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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
da sé stesso;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Cristian Mulino, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
e Controparte_2 CP_3
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 1122/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., ha convenuto di- Parte_1
nanzi il Tribunale di Lecce e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di vendita del veicolo Fiat Punto tg. DK156KT, posto in essere da in fa- Controparte_2
vore della madre , nonché l'inefficacia della donazione indiretta, del CP_3
veicolo Hyundai i20 tg. EM411SR, fatta in favore del nonno , Controparte_1
sempre da . Controparte_2
La domanda è basata sul credito vantato dall'attore nei confronti di CP_4
, derivante in parte dalla vendita alla del veicolo Fiat Punto tg.
[...] CP_2
DK156KT per il prezzo di € 6.500,00, di cui aveva ricevuto solo la somma di €
3.500,00, e in parte dalla sentenza di appello n. 2644/2019 del Tribunale di Lecce
che aveva condannato la al pagamento del saldo prezzo di € Controparte_2
3.000,00, oltre a complessivi € 2.900,00 per competenze di lite in favore del ri-
corrente, in parte da compensi maturati in passato per € 1.200,00 relativamente all'attività professionale prestata in favore della Controparte_2
Si è costituito solo contestando la domanda, con riferimento Controparte_1
all'assenza di prova della lesione della garanzia patrimoniale, e chiedendone il ri-
getto.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, è stata decisa con ordinanza n. 5557/21 del 07/11/21 con la quale il Tribunale di Lecce ha ri-
gettato la domanda.
Il giudice, pur ritenendo sussistente il primo presupposto di cui alla invocata azione, ossia la titolarità di un credito in capo all'attore, non ha ritenuto che que-
Proc. n. 1122/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sti avesse fornito prova del secondo dei presupposti richiesti, ossia l'eventus damni.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello con atto di citazio- Parte_1
ne notificato a in data 07/12/2021 e a in da- Controparte_1 Controparte_2
ta 06/04/2022 e in data 20/12/2021, per queste due ultime me- CP_3
diante compiuta giacenza, chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito esclusivamente resistendo al gravame, mentre Controparte_1
sono rimaste contumaci e Controparte_2 CP_3
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto non provato l'eventus damni, lamentando la violazione degli artt. 2697 e
2901 cod. civ. e insufficiente motivazione.
I motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, risultano fondati.
Presupposto documentato è la sussistenza del credito, nella sua ammissibile ac-
cezione di credito litigioso, anteriore agli atti dispositivi, il primo dei quali nella forma di corrispettivo pattuito per la compravendita di un'auto e il secondo deri-
vante da donazione indiretta.
Ciò detto e venendo al secondo presupposto di cui all'azione pauliana, escluso dal Tribunale, occorre richiamare la Cassazione n. 16221/2019 secondo cui: “Il
presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel
caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore,
ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualita-
Proc. n. 1122/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tiva del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del
credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quan-
titative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrar-
si agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampia-
mente le ragioni del creditore”.
Ciò detto l'attore ha provato il pregiudizio sofferto a causa degli atti dispositivi de
quibus.
Infatti l'appellante ha depositato, nel suo fascicolo di primo grado, un'istanza presentata dalla il 24/05/2014, in un giudizio iniziato nello stesso anno CP_2
per l'ammissione al gratuito patrocinio, istanza nella quale essa ha dichiarato un reddito percepito nel 2013, pari a € 1.769,87, frutto di attività lavorative disconti-
nue. Tale dichiarazione, quasi coeva agli atti dispositivi, in quanto avvenuti, il primo in data 26/02/2014 e il secondo in data 31/10/2013, non richiedeva da parte del ricorrente un ulteriore sforzo di ricerca documentale in quanto certifi-
cava efficacemente la situazione patrimoniale della debitrice. Essa rappresenta la prova del fatto che gli atti dispositivi hanno rappresentato un decremento note-
volissimo dei beni della debitrice. Infatti, alla luce del ridottissimo reddito dichia-
rato, tali beni erano con ogni probabilità gli unici della , in grado di ga- CP_2
rantire la soddisfazione del credito vantato dal trattasi infatti di beni Pt_1
facilmente aggredibili, e la loro dismissione ha ridotto se non annullato la proba-
bilità di recupero. Né la debitrice ha provato, non essendosi nemmeno costituita in giudizio, di possedere altri beni in grado di soddisfare la pretesa dell'attore.
A questo punto occorre valutare se sussiste il terzo presupposto ex art. 2901 cod.
civ., ossia il consilium fraudis da parte del debitore e il quarto, ossia la scientia fraudis
Proc. n. 1122/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. del terzo.
Il consilium fraudis, nella specie, è nella semplice consapevolezza della debitrice del pregiudizio che l'atto arrechi al creditore che, nella specie, non può revocarsi in dubbio vi sia, attese le indubbie pendenze debitorie a suo carico, ma vi è di più, e nel caso di dismissione di più beni in un tempo relativamente stretto, come nella fattispecie avvenuto, tale consilium è in re ipsa.
Quanto al terzo presupposto, bisogna distinguere l'atto a titolo oneroso da quel-
lo a titolo gratuito in quanto, per quest'ultimo genere di atto, l'atteggiamento psi-
cologico del terzo, che nella specie è il nonno della che ha ricevuto in CP_2
donazione la Hyundai, non ha alcuna rilevanza.
Nel caso di atti a titolo oneroso, quale è nella specie la vendita della Fiat Punto,
la scientia fraudis, consistente nella mera consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, può essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni,
che nella specie sono fondate nello stretto legame di parentela tra venditrice e acquirente. Infatti l'acquirente è la madre della debitrice-venditrice, per cui appa-
re inverosimile che essa non conoscesse la situazione debitoria della figlia.
Alla luce della ricorrenza di tutti i presupposti richiesti, la domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. deve trovare accoglimento con necessaria riforma della sen-
tenza di primo grado.
Alla soccombenza consegue la condanna degli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
Proc. n. 1122/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_1
a. dell'atto di vendita in data 14 aprile 2014 con il quale Parte_2
lo ha trasferito a la proprietà dell'auto FIAT Punto tg. CP_3
DK156KT;
b. della donazione indiretta per effetto della quale ver- Controparte_2
sò il corrispettivo per l'acquisto in data 25 settembre 2013 dell'auto
Hyundai i20 tg EM411SR in favore di;
Controparte_1
2. condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi €
3.118,00 di cui € 118,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in € 2.100,00 di cui € 100,00 per spese oltre IVA, CAP
e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 1122/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
da sé stesso;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Cristian Mulino, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
e Controparte_2 CP_3
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 1122/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., ha convenuto di- Parte_1
nanzi il Tribunale di Lecce e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di vendita del veicolo Fiat Punto tg. DK156KT, posto in essere da in fa- Controparte_2
vore della madre , nonché l'inefficacia della donazione indiretta, del CP_3
veicolo Hyundai i20 tg. EM411SR, fatta in favore del nonno , Controparte_1
sempre da . Controparte_2
La domanda è basata sul credito vantato dall'attore nei confronti di CP_4
, derivante in parte dalla vendita alla del veicolo Fiat Punto tg.
[...] CP_2
DK156KT per il prezzo di € 6.500,00, di cui aveva ricevuto solo la somma di €
3.500,00, e in parte dalla sentenza di appello n. 2644/2019 del Tribunale di Lecce
che aveva condannato la al pagamento del saldo prezzo di € Controparte_2
3.000,00, oltre a complessivi € 2.900,00 per competenze di lite in favore del ri-
corrente, in parte da compensi maturati in passato per € 1.200,00 relativamente all'attività professionale prestata in favore della Controparte_2
Si è costituito solo contestando la domanda, con riferimento Controparte_1
all'assenza di prova della lesione della garanzia patrimoniale, e chiedendone il ri-
getto.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, è stata decisa con ordinanza n. 5557/21 del 07/11/21 con la quale il Tribunale di Lecce ha ri-
gettato la domanda.
Il giudice, pur ritenendo sussistente il primo presupposto di cui alla invocata azione, ossia la titolarità di un credito in capo all'attore, non ha ritenuto che que-
Proc. n. 1122/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sti avesse fornito prova del secondo dei presupposti richiesti, ossia l'eventus damni.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello con atto di citazio- Parte_1
ne notificato a in data 07/12/2021 e a in da- Controparte_1 Controparte_2
ta 06/04/2022 e in data 20/12/2021, per queste due ultime me- CP_3
diante compiuta giacenza, chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito esclusivamente resistendo al gravame, mentre Controparte_1
sono rimaste contumaci e Controparte_2 CP_3
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto non provato l'eventus damni, lamentando la violazione degli artt. 2697 e
2901 cod. civ. e insufficiente motivazione.
I motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, risultano fondati.
Presupposto documentato è la sussistenza del credito, nella sua ammissibile ac-
cezione di credito litigioso, anteriore agli atti dispositivi, il primo dei quali nella forma di corrispettivo pattuito per la compravendita di un'auto e il secondo deri-
vante da donazione indiretta.
Ciò detto e venendo al secondo presupposto di cui all'azione pauliana, escluso dal Tribunale, occorre richiamare la Cassazione n. 16221/2019 secondo cui: “Il
presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel
caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore,
ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualita-
Proc. n. 1122/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tiva del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del
credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quan-
titative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrar-
si agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampia-
mente le ragioni del creditore”.
Ciò detto l'attore ha provato il pregiudizio sofferto a causa degli atti dispositivi de
quibus.
Infatti l'appellante ha depositato, nel suo fascicolo di primo grado, un'istanza presentata dalla il 24/05/2014, in un giudizio iniziato nello stesso anno CP_2
per l'ammissione al gratuito patrocinio, istanza nella quale essa ha dichiarato un reddito percepito nel 2013, pari a € 1.769,87, frutto di attività lavorative disconti-
nue. Tale dichiarazione, quasi coeva agli atti dispositivi, in quanto avvenuti, il primo in data 26/02/2014 e il secondo in data 31/10/2013, non richiedeva da parte del ricorrente un ulteriore sforzo di ricerca documentale in quanto certifi-
cava efficacemente la situazione patrimoniale della debitrice. Essa rappresenta la prova del fatto che gli atti dispositivi hanno rappresentato un decremento note-
volissimo dei beni della debitrice. Infatti, alla luce del ridottissimo reddito dichia-
rato, tali beni erano con ogni probabilità gli unici della , in grado di ga- CP_2
rantire la soddisfazione del credito vantato dal trattasi infatti di beni Pt_1
facilmente aggredibili, e la loro dismissione ha ridotto se non annullato la proba-
bilità di recupero. Né la debitrice ha provato, non essendosi nemmeno costituita in giudizio, di possedere altri beni in grado di soddisfare la pretesa dell'attore.
A questo punto occorre valutare se sussiste il terzo presupposto ex art. 2901 cod.
civ., ossia il consilium fraudis da parte del debitore e il quarto, ossia la scientia fraudis
Proc. n. 1122/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. del terzo.
Il consilium fraudis, nella specie, è nella semplice consapevolezza della debitrice del pregiudizio che l'atto arrechi al creditore che, nella specie, non può revocarsi in dubbio vi sia, attese le indubbie pendenze debitorie a suo carico, ma vi è di più, e nel caso di dismissione di più beni in un tempo relativamente stretto, come nella fattispecie avvenuto, tale consilium è in re ipsa.
Quanto al terzo presupposto, bisogna distinguere l'atto a titolo oneroso da quel-
lo a titolo gratuito in quanto, per quest'ultimo genere di atto, l'atteggiamento psi-
cologico del terzo, che nella specie è il nonno della che ha ricevuto in CP_2
donazione la Hyundai, non ha alcuna rilevanza.
Nel caso di atti a titolo oneroso, quale è nella specie la vendita della Fiat Punto,
la scientia fraudis, consistente nella mera consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, può essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni,
che nella specie sono fondate nello stretto legame di parentela tra venditrice e acquirente. Infatti l'acquirente è la madre della debitrice-venditrice, per cui appa-
re inverosimile che essa non conoscesse la situazione debitoria della figlia.
Alla luce della ricorrenza di tutti i presupposti richiesti, la domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. deve trovare accoglimento con necessaria riforma della sen-
tenza di primo grado.
Alla soccombenza consegue la condanna degli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
Proc. n. 1122/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_1
a. dell'atto di vendita in data 14 aprile 2014 con il quale Parte_2
lo ha trasferito a la proprietà dell'auto FIAT Punto tg. CP_3
DK156KT;
b. della donazione indiretta per effetto della quale ver- Controparte_2
sò il corrispettivo per l'acquisto in data 25 settembre 2013 dell'auto
Hyundai i20 tg EM411SR in favore di;
Controparte_1
2. condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi €
3.118,00 di cui € 118,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in € 2.100,00 di cui € 100,00 per spese oltre IVA, CAP
e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 1122/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.