CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 265/2020 promosso da: rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Perino e Giacomo Ubertalli - Parte_1 come da procura in atti
- appellante -
Contro
e, per essa in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Frojo - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
In atto di Appello: “in totale riforma della sentenza n. 289/2019 emessa dal Tribunale di
Biella, G.U. Dott.ssa Maria Donata Garambone, in data 28.08.2019, notificata a mezzo pec in data 14.01.2020ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le
pagina 1 di 4 declaratorie di diritto tutte che del caso, IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 16.11.2017 nella parte in cui non è stata ammessa la C.T.U. contabile dedotta nella memoria ex art. 183, comma 2°, c.p.c. NEL MERITO In principalità Accertarsi e dichiararsi la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 30082283 e del collegato contratto di affidamento in conto corrente del
17.07.2008 nonché del contratto di finanziamento contraddistinto con il numero 4053312
e dichiararsi nullo o annullabile e revocarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella n.
420/2016 ottenuto da In subordine Dichiararsi non dovute tutte le somme CP_2 addebitate sul conto corrente n. 30082283 intestato a in mancanza di valida Parte_1 pattuizione scritta tra le parti o altrimenti illegittime e, conseguentemente, condannarsi la società al pagamento in favore di della minor somma Parte_1 CP_2 eventualmente accertata come dovuta. IN OGNI CASO Con il favore di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio”
Per parte appellata: “IN VIA PRELIMINARE 1- Sentir dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, comma 2.2- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, e di riformulazione del passivo, sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione a eventuali passività ed obblighi Controparte_1 restitutori antecedenti alla data del 8.8.2017, data della cessione ex art 58 TUB. IN VIA
ISTRUTTORIA Respingersi la richiesta di revoca dell'ordinanza dd 16.11.2017 e per
l'effetto non ammettersi la richiesta di CTU tecnico contabile. NEL MERITO In principalità
Respingersi l'atto di appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza resa dal Tribunale di Biella il 26.8.2019 nr 289/2020, notificata in data 14.1.2020. In via subordinata 1- Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di Primo Grado, e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, sentirsi comunque accertare
l'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte, e condannarsi la società (PIVA ), suo legale rapp.te p.t., per il titolo Parte_1 P.IVA_1 dedotto in giudizio al pagamento, in favore di attuale Controparte_1 cessionaria del credito ex art 58 TUB, della capital somma di euro 258.651,84, oltre interessi convenzionali dal 7.11.2014 al saldo, ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) In via di ulteriore subordine laddove dovesse ritenersi il superamento del tasso soglia usura ai sensi della legge 108/96 per alcuni periodi di riferimenti ricondursi lo stesso al tasso legale. 3-)
Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti. Con le spese di ambo i gradi.”
pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 420/2016 emesso dal Tribunale di Biella il 03.05.2016 a favore di recante la somma Controparte_3 di euro 258.651,84 oltre interessi e spese, asseritamente dovuti a titolo di scoperto di conto corrente e rate insolute di un contratto di finanziamento, eccependo la nullità dei contratti, l'illegittimità delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente e illegittimità a vario titolo degli interessi.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio per conto di CP_2 Controparte_3 contestando le eccezioni dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con la sentenza n. 368/2018 del 28.08.2018 il Tribunale di Biella rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo n. 420/2016 e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite per euro 13.430,00 oltre oneri e accessori.
4. ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Biella chiedendone la Parte_1 riforma e dolendosi del rigetto delle domande svolte in primo grado, in particolare insistendo sulla nullità del contratto di conto corrente e del contratto di finanziamento e sulla illegittimità delle condizioni applicate al primo, con richiesta di ammissione della CTU, non accolta in primo grado.
5. quale cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti di Controparte_1 CP_3 si è costituita in data 8.05.2020, per il tramite di eccependo
[...] CP_2
l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
6. In esito alla prima udienza di comparizione parti, questa Corte ha rinviato la causa per una rinnovazione della notifica dell'appello alla banca cedente, CP_3
già rappresentata nel processo di primo grado da fissando
[...] CP_4
l'udienza di trattazione al 15.12.2020.
7. Alla suddetta udienza, fissata per trattazione scritta, il legale di parte appellante ha depositato una nota con cui ha dato atto dell'intervenuto fallimento della società dichiarato con la sentenza n. 5/2020 del Tribunale di Biella in Parte_1
pagina 3 di 4 data 14-29.10.2020, quindi, la Corte, presone atto, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
8. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
9. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t, avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Biella n. 289/2019 pubblicata in data 28 agosto 2018 nel procedimento avente numero di r.g. 1396/2016 nei confronti di (già Controparte_1
e, per essa in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 CP_2 ogni contraria istanza disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 25 marzo 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 265/2020 promosso da: rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Perino e Giacomo Ubertalli - Parte_1 come da procura in atti
- appellante -
Contro
e, per essa in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Frojo - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
In atto di Appello: “in totale riforma della sentenza n. 289/2019 emessa dal Tribunale di
Biella, G.U. Dott.ssa Maria Donata Garambone, in data 28.08.2019, notificata a mezzo pec in data 14.01.2020ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le
pagina 1 di 4 declaratorie di diritto tutte che del caso, IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 16.11.2017 nella parte in cui non è stata ammessa la C.T.U. contabile dedotta nella memoria ex art. 183, comma 2°, c.p.c. NEL MERITO In principalità Accertarsi e dichiararsi la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 30082283 e del collegato contratto di affidamento in conto corrente del
17.07.2008 nonché del contratto di finanziamento contraddistinto con il numero 4053312
e dichiararsi nullo o annullabile e revocarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella n.
420/2016 ottenuto da In subordine Dichiararsi non dovute tutte le somme CP_2 addebitate sul conto corrente n. 30082283 intestato a in mancanza di valida Parte_1 pattuizione scritta tra le parti o altrimenti illegittime e, conseguentemente, condannarsi la società al pagamento in favore di della minor somma Parte_1 CP_2 eventualmente accertata come dovuta. IN OGNI CASO Con il favore di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio”
Per parte appellata: “IN VIA PRELIMINARE 1- Sentir dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, comma 2.2- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, e di riformulazione del passivo, sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione a eventuali passività ed obblighi Controparte_1 restitutori antecedenti alla data del 8.8.2017, data della cessione ex art 58 TUB. IN VIA
ISTRUTTORIA Respingersi la richiesta di revoca dell'ordinanza dd 16.11.2017 e per
l'effetto non ammettersi la richiesta di CTU tecnico contabile. NEL MERITO In principalità
Respingersi l'atto di appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza resa dal Tribunale di Biella il 26.8.2019 nr 289/2020, notificata in data 14.1.2020. In via subordinata 1- Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di Primo Grado, e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, sentirsi comunque accertare
l'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte, e condannarsi la società (PIVA ), suo legale rapp.te p.t., per il titolo Parte_1 P.IVA_1 dedotto in giudizio al pagamento, in favore di attuale Controparte_1 cessionaria del credito ex art 58 TUB, della capital somma di euro 258.651,84, oltre interessi convenzionali dal 7.11.2014 al saldo, ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) In via di ulteriore subordine laddove dovesse ritenersi il superamento del tasso soglia usura ai sensi della legge 108/96 per alcuni periodi di riferimenti ricondursi lo stesso al tasso legale. 3-)
Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti. Con le spese di ambo i gradi.”
pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 420/2016 emesso dal Tribunale di Biella il 03.05.2016 a favore di recante la somma Controparte_3 di euro 258.651,84 oltre interessi e spese, asseritamente dovuti a titolo di scoperto di conto corrente e rate insolute di un contratto di finanziamento, eccependo la nullità dei contratti, l'illegittimità delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente e illegittimità a vario titolo degli interessi.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio per conto di CP_2 Controparte_3 contestando le eccezioni dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con la sentenza n. 368/2018 del 28.08.2018 il Tribunale di Biella rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo n. 420/2016 e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite per euro 13.430,00 oltre oneri e accessori.
4. ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Biella chiedendone la Parte_1 riforma e dolendosi del rigetto delle domande svolte in primo grado, in particolare insistendo sulla nullità del contratto di conto corrente e del contratto di finanziamento e sulla illegittimità delle condizioni applicate al primo, con richiesta di ammissione della CTU, non accolta in primo grado.
5. quale cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti di Controparte_1 CP_3 si è costituita in data 8.05.2020, per il tramite di eccependo
[...] CP_2
l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
6. In esito alla prima udienza di comparizione parti, questa Corte ha rinviato la causa per una rinnovazione della notifica dell'appello alla banca cedente, CP_3
già rappresentata nel processo di primo grado da fissando
[...] CP_4
l'udienza di trattazione al 15.12.2020.
7. Alla suddetta udienza, fissata per trattazione scritta, il legale di parte appellante ha depositato una nota con cui ha dato atto dell'intervenuto fallimento della società dichiarato con la sentenza n. 5/2020 del Tribunale di Biella in Parte_1
pagina 3 di 4 data 14-29.10.2020, quindi, la Corte, presone atto, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
8. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
9. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t, avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Biella n. 289/2019 pubblicata in data 28 agosto 2018 nel procedimento avente numero di r.g. 1396/2016 nei confronti di (già Controparte_1
e, per essa in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 CP_2 ogni contraria istanza disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 25 marzo 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 4 di 4