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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12186/2023
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice, dott.ssa AR D'BR,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti,
viste le conclusioni precisate,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
AR D'BR
pagina 1 di 9 R.G. 12186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR D'BR ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12186/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3079/2023
da
, (C.F. e P.I.: ), in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. Federico Cioffi, del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in sito in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 171,
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA. , in persona del suo legale rappresentante, sig. , CP_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Zenobi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Flero (BS), Via Achille Grandi n. 1,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3079/2023.
CONCLUSIONI:
Per l'attrice opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 3079/2023, emesso dal Tribunale di Brescia, per i motivi di cui in narrativa. Il
pagina 2 di 9 tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per la convenuta opposta: “IN VIA PRELIMINARE: per la concessione, con ordinanza non
impugnabile resa a norma dell'art. 648 c.p.c., dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
3079/23 del 23.8.2023 (R.G n. 9511/2023), notificato in data 24.8.2023, per la minor somma di €
38.559,59, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né apparendo la controversia
di facile e pronta soluzione;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE, per il rigetto della proposta
opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA, nel
caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la condanna dell'opponente al pagamento della
somma di € 38.559,59, oltre interessi al tasso legale, dalle scadenze delle singole fatture fino
all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2023 , premesso di essere creditrice della somma di CP_1
€ 42.559,59 nei confronti di chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla medesima il Parte_1
pagamento in proprio favore della predetta somma, dovuta a titolo di corrispettivo per le forniture di merce effettuate in favore dell'ingiunta, come da fatture nn. n° 270476, 270477, 271183, 278159,
284413, 286188, 296516, 296517, 307723, 308721, 308794, 308795, 308856, 315163, 315164,
321730, 321731, 322196, 327585, 327588, 327978, 328959, 329172, 329586, 336769, 336770,
336771, 336772, 336773, 343774, 344577, 344576, 351756, 357767, 357768, 358293, 359442,
359443, 363951, 365303, 365327 emesse nell'anno 2022 ed allegate al ricorso. L'ingiungente deduceva di aver provveduto a sollecitare il pagamento delle predette fatture, senza ricevere alcunchè.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 24 agosto 2023, il decreto ingiuntivo telematico n. 3079/2023.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 2 ottobre 2023, l'ingiunta società proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità
della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, chiedeva la revoca del pagina 3 di 9 decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato, con il favore di spese e competenze di lite.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che:
- i rapporti negoziali tra le parti erano consolidati e avevano un regolare andamento sino al periodo di novembre/dicembre 2022, momento in cui l'opponente chiedeva l'interruzione della fornitura al rappresentante di zona (sig. , dichiarandosi comunque disponibile Testimone_1
a pagare il proprio debito per l'avvenuta fornitura (mai contestata dall'opponente);
- invero, l'opponente, attraverso transazioni con carta di credito effettuate con il Tes_1
effettuava i seguenti pagamenti: 1) euro 2.500,00 in data 3.11.22; euro 2.500,00 in data 4.11.22;
euro 2.500,00 in data 1.12.22; euro 2.500,00 in data 2.12.22; euro 2.500,00 in data 2.01.23; euro
1.500,00 in data 5.01.23; euro 2.000,00 in data 1.02.23; euro 2.000,00 in data 4.04.23; euro
2.000,00 in data 8.05.23; euro 2.000,00 in data 1.08.23; per un totale pari a € 22.000,00;
- l'ingiungente, nel periodo in cui le forniture erano già interrotte, incassava n. 6 assegni, tratti su conto n. 1000/00005597 acceso presso l'istituto Intesa San Paolo e precisamente: euro 3.500,00
assegno n° 9346753913 del 9 novembre 2022; euro 2.500,00 assegno n° 9346752808 del 25
novembre 2022; euro 2.500,00 assegno n° 9352078216 del 14 dicembre 2022; euro 2.500,00
assegno n° 9352078217 del 21 dicembre 2022; euro 2.500,00 assegno n° 9352078218 del 28
dicembre 2022; euro 2.500,00 assegno n° 9346752989 del 10 gennaio 2023; per un totale pari a
€ 16.000,00;
- i predetti pagamenti manifestavano la volontà di CTS di sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ingiungente;
- eccepiva, infine, il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o conciliazione obbligatoria.
Tutto ciò premesso, la società opponente rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
pagina 4 di 9 Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte CP_1
dall'opponente e chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 3079/2023 e la condanna dell'opponente al pagamento del minor credito, atteso il parziale intervenuto pagamento in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
In particolare, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta in ricorso, l'opposta deduceva che:
- le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (docc. da 2 a 42), aventi, altresì, natura di documenti di accompagnamento (“FATT. ACC.”) venivano sottoscritte dal destinatario o suo incaricato in segno di ricezione della merce e avevano ad oggetto la fornitura di merci, a seguito degli ordinativi effettuati dall'opponente per il tramite del proprio agente di zona;
- le predette fatture non venivano mai contestate dall'opponente, anche a seguito della ricezione del sollecito di pagamento, trasmesso dall'opponente in data 27.02.2023 a mezzo di proprio legale (doc. 43);
- la consegna della merce veniva effettuata presso: l'Osteria dei Sarrastri in 84087 Sarno (Na);
via Ingegno n. 18 dalla Società Concorde Group S.r.l. 80013 Casalnuovo di Napoli (Na) via
Arcona n. 110, per il tramite dei suoi trasportatori;
- i pagamenti asseriti dall'opponente risultavano effettivamente ricevuti e contabilizzati dall'odierna opposta, tranne l'assegno di euro 2.500,00 n° 9346752808 del 25 novembre 2022 e l'assegno di euro 2.500,00 n° 9346752989 del 10 gennaio 2023 come da rapporto analisi prodotto (doc. 44);
- in ogni caso, tali asseriti pagamenti si riferivano a fatture precedenti diverse da quelle oggetto della pretesa monitoria, non contestate;
- il debito complessivo dell'opponente ammontava pertanto a € 38.559,59 (doc. 45 estratto conto a partite aperte), atteso l'intervenuto pagamento di: € 2.000,00 in data 2.08.23, € 1.000,00 in pagina 5 di 9 data 9.10.23, ed € 1.000,00 in data 13.11.23; pagamenti tutti successivi al deposito del ricorso avvenuto in data 24.7.2023;
- non vi era alcuna violazione delle condizioni di procedibilità, atteso che la presente controversia, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, non era inclusa tra quelle sottoposte all'esperimento della negoziazione assistita e/o conciliazione obbligatoria.
Tutto ciò premesso, l'opposta rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Con ordinanza del 15.5.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo, limitatamente all'importo di € 35.559,50 e assegnava alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con note in sostituzione d'udienza del 4.6.2025 l'opponente dava atto di aver provveduto all'ulteriore pagamento del credito e in particolare documentava di aver pagato: € 1.000,00 in data 21 febbraio 2025
Contr attraverso pagamento pos all'agente di commercio della € 1.000,00 con bonifico del 27 marzo
2025; € 1.000,00 con bonifico del 21 maggio 2025.
Con ordinanza del 4.6.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Con note conclusive l'opponente documentava gli ulteriori pagamenti effettuati in favore dell'opposta e, in particolare: € 1.000,00 il 26 agosto 2025, € 1.000,00 il 19 settembre 2025, € 1.000,00 il 23 ottobre
2025 ed € 1.000,00 il 12 novembre 2025.
Con note conclusive l'opposta chiedeva il pagamento da parte dell'opponente del credito residuo di €
23.559,59, oltre interessi legali dalle scadenze delle singole fatture al saldo e spese di procedura. Con il favore delle spese del presente giudizio di opposizione.
MOTIVI
pagina 6 di 9 Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, formulata dall'opponente e pronunciarsi il rigetto della stessa.
Invero, l'eccezione non è stata riproposta dalla parte attrice nell'udienza immediatamente successiva alla prima, nella quale il difensore dell'opponente ha chiesto un rinvio per definire bonariamente la causa. Neppure il rilievo è stato reiterato nelle conclusioni della parte attrice, né nella nota conclusionale, essendosi difeso nel merito unicamente sulla base dell'eccezione di pagamento, con la conseguenza che lo stesso va ritenuto implicitamente rinunciato.
Venendo al merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Anzitutto, deve darsi atto dell'avvenuto parziale pagamento del credito in corso di causa da parte dell'opponente.
Già solo l'avvenuto parziale pagamento del credito da parte dell'opponente giustifica la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo n. 3097/2023.
In ogni caso, le contestazioni svolte dall'opponente non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria vantata dalla convenuta opposta.
In particolare, l'opponente non ha contestato le fatture azionate e neppure l'avvenuta esecuzione della fornitura da parte della società opposta. Anzi, la medesima ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto la prestazione dalla società convenuta opposta. Ha inoltre documentato in giudizio i plurimi pagamenti effettuati in favore della convenuta opposta in corso di causa.
In conseguenza di ciò, la convenuta opposta ha ridotto l'importo del credito richiesto in pagamento nella somma di € 23.559,59.
Deve pertanto ritenersi che il credito, pari a € 23.559,59, azionato dalla convenuta opposta, sia certo,
liquido ed esigibile.
Parte convenuta ha altresì prodotto in giudizio il sollecito di pagamento trasmesso all'opponente, datato
27.2.2023 e da questa mai riscontrato (docc. 43).
pagina 7 di 9 Sulla base di tali emergenze, può ritenersi raggiunta la prova sia dell'an sia del quantum (mai contestato dall'opponente) della pretesa creditoria dell'opposta.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3097/2023 e accertato il credito di € 23.559,59 in favore della convenuta opposta.
Va quindi pronunciata la condanna dell'opponente al pagamento in favore della convenuta della predetta somma, oltre interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Spese
In merito al regolamento delle spese del giudizio si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che alcuni pagamenti eseguiti dall'attrice opponente sono avvenuti in epoca anteriore alla pronuncia del decreto ingiuntivo. Di essi, peraltro, la stessa convenuta opposta ha dato conto in prima udienza. Tanto basta per mantenere le spese del procedimento monitorio a carico dell'ingiungente.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione le stesse seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3097/2023, emesso dal
Tribunale di Brescia in data 24.8.2023;
accertato il credito di € 23.559,59 in capo alla convenuta opposta, condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 23.559,59, oltre interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
pagina 8 di 9 condanna l'attrice opponente a rifondere alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Brescia, 24 novembre 2025.
Il giudice
AR D'BR
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice, dott.ssa AR D'BR,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti,
viste le conclusioni precisate,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
AR D'BR
pagina 1 di 9 R.G. 12186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR D'BR ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12186/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3079/2023
da
, (C.F. e P.I.: ), in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. Federico Cioffi, del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in sito in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 171,
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA. , in persona del suo legale rappresentante, sig. , CP_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Zenobi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Flero (BS), Via Achille Grandi n. 1,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3079/2023.
CONCLUSIONI:
Per l'attrice opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 3079/2023, emesso dal Tribunale di Brescia, per i motivi di cui in narrativa. Il
pagina 2 di 9 tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per la convenuta opposta: “IN VIA PRELIMINARE: per la concessione, con ordinanza non
impugnabile resa a norma dell'art. 648 c.p.c., dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
3079/23 del 23.8.2023 (R.G n. 9511/2023), notificato in data 24.8.2023, per la minor somma di €
38.559,59, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né apparendo la controversia
di facile e pronta soluzione;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE, per il rigetto della proposta
opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA, nel
caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la condanna dell'opponente al pagamento della
somma di € 38.559,59, oltre interessi al tasso legale, dalle scadenze delle singole fatture fino
all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2023 , premesso di essere creditrice della somma di CP_1
€ 42.559,59 nei confronti di chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla medesima il Parte_1
pagamento in proprio favore della predetta somma, dovuta a titolo di corrispettivo per le forniture di merce effettuate in favore dell'ingiunta, come da fatture nn. n° 270476, 270477, 271183, 278159,
284413, 286188, 296516, 296517, 307723, 308721, 308794, 308795, 308856, 315163, 315164,
321730, 321731, 322196, 327585, 327588, 327978, 328959, 329172, 329586, 336769, 336770,
336771, 336772, 336773, 343774, 344577, 344576, 351756, 357767, 357768, 358293, 359442,
359443, 363951, 365303, 365327 emesse nell'anno 2022 ed allegate al ricorso. L'ingiungente deduceva di aver provveduto a sollecitare il pagamento delle predette fatture, senza ricevere alcunchè.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 24 agosto 2023, il decreto ingiuntivo telematico n. 3079/2023.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 2 ottobre 2023, l'ingiunta società proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità
della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, chiedeva la revoca del pagina 3 di 9 decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato, con il favore di spese e competenze di lite.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che:
- i rapporti negoziali tra le parti erano consolidati e avevano un regolare andamento sino al periodo di novembre/dicembre 2022, momento in cui l'opponente chiedeva l'interruzione della fornitura al rappresentante di zona (sig. , dichiarandosi comunque disponibile Testimone_1
a pagare il proprio debito per l'avvenuta fornitura (mai contestata dall'opponente);
- invero, l'opponente, attraverso transazioni con carta di credito effettuate con il Tes_1
effettuava i seguenti pagamenti: 1) euro 2.500,00 in data 3.11.22; euro 2.500,00 in data 4.11.22;
euro 2.500,00 in data 1.12.22; euro 2.500,00 in data 2.12.22; euro 2.500,00 in data 2.01.23; euro
1.500,00 in data 5.01.23; euro 2.000,00 in data 1.02.23; euro 2.000,00 in data 4.04.23; euro
2.000,00 in data 8.05.23; euro 2.000,00 in data 1.08.23; per un totale pari a € 22.000,00;
- l'ingiungente, nel periodo in cui le forniture erano già interrotte, incassava n. 6 assegni, tratti su conto n. 1000/00005597 acceso presso l'istituto Intesa San Paolo e precisamente: euro 3.500,00
assegno n° 9346753913 del 9 novembre 2022; euro 2.500,00 assegno n° 9346752808 del 25
novembre 2022; euro 2.500,00 assegno n° 9352078216 del 14 dicembre 2022; euro 2.500,00
assegno n° 9352078217 del 21 dicembre 2022; euro 2.500,00 assegno n° 9352078218 del 28
dicembre 2022; euro 2.500,00 assegno n° 9346752989 del 10 gennaio 2023; per un totale pari a
€ 16.000,00;
- i predetti pagamenti manifestavano la volontà di CTS di sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ingiungente;
- eccepiva, infine, il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o conciliazione obbligatoria.
Tutto ciò premesso, la società opponente rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
pagina 4 di 9 Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte CP_1
dall'opponente e chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 3079/2023 e la condanna dell'opponente al pagamento del minor credito, atteso il parziale intervenuto pagamento in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
In particolare, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta in ricorso, l'opposta deduceva che:
- le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (docc. da 2 a 42), aventi, altresì, natura di documenti di accompagnamento (“FATT. ACC.”) venivano sottoscritte dal destinatario o suo incaricato in segno di ricezione della merce e avevano ad oggetto la fornitura di merci, a seguito degli ordinativi effettuati dall'opponente per il tramite del proprio agente di zona;
- le predette fatture non venivano mai contestate dall'opponente, anche a seguito della ricezione del sollecito di pagamento, trasmesso dall'opponente in data 27.02.2023 a mezzo di proprio legale (doc. 43);
- la consegna della merce veniva effettuata presso: l'Osteria dei Sarrastri in 84087 Sarno (Na);
via Ingegno n. 18 dalla Società Concorde Group S.r.l. 80013 Casalnuovo di Napoli (Na) via
Arcona n. 110, per il tramite dei suoi trasportatori;
- i pagamenti asseriti dall'opponente risultavano effettivamente ricevuti e contabilizzati dall'odierna opposta, tranne l'assegno di euro 2.500,00 n° 9346752808 del 25 novembre 2022 e l'assegno di euro 2.500,00 n° 9346752989 del 10 gennaio 2023 come da rapporto analisi prodotto (doc. 44);
- in ogni caso, tali asseriti pagamenti si riferivano a fatture precedenti diverse da quelle oggetto della pretesa monitoria, non contestate;
- il debito complessivo dell'opponente ammontava pertanto a € 38.559,59 (doc. 45 estratto conto a partite aperte), atteso l'intervenuto pagamento di: € 2.000,00 in data 2.08.23, € 1.000,00 in pagina 5 di 9 data 9.10.23, ed € 1.000,00 in data 13.11.23; pagamenti tutti successivi al deposito del ricorso avvenuto in data 24.7.2023;
- non vi era alcuna violazione delle condizioni di procedibilità, atteso che la presente controversia, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, non era inclusa tra quelle sottoposte all'esperimento della negoziazione assistita e/o conciliazione obbligatoria.
Tutto ciò premesso, l'opposta rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Con ordinanza del 15.5.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo, limitatamente all'importo di € 35.559,50 e assegnava alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con note in sostituzione d'udienza del 4.6.2025 l'opponente dava atto di aver provveduto all'ulteriore pagamento del credito e in particolare documentava di aver pagato: € 1.000,00 in data 21 febbraio 2025
Contr attraverso pagamento pos all'agente di commercio della € 1.000,00 con bonifico del 27 marzo
2025; € 1.000,00 con bonifico del 21 maggio 2025.
Con ordinanza del 4.6.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Con note conclusive l'opponente documentava gli ulteriori pagamenti effettuati in favore dell'opposta e, in particolare: € 1.000,00 il 26 agosto 2025, € 1.000,00 il 19 settembre 2025, € 1.000,00 il 23 ottobre
2025 ed € 1.000,00 il 12 novembre 2025.
Con note conclusive l'opposta chiedeva il pagamento da parte dell'opponente del credito residuo di €
23.559,59, oltre interessi legali dalle scadenze delle singole fatture al saldo e spese di procedura. Con il favore delle spese del presente giudizio di opposizione.
MOTIVI
pagina 6 di 9 Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, formulata dall'opponente e pronunciarsi il rigetto della stessa.
Invero, l'eccezione non è stata riproposta dalla parte attrice nell'udienza immediatamente successiva alla prima, nella quale il difensore dell'opponente ha chiesto un rinvio per definire bonariamente la causa. Neppure il rilievo è stato reiterato nelle conclusioni della parte attrice, né nella nota conclusionale, essendosi difeso nel merito unicamente sulla base dell'eccezione di pagamento, con la conseguenza che lo stesso va ritenuto implicitamente rinunciato.
Venendo al merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Anzitutto, deve darsi atto dell'avvenuto parziale pagamento del credito in corso di causa da parte dell'opponente.
Già solo l'avvenuto parziale pagamento del credito da parte dell'opponente giustifica la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo n. 3097/2023.
In ogni caso, le contestazioni svolte dall'opponente non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria vantata dalla convenuta opposta.
In particolare, l'opponente non ha contestato le fatture azionate e neppure l'avvenuta esecuzione della fornitura da parte della società opposta. Anzi, la medesima ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto la prestazione dalla società convenuta opposta. Ha inoltre documentato in giudizio i plurimi pagamenti effettuati in favore della convenuta opposta in corso di causa.
In conseguenza di ciò, la convenuta opposta ha ridotto l'importo del credito richiesto in pagamento nella somma di € 23.559,59.
Deve pertanto ritenersi che il credito, pari a € 23.559,59, azionato dalla convenuta opposta, sia certo,
liquido ed esigibile.
Parte convenuta ha altresì prodotto in giudizio il sollecito di pagamento trasmesso all'opponente, datato
27.2.2023 e da questa mai riscontrato (docc. 43).
pagina 7 di 9 Sulla base di tali emergenze, può ritenersi raggiunta la prova sia dell'an sia del quantum (mai contestato dall'opponente) della pretesa creditoria dell'opposta.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3097/2023 e accertato il credito di € 23.559,59 in favore della convenuta opposta.
Va quindi pronunciata la condanna dell'opponente al pagamento in favore della convenuta della predetta somma, oltre interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Spese
In merito al regolamento delle spese del giudizio si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che alcuni pagamenti eseguiti dall'attrice opponente sono avvenuti in epoca anteriore alla pronuncia del decreto ingiuntivo. Di essi, peraltro, la stessa convenuta opposta ha dato conto in prima udienza. Tanto basta per mantenere le spese del procedimento monitorio a carico dell'ingiungente.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione le stesse seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3097/2023, emesso dal
Tribunale di Brescia in data 24.8.2023;
accertato il credito di € 23.559,59 in capo alla convenuta opposta, condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 23.559,59, oltre interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
pagina 8 di 9 condanna l'attrice opponente a rifondere alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
Brescia, 24 novembre 2025.
Il giudice
AR D'BR
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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