Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
- del provvedimento del Prefetto della Provincia de L’Aquila n. prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stato fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è dipendente dal -OMISSIS- dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; egli a decorrere dal -OMISSIS- è stato assegnato al Servizio di Sorveglianza con la qualifica di -OMISSIS- e, pertanto, nello svolgimento delle sue mansioni ha potuto sempre utilizzare l’arma concessagli in dotazione.
Con nota del -OMISSIS- il Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- comunicava alla Prefettura di L’Aquila di aver deferito il signor -OMISSIS- all’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza privata in concorso, lesioni personali e minacce “ affinchè valuti se tutt’ora sussistono i presupposti che il summenzionato -OMISSIS-, possa continuare a detenere armi durante l’esercizio delle sue funzioni. ”.
Preso atto di tale nota la Prefettura de L’Aquila inviava al signor -OMISSIS- comunicazione di avvio del procedimento con nota n. -OMISSIS-, ricevuta dall’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, ove affermava che quanto riferito dai Carabinieri induceva a ritenere il signor -OMISSIS- quale soggetto che non offriva più “ il necessario affidamento di non abuso delle armi ”.
A seguito di ciò, il ricorrente ha presentato memoria difensiva datata 16 marzo 2018, con successiva integrazione del 5 aprile 2018, in cui ha affermato di aver tenuto un comportamento corretto e che la
denuncia querela in questione era stata rimessa e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il provvedimento preannunciato.
Successivamente il Prefetto della Provincia di L’Aquila ha emesso il provvedimento del -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha disposto il divieto per il signor -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti con l’obbligo di riconsegna delle stesse “ ad un terzo non convivente ”, nel caso specifico l’Ente Parco; con lo stesso provvedimento la Prefettura stabiliva che qualsiasi altra arma eventualmente in suo possesso doveva essere riconsegnata, a norma dell’art. 6 L. 152/1975, alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
In particolare, con il sopra menzionato provvedimento il Prefetto di L’Aquila ha dato atto della segnalazione dei Carabinieri -OMISSIS- nonché dell’esistenza di una denuncia a carico del ricorrente all’Autorità giudiziaria -OMISSIS- e di un’altra -OMISSIS- ed ha affermato che i comportamenti posti in essere dal signor -OMISSIS- “ possono costituire espressione di capacità di abuso delle armi ”.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 23 settembre 2019, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per istruttoria insufficiente e motivazione carente. Contraddittorietà con precedenti atti della stessa Pubblica Amministrazione;
2) Violazione dell’art. 11, co. 3, TULPS: ingiustificata revoca delle autorizzazioni di polizia. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Si è costituito in giudizio, in data 25 settembre 2019, l’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila, chiedendo la reiezione del ricorso e depositando poi, in data 16 settembre 2021, documentazione e relativa relazione.
Parte ricorrente ha poi depositato documentazione finale in data 12 settembre 2024 e infine, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2024, dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
2. - Col primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato formulando una serie di censure.
2.1.1. - Con una prima censura del primo motivo di ricorso, parte ricorrente afferma che gli avvenimenti menzionati nel provvedimento impugnato riguardano “ episodi accaduti allorquando il sig. -OMISSIS- non era in servizio, non indossava la divisa e non aveva con sé l’arma concessagli in dotazione dall’Ente Parco ”.
2.1.2. - La censura è infondata.
Al riguardo il Collegio osserva che risulta del tutto irrilevante la circostanza che gli episodi sfociati nella segnalazione all’Autorità giudiziaria siano avvenuti quando il ricorrente non era in servizio, atteso che l’Amministrazione deve valutare l’affidabilità del soggetto che è titolare dell’autorizzazione di polizia e tale affidabilità va chiaramente valutata con riferimento all’intero comportamento del soggetto e non certamente con riferimento unicamente a quello tenuto in sede di lavoro.
2.2.1. - Con una seconda censura del primo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che il procedimento era stato avviato con la menzione di un solo episodio mentre nel provvedimento finale il riferimento è a tre distinti episodi e, dunque, “ È evidente che il diritto di difesa del sig. -OMISSIS- è stato violato in ragione della contraddittorietà negli atti della stessa Amministrazione ”.
2.2.2. - La censura è infondata.
Il Collegio osserva che non deve sussistere una piena aderenza della comunicazione di avvio del procedimento rispetto al provvedimento finale, ben potendo lo stesso contenere anche altre circostanze non menzionate nella comunicazione di avvio del procedimento ed essendo, altresì, possibile che l'Amministrazione possa emettere un provvedimento finale anche parzialmente diverso da quello preannunziato.
2.3.1. - Con una terza censura del primo motivo di ricorso, parte ricorrente afferma che “ In ogni caso, è indiscussa l’insufficienza dei presupposti che possano giustificare il venir meno dell’affidabilità del sig. -OMISSIS- a detenere armi ex art. 39 TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) non essendo, comunque, mai stata provata la sua responsabilità e non essendo stato mai condannato per nessuno dei fatti richiamati. ”.
2.3.2. - La censura è infondata.
Il Collegio osserva che il giudizio penale è del tutto distinto dal giudizio amministrativo e, dunque, la circostanza che il ricorrente non sia stato condannato per i fatti richiamati nel provvedimento è irrilevante ai fini del presente giudizio visto che non risulta certo necessario, per il diniego di porto d’armi e le altre autorizzazioni di polizia, che il soggetto istante sia stato condannato per qualche reato, come statuito da condivisibile giurisprudenza secondo cui " la licenza di porto d'armi (anche per il fucile ad uso sportivo) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (ex plurimis, Cons. Stato Sez. III, 18 Aprile 2016, n. 1538). " (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3329/2022).
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nella presente vicenda, il giudizio espresso dall’Amministrazione appare logico e congruo con le risultanze agli atti della stessa ed esplicitati nel provvedimento di divieto impugnato, risultanze che giustificano pienamente il giudizio di un possibile abuso delle armi da parte del ricorrente.
2.4.1. - Con un’ulteriore censura del primo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che il provvedimento impugnato è affetto da difetto di motivazione in quanto non sarebbe chiaro il percorso valutativo compiuto dall’Amministrazione al riguardo e, inoltre, andrebbe considerato nella presente vicenda che il ricorrente “ nell’ambito dei rapporti lavorativi è stato sempre un dipendente modello, non ha mai subito procedimenti disciplinari ed ha usato sempre la massima correttezza nel rapporto con i colleghi e con i cittadini/utenti con cui viene quotidianamente a contatto .”.
2.4.2. - La censura è infondata.
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con valutazione dei comportamenti del ricorrente logica rispetto agli episodi menzionati, valutazione che giustifica pienamente l’emissione del provvedimento di divieto impugnato.
Inoltre, al riguardo, risulta del tutto irrilevante il comportamento del signor -OMISSIS- nell’ambito dei rapporti lavorativi atteso che le circostanze da cui l’Amministrazione ha inferito la possibilità di abuso delle armi del signor -OMISSIS- sono accadute al di fuori dell’ambiente di lavoro e, per quanto già sopra affermato, sono rilevanti e andavano considerate da parte dell’Amministrazione e, inoltre, il comportamento in sede lavorativa del ricorrente certo non elide il comportamento dallo stesso tenuto nelle altre sedi e sfociato nelle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.
3.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che l’art. 39 TULPS “ va letto ed interpretato tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 11 TULPS ” e che “ Non vi è alcun dubbio sul fatto che il sig. -OMISSIS- non ha mai riportato nessun tipo di condanna penale e, di conseguenza, non può essere ravvisata la sussistenza neppure di una delle circostanze individuate dal Legislatore che avrebbe imposto o consentito il diniego all’autorizzazione né tantomeno una di queste è sopraggiunta o risultata nel corso del tempo tanto da giustificare una revoca dell’autorizzazione di detenzione delle armi. ”.
Ciò premesso parte ricorrente sostiene che “ Nel caso di specie non è neppure possibile ravvisare il venir meno, in tutto o in parte, delle condizioni a cui è subordinata l’autorizzazione alla detenzione di armi ” in quanto al signor -OMISSIS- -OMISSIS-era stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e, inoltre, lo stesso versa in buone condizioni psicofisiche, come attestato da perizia media agli atti.
3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che il coordinamento fra gli articoli 39 ed 11 del TULPS non comporta certamente la conseguenza che il divieto di detenere le armi sia vincolato all’aver subito una condanna penale, atteso che chiaramente l’art. 11 TULPS prevede la possibilità di revoca delle autorizzazioni di polizia per il comportamento del soggetto a prescindere dalle (eventuali) condanne ricevute, come affermato da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ In base al combinato disposto di cui all'art. 11 comma 3, ultima parte ed all'art. 43 comma 2, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha il potere di non rilasciare/revocare le autorizzazioni già concesse, allorquando il soggetto "non dà affidamento di non abusare delle armi"….Pertanto la valutazione dell'amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta. ” (TAR Sicilia - Palermo, sentenza n. 2831/2024).
Per quanto attiene, poi, al parere medico prodotto in giudizio, il Collegio osserva che lo stesso è del tutto irrilevante in quanto non sono in discussione, nella presente vicenda, le condizioni psicofisiche del signor -OMISSIS- e, inoltre, risulta parimenti irrilevante il decreto di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, comunque emesso molto prima del provvedimento di che trattasi e quando il signor -OMISSIS- non aveva tenuto tutti i comportamenti poi sfociati nelle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.
4. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
5. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.