Art. 43.
Agli effetti della presente legge, si applicano, in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del capo XIX del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.
Per la prima applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione dell'approvazione della deliberazione istitutiva, rende nota l'istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo, a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e con pubblici manifesti.
L'obbligo della denuncia si estende anche a coloro che abbiano acquistato direttamente, ed in seguito ad espropriazione, aree fabbricabili successivamente alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25, primo comma, della presente legge. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "altresi', ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma, della predetta legge."
Agli effetti della presente legge, si applicano, in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del capo XIX del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.
Per la prima applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione dell'approvazione della deliberazione istitutiva, rende nota l'istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo, a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e con pubblici manifesti.
L'obbligo della denuncia si estende anche a coloro che abbiano acquistato direttamente, ed in seguito ad espropriazione, aree fabbricabili successivamente alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25, primo comma, della presente legge. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "altresi', ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma, della predetta legge."