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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1222/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Agostino FORTUNATO (C.F. ) C.F._2
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Davide ROSSELLI (C.F. ) C.F._3
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con sentenza n. 411/2021, depositata in data 13.4.2022 (proc. n. 468/2021
RGAC), il Giudice di Pace di , in accoglimento Controparte_1 dell'opposizione proposta da ha annullato il verbale n. Parte_1
10014M/2021, elevatogli dalla Polizia Locale del Controparte_1
, per superamento dei limiti di velocità in violazione dell'art. 142, 8°
[...]
comma, Codice della Strada, rilevato a mezzo apparecchiatura KRIA T-EXSPEED V
2.0 il 26.9.2021, ritenendo violato l'obbligo di segnalazione della presenza delle postazioni di rilevamento della velocità media, con compensazione delle spese di lite.
1.2. – Avverso tale decisione ha proposto appello nella parte Parte_1
relativa alla compensazione, per violazione degli artt. 91 e 92 cpc. (assenza di motivazione), chiedendo di condannare la parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1.3. – Si è costituito il , il quale ha chiesto Controparte_1 non solo di rigettare l'appello per infondatezza, ma, in riforma della sentenza appellata, di confermare il verbale opposto, per l'osservanza del dovere di presegnalazione e insussistenza delle altre censure formulate con l'atto di opposizione.
2.1. – Ciò posto, l'annullamento del verbale opposto pronunciato dal Giudice di Pace di deve essere confermato anche se per ragioni diverse da Controparte_1
quelle illustrate nella sentenza appellata.
2.1.1. – Invero, il giudice di primo grado ha annullato il verbale opposto perché “la segnaletica installata dal è generica ed insufficiente atteso che i presupposti CP_1
della segnalazione e visibilità indicati nel codice non sono in realtà soddisfatti in quanto non sono presente su entrambe le corsie le indicazioni sul punto esatto di uscita dal tratto di strada oggetto di rilevamento”.
Tuttavia, diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata, il verbale impugnato contiene l'esatta indicazione chilometrica dei punti in cui è stata apposta la segnaletica della segnalazione di soccorso.
Inoltre, le foto allegate consentono di verificare che la segnaletica era ben visibile.
Deve, quindi, ritenersi rispettato l'obbligo di presegnalazione ai sensi dell'art. 142, comma 6bis, CdS.
2 2.1.2. – Nondimeno, con la memoria depositata il 5.5.2025, ha Parte_1 esplicitamente riproposto tutti i motivi dell'originaria opposizione.
Tra essi è fondata l'eccepita violazione dell'art. 142, 6° comma, CdS per difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione dei limiti di velocità.
Infatti, nel verbale opposto sono riportati gli estremi dell'approvazione ministeriale della tipologia di apparecchiatura e dell'ultima taratura, mentre non vi è alcun riferimento alla necessaria omologazione iniziale.
Nel fascicolo dell'ente locale, inoltre, sono stati effettivamente prodotti tanto il decreto ministeriale di approvazione quanto le periodiche certificazioni di taratura.
Manca, invece, la certificazione di omologazione, ossia di inziale verificata di conformità delle specifiche apparecchiature utilizzate dal Controparte_1
al tipo approvato dal MINISTERO.
[...]
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito, quanto alla distinzione tra approvazione e omologazione, che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/4/2024) e, con riferimento alla distinzione tra omologazione e taratura, che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata”
(Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 6/3/2023).
2.2. – Invece, è fondato l'appello principale giacché il primo giudice ha compensato le spese di giudizio in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 cpc.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, occorre condannare, facendo applicazione del principio della soccombenza, al Controparte_1
3 pagamento delle spese di giudizio di primo grado, liquidate in € 173,00, per compenso
(pari alla sommatoria degli importi minimi, tenuto conto della semplicità della causa, previsti dal DM 55/2014 le fasi studio, introduttiva e decisionale in relazione ai procedimenti davanti al G.d.P. appartenenti al primo scaglione) ed € 43,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge).
2.3. – Segue, per la soccombenza, la condanna del predetto ente locale al pagamento anche delle spese del presente giudizio di secondo grado, liquidate in € 232,00 per compenso (pari alla sommatoria dei valori minimi, tenuto conto della semplicità della causa, previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale con riferimento ai procedimenti davanti al Tribunale appartenenti al primo scaglione di valore) ed € 91,50 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di
Parte_1
2.4. – Infine, a seguito del rigetto dell'appello incidentale, occorre dare atto che ricorrono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico del
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata, condanna il Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in €
[...]
173,00 per compenso ed € 43,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore del
Parte_1
b) conferma nel resto la sentenza appella;
c) condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 del presente giudizio d'appello, liquidate in € 232,00 per compenso e in € 91,50 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca), oltre rimborso forfettario (15% del compenso), IVA e CPA (come per legge);
4 d) dà atto, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 d.p.r. 115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del Controparte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
5