TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 105
TAR
Ordinanza presidenziale 21 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies della Legge n. 241/1990, dato che il provvedimento si fonda su un elemento ostativo (l'ammonimento) che predetermina la decisione dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria

    La motivazione è sufficiente in quanto il provvedimento si fonda sull'ammonimento, fattispecie che, ai sensi dell'art. 11 del T.U.L.P.S., costituisce motivo di inaffidabilità e di divieto di impiego come steward.

  • Rigettato
    Sussistenza dei requisiti soggettivi per l'impiego come steward

    L'ammonimento costituisce una delle ipotesi previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. che comporta la mancanza dei requisiti soggettivi per l'impiego come steward, rendendo il divieto legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 105
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 105
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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