aveva un conto presso BPM di Dello (BS), e so CP_1 Per_1
questo perché disse a di pagare la mia parcella di circa 50.000 euro tramite questo Per_1 CP_1 conto, su cui poteva operare”); il secondo ha invece confermato che gli ha CP_1 Controparte_1
fornito documenti per conto della famiglia sia come persone fisiche sia come società, fino al Per_1
2020, quale sostegno tecnico (“Fin al 2020 ho incontrato perché mi sono stati forniti CP_1
documenti per conto della famiglia (relativi essenzialmente alla parte immobiliare come la villa Per_1
di e poi un impianto fotovoltaico sempre in San Daniele Po) per operazioni che Persona_3 riguardavano la famiglia sia come persone fisiche come società. L'attività di era legata Per_1 CP_1
alla documentazione di cui alla prima domanda, era il sostegno tecnico perché io potessi redigere gli atti dal punto di vista urbanistico ed edilizio”) e che lo avrebbe coadiuvato anche come CP_1 sostegno tecnico nell'attività di cessione dell'impianto fotovoltaico (rientrante in quella più grande di cessione delle quote) pur avendo ricevuto il notaio incarico dalla famiglia ancora, Persona_4
anche il teste (peraltro indicato da e da quale unico Testimone_3 Parte_2 Testimone_5
collaboratore di ) ha confermato che forniva supporto tecnico per e che se RS CP_1 Per_1 occorreva qualche cosa “da geometra” chiamava confermando anche (pur ritenendo Per_1 CP_1
“esorbitante” la somma di euro 300.000,00) che aveva svolto prestazioni professionali per CP_1
conto di dovendosi invece considerare inattendibili le sue dichiarazioni in cui ha affermato che Per_1 non fosse invece intervenuto come mediatore della cessione dell'azienda pur ammettendo CP_1 genericamente “non so se ha fatto il passacarte di qualcosa” e “presumo che i documenti li dava Test
, che forniva un supporto tecnico”; infine, ha dichiarato che, in CP_1 Testimone_4 occasione di un trasferimento di titolarità di un impianto fotovoltaico dall'azienda agricola alla Per_1
pagina 6 di 11 ditta individuale , ha incrociato due o tre volte presso il il geometra RS Per_1 CP_1 presente nell'ufficio che ascoltava.
Le dichiarazioni di ed si aggiungono a quelle (del medesimo tenore) rese innanzi al Tes_1 ES
G.E. nel giudizio ex art. 549 c.p.c. e riportate nell'ordinanza impugnata (“all'udienza del 18 febbraio
2021 veniva escusso il teste Notaio Dott. il quale dichiarava che “le attività svolte dal Testimone_6
non sono mai state svolte in qualità di procuratore, bensì di libero professionista per gli CP_12 aspetti di natura immobiliare”. Lo stesso è intervenuto come libero professionista e consulente di parte del Dott. presso il Magistrato del Po di Parma” (cfr. testimonianza del 18 febbraio 2021); Per_1
- all'udienza del 22 luglio 2021 è stato escusso l'Avv. il quale ha specificato di Testimone_1
essere stato, per anni, il legale del Dott. con mandato esaurito il 03 dicembre 2019. Durante il Per_1
mandato lo stesso ha avuto modo di entrare in contatto con il Geom. il quale è sempre stato CP_1 ritenuto “un professionista al servizio di ovvero da lui incaricato”). Per_1
Tali dichiarazioni (tutte) confliggono peraltro con quelle della teste , che pertanto Testimone_5
non sono da considerarsi attendibili;
ella peraltro ha dichiarato, come affermato anche da ES
, unicamente che non partecipò agli incontri e alle riunioni per la cessione delle quote
[...] CP_1
della società, cui invece partecipò Ciò non esclude che abbia comunque svolto per tale Per_5 CP_1
affare una attività tecnica preliminare (come ammesso anche da ed senza poi Per_5 ES
partecipare attivamente agli incontri.
A prescindere dunque dalla partecipazione di alla stipula sulla cessione delle quote, è evidente CP_1
che lo stesso collaborasse con la società agricola e con (e poi per Per_1 CP_10 Controparte_13
come peraltro dimostrato anche dal doc. 16 riferito a lavori svolti dal Geom.
[...] Pt_2 CP_1
Cont per la nel settembre 2020 e contabilità in qualità di tecnico, negli anni 2019- CP_2 Pt_5
2020.
Il teste ritenuto unico procuratore dell'azienda agricola, ha affermato di non aver lavorato Tes_7 per l'azienda agricola o con e che a quest'ultimo lo legasse un mero rapporto di amicizia, RS
ciò in evidente contraddizione con la procura generale (doc. 6 conferitagli dalla Società Pt_2
suddetta nel 2017: le sue dichiarazioni sono dunque totalmente inattendibili;
ha comunque ammesso di conoscere e di averlo visto in compagnia di . La procura a lui concessa (se reale) CP_1 RS
peraltro non esclude affatto che e la sua società potessero rivolgersi comunque, quale supporto Per_1
tecnico e anche informale mediatore, a CP_1
pagina 7 di 11 Inoltre, in sede di interrogatorio formale, lo stesso ha ammesso di aver svolto per Controparte_1
conto di attività di consulente tecnico nella causa R. G. n. 1490/2020 pendente avanti il RS
Tribunale di Parma. Prive di rilevanza probatoria, in quanto favorevoli alla stessa parte, rivestono invece le sue dichiarazioni, peraltro generiche in termini di data, sul fatto che lo stesso sia stato pagato da tramite un assegno di euro 1.000,00 (di cui peraltro non risulta traccia nella contabilità Per_1
depositata dalla società).
Infine, dalla documentazione prodotta in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si evince: a) che ha CP_1
ricevuto pagamenti dalla per euro 55.500,00, sino al 26/11/2019, a riprova dei Parte_6
perduranti rapporti (di rilevante importo economico) con la società; b) in data 31/12/2019 risulta dal movimento n. 4344 un costo aziendale 54.600,00 euro (dare) e si dà per acceso un debito verso CP_1
di pari importo (avere), a dimostrazione dunque di un debito ancora esistente e che non risulta chiuso sino al pignoramento del 20/2/2020.
Si precisa che non vi è prova che il suddetto movimento n. 4344 sia collegato a quello avente numero
3780 del 26/11/2019 di “addebito” di una fattura di cui non sono indicati gli estremi (e che non può dirsi essere la n. 14/2019 di cui ai movimenti nn. 4343 4344).
Part Orbene, la società agricola è una società in accomandita semplice, per cui – a prescindere dalla riconducibilità dei rapporti con anche personalmente ad – a quest'ultimo si CP_1 RS estendono anche i debiti sociali, in quanto (all'epoca) socio accomandatario.
Ciò ha permesso di accertare, dunque, la non veridicità delle dichiarazioni rese dai terzi pignorati (e ciò
a prescindere dalla legittimazione a rilasciare tale dichiarazione in nome e per conto di
[...]
. Parte_8
Così ritenuta provata l'esistenza di un rapporto contrattuale precedente al pignoramento tra il debitore esecutato ed i terzi pignorati, le parti convenute (né il debitore, non costituito, né gli eredi dei terzi pignorati) non hanno invece dimostrato, come era loro onere fare, di aver estinto con il pagamento o in altra forma l'obbligazione sorta nei confronti di . Controparte_1
Di conseguenza, deve ritenersi ancora sussistente un debito dei terzi pignorati nei confronti di
[...]
, quale frutto delle prestazioni professionali pacificamente rese (e ciò a prescindere dalla CP_1
circostanza per cui il rapporto fosse procuratorio o continuativo, circostanza che invece appare irrilevante).
pagina 8 di 11 Non può infatti desumersi automaticamente (come detto incombendo invece sui terzi pignorati l'onere della prova sul punto), come fatto dal G.E., l'intervenuto pagamento delle prestazioni dalla mera circostanza che le prestazioni stesse si siano concluse.
Con riferimento invece alla quantificazione del credito pignorato, nel corso del presente giudizio, le istanze istruttorie dedotte dal creditore procedente hanno permesso di accertare che, alla data del pignoramento e della dichiarazione (falsamente) negativa, non solo erano intercorsi rapporti professionali tra il debitore ed i terzi pignorati ma anche che sussisteva ancora un residuo debito nei confronti di , debito che è stato possibile individuare (quantomeno) nella misura di Controparte_1
euro 54.600,00.
Infatti, come detto, in data 31/12/2019 risulta dal movimento n. 4344 un costo aziendale 54.600,00 euro
(dare) e si dà per acceso un debito verso di pari importo (avere), a dimostrazione dunque di un CP_1
debito ancora esistente e che non risulta chiuso sino al pignoramento del 20/2/2020.
Si precisa che non può invece trovare invece applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 548 c.p.c. per cui il credito pignorato si considera non contestato (peraltro solo ai fini, incidentali, del giudizio di esecuzione e non anche nell'ordinario giudizio di cognizione), in quanto tale norma eccezionale è prevista unicamente nel caso in cui il terzo non compaia in udienza o si rifiuti di rendere la dichiarazione, dovendosi invece ritenere che la modalità per contrastare una dichiarazione mendace o finanche invalida (in quanto rilasciata da un soggetto non dotato di legittimazione) sia, come è avvenuto, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
In conclusione, l'ordinanza resa dal G.E. in data 20/9/2021 va riformata e va quindi accertata la sussistenza, alla data del 18/2/2020, di un credito di nei confronti di e Controparte_1 RS
Cont della nella misura di euro 54.600,00. Parte_5
Sempre in riforma dell'ordinanza impugnata, vanno regolate le spese di lite del procedimento svolto innanzi al G.E., come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. con riguardo alle procedure di esecuzione mobiliare.
Non sono viceversa accoglibili (perché inammissibili in questa sede) le ulteriori domande di parte opponente relative: a) al riconoscimento in favore dell'opponente “del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 nei confronti di altri eventuali creditori nel caso di distribuzione della predetta somma”, b) alla richiesta condanna dei convenuti al pagamento “dei compensi professionali della procedura di pignoramento presso terzi” e c) alla richiesta condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla pagina 9 di 11 dichiarazione resa dai terzi pignorati (danni peraltro per nulla dedotti e provati), in quanto accertamento estraneo al presente giudizio e dunque in questa sede inammissibili.
Per le stesse ragioni, sono parimenti inammissibili le domande svolte dal creditore intervenuto
[...] con riguardo: a) all'accertamento del credito dell'intervenuto e del suo diritto a partecipare Parte_9
alla distribuzione delle somme pignorate e b) al risarcimento dei danni asseritamente subiti (e anche in questo caso non dedotti né provati).
Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio,
e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1100/2022 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , in riforma dell'ordinanza resa Parte_1
dal G.E. in data 20/9/2021 nella procedura esecutiva mobiliare n. 305/2020 RGE, ACCERTA la sussistenza, alla data del 18/2/2020, di un credito di nei confronti di e Controparte_1 RS
Cont della (poi Parte_5 Parte_10
nella misura di euro 54.600,00
[...]
NA , , , e di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_4
(già Parte_10 Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento in favore di , delle spese di lite del
[...] Parte_1
procedimento ex art. 549 c.p.c. svoltosi innanzi al G.E., che si liquidano nella misura di euro 1.901,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
NA , , , e di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_4
(già Parte_10 Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento in favore di come sopra rappresentata, delle
[...] Controparte_5
spese di lite del procedimento ex art. 549 c.p.c. svoltosi innanzi al G.E., che si liquidano nella misura di euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
NA , , , e di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_4
(già Parte_10 Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento in favore di , delle spese di lite del presente
[...] Parte_1
procedimento, che si liquidano nella misura di euro 786,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
pagina 10 di 11 NA , , , e di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_4
(già Parte_10 Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento in favore di come sopra rappresentata, delle
[...] Controparte_5
spese di lite del presente procedimento, che si liquidano nella misura di euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cremona, il 3 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 11 di 11