Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
-OMISSIS-., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a - dell'atto di revoca della licenza di esercizio codice n. -OMISSIS-, per il deposito commerciale di prodotti energetici ubicato in -OMISSIS- contraddistinta dal registro ufficiale -OMISSIS-, comunicata a mezzo raccomandata a.r. alla società opponente e ricevuta in data -OMISSIS-
b - della decisione del ricorso gerarchico, del -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente;
c - della nota di trasmissione, mediante pec, con valore di notifica, della determinazione prot. -OMISSIS-con cui è stata trasmessa la determinazione prot. -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico;
d - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente e, comunque, lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa ON CI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti di causa possono essere così sintetizzati.
La società in accomandita semplice denominata “-OMISSIS-.” (da ora in avanti “-OMISSIS-”) ha richiesto ed ottenuto una licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane in data-OMISSIS- avente ad oggetto il deposito commerciale di prodotti energetici ubicato in-OMISSIS-.
Successivamente, la predetta società ha stipulato un contratto per l’affitto del complesso dei beni aziendali con altra società, la -OMISSIS-. (da ora in avanti “-OMISSIS-”), con sede in -OMISSIS-, la cui sottoscrizione è avvenuta in data -OMISSIS-
A partire dal mese di aprile -OMISSIS-, -OMISSIS- non ha più corrisposto alla concedente -OMISSIS- i canoni periodici stabiliti per l’affitto del deposito e, conseguentemente, con atto di costituzione in mora del-OMISSIS- la società creditrice ha avviato un procedimento di recupero dei canoni non pagati a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno.
Tale diffida non ha, tuttavia, ricevuto riscontri dalla parte debitrice.
Nelle more, sui beni oggetto dell’affitto di azienda, è stato disposto un sequestro giudiziario dalla Procura della Repubblica di Potenza, circostanza asseritamente ignota alla ricorrente.
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Salerno, con nota prot.-OMISSIS- ha comunicato al-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 l’avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio, motivandola sulla scorta di un periodo di inoperatività prolungatosi per oltre sei mesi non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.
Infine, con provvedimento n. -OMISSIS-, notificato alla società affittuaria -OMISSIS- e, per conoscenza, alla società concedente, -OMISSIS-, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la revoca della licenza d’esercizio -OMISSIS-.
Ritendendo che il provvedimento sia viziato sotto vari profili, la società -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico, esitato con Determinazione del Direttore Territoriale n. -OMISSIS-nel senso del rigetto motivato, tra l’altro, sulla scorta dell’inammissibilità per difetto di legittimazione della ricorrente e dell’insussistenza di vizi procedimentali.
1.1. Tanto premesso, con il presente gravame la società -OMISSIS- contesta il provvedimento di revoca della licenza di esercizio (n. -OMISSIS-) nonché la determinazione conclusiva del ricorso gerarchico (n. -OMISSIS-) articolando le seguenti ragioni di diritto:
1- VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione degli artt. 7 e ss della legge n. 241/1990; Violazione del D.L.vo n. 82/2005. ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà in atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza, compatibilità, imparzialità e buona amministrazione. Assenza di motivazione, ovvero motivazione insufficiente e/o apparente. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Violazione dell’art. 97 Cost.
2 - VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, Violazione della Legge n. 504/1995 e, segnatamente, dell’art. 25; Violazione del T.U. Accise e, segnatamente dell’art. 63; Violazione dell’art.1 comma 1078, della Legge n. 178/2020. ECCESSO DI POTERE: violazione del giusto procedimento, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza, compatibilità, imparzialità e buona amministrazione. Assenza di motivazione, ovvero motivazione insufficiente e/o apparente. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Violazione dell’art. 97 Cost.
1.2. Con i due motivi di ricorso, sostanzialmente, la ricorrente intende sostenere la violazione del diritto di partecipazione e di difesa che avrebbe viziato di illegittimità il provvedimento di revoca per non aver l’amministrazione fornito alla ricorrente né la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90 né la possibilità, ex art. 10 della medesima legge, di presentare osservazioni scritte, pur persistendo in capo alla società un interesse ad approfondire la vicenda avendo scoperto solo in una successiva fase “patologica” che la questione non si limitava all’inadempimento da parte dell’affittuaria degli obblighi contrattuali di pagamento dei canoni, ma riguardava perfino profili penali che avevano condotto al sequestro giudiziario dei beni oggetto dell’affitto di azienda da parte della Procura della Repubblica di Potenza.
1.3. Facendo valere l’interesse sostanziale alla conservazione della licenza, la deducente si duole, altresì, della mancata indicazione dei criteri oggettivi per definire gli indici di inoperatività (riferita alla-OMISSIS-) che l’amministrazione avrebbe ravvisato e posto a base della revoca e delle ragioni per cui tali indici avrebbero concretamente inciso sui calcoli interessanti la società affittuaria ed, indirettamente, la società opponente.
1.4. Secondo la tesi attorea, infine, il provvedimento di revoca violerebbe l’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 per motivazione carente e apparente - in quanto non darebbe conto della sopravvenuta carenza di interesse pubblico ovvero del mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento - e per la mancata previsione di un indennizzo.
1.5. Quanto alla gravata determinazione direttoriale con cui è stato respinto il ricorso gerarchico, lamenta l’esponente la non condivisibilità dell’assunta mancanza di legittimazione a ricorrere attesa la sussistenza di interesse sostanziale alla conservazione della licenza.
2. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio in data -OMISSIS- resistendo al ricorso con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di articolata memoria sui fatti di causa e sui motivi di ricorso, corredate della pertinente documentazione.
3. In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha ribadito, con memoria di replica dell’-OMISSIS-, la posizione precedentemente espressa chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. In data -OMISSIS- la società ha infine chiesto il passaggio in decisione senza discussione della causa, la quale, alla pubblica udienza del -OMISSIS-è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione sollevata dalla difesa erariale di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della ricorrente attesa l’infondatezza nel merito del ricorso, fatto salvo quanto si dirà sul secondo motivo.
6. In estrema sintesi, secondo la tesi attorea, a seguito della revoca della licenza per “fatti” inerenti esclusivamente l’affittuaria, persisterebbe ( id est si riespanderebbe) il diritto della ricorrente di esercitare la licenza di cui era titolare fin dal 2002.
Ma tale tesi non considera che nel contratto di affitto del complesso dei beni aziendali è ricompresa la licenza di esercizio che, a far data dal-OMISSIS- è stata utilizzata per l’esercizio dell’attività di deposito dall’affittuaria -OMISSIS- la quale, in virtù del predetto contratto (art. 4), si era peraltro impegnata a mantenere la destinazione d’uso (di cui alla licenza).
6.1. Sotto tale profilo, pertanto, l’operato dell’Agenzia resiste alla prima censura di difetto di contraddittorio perché la società concedente, comunque, non avrebbe avuto titolo ad intervenire nel procedimento di revoca della licenza e ciò, sia perché fin dal 2012 con l’affitto del complesso dei beni aziendali è avvenuto il trasferimento della licenza di esercizio, e sia perché il preannunciato provvedimento di revoca è stato motivato dall’Agenzia procedente sulla scorta di fatti (inoperatività prolungata per il periodo normativamente previsto) inerenti esclusivamente l’affittuaria.
6.1.1. Va rammentato, al riguardo, che l’art. 1 comma 1078 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di stabilità -OMISSIS-) prevede che “Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore” .
6.1.2. La norma attiene al caso di specie perché è riferita, tra l’altro, alla revoca della “ licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico” , che costituisce per l’appunto il titolo autorizzatorio oggetto del provvedimento impugnato.
6.1.3. Nella fattispecie all’esame di questo Collegio la ricorrente non ha contestato – né avrebbe avuto titolo per farlo - che per un periodo ultrasemestrale non sia stata registrata alcuna movimentazione di prodotto presso il deposito commerciale di prodotti energetici olio lubrificante ubicato in-OMISSIS-, sicché resta un dato di fatto che la licenza, trasferita unitamente al complesso aziendale fin dal-OMISSIS- sia rimasta totalmente inutilizzata per un periodo che, alla data di adozione del provvedimento impugnato (-OMISSIS-), ed anche a quella di avvio del relativo procedimento -OMISSIS-), ha superato abbondantemente il termine semestrale previsto dalla norma applicata.
Tali assunti non risultano smentiti dalla circostanza che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia poi notificato il provvedimento di revoca, sebbene per conoscenza, anche alla società -OMISSIS-, fermo restando che i rapporti intercorrono tra soggetti diversi: quello pubblicistico tra l’Agenzia e l’esercente la licenza di esercizio (la -OMISSIS-) e quello privatistico in essere fra le parti per la locazione ad uso commerciale stipulato nel 2012 fra la concedente, società -OMISSIS-, e l’affittuaria, -OMISSIS-.
7. Né può condividersi l’affermazione secondo cui, a seguito della revoca disposta nei confronti dell’affittuaria, si riespanderebbe la revoca ottenuta dalla ricorrente ab origine nel 2002 in quanto tale prospettazione presupporrebbe che con il contratto di affitto di azienda si trasferisca unicamente l’uso della licenza la cui titolarità resterebbe in capo all’originario richiedente, nel caso di specie, la società -OMISSIS-, conclusione non condivisibile alla stregua di quanto fin qui osservato.
8. Neppure meritevole di apprezzamento risulta il secondo motivo di censura che, peraltro, attenendo ad aspetti relativi esclusivamente all’affittuaria (mancata indicazione dei criteri oggettivi per definire “ gli indici di inoperatività e gli indici di movimentazione e contabilizzazione di cui all’art.1, comma 1078 della legge 178/2020 ” che l’amministrazione avrebbe ravvisato e posto a base della revoca e delle ragioni per cui tali indici avrebbero concretamente inciso sui calcoli interessanti la società affittuaria), va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
9. Quanto, infine, alla mancata previsione di un indennizzo, pretesa dalla ricorrente sulla scorta della profilata qualificazione giuridica del provvedimento impugnato come revoca ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/90, ritiene il Collegio che tale qualificazione non risulti corretta.
9.1. Invero, il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante “ Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ” individua alcune ipotesi di revoca della licenza fiscale, le quali peraltro costituiscono, più propriamente, ipotesi di decadenza del titolo, essendo ancorate al ricorrere di presupposti oggettivi e vincolati.
9.2. È vero che tali previsioni non privano l’amministrazione - al di fuori di tali ipotesi tipizzate di decadenza del titolo - di pronunciare la revoca (vera e propria) dello stesso provvedimento autorizzatorio al ricorrere dei presupposti generali previsti dall’art. 21 quinquies della L. 241/90.
Sotto tale profilo, non può negarsi che l’amministrazione mantenga un potere generale, di natura ampiamente discrezionale – a differenza dalle ipotesi di decadenza – da poter esercitare motivando adeguatamente le proprie determinazioni.
9.3. Nel caso di specie, tuttavia, dalla lettura della motivazione del provvedimento e della vicenda nel suo complesso, emerge che l’Agenzia non abbia inteso esercitare il predetto potere (discrezionale) di revoca ex art. 21 quinquies bensì il potere decadenziale, risultando, pertanto, sotto questo ulteriore profilo non condivisibile la censura profilata dalla parte ricorrente.
10. Alla luce di tali considerazioni, in conclusione, il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
11. La peculiarità della fattispecie e la novità delle questioni affrontate consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le società citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON CI | LU SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.