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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di scioglimento del matrimonio promossa
Da
CF rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Maria Parte_1 C.F._1
Birolla c.f. presso il cui studio in Trieste via Coroneo 38 ha eletto C.F._2
domicilio pec per comunicazioni e fax 040.55029 Email_1
E da cf residente a [...]loc Villa Opicina 917 Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Maria Birolla c.f. presso il cui C.F._2
studio in Trieste via Coroneo 38 ha eletto domicilio pec per comunicazioni e fax 040.55029 Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Le parti hanno condiviso e sottoscritto le seguenti comuni pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Trieste in data 3 aprile 1994 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_2
del Comune di Trieste di annotare la pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
b) nulla a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autonomi e autosufficienti;
c) eventuali depositi, autovetture, proprietà, separati conti correnti dei coniugi restano di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 ha chiesto di pronunciare Parte_1
lo scioglimento del matrimonio dalla moglie e ha esposto che Parte_2
- in data 30 aprile 1994 aveva contratto matrimonio a Trieste con la signora;
Parte_2
- dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
- da oltre 20 anni, i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più una comunione materiale e spirituale tra loro e di essere economicamente autosufficienti per cui nulla hanno mai preteso l'uno dall'altra;
- che il tribunale con decreto del 2 maggio 2019 aveva omologato la separazione consensuale nel procedimento iscritto al n RG 4380/19.
La signora si costituiva in giudizio il 17 aprile 2025 conferendo procura al Parte_2
medesimo avvocato e concordando sulle condizioni di divorzio
Le Parti sottoscrivevano anche note scritte ribadendo di non volersi riconciliare
La causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 maggio 2025.
***
Dalla documentazione allegata al ricorso risultano verificatesi le condizioni per pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 3 L
898/1970 dal dì della separazione senza che sia mai stata ripresa la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
Trieste in data 30 aprile 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Trieste sub atto n.129, parte 1^ anno 1994 alle condizioni riportate in epigrafe e che si intendono qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla per le spese.
Così deciso in Trieste, 08/05/2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di scioglimento del matrimonio promossa
Da
CF rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Maria Parte_1 C.F._1
Birolla c.f. presso il cui studio in Trieste via Coroneo 38 ha eletto C.F._2
domicilio pec per comunicazioni e fax 040.55029 Email_1
E da cf residente a [...]loc Villa Opicina 917 Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Maria Birolla c.f. presso il cui C.F._2
studio in Trieste via Coroneo 38 ha eletto domicilio pec per comunicazioni e fax 040.55029 Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Le parti hanno condiviso e sottoscritto le seguenti comuni pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Trieste in data 3 aprile 1994 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_2
del Comune di Trieste di annotare la pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
b) nulla a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autonomi e autosufficienti;
c) eventuali depositi, autovetture, proprietà, separati conti correnti dei coniugi restano di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 ha chiesto di pronunciare Parte_1
lo scioglimento del matrimonio dalla moglie e ha esposto che Parte_2
- in data 30 aprile 1994 aveva contratto matrimonio a Trieste con la signora;
Parte_2
- dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
- da oltre 20 anni, i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più una comunione materiale e spirituale tra loro e di essere economicamente autosufficienti per cui nulla hanno mai preteso l'uno dall'altra;
- che il tribunale con decreto del 2 maggio 2019 aveva omologato la separazione consensuale nel procedimento iscritto al n RG 4380/19.
La signora si costituiva in giudizio il 17 aprile 2025 conferendo procura al Parte_2
medesimo avvocato e concordando sulle condizioni di divorzio
Le Parti sottoscrivevano anche note scritte ribadendo di non volersi riconciliare
La causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 maggio 2025.
***
Dalla documentazione allegata al ricorso risultano verificatesi le condizioni per pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 3 L
898/1970 dal dì della separazione senza che sia mai stata ripresa la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
Trieste in data 30 aprile 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Trieste sub atto n.129, parte 1^ anno 1994 alle condizioni riportate in epigrafe e che si intendono qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla per le spese.
Così deciso in Trieste, 08/05/2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3