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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA LO, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 24/11/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12738/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Pirrone Patrizia;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvati Valeria e Tomaselli Pier Luigi;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/12/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto CP_1 dell'odierno ricorrente di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il CP_1 pagamento del TFR maturato e delle relative buste paga e per l'effetto condannare l'
[...] quale gestore del Fondo di garanzia ex L. Controparte_2
297/1982, sede territoriale di Catania, viale Della Libertà 137, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle superiori somme oltre interessi, rivalutazione come per legge dal dì della domanda all'effettivo soddisfo.
1 Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di non aver riscosso diritti ed onorari”.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. CP_1
47 D.P.R. 639/1970 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 24.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Stante il carattere assorbente, va esaminata e accolta l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 formulata da , con conseguente dichiarazione di inammissibilità del CP_1 ricorso.
2.1. L'art. 2 l. 297/1982, rubricato “Fondo di garanzia”, stabilisce che “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 15531/2014; Cass. 24730/2015), all'azione diretta ad ottenere il pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto si applica il termine decadenziale annuale di cui all'art. 47 del
DPR n. 639/1970, secondo cui “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di CP_1 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma […].”.
In merito alla determinazione del dies a quo della predetta decadenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “il dies a quo è rappresentato dalla data di
2 presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo, pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex L. 533/1973 art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al comitato provinciale ex L. 88/1989 art. 46 comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto ex L.
88/1989 art. 46 comma 6)” (cfr. Cass. S.U. n. 12718/2009, in motivazione).
Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (cfr. Cass. S.U. n. 12718/2009 cit.; Cass. n. 7527/2010,
Cass. n. 17562/2011).
Con sentenza n. 15969/2017 la Cassazione ha ulteriormente precisato che il termine massimo di un anno e trecento giorni e la correlata preclusione di spostamento in avanti della decorrenza del termine di decadenza si estendono anche ai casi in cui il ricorso amministrativo sia proposto in ritardo o la decisione dell'Ente previdenziale sopravvenga oltre i termini procedimentali di legge (“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta
3 decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”; cfr. in senso analogo Cass. n. 3156/2023; Cass. n. 23484/2024).
2.2. Nella fattispecie in esame, siccome emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. doc. 22), la domanda amministrativa è stata presentata in data 29.4.2021 ed è stata respinta con provvedimento dell' del 12.8.2022 (cfr. doc. 23), avverso cui il CP_1 ricorrente ha presentato ricorso amministrativo in data 28.11.2022, definito con provvedimento di reiezione del 14.12.2022 (cfr. doc. 24 e 25).
A fronte della sopra indicata sequenza procedimentale, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 13.12.2023, ossia decorso il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa.
In disparte dalla considerazione che il termine di durata teorico del procedimento amministrativo presuppone che l'interessato abbia adito entrambi gli organi amministrativi competenti con i relativi ricorsi e che lo abbia fatto tempestivamente, a fronte della domanda amministrativa presentata in data 29.4.2021, la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere proposta entro il 23.2.2023 (trecento giorni per la conclusione del procedimento cui si aggiunge un anno ex art. 47 del DPR 639/1970), con la conseguenza che il ricorso depositato in data
13.12.2023 è tardivo e la domanda proposta va dichiarata inammissibile, essendo maturato il termine di decadenza in discorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa come dichiarato in domanda (€ 9.888,19), del relativo scaglione tabellare di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., delle fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori tabellari minimi, tenuto conto della ridotta complessità in diritto della controversia.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA LO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12738/2023 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 26/11/2025
La giudice del lavoro
RA LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA LO, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 24/11/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12738/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Pirrone Patrizia;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvati Valeria e Tomaselli Pier Luigi;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/12/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto CP_1 dell'odierno ricorrente di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il CP_1 pagamento del TFR maturato e delle relative buste paga e per l'effetto condannare l'
[...] quale gestore del Fondo di garanzia ex L. Controparte_2
297/1982, sede territoriale di Catania, viale Della Libertà 137, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle superiori somme oltre interessi, rivalutazione come per legge dal dì della domanda all'effettivo soddisfo.
1 Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di non aver riscosso diritti ed onorari”.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. CP_1
47 D.P.R. 639/1970 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 24.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Stante il carattere assorbente, va esaminata e accolta l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 formulata da , con conseguente dichiarazione di inammissibilità del CP_1 ricorso.
2.1. L'art. 2 l. 297/1982, rubricato “Fondo di garanzia”, stabilisce che “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 15531/2014; Cass. 24730/2015), all'azione diretta ad ottenere il pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto si applica il termine decadenziale annuale di cui all'art. 47 del
DPR n. 639/1970, secondo cui “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di CP_1 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma […].”.
In merito alla determinazione del dies a quo della predetta decadenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “il dies a quo è rappresentato dalla data di
2 presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo, pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex L. 533/1973 art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al comitato provinciale ex L. 88/1989 art. 46 comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto ex L.
88/1989 art. 46 comma 6)” (cfr. Cass. S.U. n. 12718/2009, in motivazione).
Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (cfr. Cass. S.U. n. 12718/2009 cit.; Cass. n. 7527/2010,
Cass. n. 17562/2011).
Con sentenza n. 15969/2017 la Cassazione ha ulteriormente precisato che il termine massimo di un anno e trecento giorni e la correlata preclusione di spostamento in avanti della decorrenza del termine di decadenza si estendono anche ai casi in cui il ricorso amministrativo sia proposto in ritardo o la decisione dell'Ente previdenziale sopravvenga oltre i termini procedimentali di legge (“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta
3 decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”; cfr. in senso analogo Cass. n. 3156/2023; Cass. n. 23484/2024).
2.2. Nella fattispecie in esame, siccome emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. doc. 22), la domanda amministrativa è stata presentata in data 29.4.2021 ed è stata respinta con provvedimento dell' del 12.8.2022 (cfr. doc. 23), avverso cui il CP_1 ricorrente ha presentato ricorso amministrativo in data 28.11.2022, definito con provvedimento di reiezione del 14.12.2022 (cfr. doc. 24 e 25).
A fronte della sopra indicata sequenza procedimentale, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 13.12.2023, ossia decorso il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa.
In disparte dalla considerazione che il termine di durata teorico del procedimento amministrativo presuppone che l'interessato abbia adito entrambi gli organi amministrativi competenti con i relativi ricorsi e che lo abbia fatto tempestivamente, a fronte della domanda amministrativa presentata in data 29.4.2021, la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere proposta entro il 23.2.2023 (trecento giorni per la conclusione del procedimento cui si aggiunge un anno ex art. 47 del DPR 639/1970), con la conseguenza che il ricorso depositato in data
13.12.2023 è tardivo e la domanda proposta va dichiarata inammissibile, essendo maturato il termine di decadenza in discorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa come dichiarato in domanda (€ 9.888,19), del relativo scaglione tabellare di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., delle fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori tabellari minimi, tenuto conto della ridotta complessità in diritto della controversia.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA LO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12738/2023 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 26/11/2025
La giudice del lavoro
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