Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPV BBLICA ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale composto dai Magistrati: Dott. Ugo Scavuzzo - Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio - Giudice
Dott. Paolo Petrolo - Giudice rel. riunito in camera di consiglio in data 9.10.2024 e sciogliendo la riserva assunta, ha reso il seguente provvedimento nel procedimento iscritto al n. 3236/2024 R.G., sul reclamo proposto da:
Parte 1 C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F. Valentina Citrobello presso il quale è elettivamente domiciliato in Messina, via Del
Vespro n. 65, giusta procura in atti Reclamante contro
C.F. 2 ), rappresentata e difesa dagli Controparte 1 (C.F.
Avv.ti Nicolò Vella e Carmelo Neri, ove è elettivamente domiciliata in Via Marchese di Villabianca n. 98, giusta procura in atti Reclamata
Con il presente reclamo Parte_1 (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) impugnava l'ordinanza del 15.07.2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 4545-
1/2023 R.G., con la quale il G.I. rigettava il ricorso promosso dallo stesso, ai sensi degli artt. 671 e 700 c.p.c., al fine di ottenere i seguenti provvedimenti d'urgenza:
1) sospensione e/o annullamento, fino alla conclusione del giudizio di merito, dell'efficacia dell'atto di mantenimento oneroso stipulato in data 24.02.2020 presso il Notaio Dott. in forza del quale Per 2Persona 1 "
[...] (madre delle odierne parti, deceduta in data 07.07.2023), riservandosi il diritto di abitazione e di uso vitalizio, aveva ceduto alla figlia CP 1 la quota indivisa di 2/3 degli immobili siti nel Comune di Messina, via Panoramica dello Stretto 1020, convenendo, a titolo di corrispettivo, che la stessa provvedesse al suo mantenimento a vita;
2) sequestro conservativo degli immobili suindicati (costituiti da una unità immobiliare ad uso abitativo ed un box auto) fino alla concorrenza della somma pari ad € 300.000,00, quale credito vantato da Pt 1 nei confronti della sorella (oltre interessi e spese della presente procedura);
Ag. n. 2) di apertura e visione della cassetta di sicurezza n. 30102, contenente un presunto lascito ereditario della madre in favore del reclamante, così come indicata nel giudizio di merito dalla sig.ra CP_1 , con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa
e spese generali come per legge.
Nello specifico, il reclamante insisteva in atti sul carattere simulato dell'atto stipulato dalla sorella, dissimulante una donazione posta in essere approfittando della condizione di incapacità di intendere e volere della madre, lamentando la lesione della propria quota di legittima e deducendo la sussistenza del periculum in mora in ragione del grave pregiudizio che gli sarebbe potuto derivare dalla vendita dei beni (facenti parte dell'asse ereditario).
Si costituiva in giudizio Controparte 1 la quale chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, oltre alla condanna del reclamante pagamento delle spese del presente giudizio.
Il reclamo è infondato.
Nell'impugnata ordinanza il Giudice evidenziava - secondo il principio della ragione più liquida che "Il ricorso deve essere rigettato, difettando, nel caso di specie,
-
l'imminenza ed irreparabilità del danno" motivando nei seguenti termini detto rigetto: Parte 1 si è limitato ad allegare il pericolo che la sorella possa "
vendere i beni oggetto di causa, così ledendo i propri diritti ereditari senza, tuttavia, fornire prova della concreta possibilità del compimento da parte della resistente di atti dispositivi né dell'effettiva sussistenza in capo alla stessa di uno stato di difficoltà economica tale da costringerla all'alienazione dell'immobile de quo per ottenere la liquidità necessaria al suo sostentamento. Non può, infatti, ritenersi che l'astratta eventualità che Controparte_1 possa alienare i beni immobili ricevuti dalla madre sia idonea ad integrare il presupposto del periculum in mora... Di contro, dalla documentazione prodotta in atti dalla resistente, emerge che quest'ultima sia allo stato titolare di due rapporti di lavoro con la Regione NA (v. all. 14 e 13 alla comparsa di costituzione e risposta) che le garantiscono un'adeguata fonte di reddito, idonea ad escludere il rischio imminente che la stessa possa alienare i beni ricevuti per necessità economiche. Né può essere condiviso quanto esposto dal ricorrente in ordine al mancato pagamento delle ingenti spese condominiali da parte di CP 1
[...] a causa di proprie difficoltà economiche, la quale ha provveduto al pagamento integrale di quelle maturate successivamente alla sottoscrizione dell'atto di mantenimento oneroso".
Alla stregua della documentazione versata in atti, possono condividersi le determinazioni del Giudice di prime cure in ordine alla rilevata carenza del periculum in mora.
Sul punto, il Tribunale ha avuto modo in più occasioni di esternare il proprio orientamento affermando che in tema di sequestro conservativo il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all'ammontare del credito azionato deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore e\o di mere ipotesi (Cass. civ. 26.1.1980; 15.9.1970); 2) conseguente esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042; 6460/96; 902/90; nonché, in ordine al rilievo del comportamento processuale del debitore, Cass. civ.
2.7.1966); 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso (Cass. civ. 28.4.1982 n. 2459;
19.4.1983 n. 2672); 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti (Cass. civ.
9.2.1990 n. 902), ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività (Cass. civ. 16.4.1996 n. 3563; Cass. civ. 17.7.1996 n. 6460; Cass. civ.,
2139/98; Cass. pen., 43660/10).
Nella specie, non si rinvengono in atti elementi probatori dai quali poter evincere che sia verosimile l'eventualità di un depauperamento del patrimonio del reclamante o che esprimano una tale intenzione da parte della reclamata;
ed infatti, il creditore deve essere in grado di fornire un concreto riscontro in merito al deterioramento della situazione patrimoniale del proprio debitore, non risultando, nel caso che ci occupa, alcun elemento probatorio da cui desumere la fondatezza della domanda del reclamante, atteso che la reclamata non ha posto in essere alcun atto di disposizione del proprio patrimonio, né risulta scarsa possidenza patrimoniale della reclamata, quanto piuttosto una sua capacità reddituale.
Invero, le doglianze formulate in atti dal reclamante si risolvono in mere asserzioni, non supportate da validi elementi probatori, come quella relativa al chiesto riscontro di pendenze al condominio, espressamente contestate dalla reclamata o, ancora, l'esistenza di atti dispositivi non meglio identificati o, infine, l'asserita ed indimostrata esistenza di un debito nei confronti dello zio, non ravvisandosi, tra l'altro, nell'atto di rinuncia all'eredità i pericoli paventati dal reclamante. Come chiarito da un consolidato insegnamento giurisprudenziale, infatti,
l'esistenza del requisito del periculum deve essere verificata in concreto, in relazione all'effettiva situazione giuridica dell'istante, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che il tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile (vd. anche Cass. Civ., sez. III, n.
2081/2002; Cass. Civ., sez. III, n. 13400/2001).
Segnatamente, il requisito del periculum sussiste in ragione del fondato timore di perdita della garanzia del proprio credito, nel senso di un concreto ed attuale rischio di depauperamento, alterazione o dispersione, quantitativa o qualitativa, della garanzia patrimoniale generica del potenziale debitore nelle more del giudizio di merito, rimanendo escluso che possa essere l'incapienza in sé del patrimonio del debitore a giustificare il sequestro, ovvero che questo possa basarsi su di un giudizio di mero sospetto sulla sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei propri beni, atteso che il riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi va sempre concretamente rapportato alla presunzione che ne deriva in ordine all'imminente, sia pur in caso non ancora attuale, compimento ad opera del debitore di atti dispositivi idonei a depauperare il patrimonio.
Nessuna di tali allegazioni risulta fornita dal reclamante e l'adozione del sequestro conservativo non può fondarsi su un mero timore del creditore, ma deve basarsi su dati reali, oggettivi e concreti che nel caso ine esame, come già evidenziato, difettano.
Alla stregua di quanto sopra il reclamo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno poste a carico del reclamante ed in favore di parte reclamata nella misura complessiva di Euro 3.889,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge, avuto riguardo al valore della controversia (fino ad € 520.000,00) ed alle difese svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per fase di studio, introduttiva e decisionale
(nulla per la fase istruttoria in concreto mancante).
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo proposto
P.Q.M.
rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato;
condanna il reclamante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della reclamata che liquida nella misura complessiva di Euro 3.889,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti per esigere dal reclamante il pagamento del doppio del contributo unificato
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Paolo Petrolo dott. Ugo Scavuzzo