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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/09/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1503/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 (C.F. C.F. 1
in Boscoreale alla via Marra n. 163 e Parte_2 C.F. 2 ) nata a(C.F.
Napoli il 04.07.1975 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Mosca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Scafati (SA) alla via Della Resistenza n. 17/21, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 24.06.2025, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la propria separazione consensuale alle condizioni ivi concordate.
Il P.M. in data 25.06.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2024, Parte_2 e Parte_1 hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la propria separazione personale.
A tal fine, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Torre Del Greco il
06.09.1997, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla predetta unione sono nati due figli: Persona_1 nato a [...] il [...] e CP_1 nato a [...] il
,
09.05.2000, maggiorenni ed autosufficienti.
L'unione coniugale, sebbene nata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e rendendo vano ogni tentativo di riconciliazione.
Dal punto di vista patrimoniale, il sig. Parte_1 è un lavoratore autonomo e percepisce un reddito annuo di circa € 10.000,00 (circa € 1500/1600 al mese), giusta documentazione in atti. In sede di comparizione personale ha dichiarato di essere titolare di due conti correnti, di non essere proprietario di immobili, autovetture, motocicli o ciclomotori, né tantomeno di essere titolare passivo di contratti di mutuo, finanziamento.
La sig.ra Parte_2 è disoccupata, è proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Capaccio
Paestum alla Via Andrea Mantegna n. 7 censito in NCEU al foglio 68, part. 26 sub 4 cat A7. È, altresì, proprietaria dei seguenti beni mobili registrati, giusta documentazione in atti: Autovettura
Fiat 500 L tg. EZ 046 CX, Autovettura Hyundai Tucson tg. FA 151 VH.
Con provvedimento del 25.07.2024 questo tribunale rilevava la mancanza in atti certificato di matrimonio inter partes rilasciato dal comune di relativa celebrazione onerando le parti al suddetto deposito e fissando l'udienza del 15.10.2024, rinviata poi per la comparizione personale dei coniugi alla successiva udienza del 05.11.2024.
All'esito della suddetta udienza, stante la volontà delle parti di non volersi riconciliare, questo
Tribunale rinviava all'udienza del 15.01.2025, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate le suddette note scritte e stante la riassegnazione della causa, si rinviava all'udienza del
24.06.2025 per la comparizione delle parti.
All'esito della suddetta udienza le parti, personalmente comparse, confermavano di non volersi riconciliare e ribadivano al volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso;
il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere.
Il PM in data 25.06.2025 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata. Le condizioni poste alla base degli accordi di cui al ricorso introduttivo, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 16.07.2024, così provvede:
,nato a [...] il [...] e A. Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] ai seguenti patti e condizioni:
,
I coniugi vivranno separati e liberi di eleggere ovunque vogliano la propria residenza, 1.
prestandosi sin da ora reciproco consenso per l'espatrio;
2. La casa coniugale, sita in Boscoreale alla via Marra n.163, con i mobili ivi esistenti, viene lasciata alla moglie, che la occuperà insieme ai figli;
il sig. Pt_1 ha già provveduto a ritirare i suoi effetti personali dall'appartamento;
3. Il sig. Pt_1 si impegna a versare la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili per il mantenimento della moglie, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di vaglia postale, assegno bancario o assegno circolare, somma che si rivaluterà automaticamente di anno in anno in base agli indici Istat;
4. Le autovetture, una Fiat 500 tg. EZ046CX e una Hyundai Tucson tg. FA151VH entrambe di proprietà della sig.ra saranno utilizzate dalla stessa per le esigenze proprie e di quelle Parte_2
dei figli;
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso tra loro in maniera equa i beni comuni e 5.
i doni e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per tale motivo e/o causale. 6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Torre del Greco per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.491, Parte II, serie A, anno 1997);
Spese compensate.B.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1503/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 (C.F. C.F. 1
in Boscoreale alla via Marra n. 163 e Parte_2 C.F. 2 ) nata a(C.F.
Napoli il 04.07.1975 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Mosca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Scafati (SA) alla via Della Resistenza n. 17/21, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 24.06.2025, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la propria separazione consensuale alle condizioni ivi concordate.
Il P.M. in data 25.06.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2024, Parte_2 e Parte_1 hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la propria separazione personale.
A tal fine, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Torre Del Greco il
06.09.1997, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla predetta unione sono nati due figli: Persona_1 nato a [...] il [...] e CP_1 nato a [...] il
,
09.05.2000, maggiorenni ed autosufficienti.
L'unione coniugale, sebbene nata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e rendendo vano ogni tentativo di riconciliazione.
Dal punto di vista patrimoniale, il sig. Parte_1 è un lavoratore autonomo e percepisce un reddito annuo di circa € 10.000,00 (circa € 1500/1600 al mese), giusta documentazione in atti. In sede di comparizione personale ha dichiarato di essere titolare di due conti correnti, di non essere proprietario di immobili, autovetture, motocicli o ciclomotori, né tantomeno di essere titolare passivo di contratti di mutuo, finanziamento.
La sig.ra Parte_2 è disoccupata, è proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Capaccio
Paestum alla Via Andrea Mantegna n. 7 censito in NCEU al foglio 68, part. 26 sub 4 cat A7. È, altresì, proprietaria dei seguenti beni mobili registrati, giusta documentazione in atti: Autovettura
Fiat 500 L tg. EZ 046 CX, Autovettura Hyundai Tucson tg. FA 151 VH.
Con provvedimento del 25.07.2024 questo tribunale rilevava la mancanza in atti certificato di matrimonio inter partes rilasciato dal comune di relativa celebrazione onerando le parti al suddetto deposito e fissando l'udienza del 15.10.2024, rinviata poi per la comparizione personale dei coniugi alla successiva udienza del 05.11.2024.
All'esito della suddetta udienza, stante la volontà delle parti di non volersi riconciliare, questo
Tribunale rinviava all'udienza del 15.01.2025, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate le suddette note scritte e stante la riassegnazione della causa, si rinviava all'udienza del
24.06.2025 per la comparizione delle parti.
All'esito della suddetta udienza le parti, personalmente comparse, confermavano di non volersi riconciliare e ribadivano al volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso;
il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere.
Il PM in data 25.06.2025 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata. Le condizioni poste alla base degli accordi di cui al ricorso introduttivo, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 16.07.2024, così provvede:
,nato a [...] il [...] e A. Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] ai seguenti patti e condizioni:
,
I coniugi vivranno separati e liberi di eleggere ovunque vogliano la propria residenza, 1.
prestandosi sin da ora reciproco consenso per l'espatrio;
2. La casa coniugale, sita in Boscoreale alla via Marra n.163, con i mobili ivi esistenti, viene lasciata alla moglie, che la occuperà insieme ai figli;
il sig. Pt_1 ha già provveduto a ritirare i suoi effetti personali dall'appartamento;
3. Il sig. Pt_1 si impegna a versare la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili per il mantenimento della moglie, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di vaglia postale, assegno bancario o assegno circolare, somma che si rivaluterà automaticamente di anno in anno in base agli indici Istat;
4. Le autovetture, una Fiat 500 tg. EZ046CX e una Hyundai Tucson tg. FA151VH entrambe di proprietà della sig.ra saranno utilizzate dalla stessa per le esigenze proprie e di quelle Parte_2
dei figli;
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso tra loro in maniera equa i beni comuni e 5.
i doni e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per tale motivo e/o causale. 6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Torre del Greco per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.491, Parte II, serie A, anno 1997);
Spese compensate.B.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano