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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1141/2023 riservata in decisione dal 12.2.2025 a seguito di udienza sostitutiva ex art. 127 ter cpc avente ad oggetto: divorzio
TRA
con l'Avv. Giuseppe Cirillo giusta Parte_1 C.F._1 pr
E
), con gli Avv.ti Giovanni Vecchio e CP_1 C.F._2
M
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 20.92023, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 5.8.2004 con la resistente, in regime di separazione dei beni -unione dalla quale è nata una figlia, (n. il 25.11.2008) ancora minorenne;
di essere separato Per_1 consensualmente giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale cron n. 5657/2019 dep. il 15.10.2019 in RGC n. 388/2019, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza del 7.5.2024 – comunicata al P.M. - si costituiva il resistente instando per una nuova e diversa regolamentazione dei rapporti reciproci e con la prole. Pag. 1 di 3 Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c..
Alla fissata udienza, le parti rendevano le proprie dichiarazioni e il Giudice, effettuato negativamente il tentativo di conciliazione, sentiti liberamente i coniugi, riservava la decisione;
indi con ordinanza dep. il 7.5.2024 assumeva i provvedimenti interinali ex artt 473bis. 21 e 473bis.22 cpc e segnatamente:
“Conferma il decreto di omologa di separazione dell'intestato Tribunale (n.5657/2019) quanto all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e in tutti gli aspetti relativi ai rapporti personali con la figlia minorenne;
Obbliga il ricorrente a contribuire al mantenimento ordinario della figlia in misura di € 400,00 da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, con modalità tracciabile oltre rivalutazione annuale come per legge e al 50% delle spese straordinarie come indicate nel vigente protocollo Tribunale \ COA di VV del 15.6.2023;
Nulla, allo stato, a titolo di assegno divorzile in favore della resistente
Ammette la prova testimoniale articolata dal ricorrente ai capitoli nn. 10,11, e 12 con i testi ivi indicati, limitati, per ragioni di economia processuale, al numero di due , rinviando per l'escussione dei testi di parte ricorrente all'udienza del 19 novembre 2024 ore di rito.
All'udienza del 19.11.2024, le difese davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento, chiedendo apposito rinvio onde definire l'accordo; indi il Giudice disponeva in conformità nelle forme della trattazione scritta;
le difese depositavano note sostitutive ritualmente, concludendo in conformità dell'accordo medio tempore raggiunto e la causa veniva riservata per la decisione collegiale
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento RGC 388/2019, conclusosi con decreto di omologa cron. n. 5657/2019 dep. il 15.10.2019, avente ad oggetto la separazione personale consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci e con la figlia le parti hanno concordato le condizioni del loro divorzio nei termini di che di seguito pedissequamente si riportano:
“ e ferma ed impregiudicata ogni azione, diritto e/o ragione CP_1 Parte_1 dagli stessi vantata e azionata nel procedimento R.G. 342/2022 del Tribunale di Vibo tra loro in essere, dichiarano di accettare e confermare i patti e le condizioni assunte in sede di separazione per come modificate dal Tribunale di Vibo Valentia con l'ordinanza del 7.5.2024” - sopra riportata
-
Pag. 2 di 3 Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FA (VV) il 5.8.2004 tra e – smg - (R.A.M. Comune di Parte_1 CP_1 FA anno 2004; Serie A parte II, atto n. 6) con le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FA (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 20.2.2025.
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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