Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2020, proposto da RT EL CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Zecca, Daniele Miccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
della nota prot. 9880 del 24/01/2020 notificata in data 31/01/2020 a mezzo posta, con la quale il Comune di Lecce, a mezzo del suo U.T.C., ha respinto l’istanza di rimessione in termini del condono edilizio;
nonché di ogni altro atto supposto connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EL BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essere proprietario, nel comune di Lecce, di un immobile adibito a civile abitazione in località Pampoli, realizzato più di trent’anni fa - in totale difetto di titolo edilizio - dal suo dante causa. Questi in data 31 marzo 1995 aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge 724/1994.
Subentrato nella titolarità dell’immobile, il signor EL CO ha depositato presso il Comune una DIA per la realizzazione di interventi sull’immobile oramai ammalorato.
Con determina del 16 novembre 2011 l’UTC comunale ha respinto l’istanza di condono e intimato la demolizione dell’edificio; tali provvedimenti sono stati impugnati dal signor EL CO avanti al TAR Lecce con ricorso assunto al NRG 413/2002.
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza della III Sezione, 26 settembre 2006, n. 4649, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 24 agosto 2017, n. 4060.
In pendenza del menzionato contenzioso il Comune di Lecce, con ordinanza n. 995 del 4 novembre 2008, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’amministrazione del manufatto edilizio e dell’area di sedime; il ricorrente è insorto anche contro questo provvedimento.
Con sentenza della Sez. III di questo TAR, 27 gennaio 2020, n. 81 il ricorso (NRG 259/2009) è stato peraltro dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione resa in giudizio dalla parte ricorrente, per avere egli avviato la demolizione del manufatto.
In data 14 ottobre 2020 il Signor EL CO ha presentato istanza al Comune di Lecce, chiedendo di essere rimesso in termini con riferimento al condono edilizio di cui alla legge 326/2003.
Il Comune, con nota del 24 gennaio 2020, qui impugnata, ha respinto l’istanza, evidenziando che “ le leggi speciali sui condoni edilizi (47/85, 724/94 e 326/03) hanno sempre stabilito i termini perentori entro cui presentare la domanda, a pena di nullità. Né tanto meno l’ufficio scrivente, per motivi più o meno rilevanti, ha discrezionalità per la riapertura dei termini per un eventuale riammissione di una qualsivoglia domanda .”.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego comunale per violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in sintesi che:
- l’amministrazione non ha tenuto conto del contesto urbanistico in cui è inserito l’edificio; l’area non ha più vocazione agricola, ma oggi è residenziale ed il contesto è urbanizzato. Parimenti non è stata considerata la perizia prodotta dall’istante, che attesta l’impossibilità di demolire la parte abusiva del fabbricato senza pregiudizio per gli edifici confinanti;
- l’amministrazione non ha considerato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’immobile, il legittimo affidamento del suo proprietario e l’insussistenza di un interesse pubblico alla demolizione del bene.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Lecce.
L’amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che il ricorrente ha impugnato senza successo i precedenti provvedimenti comunali e, in particolare, il diniego di condono, l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione del bene e dell’area al patrimonio comunale (l’impugnativa di quest’ultimo atto è stata dichiarata improcedibile sulla base della dichiarazione del deducente, che ha sostenuto di voler rimuovere l’abuso). Tali atti si sono pertanto consolidati e, pertanto, il bene è oggi di proprietà comunale. Nel merito la difesa del Comune ha replicato alle censure articolate nel ricorso, deducendone l’infondatezza.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, alla quale è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente alla presentazione della domanda di rimessione in termini per il condono e, conseguentemente, alla proposizione dell’odierno ricorso, come eccepito dalla difesa comunale.
Il Comune di Lecce, a seguito di sopralluogo effettuato in data 9 settembre 2008, ha infatti accertato l’inottemperanza del ricorrente all’ordinanza di demolizione n. 159 del 25 marzo 2002; sulla scorta di tale accertamento il dirigente dell’UTC del Comune, in data 4 novembre 2008, ha adottato l’ordinanza n. 995/2008, con cui ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, dell’area di sedime e dell’area di pertinenza.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento ma, pendente il giudizio, ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento, sicché il ricorso è stato dichiarato improcedibile (sentenza TAR Lecce, Sez. III, 81/2020 cit.).
L’atto acquisitivo si è quindi consolidato e la proprietà del compendio è alla data attuale in capo al Comune resistente.
Il Signor EL CO, pertanto, non ha legittimazione a proporre ricorso avverso il diniego di rimessione in termini per il condono dell’immobile di cui non è più proprietario. La legittimazione ad agire consiste infatti nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconosce la posizione azionata in giudizio.
L’odierno ricorrente non è legittimato in quanto fa valere in giudizio, lamentandone l’illegittimo pregiudizio, una situazione giuridica soggettiva riferibile al proprietario del bene, che ora è il Comune.
Ancorché alla domanda di sanatoria e agli adempimenti relativi possano provvedere non solo coloro che hanno titolo ai sensi dell’art. 11 TU Edilizia ma anche, salvo rivalsa, ogni altro soggetto interessato alla sanatoria medesima, tale possibilità è condizionata alla previa acquisizione dell’univoco consenso del proprietario (Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2024, n. 9751), che in specie evidentemente non sussiste.
Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di legittimazione attiva, costituente condizione dell’azione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8437).
Il gravame è peraltro anche infondato nel merito.
La normativa in materia di condono edilizio disciplina un istituto a carattere eccezionale, extra ordinem , soggetto a specifici e tassativi presupposti di ammissibilità e a termini perentori. Tali condizioni sono disciplinate dalla legge dello Stato e non sono disponibili da parte del Comune; il rigetto della domanda di rimessione in termini costituisce pertanto atto dovuto e vincolato. La perentorietà dei termini è testualmente prevista dalla stessa normativa, che disciplina i termini di presentazione dell’istanza, da rispettare “a pena di decadenza” (art. 32, comma 32, del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003).
Pertanto lo “ sbarramento temporale per poter presentare una istanza di condono non può soffrire alcuna deroga, nemmeno a seguito dell’intervento di una pronuncia giurisdizionale, salvo che la medesima non sia autoesecutiva e, perciò, non richieda lo svolgimento di alcuna ulteriore attività da parte dell’Amministrazione e del privato coinvolto. Diversamente la riapertura del termine rappresenterebbe una palese violazione del dettato normativo, che laddove ha voluto concedere una deroga l’ha indicato espressamente (si veda con riguardo al c.d. Primo condono, l’art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985). EL resto, il trascorrere del tempo – alla stregua dei mutamenti giuridici o fattuali relativi alla res controversa – non è un elemento irrilevante o neutro, poiché, in presenza di termini perentori già decorsi, l’Amministrazione è stata privata per volontà del legislatore del potere di provvedere e, perciò, nessuna rimessione in termini può essere ammessa (…).”. (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 marzo 2023, n. 620).
Costituendo atto vincolato il diniego di rimessione in termini non richiede una particolare motivazione né una comparazione tra i diversi e contrapposti interessi in gioco.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Lecce le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO SC, Presidente
EL BA, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL BA | TO SC |
IL SEGRETARIO