Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1968, n. 4039
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Sentenza 20 dicembre 1968

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L'annotazione dalla quale risulta che la comparsa conclusionale sia stata tardivamente depositata non vale a dimostrare che anche il fascicolo ritirato dalla parte all'atto della rimessione della causa al collegio sia stato tardivamente restituito giacche la restituzione del fascicolo e la produzione della comparsa conclusionale costituiscono due adempimenti diversi e non necessariamente concomitanti,potendo essere eseguiti distintamente e,addirittura,esservi l'uno senza l'altro. ( Conf. 2274-64 498-64).*

Ai sensi dell'art 372 cod proc civile e consentita la produzione di nuovi documenti in Cassazione solo quando essa riguardi la nullita della sentenza impugnata, intesa in senso stretto, o l'ammissibilita del ricorso o del controricorso,e non anche nell'ipotesi in cui i documenti attengano ad eventuali irregolarita che, viziando il precorso procedimento, possano ripercuotersi sulla sorte della sentenza impugnata. ( V. 2704-68, massima 335269 1885-67, massima 328815).*

La valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale - al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, che non sia stato prestato senza giustificato motivo (art. 232, primo comma, cod proc civile) - rientra nella sfera dell'ampia facolta, riconosciuta al giudice dall'art 116 cod proc civile,di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo e quale esplicazione di una discrezionalita propria del giudice di merito, inerente alla valutazione delle prove, essa non e censurabile in Cassazione se non per vizi attinenti alla motivazione. ( V. N. 2264-67, massima 329464 n.323-66, massima 320621).*

La norma dell'art 292 cod proc civile, per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del contraddittorio ed e dettata nell'esclusivo interesse del contumace, allo scopo di metterlo in grado di difendersi dalle domande,proposte dopo la notifica della citazione pertanto solo il contumace, allorche si costituisce in giudizio, puo fare valere la inosservanza della citata norma, secondo il criterio generale stabilito dall'art 157,secondo comma nella prima difesa successiva alla notifica dell'atto compiuto in violazione della norma processuale. ( V. N.2715-66, massima 325181 n.789-66, massima 321594 n.24974n. 2177-61 n. 1611-60).*

Il mancato deposito in cancelleria del fascicolo dell'appellante quattro giorni prima dell'udienza di discussione, o, in caso di giustificato impedimento e previa autorizzazione del giudice, due giorni prima dell'udienza, rende improcedibile l'appello, indipendentemente dall'accertamento in concreto della impossibilita di decidere il gravame nel merito in base alle sole risultanze del fascicolo dell'appellato o di quello di ufficio. ( Conf. N. 2597-68, massima 335078).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1968, n. 4039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4039
    Data del deposito : 20 dicembre 1968

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