TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 408
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e ss della legge n. 241/1990 e D.L.vo n. 82/2005; Eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che la società concedente non avesse titolo ad intervenire nel procedimento di revoca della licenza, poiché il contratto di affitto d'azienda del 2012 aveva comportato il trasferimento della licenza di esercizio e la revoca era motivata da fatti inerenti esclusivamente l'affittuaria.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e altre disposizioni; Eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto che la qualificazione del provvedimento come revoca ex art. 21 quinquies non sia corretta, poiché si tratta di un'ipotesi di decadenza del titolo autorizzatorio legata a presupposti oggettivi e vincolati, come l'inoperatività del deposito per oltre sei mesi, prevista dalla normativa di settore (art. 1 comma 1078, L. 178/2020). Pertanto, non sussiste il diritto a un indennizzo.

  • Inammissibile
    Mancanza di criteri oggettivi per definire gli indici di inoperatività

    Questo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva, poiché attiene ad aspetti relativi esclusivamente all'affittuaria.

  • Rigettato
    Non condivisibilità dell'assunta mancanza di legittimazione a ricorrere

    La decisione del ricorso gerarchico è stata confermata implicitamente dal rigetto del ricorso principale, in quanto la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse titolo ad intervenire nel procedimento di revoca della licenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 408
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 408
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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