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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/05/2024, n. 7498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7498 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 43030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43030/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to GUERCIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso il difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Causa trattenuta in decisione il giorno 18.04.2024.
OGGETTO: mutamento di sesso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al P.M. deduceva: di avere sempre manifestato una Parte_1 natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva sempre assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo vivendo con sofferenza la propria condizione, con notevoli problemi di integrazione sociale, motivo per cui, avendo interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico onde adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, aveva intrapreso un percorso psicodiagnostico presso il S.A.I.F.I.P. (Servizio di Adeguamento Identità Fisica Identità Psichica presso l
[...] di Roma), in particolare con gli psicologi del suddetto Controparte_1 nosocomio, Dott.ssa e Dott. Responsabile del servizio ai fini dell'adeguamento tra CP_2 Per_1 identità fisica ed identità psichica ai sensi della legge 164/1982; che si era sottoposta a terapia ormonale virilizzante grazie alla quale aveva già assunto l'aspetto esteriore di un uomo, come da documentazione medica versata in atti;
di essere stata ritenuta idonea ad affrontare l'intervento chirurgico per il cambiamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
di volere essere autorizzata a sottoporsi a tale intervento e di procedere alla successiva rettifica del sesso anagrafico e al cambiamento del nome da
“ ” a ”. Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 4 Rileva preliminarmente questo Collegio che non è coniugata e non ha figli, come da Parte_1 certificazione di residenza, anagrafico di nascita, cittadinanza e stato civile, in atti, per cui correttamente il contraddittorio è stato integrato solo nei confronti del P.M.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto dalla documentazione medica in atti - relazione rilasciata in data 26.07,.2023 dal Servizio di
Psicologia Clinica del S.A.I.F.I.P. presso la di Roma - Organizzazione_1 emerge che parte ricorrente nel dicembre del 2021 “ha intrapreso e portato a termine, presso il
S.A.I.F.I.P., il percorso psicodiagnostico (Dott. , Dott.ssa dal quale è emersa Persona_2 Persona_3 una diagnosi di Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come 'una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato' (OMS 2018) già denominata
Disforia di genere (DSM-5 codice 302.85) prima della pronuncia dell Organizzazione_2
del 2018”. Nella summenzionata relazione è certificato altresì che “la persona a novembre 2022
[...] ha iniziato una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di Organizzazione_3 Or di Roma (Dott. . La terapia ormonale continua nel periodo attuale e
[...] Per_4 Pt_2 effettua controlli regolari per la valutazione dello stato di salute.” Da ultimo si legge “la condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica”.
Inoltre, nella relazione medica del del Prof. rilasciata in data 20.07.2023 Organizzazione_3 Per_4 si legge quanto segue: “il paziente si è rivolto al nostro Centro in data 03/11/2022 e portava in visione Relazione Psicologica del (Servizio Per l'Adeguamento Tra identità Fisica ed Identità Psichica) CP_3 attestante tale condizione ed Esami Ematochimici ed iniziava pertanto terapia ormonale a base di
Testosterone Enantato 1 fiala intramuscolo ogni 28 giorni. Attualmente, il paziente è al IX mese di terapia ormonale virilizzante. La suddetta terapia, volta a promuovere aumento della barba e del pilifero, scomparsa dei cicli mestruali, redistribuzione corporea del grasso viscerale, aumento della massa muscolare, ipotrofia della ghiandola mammaria, oscuramento del timbro vocale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche. Il follow-up della condizione clinica del paziente prevede che si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici, di diagnostica strumentale laboratoristici e di diagnostica strumentale seriati nel tempo.” Infine, all'udienza del 18.04.2024 è stata sentita la parte ricorrente la quale ha dichiarato: “nel 2022 mi sono rivolta ad uno psicologo e da allora c'è stata una scelta di consapevolezza piena del percorso di mutamento del sesso che ho intrapreso;
da allora non ci sono tentennamenti ma anzi la piena convinzione di andare avanti;
ho intrapreso la terapia ormonale che tuttora sta proseguendo;
sento la necessità di completamento di questo percorso anche per un pieno inserimento sociale e lavorativo”. In tale sede il Giudice Delegato dal Collegio ha preso atto della circostanza che le sembianze e l'abbigliamento della ricorrente erano indicative in senso univoco dell'appartenenza della persona al genere maschile.
Orbene, si ritiene che dalla dichiarazione della parte attrice in udienza e dalla documentazione medica in atti è possibile giungere ad un'adeguata ed esaustiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, provenendo peraltro la documentazione medica da strutture ospedaliere pubbliche, specializzate dunque proprio a diagnosticare la sussistenza del “Disturbo dell'Identità di
Genere” e ad approntare tutte le misure, cliniche, psicodiagnostiche, terapeutiche e chirurgiche finalizzate pagina 2 di 4 al cambiamento dei caratteri sessuali, in ossequio al disposto della legge 14.4.1982, n. 164. Del pari ricorrono i presupposti per l'accoglimento della contestuale domanda di rettificazione del sesso da
“femminile” a “maschile” nonché di sostituzione del prenome da “ ” a ”. Pt_1 Parte_2 mandando all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza.
A tale proposito – quanto alla possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile in assenza del previo necessario espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica del caratteri sessuali primari - la Corte Costituzionale (con sentenza n. 221/2015) ha chiarito che “(…) la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (…)” così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, della legge
164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, atteso che, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, elemento quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (sentenza n. 221/2015). Parimenti la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell' avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
Nel caso in esame, alla luce delle suesposte risultanze documentali oltre che della valutazione da parte dello stesso G.I. delle modifiche fisiche intervenute a seguito della compiuta terapia ormonale (come emerso peraltro dal riscontro effettuato in udienza), si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Attesa la natura del procedimento, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda proposta da (C.F. ), per l'effetto, Parte_1 C.F._1 autorizza la stessa a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili;
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Crotone (KR) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della medesima parte attrice (atto n. 00172, p. 2, S. A, dei registri degli atti di nascita del
Comune di Crotone dell'anno 1998), con riferimento al sesso, da femminile a maschile, e con attribuzione al medesimo del prenome “ ” in luogo di “ ”; Parte_2 Pt_1
3. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma in data 23.04.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria Di Giulio dott.ssa Marta Ienzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43030/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to GUERCIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso il difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Causa trattenuta in decisione il giorno 18.04.2024.
OGGETTO: mutamento di sesso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al P.M. deduceva: di avere sempre manifestato una Parte_1 natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva sempre assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo vivendo con sofferenza la propria condizione, con notevoli problemi di integrazione sociale, motivo per cui, avendo interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico onde adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, aveva intrapreso un percorso psicodiagnostico presso il S.A.I.F.I.P. (Servizio di Adeguamento Identità Fisica Identità Psichica presso l
[...] di Roma), in particolare con gli psicologi del suddetto Controparte_1 nosocomio, Dott.ssa e Dott. Responsabile del servizio ai fini dell'adeguamento tra CP_2 Per_1 identità fisica ed identità psichica ai sensi della legge 164/1982; che si era sottoposta a terapia ormonale virilizzante grazie alla quale aveva già assunto l'aspetto esteriore di un uomo, come da documentazione medica versata in atti;
di essere stata ritenuta idonea ad affrontare l'intervento chirurgico per il cambiamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
di volere essere autorizzata a sottoporsi a tale intervento e di procedere alla successiva rettifica del sesso anagrafico e al cambiamento del nome da
“ ” a ”. Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 4 Rileva preliminarmente questo Collegio che non è coniugata e non ha figli, come da Parte_1 certificazione di residenza, anagrafico di nascita, cittadinanza e stato civile, in atti, per cui correttamente il contraddittorio è stato integrato solo nei confronti del P.M.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto dalla documentazione medica in atti - relazione rilasciata in data 26.07,.2023 dal Servizio di
Psicologia Clinica del S.A.I.F.I.P. presso la di Roma - Organizzazione_1 emerge che parte ricorrente nel dicembre del 2021 “ha intrapreso e portato a termine, presso il
S.A.I.F.I.P., il percorso psicodiagnostico (Dott. , Dott.ssa dal quale è emersa Persona_2 Persona_3 una diagnosi di Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come 'una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato' (OMS 2018) già denominata
Disforia di genere (DSM-5 codice 302.85) prima della pronuncia dell Organizzazione_2
del 2018”. Nella summenzionata relazione è certificato altresì che “la persona a novembre 2022
[...] ha iniziato una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di Organizzazione_3 Or di Roma (Dott. . La terapia ormonale continua nel periodo attuale e
[...] Per_4 Pt_2 effettua controlli regolari per la valutazione dello stato di salute.” Da ultimo si legge “la condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica”.
Inoltre, nella relazione medica del del Prof. rilasciata in data 20.07.2023 Organizzazione_3 Per_4 si legge quanto segue: “il paziente si è rivolto al nostro Centro in data 03/11/2022 e portava in visione Relazione Psicologica del (Servizio Per l'Adeguamento Tra identità Fisica ed Identità Psichica) CP_3 attestante tale condizione ed Esami Ematochimici ed iniziava pertanto terapia ormonale a base di
Testosterone Enantato 1 fiala intramuscolo ogni 28 giorni. Attualmente, il paziente è al IX mese di terapia ormonale virilizzante. La suddetta terapia, volta a promuovere aumento della barba e del pilifero, scomparsa dei cicli mestruali, redistribuzione corporea del grasso viscerale, aumento della massa muscolare, ipotrofia della ghiandola mammaria, oscuramento del timbro vocale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche. Il follow-up della condizione clinica del paziente prevede che si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici, di diagnostica strumentale laboratoristici e di diagnostica strumentale seriati nel tempo.” Infine, all'udienza del 18.04.2024 è stata sentita la parte ricorrente la quale ha dichiarato: “nel 2022 mi sono rivolta ad uno psicologo e da allora c'è stata una scelta di consapevolezza piena del percorso di mutamento del sesso che ho intrapreso;
da allora non ci sono tentennamenti ma anzi la piena convinzione di andare avanti;
ho intrapreso la terapia ormonale che tuttora sta proseguendo;
sento la necessità di completamento di questo percorso anche per un pieno inserimento sociale e lavorativo”. In tale sede il Giudice Delegato dal Collegio ha preso atto della circostanza che le sembianze e l'abbigliamento della ricorrente erano indicative in senso univoco dell'appartenenza della persona al genere maschile.
Orbene, si ritiene che dalla dichiarazione della parte attrice in udienza e dalla documentazione medica in atti è possibile giungere ad un'adeguata ed esaustiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, provenendo peraltro la documentazione medica da strutture ospedaliere pubbliche, specializzate dunque proprio a diagnosticare la sussistenza del “Disturbo dell'Identità di
Genere” e ad approntare tutte le misure, cliniche, psicodiagnostiche, terapeutiche e chirurgiche finalizzate pagina 2 di 4 al cambiamento dei caratteri sessuali, in ossequio al disposto della legge 14.4.1982, n. 164. Del pari ricorrono i presupposti per l'accoglimento della contestuale domanda di rettificazione del sesso da
“femminile” a “maschile” nonché di sostituzione del prenome da “ ” a ”. Pt_1 Parte_2 mandando all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza.
A tale proposito – quanto alla possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile in assenza del previo necessario espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica del caratteri sessuali primari - la Corte Costituzionale (con sentenza n. 221/2015) ha chiarito che “(…) la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (…)” così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, della legge
164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, atteso che, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, elemento quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (sentenza n. 221/2015). Parimenti la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell' avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
Nel caso in esame, alla luce delle suesposte risultanze documentali oltre che della valutazione da parte dello stesso G.I. delle modifiche fisiche intervenute a seguito della compiuta terapia ormonale (come emerso peraltro dal riscontro effettuato in udienza), si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Attesa la natura del procedimento, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda proposta da (C.F. ), per l'effetto, Parte_1 C.F._1 autorizza la stessa a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili;
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Crotone (KR) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della medesima parte attrice (atto n. 00172, p. 2, S. A, dei registri degli atti di nascita del
Comune di Crotone dell'anno 1998), con riferimento al sesso, da femminile a maschile, e con attribuzione al medesimo del prenome “ ” in luogo di “ ”; Parte_2 Pt_1
3. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma in data 23.04.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria Di Giulio dott.ssa Marta Ienzi
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