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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/09/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 630/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Liberato TAGLIERI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito ad Avezzano (AQ) alla via Cesare Battisti n. 101;
attrice
contro
(C.F. ), in persona del suo Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolino ZACCARIA, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale con sede in Vasto
(CH) alla piazza Barbacani n. 2;
convenuto
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, il per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «in via principale: A – accertata la esclusiva responsabilità dell' convenuto ai sensi CP_2
1 dell'art. 2051 c.c. per il sinistro per cui è causa, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, condannare lo stesso
in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dall'odierna attrice e così per un importo pari ad euro 10.454,50, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, ivi incluso interessi e rivalutazione monetaria;
B - condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari per il presente grado di giudizio».
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che il giorno
26/7/2019, alle ore 20:30 circa, mentre percorreva la via San
Michele in Vasto (CH) e precisamente l'incrocio della stessa con via Aragona – lato Hotel dei Sette, a causa del manto stradale fortemente dissestato, cadeva a terra, riportando lesioni personali diagnosticate dal pronto soccorso di Vasto quali «frattura parzialmente scomposta del terzo distale del
V metatarso» del piede sinistro e in ragione delle quali, sottopostasi ad intervento chirurgico in data 29/7/2019 presso l'ospedale di Avezzano, derivava una invalidità permanente del
4/5 %, I.T.T. di 25 giorni, I.T.P. al 75% di 20 giorni, I.T.P. al 50% di 15 giorni con danno complessivamente valutato in €
10.454,50 di cui ha chiesto il ristoro al convenuto in CP_1 ragione della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. del medesimo.
Si è ritualmente costituito in giudizio il per Controparte_1 contestare l'avversa domanda invocando l'onere probatorio di parte attrice sui fatti dedotti in giudizio e così concludendo:
« 1) rigettare integralmente le domande formulate dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese
e competenze di lite;
2) in subordine, ritenere e dichiarare la concorrente e prevalente dell'attrice nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionandone la domanda, siccome comunque eccessiva e smodata, ed anche in ragione del
2 dichiarando concorso, con vittoria di spese e competenze di lite».
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi, e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta, poiché, dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare dall'esame della documentazione versata in atti, pur essendo comprovato attraverso le dichiarazioni dei testi escussi il verificarsi del sinistro dedotto in giudizio, non possono ritenersi ricorrenti, per i motivi di seguito illustrati, i presupposti della responsabilità ex art. 2051
c.c. imputata in via esclusiva da parte attrice al CP_1 convenuto.
2. L'invocazione da parte dell'attrice della responsabilità ex art. 2051 c.c. impone di evidenziare che - diversamente che nella responsabilità ex art. 2043 c.c. - il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un danno derivante da cosa detenuta in custodia, è tenuto unicamente alla dimostrazione dell'evento dannoso, del suo rapporto di causalità con la cosa e della sussistenza di un rapporto di custodia tra la cosa e la parte evocata in giudizio, gravando su quest'ultima, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso.
I presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, quindi, nell'esistenza di un rapporto definibile
3 come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res
e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.
Ai fini della configurabilità della responsabilità custodiale, quindi, è necessario e sufficiente che la cosa abbia prodotto o partecipato alla produzione del danno, secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità; il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale deve essere, già di per sé, in grado di produrlo oppure diventa produttiva di danni, per effetto della combinazione con altri elementi;
ove, invece, il danno sia causato dall'azione dell'uomo, quantunque per il tramite della cosa, ovvero se il danno è causato dall'azione umana tramite la cosa, l'art. 2051
c.c. non sarà più applicabile.
Ciò posto, occorre affermarsi – in una con la concorde e diffusa giurisprudenza di merito e di legittimità – che nell'ambito della relazione eziologica cosa custodita/danno,
l'onere probatorio incombente sul danneggiato va differentemente modulato a seconda che il danno sia stato causato da cose già dotate di un intrinseco dinamismo oppure da cose inerti e statiche (quali, ad esempio, marciapiedi, scale, strade, pavimenti etc.): nel primo caso il danneggiato deve solo dimostrare il nesso causale tra la cosa ed il danno, ma non anche la pericolosità della cosa, mentre nel secondo caso il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (ex pluribus:
Tribunale Milano sez. X, 10/06/2022, n.5171; Tribunale S. Maria
Capua V., 10/05/2022, n.1724; Tribunale sez. X - Milano,
4 07/10/2021, n. 8067).
Di conseguenza, allorquando – come nel caso di specie - il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), la prova della pericolosità deve essere valutata – caso per caso - in ragione delle caratteristiche intrinseche dell'elemento statico/inerte o di eventuali elementi di pericolosità accidentali e sopravvenuti sui quali deve esplicarsi il potere custodiale ai fini della loro prevenzione o rimozione, sicché, allorquando la dinamica del sinistro coinvolga l'azione dello stesso danneggiato
(essendo la cosa statica o inerte), occorre dimostrare che la situazione di pericolosità (originaria o sopravvenuta) era tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno con riferimento all'uso ordinario della cosa stessa.
3. Venendo alla disamina del caso concreto, si ha che il ha eccepito, nel merito - oltre al mancato Controparte_1 assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla identificazione della dinamica del sinistro, ovvero la mancata indicazione del preciso punto della sede stradale che avrebbe determinato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta dell'attrice - la mancanza di responsabilità ex art. 2051 c.c. per insussistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento in ragione della ricorrenza del caso fortuito da rinvenirsi nella condotta della stessa danneggiata, attesa la visibilità dello stato di dissesto della pavimentazione del manto stradale scenario del sinistro, della prevedibilità del pericolo insito nello stesso e nella conseguente evitabilità del danno mediante l'adozione di una condotta di maggiore prudenza.
Tale argomentazione è fondata e condivisibile nei termini di seguito specificati.
4. Invero, il caso fortuito - cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e
5 dell'eccezionalità del medesimo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità custodiale (cfr.,
Cass., 29 novembre 2006 n. 25243; Cass., 13 luglio 2011 n.
15389) - ben può essere rappresentato dalla stessa condotta colposa del danneggiato che può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (Sez. 3, Sentenza n. 999 del
20/01/2014), conseguendone che «in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente- danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso» (Cass. civ. sez. 3, Sentenza
n. 287 del 13/01/2015).
Ebbene, l'esame della documentazione fotografica versata in atti consente di accertare – ictu oculi – come lo stato di dissesto del manto stradale ove si è verificato il sinistro, copra una ampia area della intersezione tra via San Michele e via Aragona: esso è segnatamente caratterizzato dalla diversa colorazione (scura) rispetto al manto stradale integro ed ulteriormente reso evidente dal fatto che esso insiste in corrispondenza della vernice bianca della ampia striscia trasversale continua della segnaletica orizzontale ivi esistente (segnale di arresto e non strisce pedonali); tale circostanza, unitamente alla condizione di visibilità riconducibile alle ordinarie condizioni di illuminazione naturale di una serata (20:30 circa) di fine luglio (oltre che della illuminazione artificiale, non essendo altrimenti
6 comprovato un malfunzionamento della stessa), inducono a ritenere insussistenti gli elementi di insidiosità (nella doppia componente della non avvistabilità e non prevedibilità della condizione di potenziale pericolo) atti a fondare la responsabilità dell'ente custode della strada.
Di conseguenza, la avvistabilità dello stato di dissesto e la prevedibilità del pericolo conseguente ad una perdita di equilibrio imponevano l'osservanza di una norma comportamentale di diligenza neppure superiore alla norma, ma di ordinaria attenzione, tale da rendere doveroso l'evitamento
– attraverso altro tragitto e/o percorso - della specifica area stradale palesemente affetta dagli accertati dissesti
(crepe, buche, etc.) e potenzialmente foriera di un prevedibile inciampo e/o perdita di equilibrio;
deve, pertanto, concludersi nel senso che la condotta dell'attrice, nel caso che qui occupa, è idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, dovendosi, pertanto, ritenere sussistente tanto la scriminante del caso fortuito ex art. 2051 c.c. quanto l'assorbente concorso colposo totalitario del danneggiato ex art. 1227 c.c., conseguendone che la cosa custodita degrada al rango di mera occasione dell'evento (cfr.
Cassazione civile sez. VI - 21/02/2017, n. 4390).
5. Le spese seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 - sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della domanda.
Anche le spese della CTU, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte attrice, con espresso riconoscimento del diritto di parte convenuta di ripetere, nei confronti del soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al CTU in via di anticipazione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 630/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante CP_1 pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in
€ 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 della CTU, per l'importo come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Vasto, 27/09/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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